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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5264 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22510 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(PERÙ, 10/01/1961), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. TASSINI PAOLO e dell'avv. TASSINI
FRANCESCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(PERÙ, 25/04/1966), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PEZZETTA BARBARA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza,
[...]
premesso che in data 26/02/2000 contraeva Parte_1
matrimonio civile con e che dall'unione Controparte_1
nascevano le figlie (13/12/2000) e (30/05/2002), esponeva Per_1 Per_2
che con decreto del 15/11/2013 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al
Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva Controparte_1
alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 271/2024 il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi.
All'udienza del 25/03/2025 le parti rassegnavano le seguenti 3
conclusioni congiunte e all'esito il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione:
1) Le premesse di cui sopra costituiscono patto e parte integrante della presente scrittura privata;
2) Il SI. a titolo di mantenimento in favore delle Parte_1
figlie SI.ra e Persona_3 Persona_4
siccome non ancora economicamente autosufficienti, corrisponderà
direttamente a ciascuna delle predette, entro il 5 di ciascun mese e presso il domicilio dalle stesse alla volta dichiarato, l'importo di € 300,00# (600,00
€ totali) al mese in via di contribuzione ordinaria, oltre all'obbligazione di sostenere le spese universitarie e di istruzione previamente convenute per la maggior quota di 2/3 rimanendo a carico della SI.ra la quota di CP_1
1/3, ferma restando l'obbligazione di concorrere per la quota paritaria di
1/2 per ciascun genitore in ordine alle residue spese straordinarie via via concordate (i.e. alloggio straordinario, medico- sanitarie, sportive e ricreative) sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi contabili/fiscali;
3) In aggiunta rispetto a quanto sopra, a titolo di adempimento traslativo ed a' fini di assolvimento dell'obbligazione di mantenimento in favore delle figlie, il SI. - anche a totale compensazione Parte_1
di qualsivoglia arretrato/inadempimento della stessa obbligazione di mantenimento (siccome controdedotto, pur contestato) - e la SI.ra
, si obbligano a trasferire senza corrispettivo entro la data del 30 CP_1
novembre 2025, come in effetti trasferiranno assumendosi la relativa obbligazione col perfezionamento della presente scrittura, alle figlie SI.ra e - per la quota di Persona_3 Persona_4 4
1/2 in favore di ciascuna: a) la piena proprietà delle quote dagli stessi genitori detenute per 1/2 ciascuno - i.e. 1/1 del totale - sull'immobile sito in
Roma, Via F. Roncati n. 6/a (recte, n. 8) identificato al N.C.E.U. di Roma,
fg. 195, partt. 83, 727, 728, sub. 504; b) la nuda proprietà delle quote dagli stessi genitori detenute per 1/2 ciascuno - i.e. 1/1 del totale - sull'immobile sito in Roma, Via P. Maffi n. 92, identificato al N.C.E.U. di Roma, fg. 352,
part. 627, sub. 501, riservandosi ciascun genitore il diritto non cedibile di usufrutto sul predetto immobile per la quota di 1/2 ciascuno. Le suddette cessioni di proprietà avverranno mediante atto pubblico, da perfezionarsi innanzi a Notaio all'uopo scelto concordemente dai coniugi, le cui spese saranno dagli stessi sopportate in misura paritaria;
4) In aggiunta rispetto a quanto sopra, a' fini di mantenimento in favore delle figlie, ed al fine comunque di assolvere alla causa sottesa al presente atto di risoluzione/definizione di ogni conflitto/controversia riferibili ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla crisi/cessazione coniugale, la SI.ra si obbliga a trasferire senza CP_1
corrispettivo entro la data del 30 novembre 2025, come in effetti trasferirà
assumendosi la relativa obbligazione col perfezionamento della presente scrittura: a) alle figlie SI.ra e Persona_3 [...]
- per la quota di 1/2 in favore di ciascuna - la nuda Persona_4
proprietà della partecipazione societaria dalla stessa Cordova detenuta per
1/1 del totale sulla Società S.r.l. Mr. - sede legale in Roma, CP_2
Via Prenestina 208/A, c.f. - riservandosi il diritto non cedibile P.IVA_1
di usufrutto sulla predetta partecipazione societaria;
b) al SI.
[...]
ovvero a persona da quest'ultimo designata, Parte_1
la piena proprietà della partecipazione societaria dalla stessa CP_1 5
detenuta per 1/1 del totale sulla Società S.r.l. Mr. - sede legale CP_3
in Roma, Via P. Maffi 92, c.f. . Le suddette cessioni di P.IVA_2
partecipazione societarie avverranno mediante atto pubblico, da perfezionarsi innanzi a Notaio all'uopo scelto concordemente dai coniugi,
le cui spese saranno dagli stessi sopportate in misura paritaria;
5) In aggiunta rispetto a quanto sopra, al fine comunque di assolvere alla causa sottesa al presente atto di risoluzione/definizione di ogni conflitto/controversia riferibili ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla crisi/cessazione coniugale, le figlie SI.ra
[...]
e SI.ra pur non essendo Persona_3 Persona_4
parti del giudizio individuato in epigrafe, si obbligano a costituire senza corrispettivo entro la data del 30 novembre 2025, come in effetti costituiranno assumendosi la relativa obbligazione col perfezionamento della presente scrittura, in favore del padre SI. Parte_1
il diritto di abitazione sull'immobile sito in Roma, Via F. Roncati
[...]
n. 6, identificato al N.C.E.U. di Roma, fg. 195, partt. 88, sub. 7;
6) Fermo quanto sopra, il SI. si obbliga altresì ad Parte_1
abbandonare entro la data del 30 novembre 2025, come in effetti abbandonerà assumendosi la relativa obbligazione col perfezionamento della presente scrittura, l'immobile sito in Roma, Via F. Roncati n. 6/a
(recte, n. 8), da configurarsi quale casa famigliare, al fine di consentire di abitarvi alle figlie SI.ra e Persona_3 Persona_4
nonché alla moglie SI.ra ;
[...] Controparte_1
7) La SI.ra col perfezionamento della presente Controparte_1
scrittura dichiara di rinunciare espressamente ad ogni diritto economico-
risarcitorio derivantele dalla costituzione di parte civile dalla stessa già 6
formalizzata in seno al procedimento penale Trib. Roma / Corte App. Roma
R.G. 2020/27139 N.R. NOTI, altresì obbligandosi sia a revocare, come in effetti revocherà assumendosi la relativa obbligazione col perfezionamento della presente scrittura, la suindicata costituzione di parte civile, sia a rimettere la denuncia-querela a suo tempo presentata con riferimento alle presunte inadempienze del SI. in ordine agli obblighi di Parte_1
mantenimento di cui è causa. Tanto la revoca di costituzione di parte civile
(mediante dichiarazione formalizzata presso la Cancelleria della Corte di
Appello Penale di Roma), quanto le remissione della menzionata denuncia-
querela (mediante dichiarazione ricevuta da ufficiale di polizia giudiziaria)
dovranno essere perfezionate prima della prossima udienza relativa al suindicato procedimento penale già calendarizzata per il giorno 03 marzo
2025;
8) Il SI. nulla corrisponderà a titolo di Parte_1
mantenimento alla SI.ra , in quanto la stessa, come Controparte_1
già cristallizzato in sede di separazione, è economicamente autosufficiente,
e pertanto seguiterà a provvedere a sé autonomamente;
9) Le condizioni non patrimoniali inerenti alla prole, già disposte in sede di separazione, saranno revocate in quanto le due figlie sono divenute maggiorenni e comunque interamente sostituite dalle pattuizioni raggiunte nel presente accordo divorzile;
10) I coniugi SI. e SI.ra Parte_1 [...]
convengono altresì, assumendosi l'obbligazione col Controparte_1
perfezionamento della presente scrittura, di prestare acquiescenza alla sentenza inerente allo stato civile, i.e. relativa alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, dichiarando espressamente di rinunciare 7
all'impugnazione;
11) Salvo solo l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui agli articoli precedenti, i coniugi con la sottoscrizione della presente scrittura conciliativa, avente valenza esplicitamente novativa rispetto ad ogni rivendica e/o domanda precedentemente avanzata in relazione alle condizioni economico-patrimoniali del divorzio in oggetto, ratificano e dichiarano che nulla avranno più a pretendere reciprocamente l'una dall'altra in connessione con le condizioni economiche e patrimoniali conseguenti al divorzio in oggetto, rinunciando ad ogni altra diversa ed eventuale rivendicazione, diritto o pretesa, così come ad ogni altra azione od eccezione intesa a farli eventualmente valere;
12) Le parti convengono altresì che la presente scrittura conciliativa non ha portata/natura confessoria di alcun addebito da parte di alcuno dei coniugi, dovendo escludersi il riconoscimento di alcuna colpevolezza e/o responsabilità, salvo solo l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli;
13) Per qualsiasi controversia che dovesse originare dalla presente scrittura, ivi incluse quelle attinenti l'interpretazione e l'esecuzione di essa,
le parti convengono che il Foro competente è il Tribunale di Roma;
14) I procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo della solidarietà di cui all'art. 13, co. 8 Legge Professionale
Forense.
Ritiene il Tribunale che nulla osta a recepire le condizioni congiuntamente proposte dai coniugi, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto 8
del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti,
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22510/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
disciplina i rapporti personali e patrimoniali tra le parti negli esatti termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22510 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(PERÙ, 10/01/1961), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. TASSINI PAOLO e dell'avv. TASSINI
FRANCESCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(PERÙ, 25/04/1966), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PEZZETTA BARBARA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza,
[...]
premesso che in data 26/02/2000 contraeva Parte_1
matrimonio civile con e che dall'unione Controparte_1
nascevano le figlie (13/12/2000) e (30/05/2002), esponeva Per_1 Per_2
che con decreto del 15/11/2013 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al
Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva Controparte_1
alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 271/2024 il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi.
All'udienza del 25/03/2025 le parti rassegnavano le seguenti 3
conclusioni congiunte e all'esito il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione:
1) Le premesse di cui sopra costituiscono patto e parte integrante della presente scrittura privata;
2) Il SI. a titolo di mantenimento in favore delle Parte_1
figlie SI.ra e Persona_3 Persona_4
siccome non ancora economicamente autosufficienti, corrisponderà
direttamente a ciascuna delle predette, entro il 5 di ciascun mese e presso il domicilio dalle stesse alla volta dichiarato, l'importo di € 300,00# (600,00
€ totali) al mese in via di contribuzione ordinaria, oltre all'obbligazione di sostenere le spese universitarie e di istruzione previamente convenute per la maggior quota di 2/3 rimanendo a carico della SI.ra la quota di CP_1
1/3, ferma restando l'obbligazione di concorrere per la quota paritaria di
1/2 per ciascun genitore in ordine alle residue spese straordinarie via via concordate (i.e. alloggio straordinario, medico- sanitarie, sportive e ricreative) sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi contabili/fiscali;
3) In aggiunta rispetto a quanto sopra, a titolo di adempimento traslativo ed a' fini di assolvimento dell'obbligazione di mantenimento in favore delle figlie, il SI. - anche a totale compensazione Parte_1
di qualsivoglia arretrato/inadempimento della stessa obbligazione di mantenimento (siccome controdedotto, pur contestato) - e la SI.ra
, si obbligano a trasferire senza corrispettivo entro la data del 30 CP_1
novembre 2025, come in effetti trasferiranno assumendosi la relativa obbligazione col perfezionamento della presente scrittura, alle figlie SI.ra e - per la quota di Persona_3 Persona_4 4
1/2 in favore di ciascuna: a) la piena proprietà delle quote dagli stessi genitori detenute per 1/2 ciascuno - i.e. 1/1 del totale - sull'immobile sito in
Roma, Via F. Roncati n. 6/a (recte, n. 8) identificato al N.C.E.U. di Roma,
fg. 195, partt. 83, 727, 728, sub. 504; b) la nuda proprietà delle quote dagli stessi genitori detenute per 1/2 ciascuno - i.e. 1/1 del totale - sull'immobile sito in Roma, Via P. Maffi n. 92, identificato al N.C.E.U. di Roma, fg. 352,
part. 627, sub. 501, riservandosi ciascun genitore il diritto non cedibile di usufrutto sul predetto immobile per la quota di 1/2 ciascuno. Le suddette cessioni di proprietà avverranno mediante atto pubblico, da perfezionarsi innanzi a Notaio all'uopo scelto concordemente dai coniugi, le cui spese saranno dagli stessi sopportate in misura paritaria;
4) In aggiunta rispetto a quanto sopra, a' fini di mantenimento in favore delle figlie, ed al fine comunque di assolvere alla causa sottesa al presente atto di risoluzione/definizione di ogni conflitto/controversia riferibili ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla crisi/cessazione coniugale, la SI.ra si obbliga a trasferire senza CP_1
corrispettivo entro la data del 30 novembre 2025, come in effetti trasferirà
assumendosi la relativa obbligazione col perfezionamento della presente scrittura: a) alle figlie SI.ra e Persona_3 [...]
- per la quota di 1/2 in favore di ciascuna - la nuda Persona_4
proprietà della partecipazione societaria dalla stessa Cordova detenuta per
1/1 del totale sulla Società S.r.l. Mr. - sede legale in Roma, CP_2
Via Prenestina 208/A, c.f. - riservandosi il diritto non cedibile P.IVA_1
di usufrutto sulla predetta partecipazione societaria;
b) al SI.
[...]
ovvero a persona da quest'ultimo designata, Parte_1
la piena proprietà della partecipazione societaria dalla stessa CP_1 5
detenuta per 1/1 del totale sulla Società S.r.l. Mr. - sede legale CP_3
in Roma, Via P. Maffi 92, c.f. . Le suddette cessioni di P.IVA_2
partecipazione societarie avverranno mediante atto pubblico, da perfezionarsi innanzi a Notaio all'uopo scelto concordemente dai coniugi,
le cui spese saranno dagli stessi sopportate in misura paritaria;
5) In aggiunta rispetto a quanto sopra, al fine comunque di assolvere alla causa sottesa al presente atto di risoluzione/definizione di ogni conflitto/controversia riferibili ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla crisi/cessazione coniugale, le figlie SI.ra
[...]
e SI.ra pur non essendo Persona_3 Persona_4
parti del giudizio individuato in epigrafe, si obbligano a costituire senza corrispettivo entro la data del 30 novembre 2025, come in effetti costituiranno assumendosi la relativa obbligazione col perfezionamento della presente scrittura, in favore del padre SI. Parte_1
il diritto di abitazione sull'immobile sito in Roma, Via F. Roncati
[...]
n. 6, identificato al N.C.E.U. di Roma, fg. 195, partt. 88, sub. 7;
6) Fermo quanto sopra, il SI. si obbliga altresì ad Parte_1
abbandonare entro la data del 30 novembre 2025, come in effetti abbandonerà assumendosi la relativa obbligazione col perfezionamento della presente scrittura, l'immobile sito in Roma, Via F. Roncati n. 6/a
(recte, n. 8), da configurarsi quale casa famigliare, al fine di consentire di abitarvi alle figlie SI.ra e Persona_3 Persona_4
nonché alla moglie SI.ra ;
[...] Controparte_1
7) La SI.ra col perfezionamento della presente Controparte_1
scrittura dichiara di rinunciare espressamente ad ogni diritto economico-
risarcitorio derivantele dalla costituzione di parte civile dalla stessa già 6
formalizzata in seno al procedimento penale Trib. Roma / Corte App. Roma
R.G. 2020/27139 N.R. NOTI, altresì obbligandosi sia a revocare, come in effetti revocherà assumendosi la relativa obbligazione col perfezionamento della presente scrittura, la suindicata costituzione di parte civile, sia a rimettere la denuncia-querela a suo tempo presentata con riferimento alle presunte inadempienze del SI. in ordine agli obblighi di Parte_1
mantenimento di cui è causa. Tanto la revoca di costituzione di parte civile
(mediante dichiarazione formalizzata presso la Cancelleria della Corte di
Appello Penale di Roma), quanto le remissione della menzionata denuncia-
querela (mediante dichiarazione ricevuta da ufficiale di polizia giudiziaria)
dovranno essere perfezionate prima della prossima udienza relativa al suindicato procedimento penale già calendarizzata per il giorno 03 marzo
2025;
8) Il SI. nulla corrisponderà a titolo di Parte_1
mantenimento alla SI.ra , in quanto la stessa, come Controparte_1
già cristallizzato in sede di separazione, è economicamente autosufficiente,
e pertanto seguiterà a provvedere a sé autonomamente;
9) Le condizioni non patrimoniali inerenti alla prole, già disposte in sede di separazione, saranno revocate in quanto le due figlie sono divenute maggiorenni e comunque interamente sostituite dalle pattuizioni raggiunte nel presente accordo divorzile;
10) I coniugi SI. e SI.ra Parte_1 [...]
convengono altresì, assumendosi l'obbligazione col Controparte_1
perfezionamento della presente scrittura, di prestare acquiescenza alla sentenza inerente allo stato civile, i.e. relativa alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, dichiarando espressamente di rinunciare 7
all'impugnazione;
11) Salvo solo l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui agli articoli precedenti, i coniugi con la sottoscrizione della presente scrittura conciliativa, avente valenza esplicitamente novativa rispetto ad ogni rivendica e/o domanda precedentemente avanzata in relazione alle condizioni economico-patrimoniali del divorzio in oggetto, ratificano e dichiarano che nulla avranno più a pretendere reciprocamente l'una dall'altra in connessione con le condizioni economiche e patrimoniali conseguenti al divorzio in oggetto, rinunciando ad ogni altra diversa ed eventuale rivendicazione, diritto o pretesa, così come ad ogni altra azione od eccezione intesa a farli eventualmente valere;
12) Le parti convengono altresì che la presente scrittura conciliativa non ha portata/natura confessoria di alcun addebito da parte di alcuno dei coniugi, dovendo escludersi il riconoscimento di alcuna colpevolezza e/o responsabilità, salvo solo l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli;
13) Per qualsiasi controversia che dovesse originare dalla presente scrittura, ivi incluse quelle attinenti l'interpretazione e l'esecuzione di essa,
le parti convengono che il Foro competente è il Tribunale di Roma;
14) I procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo della solidarietà di cui all'art. 13, co. 8 Legge Professionale
Forense.
Ritiene il Tribunale che nulla osta a recepire le condizioni congiuntamente proposte dai coniugi, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto 8
del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti,
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22510/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
disciplina i rapporti personali e patrimoniali tra le parti negli esatti termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani