TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/11/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5910/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Pt_3
, nata a [...] il [...] (c.f. e
[...] C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...]07/ (c.f. ) tutti elettivamente Parte_4 C.F._4 domiciliati a Pachino in via C. Pisacane n. 5 presso lo studio dell'avv. Salvatore Nicastro che li rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) E nata a [...] il [...] (c.f. C.F._5 Controparte_2
) elettivamente domiciliate a Pachino in via Francesco Garrano n. 75 presso C.F._6 lo studio dell'avv. Luca Gozzo che le rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_3 C.F._7
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_4 C.F._8
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_5
, , nata in [...] il C.F._9 Controparte_6
09/06/1980 (c.f. ), nato a [...] C.F._10 Controparte_7 il 04/03/1975 (c.f. , , nata a [...] C.F._11 Controparte_8 il 18/08/1976 (c.f. ), , nata C.F._12 Controparte_9
a Roma il 01/06/1947 ( ) C.F._13
CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: usucapione Con decreto dell'11/07/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio , , Parte_4 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, Controparte_8 Controparte_1 Controparte_10
deducendo che padre di ed prima (dal 1980
[...] CP_11 Parte_1 Pt_3 circa al 2000), e gli stessi poi, avevano posseduto uti dominus e in maniera esclusiva il terreno distinto al NCT del Comune di Pachino al foglio 22 particelle 43, 584,75 (per una superficie di mq 4009 da staccarsi dalla maggiore estensione della particella) 282 (per una superficie di mq 2.695 da staccarsi dalla maggiore estensione della particella) e 587 (per una superficie di 613 mq staccarsi dalla maggiore estensione della particella) confinante con terreni ricevuti in donazione.
In particolare, facevano rilevare che lo aveva coltivato, eseguendo i lavori necessari CP_11 al mantenimento del buono stato vegetativo, ed aveva fatto realizzare all'interno dello stesso un'ampia trazzera in terra battuta posta sul lato sud e collegata alla stradella interpoderale e che, a partire dagli anni '98 – 2000, erano stati loro ad abitare le ville fatte edificare nei terreni ricevuti in donazione e confinanti con quello oggetto di causa, proseguendo l'esercizio del possesso già iniziato del padre, anche mediante attività di pulizia, fresatura, aratura del terreno.
Più in dettaglio e deducevano che intorno al 1998 avevano fatto Parte_3 Parte_1 sostituire la preesistente recinzione del fondo, posta sul lato ovest del terreno denominato lett. B. già realizzata dal padre, con recinzione metallica e che negli anni successivi erano stati aperti valichi sui muri di confine;
che di contro nessun esercizio di diritti e delle facoltà connessi al diritto dominicale era avvenuto da parte di (dante causa dei convenuti ) e degli attuali Parte_5 proprietari.
Tanto premesso chiedevano dichiarare ai sensi dell'art. 1146 c.c., che e Parte_1 Parte_3 avevano acquistato indivisamente in parti uguali, per intervenuta usucapione ultraventennale, quali eredi di la proprietà del terreno agricolo sito a Pachino, contrada Stallone, esteso CP_11 complessivamente mq 15.627, distinto al N.C.T. del Comune di Pachino al foglio 22 particelle 43,
584,75 (per una superficie di mq 4009 da staccarsi dalla maggiore estensione della particella), 282
(per una superficie di mq 2.695 da staccarsi dalla maggiore estensione della particella) e 587 (per una superficie di 613 mq staccarsi dalla maggiore estensione della particella) ,con tutte le accessioni, pertinenze e dipendenze, ordinando al Conservatore presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Siracusa - la trascrizione dell'emananda sentenza in loro favore e contro i convenuti.
Chiedevano in subordine in ogni caso dichiarare che Parte_1 Parte_2 Pt_3
e avevano acquistato indivisamente e in parti uguali, per intervenuta
[...] Parte_4 usucapione ultraventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà del terreno anzidetto. Con vittoria delle spese.
Si costituivano in giudizio e deducendo, Controparte_2 Controparte_1 preliminarmente, l'improcedibilità delle domande, non essendo stata esperita la mediazione obbligatoria e, quanto al merito, deducendo comunque la infondatezza della domanda.
Contestavano l'esercizio del possesso invocato da controparte, anche riguardo alla apposizione della recinzione, e deducevano che la defunta prima, e loro dopo, avevano utilizzato i Parte_5 terreni corrispondenti alle particelle invocate dagli attori esercitando attività pienamente corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, provvedendo al pagamento dei tributi (ICI e IMU) redigendo la denuncia di successione del consistente patrimonio ereditato da e Parte_5 inoltrando le istanze di accesso ai documenti amministrativi fatte negli anni in relazione al patrimonio immobiliare, laddove invece gli attori e il loro dante causa avevano clandestinamente e violentemente modificato/eliminato i confini esistenti tra le particelle limitrofe.
Non si costituivano in giudizio, nonostante regolare notifica, i convenuti , Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e . Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
Istruita la causa anche attraverso l'escussione dei testi ammessi, con decreto dell'11/07/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
*****
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , Controparte_3 Controparte_4
,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e , non costituiti in giudizio
[...] Controparte_8 Controparte_9 sebbene ritualmente citati.
Va poi dato atto dell'avvenuto esperimento dalla procedura di mediazione, conclusa negativamente per assenza ingiustificata delle parti convocate, come da verbale del 26/06/2024 depositato agli atti.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio gli attori hanno chiesto, in via principale, di accertare in favore di e l'avvenuto acquisto per usucapione, quali eredi di Parte_1 Parte_3 CP_11 del terreno sito a Pachino in c.da Stallone e distinto al foglio 22 particelle 43, 584,75 (per
[...] una superficie di mq 4009 da staccarsi dalla maggiore estensione della particella) 282 (per una superficie di mq 2.695 da staccarsi dalla maggiore estensione della particella) e 587 (per una superficie di 613 mq staccarsi dalla maggiore estensione della particella) e solo in subordine che tale acquisto fosse riconosciuto in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
ai sensi dell'art. 1158 c.c. Parte_4
In punto di diritto va ricordato che, ai fini dell'acquisto per usucapione, è necessario che colui che agisce dimostri di aver esercitato sul bene un potere di fatto estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, esplicitato non solo con il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene – ma anche quanto all'animus possidendi – per il tempo necessario a usucapire.
Secondo consolidato un indirizzo giurisprudenziale ai fini dell'acquisto per usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (così Cass.
n.31238/2021; cfr. ex multis, Cass. n. 10894/2013; Cass. Civ. n. 8158/2012; Cass. Civ. n. 20670/2010)
In particolare, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario acquisire la prova del compimento da parte di chi agisce di un comportamento continuo posto in essere senza soluzione di continuità, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla stessa incompatibile con il possesso altrui, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. Civ. n. 29594/2021).
La giurisprudenza poi, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo è ferma nel precisare che “……non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cass. Civ. 1796/2022; Cass. Civ.
24991/2023). Giova rilevare che la prova del possesso utile all'usucapione, poiché verte su una situazione di fatto, può essere fornita senza limiti e, quindi, anche mediante testimoni, purché certa essa sia certa e rigorosa sia in riferimento al termine iniziale di decorrenza del possesso sia in ordine al compimento delle attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
Rilevante è anche la Si aggiunga infine che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021, è tornata sul principio di non contestazione, disciplinato all'art. 115 c.p.c., chiarendone la portata. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che il convenuto che voglia contestare i fatti costitutivi dei diritti azionati dalla controparte debba, nella comparsa di risposta, prendere posizione in modo chiaro e analitico su quanto posto dall'attore a fondamento della propria domanda. In mancanza di questa specifica contestazione, precisa la
Corte, tali fatti devono considerarsi ammessi senza necessità di ulteriori adempimenti probatori.
Alla luce dei surrichiamati principi di diritto, da cui non v'è motivo di discostarsi, nel caso di specie deve ritenersi provato l'assunto di parte attrice, volto a dimostrare il possesso pubblico, pacifico e continuato delle quote di terreno per cui è causa già in capo a dante causa degli CP_11 odierni attori.
Invero dalla deposizione resa dal teste – della cui attendibilità non v'è motivo di Testimone_1 dubitare – risulta che padre di ed aveva provveduto CP_11 Parte_1 Pt_3 personalmente alla coltivazione del fondo, eseguendo i lavori necessari al suo mantenimento in buono stato vegetativo, e alla realizzazione di un'ampia strada interpoderale “trazzera” al suo interno.
Dirimente risulta quanto affermato dal detto teste in ordine all'avvenuta sostituzione, con recinzione metallica, della preesistente recinzione che delimitava il fondo sul lato est, posto a confine con la porzione di terreno denominata lotto B, essendo stato puntualizzato che questa in precedenza era stata realizzata dal padre delle Pt_1
A fronte di tali inoppugnabili elementi fattuali, si desume il compimento da parte del defunto CP_11 di un'attività- per l'appunto quella di recinzione - che denota inequivocamente l'intenzione
[...] dello stesso di comportarsi quale proprietario del terreno, escludendo terzi dal godimento dello stesso e quindi di voler modificare l'iniziale status di detenzione derivante dal fatto di rivestire indiscutibilmente la qualifica di “massaro” ovvero di fattore riguardo ai terreni riferiti al patrimonio immobiliare della Pt_5
Il compimento delle descritte attività conduce a ritenerli idonei a configurare una interversio possessionis, in quanto trattasi di comportamenti idonei ad estrinsecare la volontà di esercitare il potere in nome proprio e non in nome altrui. Il tutto in conformità con il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità (fra le tante
Cass. Civ. n. 21572/2020) laddove ha precisato che “ ….la interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi;
tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreto opposizione all'esercizio del possesso da parte sua”.
Ciò premesso, va rilevato però che, sebbene risulti provato l'esercizio del possesso da parte del defunto dante causa delle odierne attrici, in conformità al principio per cui l'intervenuta Pt_1 recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile, va osservato che l'istruttoria svolta in corso di causa non ha fornito elementi utili a radicare cronologicamente il compimento da parte dello stesso, dele opere di recinzione e quindi ad individuare il dies a quo da cui far decorre il termine ventennale utile ad usucapire, così impedendo la operatività dell'art. 1146 c.c. in favore delle odierne attrici.
Va comunque ritenuto fondata la domanda volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione ventennale dell'immobile per cui è causa in favore di Parte_1 Parte_2 Pt_3
e .
[...] Parte_4
Sul punto va ancora richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale, in riferimento ai terreni agricoli, la recinzione del fondo costituisce la più rilevante dimostrazione dell'intento del possessore di esercitare sul bene una relazione materiale configurabile in termini di "jus excludendi alios", e dunque di possederlo come proprietario, impedendo ai terzi qualsiasi possibilità di godimento del predio (cfr. Cass. n. 18528/2023, Cass. n. 7621/2023, Cass. n. 6485/2023),
A fronte di ciò va osservato che la deposizione resa dal teste consente non solo di confermare Tes_1 la sostituzione della vecchia recinzione con rete metallica da parte di e Parte_3 Parte_1
– e quindi il formale esercizio da parte di costoro di una condotta sintomatica dell'esercizio del possesso sulla cosa uti dominus - ma anche di individuare il momento di esecuzione di tale opera, più in dettaglio intorno al 1998 – 2000, e quindi di collocarla oltre il termine ventennale necessario per l'esercizio dell'azione per cui è causa.
Dall'esito della compiuta istruttoria è stato provato l'esercizio da parte degli attori di opere di pulizia, fresatura e aratura del terreno, di cura del vigneto e degli alberi da frutto, ed in generale di tutti i lavori necessari a mantenere il fondo in buono stato, posto in essere ininterrottamente e in maniera continuativa da e , in uno alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 realizzazione degli accessi diretti al terreno in questione, attraverso la realizzazione di valichi sui muri di recinzione.
Di contro, va rilevato che i convenuti costituiti non hanno offerto elementi idonei a sostegno delle proprie eccezioni al fine di provare il compimento di veri e propri atti di disposizione del bene esercitati prima da e, dopo il decesso, da parte degli eredi. Parte_5
Sul punto è sufficiente rilevare che, come da principio giurisprudenziale consolidato, il pagamento dell'ICI e dell'IMU, anche documentato attraverso il deposito delle relative fatture, risulta non idoneo a dimostrare alcun possesso qualificato trattandosi di un obbligo di natura pubblicistica verso il fisco, eventualmente dotato di valore indiziario solo in presenza di altri elementi a sostegno carenti nel caso di specie.
Né tanto meno dirimente risulterebbe il deposito della denuncia di successione priva, peraltro, di riferimenti in ordine al terreno per cui è causa.
Ne deriva che in accoglimento della domanda va dichiarato l'acquisto per usucapione in capo agli odierni attori del terreno agricolo sito a Pachino in c.da Stallone, esteso complessivamente mq
15.627, individuato al NCT del Comune di Pachino al foglio 22 particelle 43, 584,75 (per una superficie di mq 4009, da staccarsi dalla maggiore estensione della particella); particella 282 (per una superficie di mq 2.695 da staccarsi dalla maggiore estensione della particella) e particella 587 (per una superficie di 613 mq staccarsi dalla maggiore estensione della particella) con tutte le accessioni, pertinenze e dipendenze in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
. Parte_4
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti costituiti, e possono liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, come da dispositivo che segue, dichiarandosene la irripetibilità quanto al rapporto fra gli attori e i contumaci.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
5910/2022, nella contumacia di , , Controparte_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
e , in accoglimento per quanto di ragione della Controparte_8 Controparte_9 domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dichiara in favore di e l' Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 acquisto per usucapione della proprietà del terreno agricolo sito a Pachino in c.da Stallone, esteso complessivamente mq 15.627 e distinto al NCT del Comune di Pachino al foglio 22 particelle 43,
584,75 (per una superficie di mq 4009 da staccarsi dalla maggiore estensione della particella), particella 282 (per una superficie di mq 2.695 da staccarsi dalla maggiore estensione della particella)
e particella 587 (per una superficie di 613 mq da staccarsi dalla maggiore estensione della particella).
Condanna in solido e al rimborso delle spese di CP_9 Controparte_2 Controparte_1 lite in favore di e che si Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 liquidano nella somma di €. 7.616,00 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge.
Dichiara irripetibili fra le altre parti le spese processuali.
Ordina al Conservatore dei RR.II. competente per territorio di trascrivere la presente sentenza.
Siracusa 15 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5910/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Pt_3
, nata a [...] il [...] (c.f. e
[...] C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...]07/ (c.f. ) tutti elettivamente Parte_4 C.F._4 domiciliati a Pachino in via C. Pisacane n. 5 presso lo studio dell'avv. Salvatore Nicastro che li rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) E nata a [...] il [...] (c.f. C.F._5 Controparte_2
) elettivamente domiciliate a Pachino in via Francesco Garrano n. 75 presso C.F._6 lo studio dell'avv. Luca Gozzo che le rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_3 C.F._7
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_4 C.F._8
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_5
, , nata in [...] il C.F._9 Controparte_6
09/06/1980 (c.f. ), nato a [...] C.F._10 Controparte_7 il 04/03/1975 (c.f. , , nata a [...] C.F._11 Controparte_8 il 18/08/1976 (c.f. ), , nata C.F._12 Controparte_9
a Roma il 01/06/1947 ( ) C.F._13
CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: usucapione Con decreto dell'11/07/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio , , Parte_4 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, Controparte_8 Controparte_1 Controparte_10
deducendo che padre di ed prima (dal 1980
[...] CP_11 Parte_1 Pt_3 circa al 2000), e gli stessi poi, avevano posseduto uti dominus e in maniera esclusiva il terreno distinto al NCT del Comune di Pachino al foglio 22 particelle 43, 584,75 (per una superficie di mq 4009 da staccarsi dalla maggiore estensione della particella) 282 (per una superficie di mq 2.695 da staccarsi dalla maggiore estensione della particella) e 587 (per una superficie di 613 mq staccarsi dalla maggiore estensione della particella) confinante con terreni ricevuti in donazione.
In particolare, facevano rilevare che lo aveva coltivato, eseguendo i lavori necessari CP_11 al mantenimento del buono stato vegetativo, ed aveva fatto realizzare all'interno dello stesso un'ampia trazzera in terra battuta posta sul lato sud e collegata alla stradella interpoderale e che, a partire dagli anni '98 – 2000, erano stati loro ad abitare le ville fatte edificare nei terreni ricevuti in donazione e confinanti con quello oggetto di causa, proseguendo l'esercizio del possesso già iniziato del padre, anche mediante attività di pulizia, fresatura, aratura del terreno.
Più in dettaglio e deducevano che intorno al 1998 avevano fatto Parte_3 Parte_1 sostituire la preesistente recinzione del fondo, posta sul lato ovest del terreno denominato lett. B. già realizzata dal padre, con recinzione metallica e che negli anni successivi erano stati aperti valichi sui muri di confine;
che di contro nessun esercizio di diritti e delle facoltà connessi al diritto dominicale era avvenuto da parte di (dante causa dei convenuti ) e degli attuali Parte_5 proprietari.
Tanto premesso chiedevano dichiarare ai sensi dell'art. 1146 c.c., che e Parte_1 Parte_3 avevano acquistato indivisamente in parti uguali, per intervenuta usucapione ultraventennale, quali eredi di la proprietà del terreno agricolo sito a Pachino, contrada Stallone, esteso CP_11 complessivamente mq 15.627, distinto al N.C.T. del Comune di Pachino al foglio 22 particelle 43,
584,75 (per una superficie di mq 4009 da staccarsi dalla maggiore estensione della particella), 282
(per una superficie di mq 2.695 da staccarsi dalla maggiore estensione della particella) e 587 (per una superficie di 613 mq staccarsi dalla maggiore estensione della particella) ,con tutte le accessioni, pertinenze e dipendenze, ordinando al Conservatore presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Siracusa - la trascrizione dell'emananda sentenza in loro favore e contro i convenuti.
Chiedevano in subordine in ogni caso dichiarare che Parte_1 Parte_2 Pt_3
e avevano acquistato indivisamente e in parti uguali, per intervenuta
[...] Parte_4 usucapione ultraventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà del terreno anzidetto. Con vittoria delle spese.
Si costituivano in giudizio e deducendo, Controparte_2 Controparte_1 preliminarmente, l'improcedibilità delle domande, non essendo stata esperita la mediazione obbligatoria e, quanto al merito, deducendo comunque la infondatezza della domanda.
Contestavano l'esercizio del possesso invocato da controparte, anche riguardo alla apposizione della recinzione, e deducevano che la defunta prima, e loro dopo, avevano utilizzato i Parte_5 terreni corrispondenti alle particelle invocate dagli attori esercitando attività pienamente corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, provvedendo al pagamento dei tributi (ICI e IMU) redigendo la denuncia di successione del consistente patrimonio ereditato da e Parte_5 inoltrando le istanze di accesso ai documenti amministrativi fatte negli anni in relazione al patrimonio immobiliare, laddove invece gli attori e il loro dante causa avevano clandestinamente e violentemente modificato/eliminato i confini esistenti tra le particelle limitrofe.
Non si costituivano in giudizio, nonostante regolare notifica, i convenuti , Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e . Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
Istruita la causa anche attraverso l'escussione dei testi ammessi, con decreto dell'11/07/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
*****
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , Controparte_3 Controparte_4
,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e , non costituiti in giudizio
[...] Controparte_8 Controparte_9 sebbene ritualmente citati.
Va poi dato atto dell'avvenuto esperimento dalla procedura di mediazione, conclusa negativamente per assenza ingiustificata delle parti convocate, come da verbale del 26/06/2024 depositato agli atti.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio gli attori hanno chiesto, in via principale, di accertare in favore di e l'avvenuto acquisto per usucapione, quali eredi di Parte_1 Parte_3 CP_11 del terreno sito a Pachino in c.da Stallone e distinto al foglio 22 particelle 43, 584,75 (per
[...] una superficie di mq 4009 da staccarsi dalla maggiore estensione della particella) 282 (per una superficie di mq 2.695 da staccarsi dalla maggiore estensione della particella) e 587 (per una superficie di 613 mq staccarsi dalla maggiore estensione della particella) e solo in subordine che tale acquisto fosse riconosciuto in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
ai sensi dell'art. 1158 c.c. Parte_4
In punto di diritto va ricordato che, ai fini dell'acquisto per usucapione, è necessario che colui che agisce dimostri di aver esercitato sul bene un potere di fatto estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, esplicitato non solo con il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene – ma anche quanto all'animus possidendi – per il tempo necessario a usucapire.
Secondo consolidato un indirizzo giurisprudenziale ai fini dell'acquisto per usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (così Cass.
n.31238/2021; cfr. ex multis, Cass. n. 10894/2013; Cass. Civ. n. 8158/2012; Cass. Civ. n. 20670/2010)
In particolare, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario acquisire la prova del compimento da parte di chi agisce di un comportamento continuo posto in essere senza soluzione di continuità, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla stessa incompatibile con il possesso altrui, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. Civ. n. 29594/2021).
La giurisprudenza poi, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo è ferma nel precisare che “……non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cass. Civ. 1796/2022; Cass. Civ.
24991/2023). Giova rilevare che la prova del possesso utile all'usucapione, poiché verte su una situazione di fatto, può essere fornita senza limiti e, quindi, anche mediante testimoni, purché certa essa sia certa e rigorosa sia in riferimento al termine iniziale di decorrenza del possesso sia in ordine al compimento delle attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
Rilevante è anche la Si aggiunga infine che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021, è tornata sul principio di non contestazione, disciplinato all'art. 115 c.p.c., chiarendone la portata. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che il convenuto che voglia contestare i fatti costitutivi dei diritti azionati dalla controparte debba, nella comparsa di risposta, prendere posizione in modo chiaro e analitico su quanto posto dall'attore a fondamento della propria domanda. In mancanza di questa specifica contestazione, precisa la
Corte, tali fatti devono considerarsi ammessi senza necessità di ulteriori adempimenti probatori.
Alla luce dei surrichiamati principi di diritto, da cui non v'è motivo di discostarsi, nel caso di specie deve ritenersi provato l'assunto di parte attrice, volto a dimostrare il possesso pubblico, pacifico e continuato delle quote di terreno per cui è causa già in capo a dante causa degli CP_11 odierni attori.
Invero dalla deposizione resa dal teste – della cui attendibilità non v'è motivo di Testimone_1 dubitare – risulta che padre di ed aveva provveduto CP_11 Parte_1 Pt_3 personalmente alla coltivazione del fondo, eseguendo i lavori necessari al suo mantenimento in buono stato vegetativo, e alla realizzazione di un'ampia strada interpoderale “trazzera” al suo interno.
Dirimente risulta quanto affermato dal detto teste in ordine all'avvenuta sostituzione, con recinzione metallica, della preesistente recinzione che delimitava il fondo sul lato est, posto a confine con la porzione di terreno denominata lotto B, essendo stato puntualizzato che questa in precedenza era stata realizzata dal padre delle Pt_1
A fronte di tali inoppugnabili elementi fattuali, si desume il compimento da parte del defunto CP_11 di un'attività- per l'appunto quella di recinzione - che denota inequivocamente l'intenzione
[...] dello stesso di comportarsi quale proprietario del terreno, escludendo terzi dal godimento dello stesso e quindi di voler modificare l'iniziale status di detenzione derivante dal fatto di rivestire indiscutibilmente la qualifica di “massaro” ovvero di fattore riguardo ai terreni riferiti al patrimonio immobiliare della Pt_5
Il compimento delle descritte attività conduce a ritenerli idonei a configurare una interversio possessionis, in quanto trattasi di comportamenti idonei ad estrinsecare la volontà di esercitare il potere in nome proprio e non in nome altrui. Il tutto in conformità con il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità (fra le tante
Cass. Civ. n. 21572/2020) laddove ha precisato che “ ….la interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi;
tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreto opposizione all'esercizio del possesso da parte sua”.
Ciò premesso, va rilevato però che, sebbene risulti provato l'esercizio del possesso da parte del defunto dante causa delle odierne attrici, in conformità al principio per cui l'intervenuta Pt_1 recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile, va osservato che l'istruttoria svolta in corso di causa non ha fornito elementi utili a radicare cronologicamente il compimento da parte dello stesso, dele opere di recinzione e quindi ad individuare il dies a quo da cui far decorre il termine ventennale utile ad usucapire, così impedendo la operatività dell'art. 1146 c.c. in favore delle odierne attrici.
Va comunque ritenuto fondata la domanda volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione ventennale dell'immobile per cui è causa in favore di Parte_1 Parte_2 Pt_3
e .
[...] Parte_4
Sul punto va ancora richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale, in riferimento ai terreni agricoli, la recinzione del fondo costituisce la più rilevante dimostrazione dell'intento del possessore di esercitare sul bene una relazione materiale configurabile in termini di "jus excludendi alios", e dunque di possederlo come proprietario, impedendo ai terzi qualsiasi possibilità di godimento del predio (cfr. Cass. n. 18528/2023, Cass. n. 7621/2023, Cass. n. 6485/2023),
A fronte di ciò va osservato che la deposizione resa dal teste consente non solo di confermare Tes_1 la sostituzione della vecchia recinzione con rete metallica da parte di e Parte_3 Parte_1
– e quindi il formale esercizio da parte di costoro di una condotta sintomatica dell'esercizio del possesso sulla cosa uti dominus - ma anche di individuare il momento di esecuzione di tale opera, più in dettaglio intorno al 1998 – 2000, e quindi di collocarla oltre il termine ventennale necessario per l'esercizio dell'azione per cui è causa.
Dall'esito della compiuta istruttoria è stato provato l'esercizio da parte degli attori di opere di pulizia, fresatura e aratura del terreno, di cura del vigneto e degli alberi da frutto, ed in generale di tutti i lavori necessari a mantenere il fondo in buono stato, posto in essere ininterrottamente e in maniera continuativa da e , in uno alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 realizzazione degli accessi diretti al terreno in questione, attraverso la realizzazione di valichi sui muri di recinzione.
Di contro, va rilevato che i convenuti costituiti non hanno offerto elementi idonei a sostegno delle proprie eccezioni al fine di provare il compimento di veri e propri atti di disposizione del bene esercitati prima da e, dopo il decesso, da parte degli eredi. Parte_5
Sul punto è sufficiente rilevare che, come da principio giurisprudenziale consolidato, il pagamento dell'ICI e dell'IMU, anche documentato attraverso il deposito delle relative fatture, risulta non idoneo a dimostrare alcun possesso qualificato trattandosi di un obbligo di natura pubblicistica verso il fisco, eventualmente dotato di valore indiziario solo in presenza di altri elementi a sostegno carenti nel caso di specie.
Né tanto meno dirimente risulterebbe il deposito della denuncia di successione priva, peraltro, di riferimenti in ordine al terreno per cui è causa.
Ne deriva che in accoglimento della domanda va dichiarato l'acquisto per usucapione in capo agli odierni attori del terreno agricolo sito a Pachino in c.da Stallone, esteso complessivamente mq
15.627, individuato al NCT del Comune di Pachino al foglio 22 particelle 43, 584,75 (per una superficie di mq 4009, da staccarsi dalla maggiore estensione della particella); particella 282 (per una superficie di mq 2.695 da staccarsi dalla maggiore estensione della particella) e particella 587 (per una superficie di 613 mq staccarsi dalla maggiore estensione della particella) con tutte le accessioni, pertinenze e dipendenze in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
. Parte_4
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti costituiti, e possono liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, come da dispositivo che segue, dichiarandosene la irripetibilità quanto al rapporto fra gli attori e i contumaci.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
5910/2022, nella contumacia di , , Controparte_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
e , in accoglimento per quanto di ragione della Controparte_8 Controparte_9 domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dichiara in favore di e l' Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 acquisto per usucapione della proprietà del terreno agricolo sito a Pachino in c.da Stallone, esteso complessivamente mq 15.627 e distinto al NCT del Comune di Pachino al foglio 22 particelle 43,
584,75 (per una superficie di mq 4009 da staccarsi dalla maggiore estensione della particella), particella 282 (per una superficie di mq 2.695 da staccarsi dalla maggiore estensione della particella)
e particella 587 (per una superficie di 613 mq da staccarsi dalla maggiore estensione della particella).
Condanna in solido e al rimborso delle spese di CP_9 Controparte_2 Controparte_1 lite in favore di e che si Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 liquidano nella somma di €. 7.616,00 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge.
Dichiara irripetibili fra le altre parti le spese processuali.
Ordina al Conservatore dei RR.II. competente per territorio di trascrivere la presente sentenza.
Siracusa 15 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore