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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/10/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Marra Roberta - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1068/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
'nata a [...] in data [...] e residente in [...]1
AN SU (BR) alla via Giusti n.1 (cf.:
) C.F. 1
E
nato a [...] in data [...] e residente Parte_2
in Torre AN SU (BR) (cf.: C.F. 2 ),
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. IA NI Campanelli
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 20.02.1992; dalla loro unione sono nati due figli oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 12.03.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da [...] Parte 1 e Parte 2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Lecce il
20.02.1992, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Torre AN SU al n.
4, p. 2, serie B, anno 1992 e del Comune di Lecce al n. 33, parte 2, serie A, anno 1992) alle condizioni depositate telematicamente in data 01.04.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese di lite interamente compensate.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 16.09.2025
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Gabriella Del Mastro Avv. IA NI Campanelli
Via Protonobilissimi n.
8-73100 Lecce
Tel fax 0832245462-3286562985 sampanelli martadomenica@cdante leggina t
TRIBUNALE DI BRINDISI
NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE
RG 1068\2025
I sigg.ri CO NA e MI CO NT, entrambi difesi e rappresentati dall'avv.
IA NI Campanelli, in ossequio al provvedimento reso dall'Ill.mo Sig. Giudice in data 18 marzo 2025, dichiarano:
- di rinuncia alla comparizione personale dinanzi al Giudice designato;
- di non volersi riconciliare;
di ribadire la volontà di volersi separare alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale, sita a Torre AN SU alla via G. Giusti n.1, di proprietà della sig.ra
CO resta assegnata a quest'ultima, la quale si farà carico di ogni onere relativo alle imposte e delle tasse relative all'immobile, nonché di tutte le utenze, che provvederà a volturare a suo nome;
2) Il sig. MI si trasferirà in altro immobile, continuando, nelle more, ad abitare presso l'abitazione sita in Torre AN SU, già coniugale, per il tempo necessario al disbrigo di ogni formalità concernente il trasferimento, attesa l'attuale disposizione dei vani all'interno dell'immobile predetto, che consente ad entrambi piena autonomia ed indipendenza;
3) rinuncia reciproca a qualsivoglia contributo a titolo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti. A tal uopo si precisa che il sig. MI, in data 7 novembre 2022 ha già rinunciato abdicativamente in favore del coniuge, con rogito per NO Di IO rep. 70.345, alla quota di sua proprietà (pari ad 1\2) sull'immobile in Torre AN SU alla via Martiri della
Resistenza n.84, int. 2, in NCEU al fg 44 p.lla 466 sub 5 e sub 25, a titolo di contributo per mantenimento dei figli e per le spese di gestione della casa coniugale, stante le reiterate rivendicazioni della sig.ra CO, che contestava al sig. MI di essersi sempre sottratto ai propri doveri. Tale rinuncia abdicativa, che viene qui confermata, è da intendersi quindi quale contributo alimentare e di mantenimento del MI nei confronti del coniuge.
Lecce, 19 marzo 2025 CO NA MI CO GU Seed Avv IA NI Campanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Marra Roberta - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1068/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
'nata a [...] in data [...] e residente in [...]1
AN SU (BR) alla via Giusti n.1 (cf.:
) C.F. 1
E
nato a [...] in data [...] e residente Parte_2
in Torre AN SU (BR) (cf.: C.F. 2 ),
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. IA NI Campanelli
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 20.02.1992; dalla loro unione sono nati due figli oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 12.03.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da [...] Parte 1 e Parte 2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Lecce il
20.02.1992, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Torre AN SU al n.
4, p. 2, serie B, anno 1992 e del Comune di Lecce al n. 33, parte 2, serie A, anno 1992) alle condizioni depositate telematicamente in data 01.04.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese di lite interamente compensate.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 16.09.2025
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Gabriella Del Mastro Avv. IA NI Campanelli
Via Protonobilissimi n.
8-73100 Lecce
Tel fax 0832245462-3286562985 sampanelli martadomenica@cdante leggina t
TRIBUNALE DI BRINDISI
NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE
RG 1068\2025
I sigg.ri CO NA e MI CO NT, entrambi difesi e rappresentati dall'avv.
IA NI Campanelli, in ossequio al provvedimento reso dall'Ill.mo Sig. Giudice in data 18 marzo 2025, dichiarano:
- di rinuncia alla comparizione personale dinanzi al Giudice designato;
- di non volersi riconciliare;
di ribadire la volontà di volersi separare alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale, sita a Torre AN SU alla via G. Giusti n.1, di proprietà della sig.ra
CO resta assegnata a quest'ultima, la quale si farà carico di ogni onere relativo alle imposte e delle tasse relative all'immobile, nonché di tutte le utenze, che provvederà a volturare a suo nome;
2) Il sig. MI si trasferirà in altro immobile, continuando, nelle more, ad abitare presso l'abitazione sita in Torre AN SU, già coniugale, per il tempo necessario al disbrigo di ogni formalità concernente il trasferimento, attesa l'attuale disposizione dei vani all'interno dell'immobile predetto, che consente ad entrambi piena autonomia ed indipendenza;
3) rinuncia reciproca a qualsivoglia contributo a titolo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti. A tal uopo si precisa che il sig. MI, in data 7 novembre 2022 ha già rinunciato abdicativamente in favore del coniuge, con rogito per NO Di IO rep. 70.345, alla quota di sua proprietà (pari ad 1\2) sull'immobile in Torre AN SU alla via Martiri della
Resistenza n.84, int. 2, in NCEU al fg 44 p.lla 466 sub 5 e sub 25, a titolo di contributo per mantenimento dei figli e per le spese di gestione della casa coniugale, stante le reiterate rivendicazioni della sig.ra CO, che contestava al sig. MI di essersi sempre sottratto ai propri doveri. Tale rinuncia abdicativa, che viene qui confermata, è da intendersi quindi quale contributo alimentare e di mantenimento del MI nei confronti del coniuge.
Lecce, 19 marzo 2025 CO NA MI CO GU Seed Avv IA NI Campanelli