Ordinanza cautelare 26 marzo 2025
Ordinanza cautelare 28 luglio 2025
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02261/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2025 proposto dalla Cascina Biblioteca - Società cooperativa sociale di solidarietà a responsabilità limitata – Onlus in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emiliano Fumagalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano alla Via Carlo Pisacane n.1;
contro
Comune di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Mandarano, Maria Lodovica Bognetti e Maria Giulia Schiavell, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e fisico presso gli Uffici in Milano, Via della Guastalla n.6;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento Prot. 23/01/2025.0040107.U., con il quale il Comune di Milano, per quanto attiene agli interventi di consolidamento ed efficientamento energetico interessanti una cascina comunale in concessione alla ricorrente, ha disposto l’annullamento della CILA Superbonus presentata in data 30/03/2022 ed ha ordinato di ripristinare lo stato dei luoghi corrispondente all’ultimo titolo legittimato, nonché degli atti presupposti, tra cui in particolare, ove occorresse, del provvedimento P.G. 216604/2024 del 15/04/2024, recante la revoca parziale dell’ordine di Sospensione Lavori P.G. 100589/2024 del 21/02/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del Comune di Milano;
Vista la documentazione depositata dal Comune di Milano;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.337 del 2025 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’Udienza pubblica;
Visti i motivi aggiunti con i quali sono state svolte ulteriori censure avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
Vista la memoria del Comune di Milano;
Vista la documentazione depositata dal Comune di Milano;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.831 del 2025 di rigetto della domanda di sospensione proposta con i motivi aggiunti;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso depositata da parte ricorrente il 25/3/2026;
Vista la documentazione depositata in tal senso dal Comune di Milano;
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il dott. EL ZI all’Udienza pubblica del 7 maggio 2026;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
AT e RI
1.Con il ricorso in epigrafe si espone che con contratto di affittanza agraria sottoscritto in data 6 febbraio 2019 veniva acquisita dal Comune di Milano la disponibilità del complesso edilizio denominato “Cascina San Gregorio Vecchio” in Milano al viale Turchia n.44 nei pressi del Parco Lambro; si tratta di una cascina antica avente una conformazione corte con al centro un’ampia area cortilizia, all’epoca quasi completamente abbandonata e con strutture in parte crollate ed in parte completamente ammalorate. Per tali motivi già nel contratto di affittanza era stato allegato il progetto di massima per il recupero, la valorizzazione e la manutenzione della cascina e di conseguenza in data 9 agosto 2019 veniva presentata istanza di parere preliminare ex art.40 del RE per poter dare corso agli interventi di recupero e riqualificazione relativi alla prima fase ed inerenti i corpi di fabbrica convenzionalmente identificati come edifici 3, 4 e 5; l’obiettivo era quello di recuperare e rifunzionalizzare la cascina sì da mantenerne la funzione agricola ed affiancare ed integrare tale funzione con quella di natura sociale, volta ad offrire assistenza, supporto ed ospitalità a persone con disabilità, psichica, sensoriale e intellettiva, nonché a persone con un semplice bisogno di accoglienza temporanea per bisogni personali. Il procedimento di istruttoria preliminare si concludeva positivamente mediante l’emissione del provvedimento del 18 agosto 2020, dopodichè aveva inizio un’interlocuzione con la Soprintendenza che richiedeva integrazioni al progetto; agli Uffici veniva rappresentato che alcune strutture della Cascina erano molto ammalorate e sarebbe stato necessario sostituirle. A seguito dell’entrata in vigore del cd. “Superbonus”, il 30 marzo 2022 veniva presentata una CILAS quanto ai fabbricati nn.3, 4 e 5 prevedendosi lavori di consolidamento/ristrutturazione delle strutture esistenti, interventi di efficientamento energetico con realizzazione di isolamenti orizzontali e verticali interni e sostituzione di alcuni serramenti con identico disegno insistenti sui locali preesistenti nel rispetto della sagoma e dell’immagine finale del complesso. In tale occasione si rendeva necessaria la demolizione di alcune porzioni aggiuntive del corpo di fabbrica indicato con il n.5, ma per delle incongruenze relative al deposito sismico il Comune di Milano, con atto notificato il 21 febbraio 2024, ordinava la sospensione immediata dei lavori; parte ricorrente forniva chiarimenti ma, non avendo ottenuto riscontro, chiedeva lo svolgimento di un sopralluogo che effettivamente veniva espletato il 25 marzo 2024 ed in esito al quale veniva comunicato l’atto del 15 aprile 2024 recante parziale revoca del provvedimento di sospensione dei lavori. La ricorrente proseguiva pertanto le lavorazioni relative all’edificio n. 3 (mai oggetto di alcuna contestazione) e quelle relative all’edificio n.4 non oggetto della demolizione rilevata; si concordava con la Soprintendenza la presentazione di istanza per la verifica da parte di quest’ultima delle opere eseguite negli edifici nn.4 e 5 per i quali era rimasto l’ordine di sospensione dei lavori. Poiché si era rilevata mancanza di convergenza se la sospensione avesse riguardato anche l’edificio 3, la ricorrente presentava rituale comunicazione di fine lavori relativamente a tale edificio anche per rispettare le scadenze di legge quanto alle agevolazioni legate al “Superbonus”, ma con il provvedimento impugnato è stato comunque disposto l’annullamento della CILAS con ordine di ripristino dello stato dei luoghi corrispondente all’ultimo titolo legittimato.
Avverso i provvedimenti impugnati è insorta parte ricorrente deducendo i seguenti motivi in diritto:
VIOLAZIONE DEGLI ARTT.6-BIS, 27 E 33 DEL DPR N.380/2001, DELL’ART.119 COMMA 13 DEL D.L. N.34/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.77/2020, DEGLI ART.7, 21-SEPTIES E 21-NONIES DELLA LEGGE N.241/1990. ECCESSO DI POTERE.
1.1 Il Comune di Milano si è costituito per dedurre circa l’avvenuta demolizione di corpi di fabbrica del complesso edilizio gravato dal vincolo monumentale in assenza di un adeguato titolo abilitativo.
1.2 Con ordinanza del 26 marzo 2025, n.337 il Tribunale accoglieva la domanda di sospensione con la seguente motivazione:
“Ritenuto che:
- quanto al profilo del fumus boni iuris, deve essere documentato dalle parti, in vista della decisione di merito, se nella documentazione progettuale fossero specificamente indicate le porzioni di opere oggetto di demolizione e sostituzione per ammaloramento e quelle solo oggetto di “affiancamento” con strutture verticali;
- considerato che le opere sono terminate, è opportuno attendere, prima del ripristino, le valutazioni dell’ente preposto alla tutela del vincolo esistente sul bene, in considerazione dell’avvenuta presentazione in data 10 luglio 2025 alla Soprintendenza di una domanda di verifica delle opere eseguite;
- nella comparazione bilanciata degli interessi in rilievo, il provvedimento impugnato deve essere sospeso limitatamente all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi;
- le spese della fase cautelare devono essere compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie;
- deve essere fissata l’udienza pubblica indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento in epigrafe indicato limitatamente all’ordine di rispristino dello stato dei luoghi;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di maggio 2026, come da emanando calendario.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.”
1.3 A seguito dei motivi aggiunti con i quali venivano svolte ulteriori censure avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, con ordinanza del 28 luglio 2025, n.831 il Tribunale rigettava l’ulteriore domanda di sospensione con la seguente motivazione:
“Rilevato che:
- con l’ordinanza n. 337 del 25 marzo 2025 questo Tar ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato “limitatamente all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi”, peraltro in considerazione anche del fatto che “le opere sono terminate”;
- l’ordinanza predetta non è stata appellata;
Ritenuto che:
- con l’odierna domanda cautelare – proposta con motivi aggiunti avverso il medesimo provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo – la ricorrente mira a ottenere, in sostanza, un riesame della precedente determinazione cautelare del Tar, in assenza di fatti sopravvenuti;
- la domanda è quindi inammissibile;
- devono restare fermi gli effetti della precedente ordinanza;
- le spese della fase cautelare possono essere compensate tra le parti, come già argomentato nell’ordinanza n. 337/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, fermi gli effetti dell’ordinanza n. 337/2025 di questo Tar.
Compensa le spese della presente fase cautelare.”
2. Alla Udienza pubblica del 7 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione prende atto, ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, di quanto ritualmente dichiarato da parte ricorrente con deposito del 25 marzo 2026 – peraltro confermato dalla documentazione versata in atti dal Comune di Milano il 26 marzo 2026, atteso che nelle more del giudizio l’Amministrazione ha disposto la revoca parziale della comunicazione di annullamento e ripristino considerando regolarizzato quanto eseguito relativamente agli edifici nn.3 e 4.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZI, Presidente, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL ZI |
IL SEGRETARIO