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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/10/2025, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6725/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6725/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a Napoli il 20/12/1976 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BUONANNO GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: accredito di contributi previdenziali – omocodia – pretesa risarcitoria
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
Sintesi del processo
Con ricorso depositato in data 24/05/2024 parte ricorrente ha dedotto:
- di avere presentato, in data 28/02/2025, istanza all CP_2
per l'assegnazione di un nuovo codice fiscale, dopo essersi
[...] accorto di essere stato interessato da un caso di omocodia;
- di essersi avveduto, dal controllo dell'estratto conto previdenziale, del mancato riconoscimento dei rapporti di lavoro intercorsi con VRB
UT s.r.l. (gennaio 1999-novembre 2001) e
[...]
(marzo Parte_2
2004 – luglio 2004).
- di aver richiesto, con pec del 07.03.2023 il riconoscimento dei contributi previdenziali, senza riscontro.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo l'accredito dei contributi relativi ai rapporti di lavoro così come prospettati nel ricorso, nonché il risarcimento del danno patito in ragione della condotta dell'ente previdenziale.
L' si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1 ricorso.
L si è costituita chiedendo accertarsi la sua carenza Controparte_2 di legittimazione passiva.
All'esito dell'istruttoria e della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Oggetto del giudizio
Il thema decidendum del presente giudizio attiene alla sussistenza dei presupposti per procedere all'accredito dei contributi che risultano nell'estratto conto previdenziale relativo all'omocodice
), non presenti nel cassetto del ricorrente a causa CodiceFiscale_1 dell'omocodia.
2 Occorre, infatti, evidenziare come al ricorrente, a seguito della domanda all , è stato assegnato un nuovo codice fiscale Controparte_2
). CodiceFiscale_2
Carenza di legittimazione passiva dell CP_2 CP_2
Preliminarmente, deve rilevarsi la carenza di legittimazione passiva dell in ordine alle pretese azionate dal ricorrente. CP_2 CP_2
Infatti, il ricorso concerne in via esclusiva la contestazione del mancato riconoscimento della contribuzione previdenziale in conseguenza di un caso di omocodia, fattispecie che attiene unicamente all'ambito di competenza dell' quale ente titolare della gestione e dell'accredito CP_1 dei contributi.
L , per parte sua, non riveste alcun ruolo nella Controparte_2 gestione o nel riconoscimento dei rapporti previdenziali, limitandosi a rilasciare un nuovo codice fiscale in presenza di omocodia, senza poter incidere sul procedimento di rettifica o accredito contributivo.
Eccezioni preliminari
Tutte le eccezioni preliminari formulate dall' previdenziale sono CP_3 infondate in quanto:
- la presentazione dell'istanza amministrativa costituisce condizione di procedibilità della domanda allorquando il procedimento innanzi all'ente previdenziale sia funzionale al riconoscimento ex novo di una prestazione (ed infatti la giurisprudenza richiamata da parte resistente attiene ad ipotesi del tutto diverse). Nel caso di specie il ricorrente richiede meramente l'accreditamento dei contributi previdenziali sicché deve ritenersi che, nell'ipotesi de qua, non difettino condizioni di procedibilità. Peraltro, il ricorrente con pec del
07.03.2023 ha richiesto all'ente previdenziale di procedere al riconoscimento dei contributi, allegando idonea documentazione;
3 - sussiste, poi, senza dubbio la legittimazione passiva dell'istituto previdenziale, che è l'amministrazione deputata alla gestione dei cassetti previdenziali;
- l'eccezione di prescrizione dei contributi deve ritenersi assorbita per le ragioni che si esporranno di seguito.
Valutazione della fattispecie concreta
Nel merito, occorre preventivamente distinguere tra:
a) periodi di lavoro per i quali risultano accreditati i relativi contributi nell'estratto contributivo dell'omocode;
b) periodi di lavoro per i quali non risultano accreditati i relativi contributi nell'estratto contributivo dell'omocode.
Periodi che non risultano nell'estratto conto previdenziale dell'omocode
Per quanto riguarda il riconoscimento del rapporto di lavoro con riguardo ai periodi dedotti in sede di ricorso, ma per i quali non risultano versamenti contributivi da parte dei datori di lavoro (dal gennaio 1999 al
31.12.1999 e dall'1.1.2001 al novembre 2001 per VRB UT s.r.l.), occorre evidenziare che la genericità dell'atto introduttivo, con la mancata indicazione puntuale degli indici di subordinazione quali datore di lavoro, mansioni, orari, articolazione giornaliera, retribuzione non consente di ricostruire la reale natura del rapporto, né di valutare la sussistenza degli elementi costitutivi della subordinazione ai sensi dell'Art. 2094 c.c.
Pertanto, le carenze assertive pregiudicano la possibilità di ricostruire la reale natura del rapporto e, di riflesso, di valutare la fondatezza della pretesa contributiva, in quanto manca la base fattuale su cui incardinare qualsiasi accertamento probatorio.
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione della relativa contribuzione è assorbita per tali contributi in ragione delle carenze assertive suindicate.
4 Periodi che risultando nell'estratto contributivo dell'omocode
Nell'estratto contributivo dell'omocodice ) del CodiceFiscale_1
13.2.2025, depositato dall' unitamente alla memoria difensiva, CP_1 risultano segnatamente 52 settimane per l'intero anno 2000 presso VRB
UT s.r.l. per una retribuzione di € 14.788,22 e 24 settimane dal primo marzo 2004 al 10 agosto 2004 presso Parte_2 per una retribuzione di € 7.412,00
Per tali periodi, è pacifico tra le parti e documentalmente provato che tra le società e un soggetto di nome siano intercorsi i rapporti Parte_1 di lavoro suindicati.
Il thema probandum, pertanto, attiene all'identificazione, da parte dei datori di lavori, nel ricorrente, del proprio ex dipendente.
Tale onere probatorio incorre sul ricorrente e deve ritenersi assolto sulla base delle risultanze istruttorie.
Al fine di valutare nel merito il contenuto delle disposizioni, è opportuno preventivamente rilevare come le stesse siano attendibili e credibili, in ragione della posizione di terzietà e dell'assenza di animosità nei confronti delle parti in giudizio, della percezione diretta dei fatti (ex datore di lavoro del ricorrente).
Finanche la circostanza che i testi escussi non siano stati in grado di riportare dettagliatamente i periodi di lavoro risulta, nel caso di specie, un elemento che consente di ritenere la deposizione genuina;
atteso il tempo trascorso, infatti, è del tutto verosimile che i datori di lavoro, pur avendo riconosciuto il ricorrente, non fossero in grado di riferire puntualmente le circostanze di luogo e di tempo della prestazione.
Dalle prove testimoniali raccolte è infatti emerso che i legali rappresentanti delle società VRB UT S.r.l. e Parte_2
e hanno confermato di aver
[...] Parte_2 intrattenuto rapporti di lavoro proprio con il ricorrente e di non conoscere nessun altro ”, poi emigrato in Olanda. Parte_1
Specificamente:
5 - l'amministratore dell'UT , , ha Parte_2 Parte_2 dichiarato: “Conosco il ricorrente perché ha lavorato per la società
Di Stasio s.r.l. ma non ricordo quanto tempo fa ma non ricordo per quanto tempo. Non ricordo altro che abbia lavorato Parte_1 per la società. Non ricordo di conoscere alcun che sia Parte_1 emigrato in Olanda”.
- l'amministratrice della VRB UT, , ha riferito di Testimone_1 conoscere il ricorrente “poiché ha lavorato per la società di cui sono amministratrice per 4 o 5 anni più di 10 anni fa o anche 15 anni. Egli era un dipendente con le mansioni di autista di bus. Egli è stato
l'unico dipendente della mia società”. Parte_1
Ha, inoltre, riferito di non conoscere “nessun poi Parte_1 emigrato in Olanda”.
Alla luce dell'istruttoria espletata, pertanto, risulta dimostrato che tra le società e il ricorrente intercorse un rapporto di lavoro, escludendo qualsiasi equivoco legato all'omonimia.
Risarcimento del danno
La domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente deve essere rigettata, non potendosi configurare, nella fattispecie in esame, un danno in re ipsa e tenuto conto che parte ricorrente non ha allegato né provato l'esistenza di un danno concreto, né ha fornito elementi idonei alla relativa quantificazione.
Spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della novità e della particolarità della questione giuridica trattata nonché dell'accoglimento solo parziale delle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
6 1. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell CP_2
;
[...]
2. in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' all'accredito CP_1 in favore di parte ricorrente dei contributi relativi ai rapporti di lavoro con le società VRB UT S.r.l. e
[...] risultanti Parte_2 dall'estratto contributivo dell'omocode del 13.2.2025, come indicati in parte motiva;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 01/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6725/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a Napoli il 20/12/1976 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BUONANNO GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: accredito di contributi previdenziali – omocodia – pretesa risarcitoria
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
Sintesi del processo
Con ricorso depositato in data 24/05/2024 parte ricorrente ha dedotto:
- di avere presentato, in data 28/02/2025, istanza all CP_2
per l'assegnazione di un nuovo codice fiscale, dopo essersi
[...] accorto di essere stato interessato da un caso di omocodia;
- di essersi avveduto, dal controllo dell'estratto conto previdenziale, del mancato riconoscimento dei rapporti di lavoro intercorsi con VRB
UT s.r.l. (gennaio 1999-novembre 2001) e
[...]
(marzo Parte_2
2004 – luglio 2004).
- di aver richiesto, con pec del 07.03.2023 il riconoscimento dei contributi previdenziali, senza riscontro.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo l'accredito dei contributi relativi ai rapporti di lavoro così come prospettati nel ricorso, nonché il risarcimento del danno patito in ragione della condotta dell'ente previdenziale.
L' si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1 ricorso.
L si è costituita chiedendo accertarsi la sua carenza Controparte_2 di legittimazione passiva.
All'esito dell'istruttoria e della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Oggetto del giudizio
Il thema decidendum del presente giudizio attiene alla sussistenza dei presupposti per procedere all'accredito dei contributi che risultano nell'estratto conto previdenziale relativo all'omocodice
), non presenti nel cassetto del ricorrente a causa CodiceFiscale_1 dell'omocodia.
2 Occorre, infatti, evidenziare come al ricorrente, a seguito della domanda all , è stato assegnato un nuovo codice fiscale Controparte_2
). CodiceFiscale_2
Carenza di legittimazione passiva dell CP_2 CP_2
Preliminarmente, deve rilevarsi la carenza di legittimazione passiva dell in ordine alle pretese azionate dal ricorrente. CP_2 CP_2
Infatti, il ricorso concerne in via esclusiva la contestazione del mancato riconoscimento della contribuzione previdenziale in conseguenza di un caso di omocodia, fattispecie che attiene unicamente all'ambito di competenza dell' quale ente titolare della gestione e dell'accredito CP_1 dei contributi.
L , per parte sua, non riveste alcun ruolo nella Controparte_2 gestione o nel riconoscimento dei rapporti previdenziali, limitandosi a rilasciare un nuovo codice fiscale in presenza di omocodia, senza poter incidere sul procedimento di rettifica o accredito contributivo.
Eccezioni preliminari
Tutte le eccezioni preliminari formulate dall' previdenziale sono CP_3 infondate in quanto:
- la presentazione dell'istanza amministrativa costituisce condizione di procedibilità della domanda allorquando il procedimento innanzi all'ente previdenziale sia funzionale al riconoscimento ex novo di una prestazione (ed infatti la giurisprudenza richiamata da parte resistente attiene ad ipotesi del tutto diverse). Nel caso di specie il ricorrente richiede meramente l'accreditamento dei contributi previdenziali sicché deve ritenersi che, nell'ipotesi de qua, non difettino condizioni di procedibilità. Peraltro, il ricorrente con pec del
07.03.2023 ha richiesto all'ente previdenziale di procedere al riconoscimento dei contributi, allegando idonea documentazione;
3 - sussiste, poi, senza dubbio la legittimazione passiva dell'istituto previdenziale, che è l'amministrazione deputata alla gestione dei cassetti previdenziali;
- l'eccezione di prescrizione dei contributi deve ritenersi assorbita per le ragioni che si esporranno di seguito.
Valutazione della fattispecie concreta
Nel merito, occorre preventivamente distinguere tra:
a) periodi di lavoro per i quali risultano accreditati i relativi contributi nell'estratto contributivo dell'omocode;
b) periodi di lavoro per i quali non risultano accreditati i relativi contributi nell'estratto contributivo dell'omocode.
Periodi che non risultano nell'estratto conto previdenziale dell'omocode
Per quanto riguarda il riconoscimento del rapporto di lavoro con riguardo ai periodi dedotti in sede di ricorso, ma per i quali non risultano versamenti contributivi da parte dei datori di lavoro (dal gennaio 1999 al
31.12.1999 e dall'1.1.2001 al novembre 2001 per VRB UT s.r.l.), occorre evidenziare che la genericità dell'atto introduttivo, con la mancata indicazione puntuale degli indici di subordinazione quali datore di lavoro, mansioni, orari, articolazione giornaliera, retribuzione non consente di ricostruire la reale natura del rapporto, né di valutare la sussistenza degli elementi costitutivi della subordinazione ai sensi dell'Art. 2094 c.c.
Pertanto, le carenze assertive pregiudicano la possibilità di ricostruire la reale natura del rapporto e, di riflesso, di valutare la fondatezza della pretesa contributiva, in quanto manca la base fattuale su cui incardinare qualsiasi accertamento probatorio.
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione della relativa contribuzione è assorbita per tali contributi in ragione delle carenze assertive suindicate.
4 Periodi che risultando nell'estratto contributivo dell'omocode
Nell'estratto contributivo dell'omocodice ) del CodiceFiscale_1
13.2.2025, depositato dall' unitamente alla memoria difensiva, CP_1 risultano segnatamente 52 settimane per l'intero anno 2000 presso VRB
UT s.r.l. per una retribuzione di € 14.788,22 e 24 settimane dal primo marzo 2004 al 10 agosto 2004 presso Parte_2 per una retribuzione di € 7.412,00
Per tali periodi, è pacifico tra le parti e documentalmente provato che tra le società e un soggetto di nome siano intercorsi i rapporti Parte_1 di lavoro suindicati.
Il thema probandum, pertanto, attiene all'identificazione, da parte dei datori di lavori, nel ricorrente, del proprio ex dipendente.
Tale onere probatorio incorre sul ricorrente e deve ritenersi assolto sulla base delle risultanze istruttorie.
Al fine di valutare nel merito il contenuto delle disposizioni, è opportuno preventivamente rilevare come le stesse siano attendibili e credibili, in ragione della posizione di terzietà e dell'assenza di animosità nei confronti delle parti in giudizio, della percezione diretta dei fatti (ex datore di lavoro del ricorrente).
Finanche la circostanza che i testi escussi non siano stati in grado di riportare dettagliatamente i periodi di lavoro risulta, nel caso di specie, un elemento che consente di ritenere la deposizione genuina;
atteso il tempo trascorso, infatti, è del tutto verosimile che i datori di lavoro, pur avendo riconosciuto il ricorrente, non fossero in grado di riferire puntualmente le circostanze di luogo e di tempo della prestazione.
Dalle prove testimoniali raccolte è infatti emerso che i legali rappresentanti delle società VRB UT S.r.l. e Parte_2
e hanno confermato di aver
[...] Parte_2 intrattenuto rapporti di lavoro proprio con il ricorrente e di non conoscere nessun altro ”, poi emigrato in Olanda. Parte_1
Specificamente:
5 - l'amministratore dell'UT , , ha Parte_2 Parte_2 dichiarato: “Conosco il ricorrente perché ha lavorato per la società
Di Stasio s.r.l. ma non ricordo quanto tempo fa ma non ricordo per quanto tempo. Non ricordo altro che abbia lavorato Parte_1 per la società. Non ricordo di conoscere alcun che sia Parte_1 emigrato in Olanda”.
- l'amministratrice della VRB UT, , ha riferito di Testimone_1 conoscere il ricorrente “poiché ha lavorato per la società di cui sono amministratrice per 4 o 5 anni più di 10 anni fa o anche 15 anni. Egli era un dipendente con le mansioni di autista di bus. Egli è stato
l'unico dipendente della mia società”. Parte_1
Ha, inoltre, riferito di non conoscere “nessun poi Parte_1 emigrato in Olanda”.
Alla luce dell'istruttoria espletata, pertanto, risulta dimostrato che tra le società e il ricorrente intercorse un rapporto di lavoro, escludendo qualsiasi equivoco legato all'omonimia.
Risarcimento del danno
La domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente deve essere rigettata, non potendosi configurare, nella fattispecie in esame, un danno in re ipsa e tenuto conto che parte ricorrente non ha allegato né provato l'esistenza di un danno concreto, né ha fornito elementi idonei alla relativa quantificazione.
Spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della novità e della particolarità della questione giuridica trattata nonché dell'accoglimento solo parziale delle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
6 1. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell CP_2
;
[...]
2. in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' all'accredito CP_1 in favore di parte ricorrente dei contributi relativi ai rapporti di lavoro con le società VRB UT S.r.l. e
[...] risultanti Parte_2 dall'estratto contributivo dell'omocode del 13.2.2025, come indicati in parte motiva;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 01/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile.
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