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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/11/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Grasselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1997/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Eugenio Galassi, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti depositata congiuntamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Teramo, Corso C. De Michetti, 80
-PARTE ATTRICE- contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Donatella De Castro, giusta procura speciale depositata congiuntamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Urbino, Via Giro dei Debitori, 21;
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: responsabilità per fatto del custode (art. 2051 c.c.)
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 22.04.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Parte attrice: come da note scritte del 18.04.2025
“rassegna le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle riportate nell'atto di citazione introduttivo;
precisando che, in ordine al ristoro del danno cagionato, esso venga commisurato agli arresti e valutazioni operate dalla CTU espletata. Vinte le spese di lite e rifuse quelle di C.T.U.”
Da atto di citazione:
<<voglia l'on.le tribunale adito, in accoglimento del presente atto e per quanto premessa < i>
specificato, accertare e dichiarare che i danni tutti subiti dall'attore in conseguenza dell'incidente pedonale verificatosi il 19/4/2021 alle ore 13:45 ca. in alla Via IA, di Controparte_1 pertinenza del convenuto e meglio descritto nel libello introduttivo, Controparte_1 pagina 1 di 18 sono da ascriversi al comportamento colpevole e negligente dello stesso ente pubblico, il quale ha violato gli obblighi di manutenzione e di custodia della citata strada, con peculiare riferimento all'annesso pubblico marciapiede nel frangente percorso dal Sig. ; per l'effetto Parte_1 condannare l'ente comunale, in base al combinato disposto di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c., al risarcimento dei danni tutti derivati all'attore dal sinistro specificato nella narrativa che precede, prudenzialmente quantificati nella somma complessiva di € 25.000,00, od in quella maggiore oppure minore che sarà accertata in corso di causa, ovvero comunque in quella che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al soddisfo, sempre nei limiti di competenza del Giudice adito;
con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.>>
Parte convenuta: come da note scritte del 22.04.2025
“la difesa del si riporta integralmente a tutti i precedenti scritti Controparte_1 difensivi, alle eccezioni, anche quelle pregiudiziali, alle deduzioni e conclusioni di cui agli depositati, incluse le note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza, anche nel merito, e insiste per
l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte con la propria memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 2 del
31/03/2023 non ammesse dal Giudice Istruttore.
Quanto alla c.t.u. si rileva come la stessa abbia individuato la sussistenza di un danno assai modesto a fronte della richiesta protestata in atti e comunque, allo stato, la domanda non risulta fondata prima di tutto in punto di an prima ancora che in punto di quantum.
In subordine chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec del 03.08.2022, conveniva in Parte_1 giudizio il per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 19.04.2021, alle ore 13.45 circa, quando, mentre camminava sul marciapiede nei pressi dello studio odontoiatrico del Dott. , a Persona_1 in Via IA, metteva inavvertitamente il piede destro nel rialzo fra il Controparte_1 marciapiede in betonella ed una grata di ferro (situata al centro dello stesso), subiva una torsione dell'articolazione della caviglia e cadeva rovinosamente a terra.
Parte attrice allegava che:
- dopo aver ricevuto i primi soccorsi dal figlio ivi presente, effettuava visita fisioterapica Per_2 presso il centro di riabilitazione “Sport Life”, sito in Ascoli Piceno, Via Catania ed il giorno successivo al sinistro effettuava ecografia tendine-achilleo dx, la quale evidenziava “una lesione lacerativa parcellare del III superficiale del tendine, estesa longitudinalmente per 9 mm pagina 2 di 18 con spessore massimo di 3 mm (contingente di fibre non lesionate al di sotto della lesione di 4.7 mm). Minimi segni di tenovaginalite. Opportuna valutazione specialistico-ortopedica”, pertanto, in data 22.04.2022 effettuava visita ortopedica presso il Presidio Ospedaliero C. e
[...]
, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Dott. Controparte_2 Per_3
il quale riscontrava “lesione parziale del tendine di achille del piede destro da trauma
[...] accidentale”, applicava “valva dorsale in equino da portare per giorni 14” e consigliava la magnetoterapia e successivamente (dopo la rimozione della valva dorsale) la tecar e gli ultrasuoni, dallo stesso effettuati presso il centro di riabilitazione “Sport Life”;
- in conseguenza del sinistro subiva un danno biologico permanente nella misura stimata pari al
9% nonché un'invalidità temporanea certificata di giorni 147 di inabilitazione, di cui gg. 50 al
75%, gg. 50 al 50%, gg. 47 al 25%, oltre ad aver sostenuto spese mediche documentate per €
377,00;
- l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e 3 DL 132/2014, inviato al Comune a mezzo pec del 10.03.2022, rimaneva privo di riscontro e nessuna proposta veniva avanzata dall'assicurazione garante in manleva, che non sottoponeva l'infortunato neppure a visita medico legale.
In diritto, l'attrice osservava che la responsabilità dell'occorso andava attribuita esclusivamente al convenuto, quale proprietario e custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Con decreto del 01.09.2022, il G.I. differiva ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c. la prima udienza di comparazione delle parti al 30.01.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.01.2023, si costitutiva in giudizio il il quale Controparte_1
- eccepiva, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il tratto di strada ove era occorso il sinistro non ricadeva all'interno del perimetro delle aree di competenza del Comune per urbanizzazione e standard, ma risultava di proprietà della società Parte_2
, chiedendo, pertanto, l'estromissione dal giudizio;
[...]
- in subordine, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Parte_2
- faceva valere, nel merito, in via principale, infondatezza della domanda introduttiva del giudizio in punto di an debeatur, stante l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c.;
- in subordine, metteva in evidenza l'infondatezza della stessa per mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio sullo stesso gravante ed evidenziava come la responsabilità fosse da ascriversi alla condotta dello stesso danneggiato pagina 3 di 18 - in ulteriore subordine, eccepiva l'esistenza di un concorso colposo dell'attore ai fini della riduzione di quanto spettante, ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- in via ulteriormente gradata, rilevava che, in punto di quantum debeatur, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità del mancava qualsiasi supporto probatorio CP_1 rispetto alla quantificazione dei danni effettuata da parte attrice.
Alla prima udienza, rilevato che la contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto con l'indicazione di un terzo quale soggetto effettivamente legittimato dava luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, l'allora Giudice Istruttore, per ragioni di economia processuale, rigettava l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo di parte convenuta ed assegnava i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., rinviando per la discussione in ordine all'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 04.07.2023.
Con prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., parte attrice, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione ed evidenziava:
- l'infondatezza dell'eccezione di controparte relativa al difetto di legittimazione passiva, rilevando che, secondo consolidata giurisprudenza (ex multis Cassazione Civile, Sezioni III, 7/2010), per la responsabilità del è sufficiente la costituzione di una servitù d'uso pubblico di una strada e CP_1 non è necessaria la sua pubblica proprietà;
- l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alle Pubbliche Amministrazioni (ex pluribus Cassazione Civile,
Sezioni III, 24529/2009);
- l'inapplicabilità dell'art. 1227 c.c., non potendo la condotta dell'attore del camminare lungo la via pubblica essere considerata un utilizzo abnorme della res, dunque, eccezionale, negligente ed imprevedibile e, pertanto, idonea a liberare l'ente dalla responsabilità;
- di aver prodotto documentazione medica e fotografie relative all'infortunio.
Con prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., parte convenuta, si riportava integralmente al contenuto della comparsa di risposta e, con la successiva memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c, parte attrice e parte convenuta chiedevano, in via istruttoria, l'ammissione di prova per testi.
Parte convenuta chiedeva, altresì, l'ammissione di una c.t.u. tecnica volta a individuare, esaminati tutti gli atti di causa prodotti da entrambe le parti, il proprietario della porzione di marciapiede teatro del sinistro nonché verificare lo stato dei luoghi al momento dell'incidente occorso in data 3/8/2022 alle ore 13,45 circa e produceva:
- relazione tecnica del Geometra e dell'Ing. Controparte_3 Persona_4
pagina 4 di 18 - atto notarile Notaio rep. N. 138037 racc. 13840 del 13/6/2000 citato nella relazione e di cui Per_5 si è parlato a lungo nella comparsa di risposta e nel quale è indicato quale proprietario della particella ove è occorso il sinistro la società Parte_2
- atto notarile Notaio rep. N. 44705 racc. 16199 del 18/7/2016. Per_6
La causa veniva istruita a mezzo prova orale (testi escussi all'udienza del 31.10.2023), all'esito della quale era nominato il dott. per esperire CTU medico – legale. Persona_7
Dopo il deposito dell'elaborato, il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Assegnato il fascicolo alla scrivente per effetto del d.p. 62/2024, disposto rinvio dell'udienza al
22.04.2024 in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., erano assegnati i termini di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. (60+20) con decorrenza dal 10.05.2025 e la causa era trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente, occorre considerare che è corretta e condivisibile la decisione del Giudice istruttore, assunta in prima udienza, circa il diniego di autorizzazione alla chiamata del terzo ritenuto dal Comune effettivo legittimato passivo (rectius titolare passivo) dell'azione qui proposta ai sensi dell'art. 2051
c.c.
Difatti, va ricordato che già le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4309 del 23 febbraio 2010, hanno specificato che, in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art 269 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo
(nella specie, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo). È stato pure precisato (Cass. 28 marzo 2014, n. 7406) dalla giurisprudenza di legittimità che la chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto ed è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta al riguardo.
Del resto, appare chiaro che ove si riconoscesse che il convenuto non è custode, la domanda di CP_1 parte attrice dovrebbe essere rigettata ed il non subirebbe alcun pregiudizio della mancata CP_1
pagina 5 di 18 chiamata.
Orbene, il primo aspetto che occorre considerare è se effettivamente sia fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (rectius di assenza della qualità di custode) formulata da parte convenuta.
Per esaminare il profilo, tuttavia, è necessario ricostruire a monte se la caduta del (come indicata Pt_1 in citazione) sia avvenuta, sia stata cagionata dalla cosa ed anche in quale punto preciso abbia avuto luogo.
Difatti, il principio generale è che, in caso di cosa in custodia, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza della pericolosità della cosa inerte e/o per l'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità della Pubblica Amministrazione, è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto.
Tale prova consiste nella dimostrazione della verificazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e può essere data anche mediante presunzioni, giacché la verificazione del danno è, di per sé, un concreto indice della sussistenza di una situazione «anomala», e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo (cfr. ad esempio
Cass. civ., 22 febbraio 2012, n. 2562).
Orbene, la verificazione del sinistro in esame, in capo a , quale evento storico accaduto nel Parte_1
Comune di nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, cioè, in data Controparte_1
19.04.2021, alle ore 13.45 circa, risulta corroborata alla luce delle risultanze in atti, lette nel loro complesso.
Infatti, all'atto di citazione sono allegate delle foto dello stato dei luoghi della porzione di Via
IA, teatro del sinistro, e il teste sentito all'udienza del 31.10.2023, ha dichiarato Tes_1
“mio DR era qualche passo dietro di me, io ho sentito il rumore della caduta e lo strillo di mio DR e mi sono subito girato e l'ho visto a terra, noi stavamo camminando seguendo la direzione nella prospettiva raffigurata nella foto di pag. 1 della documentazione fotografica che mi viene esibita, mio DR si trovava alla mia sinistra al di sopra degli scalini, io l'ho visto che era disteso in corrispondenza del punto in cui ci sono solamente due scalini subito dopo la fine del terzo, ed era seduto di traverso sullo scalino più alto, stava cercando di sistemarsi ma non di rialzarsi perché non
pagina 6 di 18 ce la faceva”.
Orbene, la testimonianza del figlio di parte attrice, in mancanza di contestazioni della convenuta, deve considerarsi attendibile (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 25358 del 17/12/2015, Rv. 638123 - 01 “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità.”), anche perché la deposizione risulta corroborata da altri elementi.
Infatti, il dott. , sentito anch'esso come teste alla stessa udienza, ha confermato la presenza Persona_1 dell'attore e anche del figlio (pur se residenti altrove) nei luoghi, in quanto ha ricordato che Pt_1 ed in data 19.04.2021 erano andati insieme nel suo studio, sito proprio a
[...] Tes_1 in Via San UI IA, 27. Controparte_1
A ciò si aggiunge il fatto che dai certificati medici allegati all'atto di citazione, risulta che - effettivamente- , nato il [...], di anni 65 al momento del sinistro, abbia effettuato (di Parte_1 lì a breve) in data 20.04.2021 ecografia tendine – achilleo dx che evidenziava la lesione e, in data
22.04.2022, visita ortopedica con applicazione di valvola dorsale in equino.
Orbene, coordinando quanto dichiarato dal teste figlio dell'attore con le fotografie dello stato dei luoghi, risulta che il punto di caduta è localizzabile fra la betonella del marciapiede e la griglia di ferro, quindi sull'ultimo scalino che funge da marciapiede a latere delle vetrine ed effettivamente ivi si coglie che il marciapiede non è perfettamente a livello rispetto alla grata di pagina 7 di 18 ferro.
Del resto, la Cassazione ha ammesso che pure l'assenza di testimoni oculari in grado di descrivere e confermare le modalità e la dinamica del fatto dannoso, non esclude la possibilità di verificare aliunde, tramite presunzioni, il nesso eziologico, sulla base del rilievo che neanche i testimoni possono con certezza attribuire un dato evento dannoso alla presenza di agenti pericolosi ingeneratesi sulla cosa in custodia, di guisa che la causa è sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto (cfr. Cass.
n.9140/2013).
Nel caso di specie, peraltro, il teste oculare è stato in grado di descrivere i momenti immediatamente antecedenti e successivi alla caduta, sicché, non emergendo la sua inattendibilità, può ritenersi dimostrata la verificazione dell'evento dannoso come allegato.
Peraltro, il punto di verificazione del sinistro è stato così inteso anche dalla convenuta, la quale nel doc.
3 pagina 2 (allegato alla comparsa di costituzione) fornisce questa foto (l'area in rosso è leggermente più ampia di quella indicata dal teste, in corrispondenza con la fine del terzo scalino)
e ammette (questo in comparsa, a pagina 9) che dal sopralluogo dei suoi tecnici “vi era abbassamento
pagina 8 di 18 longitudinale del piano di calpestio del marciapiede utilizzato ad uso pubblico e realizzato con masselli in betonella in adiacenza alla “bocca di lupo” metallica esistente per l'areazione dei locali interrati del fabbricato, con formazione di due dislivelli tra il marciapiede e la griglia metallica non di modeste dimensioni e quindi perfettamente visibili all'utente”.
A prescindere, quindi, dall'elemento della visibilità (su cui si tornerà infra), si può dire che la caduta è stata generata dallo specifico atteggiarsi della cosa e, alla luce di ciò, va risolta la questione di chi avesse la custodia dell'area.
In particolare, deve porsi in luce che:
- il punto di caduta si situa in un'area che a sua volta è un marciapiede (parzialmente fatto a scalini)
- detto marciapiede insiste a ridosso di altra porzione di marciapiede che è a lato dei parcheggi su strada
- di lì a breve (come si vede nella foto prodotta dal vi sono strisce pedonali CP_1
In detto contesto, il ha inteso provocare documentalmente (cfr. visura catastale, atto del CP_1
Notaio convenzioni urbanistiche e delibere della Giunta Comunale - allegati 2 e 3 alla Per_6 comparsa di costituzione e risposta, doc.12 e 13 acclusi alla seconda memoria ex art. 183 comma VI
c.p.c.) che la porzione in cui è avvenuta la caduta rientrava all'interno della sezione B foglio 9 e particella n. 1500 di proprietà della società cioè la società che ha lottizzato Parte_2
l'area, risultando gravata di eseguire le opere di urbanizzazione.
Di contro, l'attore ha posto in luce che quel marciapiede era chiaramente di un uso pubblico (anche ad ammetterne la proprietà privata) con conseguente sussistenza della custodia (citando a supporto la decisione Cass. civ., Sez. III, n° 7/2010).
Orbene, ritiene questo Giudice che per affrontare correttamente la questione debba considerarsi che sicuramente Via San UI IA è una via pubblica e non solo perché inserita nella toponomastica del Comune di ma perché proprio dai documenti 3 e 13 prodotti da parte convenuta si CP_1 desume che la Via è stata ceduta gratuitamente dalla società al CP_1
In particolare, dal doc. 3 del convenuto pagina 4 si capisce che la strada è gialla e quindi (come da pagina 2 del medesimo il colore giallo indica che trattasi di area ceduta al in fase 1 e CP_1 CP_1 cioè trova conferma in plurimi passaggi dell'atto a rogito notaio del 2016 ove si legge Per_6
pagina 9 di 18 (omissis)
La piantina acclusa all'atto pubblico, del resto, è la stessa che si rinviene nel doc. 3 di parte convenuta e nel doc. 13 si legge anche pagina 10 di 18 Orbene, è incontestabile che la strada che si vede nelle foto sia pubblica (rectius del
[...]
sicché assumono rilievo alcuni indici normativi imprescindibili, tratti dal Codice Controparte_1 della Strada e cioè
- l'art. 14 rubricato “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
- l'art. 190 rubricato “Comportamento dei pedoni “1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”
Alla luce di questi riferimenti, invero, appare indubitabile che il marciapiede che costeggia via San
UI IA, elemento normalmente accessorio rispetto alla strada, sia anche in concreto elemento di collegamento coi parcheggi e con le strisce pedonali e quindi debba essere considerato pertinenza della strada medesima (pertinenza ad uso specifico dei pedoni), il che ovviamente lo assoggetta al controllo tecnico del medesimo. CP_1
Difatti, esaminando lo stato dei luoghi è indubitabile che il marciapiedi (anche nella parte in cui si presenta a scalini e intercetta la grata di ferro) -anche visivamente in quanto costruito con la stessa betonella- risulti uno spazio adibito alla collettività e all'utenza, non delimitato in alcun modo ed anzi, proprio perché naturale prosecuzione del percorso che si apre dalle strisce pedonali, appaia un tutt'uno col resto, rendendo di fatto meramente evanescente il confine catastale fatto valere in questa causa. pagina 11 di 18 Pure i tecnici comunali, del resto, hanno affermato (così nel doc. 11 allegato alla seconda memoria di parte convenuta) che il marciapiede era “utilizzato ad uso pubblico”, di tal che gravava sul la CP_1 doverosa verifica e custodia.
Ciò trova conferma, del resto, nella decisione Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 16770 del 21/07/2006 (Rv.
591472 - 01) ove si legge “Dalla proprietà pubblica del sulle strade (e sulle relative CP_1
CP_ pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” nonché nella più recente pronuncia Cassazione Civile,
Sezione VI, ordinanza n. 3216 del 07.02.2017, secondo la quale “in tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato;
ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione”
Orbene, riscontrato che l'evento è stato provocato dalla cosa e che la cosa era -per sua natura e destinazione- soggetta (in quanto pertinenza di strada pubblica) alla custodia del convenuto, CP_1 non grava sul danneggiato dimostrare l'esistenza di un'insidia o trabocchetto, bensì è il custode che, laddove sia dimostrato il fatto lesivo che, laddove sia dimostrato il fatto lesivo come cagionato dalla cosa in custodia, deve dimostrare l'esistenza di un caso fortuito che sia tale da renderlo esente da responsabilità.
Del resto, il fortuito è quel fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, risulta idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la responsabilità del custode (Cass. civ. Sez.
3, 24/09/2015, n. 18865; Cass. civ., Sez. 2, 29 novembre 2006, n. 25243; Cass. civ., Sez. 3 13 luglio
2011, n. 15389).
Il non ha, né allegato, né provato che l'anomalia del marciapiede rappresentasse una repentina CP_1 alterazione dello stato dei luoghi tale da non poter essere rimossa per difetto del tempo necessario (cfr.
Cassazione civile sez. III, 11/06/2009, (ud. 04/05/2009, dep. 11/06/2009, n.13550 per cui il caso fortuito è configurabile quando vi sia una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa tuttavia essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente pagina 12 di 18 necessario a provvedere;
conforme la recente Cassazione civile sez. III, 18/06/2019, n.16295).
Non risulta, quindi, sotto tale profilo integrato l'esonero di responsabilità derivante dal caso fortuito.
Ad avviso di questo Giudice, inoltre, non può rinvenirsi tale esimente neanche nella condotta di Pt_1
stesso, cui pure è stato imputato - di non aver visto l'asperità, nonostante si fosse in pieno
[...] giorno.
In generale, infatti, la stessa Corte di Cassazione “sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e
2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. E' stato anche chiarito nelle menzionate pronunce che l'espressione
"fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive c/o dettata dalla comune prudenza.”
(così Cassazione civile sez. VI , 03/04/2019, n. 9315).
Orbene, quanto a tale aspetto (la visibilità del dissesto, atteso l'orario diurno), anche recentemente la
Suprema Corte (nella sentenza Cass. civ., sez. III, ord., 2 maggio 2022, n. 13729) ha censurato la decisione di merito con cui il Giudice “ha ritenuto che la condotta del danneggiato integrasse di per sé il caso fortuito perché l'avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l'orario in cui era avvenuto il sinistro” in ragione del fatto che “alla luce appunto della giurisprudenza sopra indicata, il avrebbe dovuto prevenire l'avvallamento certamente presente ed intrinsecamente pericoloso, CP_1 non avendo provato che si fosse appena creato. Ragionando diversamente, tutti i custodi di strade pagina 13 di 18 potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché gli avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni "risorgendo" la custodia.”
Peraltro, va rilevato che il risiede in Ascoli Piceno e, quindi, neanche si può presumere una Pt_1 pregressa e dettagliata conoscenza dei luoghi, tale da condurre ad una valutazione ben più gravosa della sua condotta. Tanto meno la convenuta è riuscita a provare che il pedone fosse distratto e/o intento in altra attività tale da condurlo alla caduta.
La condotta del può, tuttavia, integrare un concorso colposo nella produzione dell'evento ai sensi Pt_1 del primo comma dell'art. 1227 c.c..
Difatti, dalle foto allegate all'atto di citazione, seppur non possa dirsi certamente visibile il dislivello, si nota comunque -visto che era giorno- la presenza di una grata in ferro e questo, anche per la diversità dei materiali, deve indurre il pedone a maggiore cautela quando ivi si appresta a transitare, il che -pur se non sufficiente ad escludere la responsabilità del (atteso che lo stato del marciapiede CP_1 presentava un'indubbia pericolosità)- può essere stimato come causa concorrente nel sinistro, visto l'orario diurno (ore 13.45).
Questo Giudice, pertanto, rilevato che la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilità e l'evento dannoso va operata anche d'ufficio (Cass. 22/03/2011, n. 6529: anche quando il danneggiante o il responsabile si limiti a contestare in toto la propria responsabilità, conforme anche Cassazione civile sez. III, 28/07/2015, n.15859), ritiene di stimare il concorso causale del danneggiato – alla luce delle circostanze del caso concreto- nella misura del 20%.
Di conseguenza, facendo applicazione degli artt. 2056 e 1227 comma 1 c.c., devono essere determinati i danni patiti dalla che il Comune di è chiamato a risarcire, ferma la Parte_1 Controparte_1 decurtazione del 20% (tale porzione rimane a carico dello stesso attore, in ragione della condotta tenuta).
Parte attrice ha diritto a vedersi risarcita, anzitutto, del danno non patrimoniale subito.
Il CTU ha, infatti, affermato che “dall'esame clinico e documentale si evince che il sig. , Parte_1 in conseguenza del sinistro stradale del 19/04/2021, riportò le seguenti lesioni fisiche: lesione parziale del tendine di Achille del piede destro… Attualmente sono presenti esiti così riassumibili:
• Dolorabilità del tendine lesionato con sensazione di instabilità.
• Ipotrofia della muscolatura della gamba destra.
pagina 14 di 18 • Riduzione della mobilità di flesso estensione del piede di circa 1/4.
1) Al sig. è residuato un quadro invalidante permanente ormai ampiamente Parte_1 stabilizzato e non più suscettibile di evoluzioni in senso migliorativo, da intendersi come un detrimento nei confronti della sua integrità fisica rapportabile ad un danno biologico complessivamente valutabile intorno al 3% (tre per cento).
2) In base al tipo di nocumento subito ed alle certificazioni prodotte, il conseguente periodo di invalidità temporanea di può essere stimato in giorni 40 (quaranta), di cui 20(venti) Parte_1 mediamente valutati al 75% (settantacinque per cento), altri 10 (dieci) mediamente valutati al 50%
(cinquanta per cento), ulteriori 10 (dieci), mediamente valutati al 25% (venticinque per cento).
3) Le spese mediche, di cui vi è documentazione allegata al fascicolo, possono essere quantizzate in euro 377,00 che possono essere considerate congrue per il caso in esame.”
Il giudice ritiene che, tali conclusioni, in quanto fonte di indagine scrupolosa e attenta, anche degli atti di causa debbano essere confermate, anche perché “in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente" (cfr.
Cass. n. 23362 del 2012).
Il giudice, pertanto, non addiviene ad esaminare criticamente il sapere scientifico e le metodologie cui il tecnico si sia richiamato, essendo mancate anche osservazioni ad opera dei CTP.
La liquidazione del danno non patrimoniale può essere effettuata, assumendo tali parametri ed utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano, come aggiornate al 2024.
Le stesse, infatti, espressive dei valori all'oggi, cioè al momento della liquidazione del danno, possono essere assunte, alla luce della giurisprudenza di legittimità, come parametro equitativo atto a garantire anche omogeneità e prevedibilità della decisione.
In particolare, nel caso di specie, l'ausiliare del Giudice ha ravvisato un'invalidità temporanea stimabile in 20 giorni di parziale al 75%, 10 giorni di parziale al 50% ed ulteriori 10 giorni di parziale al 25%, che, assumendo il valore base in euro 115,00/die (atteso che non emergono elementi in base ai quali operare l'aumento) può essere liquidata in complessivi euro 2.587,50, così determinati: euro
1.725,00 per il periodo di inabilità al 75%, euro 575,00 per il tempo di invalidità temporanea parziale al pagina 15 di 18 50% ed euro 287,50 per un'invalidità temporanea parziale al 25%.
Considerando il concorso di colpa della persona danneggiata (decurtazione del 20%), pertanto, il danno per tale voce va liquidato in euro 2.070,00.
Secondo il noto insegnamento dei giudici di legittimità, la somma va devalutata alla data di insorgenza della invalidità (cioè, la data del sinistro, 19.04.2021); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata, spettano gli interessi legali a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento, equitativamente determinato in misura pari agli interessi legali in difetto di diversa e specifica prova sull'uso che il danneggiato avrebbe fatto del denaro tempestivamente ricevuto;
sulla somma così complessivamente determinata, decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Va, inoltre, determinato il danno da invalidità permanente.
In tal caso va considerata quale punto di danno biologico il valore non comprensivo della normale sofferenza correlata, atteso che la Cassazione -come osservato dal difensore del convenuto- per riconoscere la maggiorazione del 25% al punto richiede uno specifico accertamento anche di tale danno morale, di cui non sono stati forniti indici, neanche presuntivi.
Come ben spiegato da Cass. civ. sez. 3, Ordinanza n. 15733 del 2022, “trova, dunque, definitiva conferma sul piano normativo, come già da tempo affermato da questa Corte, il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma 'danno morale' allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato (v. Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020)” sicché “il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale
(c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano” [quelle del 2024], “che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno pagina 16 di 18 (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico)”
Considerando quindi la somma di € 1.567,44, l'età di 65 anni del danneggiato al momento del fatto
(atteso che il sinistro si verificava ad aprile 2021 ed il signore è nato a [...] 1955) e la percentuale di menomazione permanente alla salute indicata nel 3%, il quantum risarcitorio risulta pari a complessivi euro € 3.198,00.
Operando, pertanto, i ricalcoli alla luce della porzione di responsabilità a carico di , Parte_1
l'importo dovuto risulta pari ad € 2.558,40 per l'invalidità permanente.
Il Giudice, nel caso di specie, non ritiene possibile operare alcuna personalizzazione, atteso che difetta qualsivoglia allegazione circa la peculiare incidenza nel caso di specie del sinistro su specifiche attività relazionali dell'attore o interessi, mancando anche l'allegazione e considerando che la normale incidenza è già oggetto di valutazione e liquidazione nell'omnicomprensività tipica garantita dalle tabelle milanesi.
Trattandosi di debito di valore, secondo i principi già richiamati, l'importo va devalutato alla data di cessazione dell'invalidità temporanea (Cass. civ. n. 26897 del 19.12.2014, cioè 40 giorni dopo il sinistro e quindi alla data 28.05.2021); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata in base agli indici Istat, sono dovuti gli interessi legali (Cassazione civile 1712/1995).
Va ristorato, inoltre, il danno patrimoniale, cioè la somma derivante dalle spese mediche documentate, ritenute congrue dal CTU, per l'importo di € 377,00, il che implica che, applicata la riduzione del 20%
(percentuale che rimane a carico del danneggiato) si perviene ad euro 301,60.
Secondo il noto insegnamento dei giudici di legittimità, tale somma va devalutata alla data di insorgenza del sinistro (19.04.2021); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata, spettano gli interessi legali a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento, equitativamente determinato in misura pari agli interessi legali in difetto di diversa e specifica prova sull'uso che il danneggiato avrebbe fatto del denaro tempestivamente ricevuto;
sulla somma così complessivamente determinata, decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Controparte_1
Esse, considerando anche, dopo la devalutazione, l'aumento per accessori (qui non calcolati analiticamente ma, da conteggio approssimativo di questo magistrato, superiori ad euro 300,00), si liquidano, secondo lo scaglione di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 (scaglione del decisum), pagina 17 di 18 con importi prossimi ai minimi per tutte le fasi, non esistendo un diritto ai medi (cfr. Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 2386 del 31.01.2017 per cui “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i medi ivi indicati dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione”) ed essendosi prossimi al limite basso dello scaglione.
Quanto alle spese di CTU, le stesse vanno definitivamente poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna il in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento dei Controparte_1 danni sofferti da per le causali di cui in parte motiva che sono quantificati in euro 4.930,00 Parte_1 oltre accessori come in parte motiva;
2) Condanna il in persona del sindaco pro tempore a rimborsare a parte Controparte_1 attrice le spese di lite che si liquidano in euro 264,00 per esborsi (contributo e marca) ed in Parte_1 euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta come per legge, da distarsi in favore dell'avv. Eugenio Galassi dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3) Pone definitivamente a carico del convenuto in persona del sindaco Controparte_1 pro tempore, le spese della C.T.U., come liquidate in corso di causa.
Macerata, 25 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Grasselli
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Grasselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1997/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Eugenio Galassi, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti depositata congiuntamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Teramo, Corso C. De Michetti, 80
-PARTE ATTRICE- contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Donatella De Castro, giusta procura speciale depositata congiuntamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Urbino, Via Giro dei Debitori, 21;
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: responsabilità per fatto del custode (art. 2051 c.c.)
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 22.04.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Parte attrice: come da note scritte del 18.04.2025
“rassegna le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle riportate nell'atto di citazione introduttivo;
precisando che, in ordine al ristoro del danno cagionato, esso venga commisurato agli arresti e valutazioni operate dalla CTU espletata. Vinte le spese di lite e rifuse quelle di C.T.U.”
Da atto di citazione:
<<voglia l'on.le tribunale adito, in accoglimento del presente atto e per quanto premessa < i>
specificato, accertare e dichiarare che i danni tutti subiti dall'attore in conseguenza dell'incidente pedonale verificatosi il 19/4/2021 alle ore 13:45 ca. in alla Via IA, di Controparte_1 pertinenza del convenuto e meglio descritto nel libello introduttivo, Controparte_1 pagina 1 di 18 sono da ascriversi al comportamento colpevole e negligente dello stesso ente pubblico, il quale ha violato gli obblighi di manutenzione e di custodia della citata strada, con peculiare riferimento all'annesso pubblico marciapiede nel frangente percorso dal Sig. ; per l'effetto Parte_1 condannare l'ente comunale, in base al combinato disposto di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c., al risarcimento dei danni tutti derivati all'attore dal sinistro specificato nella narrativa che precede, prudenzialmente quantificati nella somma complessiva di € 25.000,00, od in quella maggiore oppure minore che sarà accertata in corso di causa, ovvero comunque in quella che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al soddisfo, sempre nei limiti di competenza del Giudice adito;
con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.>>
Parte convenuta: come da note scritte del 22.04.2025
“la difesa del si riporta integralmente a tutti i precedenti scritti Controparte_1 difensivi, alle eccezioni, anche quelle pregiudiziali, alle deduzioni e conclusioni di cui agli depositati, incluse le note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza, anche nel merito, e insiste per
l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte con la propria memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 2 del
31/03/2023 non ammesse dal Giudice Istruttore.
Quanto alla c.t.u. si rileva come la stessa abbia individuato la sussistenza di un danno assai modesto a fronte della richiesta protestata in atti e comunque, allo stato, la domanda non risulta fondata prima di tutto in punto di an prima ancora che in punto di quantum.
In subordine chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec del 03.08.2022, conveniva in Parte_1 giudizio il per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 19.04.2021, alle ore 13.45 circa, quando, mentre camminava sul marciapiede nei pressi dello studio odontoiatrico del Dott. , a Persona_1 in Via IA, metteva inavvertitamente il piede destro nel rialzo fra il Controparte_1 marciapiede in betonella ed una grata di ferro (situata al centro dello stesso), subiva una torsione dell'articolazione della caviglia e cadeva rovinosamente a terra.
Parte attrice allegava che:
- dopo aver ricevuto i primi soccorsi dal figlio ivi presente, effettuava visita fisioterapica Per_2 presso il centro di riabilitazione “Sport Life”, sito in Ascoli Piceno, Via Catania ed il giorno successivo al sinistro effettuava ecografia tendine-achilleo dx, la quale evidenziava “una lesione lacerativa parcellare del III superficiale del tendine, estesa longitudinalmente per 9 mm pagina 2 di 18 con spessore massimo di 3 mm (contingente di fibre non lesionate al di sotto della lesione di 4.7 mm). Minimi segni di tenovaginalite. Opportuna valutazione specialistico-ortopedica”, pertanto, in data 22.04.2022 effettuava visita ortopedica presso il Presidio Ospedaliero C. e
[...]
, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Dott. Controparte_2 Per_3
il quale riscontrava “lesione parziale del tendine di achille del piede destro da trauma
[...] accidentale”, applicava “valva dorsale in equino da portare per giorni 14” e consigliava la magnetoterapia e successivamente (dopo la rimozione della valva dorsale) la tecar e gli ultrasuoni, dallo stesso effettuati presso il centro di riabilitazione “Sport Life”;
- in conseguenza del sinistro subiva un danno biologico permanente nella misura stimata pari al
9% nonché un'invalidità temporanea certificata di giorni 147 di inabilitazione, di cui gg. 50 al
75%, gg. 50 al 50%, gg. 47 al 25%, oltre ad aver sostenuto spese mediche documentate per €
377,00;
- l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e 3 DL 132/2014, inviato al Comune a mezzo pec del 10.03.2022, rimaneva privo di riscontro e nessuna proposta veniva avanzata dall'assicurazione garante in manleva, che non sottoponeva l'infortunato neppure a visita medico legale.
In diritto, l'attrice osservava che la responsabilità dell'occorso andava attribuita esclusivamente al convenuto, quale proprietario e custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Con decreto del 01.09.2022, il G.I. differiva ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c. la prima udienza di comparazione delle parti al 30.01.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.01.2023, si costitutiva in giudizio il il quale Controparte_1
- eccepiva, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il tratto di strada ove era occorso il sinistro non ricadeva all'interno del perimetro delle aree di competenza del Comune per urbanizzazione e standard, ma risultava di proprietà della società Parte_2
, chiedendo, pertanto, l'estromissione dal giudizio;
[...]
- in subordine, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Parte_2
- faceva valere, nel merito, in via principale, infondatezza della domanda introduttiva del giudizio in punto di an debeatur, stante l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c.;
- in subordine, metteva in evidenza l'infondatezza della stessa per mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio sullo stesso gravante ed evidenziava come la responsabilità fosse da ascriversi alla condotta dello stesso danneggiato pagina 3 di 18 - in ulteriore subordine, eccepiva l'esistenza di un concorso colposo dell'attore ai fini della riduzione di quanto spettante, ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- in via ulteriormente gradata, rilevava che, in punto di quantum debeatur, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità del mancava qualsiasi supporto probatorio CP_1 rispetto alla quantificazione dei danni effettuata da parte attrice.
Alla prima udienza, rilevato che la contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto con l'indicazione di un terzo quale soggetto effettivamente legittimato dava luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, l'allora Giudice Istruttore, per ragioni di economia processuale, rigettava l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo di parte convenuta ed assegnava i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., rinviando per la discussione in ordine all'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 04.07.2023.
Con prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., parte attrice, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione ed evidenziava:
- l'infondatezza dell'eccezione di controparte relativa al difetto di legittimazione passiva, rilevando che, secondo consolidata giurisprudenza (ex multis Cassazione Civile, Sezioni III, 7/2010), per la responsabilità del è sufficiente la costituzione di una servitù d'uso pubblico di una strada e CP_1 non è necessaria la sua pubblica proprietà;
- l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alle Pubbliche Amministrazioni (ex pluribus Cassazione Civile,
Sezioni III, 24529/2009);
- l'inapplicabilità dell'art. 1227 c.c., non potendo la condotta dell'attore del camminare lungo la via pubblica essere considerata un utilizzo abnorme della res, dunque, eccezionale, negligente ed imprevedibile e, pertanto, idonea a liberare l'ente dalla responsabilità;
- di aver prodotto documentazione medica e fotografie relative all'infortunio.
Con prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., parte convenuta, si riportava integralmente al contenuto della comparsa di risposta e, con la successiva memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c, parte attrice e parte convenuta chiedevano, in via istruttoria, l'ammissione di prova per testi.
Parte convenuta chiedeva, altresì, l'ammissione di una c.t.u. tecnica volta a individuare, esaminati tutti gli atti di causa prodotti da entrambe le parti, il proprietario della porzione di marciapiede teatro del sinistro nonché verificare lo stato dei luoghi al momento dell'incidente occorso in data 3/8/2022 alle ore 13,45 circa e produceva:
- relazione tecnica del Geometra e dell'Ing. Controparte_3 Persona_4
pagina 4 di 18 - atto notarile Notaio rep. N. 138037 racc. 13840 del 13/6/2000 citato nella relazione e di cui Per_5 si è parlato a lungo nella comparsa di risposta e nel quale è indicato quale proprietario della particella ove è occorso il sinistro la società Parte_2
- atto notarile Notaio rep. N. 44705 racc. 16199 del 18/7/2016. Per_6
La causa veniva istruita a mezzo prova orale (testi escussi all'udienza del 31.10.2023), all'esito della quale era nominato il dott. per esperire CTU medico – legale. Persona_7
Dopo il deposito dell'elaborato, il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Assegnato il fascicolo alla scrivente per effetto del d.p. 62/2024, disposto rinvio dell'udienza al
22.04.2024 in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., erano assegnati i termini di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. (60+20) con decorrenza dal 10.05.2025 e la causa era trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente, occorre considerare che è corretta e condivisibile la decisione del Giudice istruttore, assunta in prima udienza, circa il diniego di autorizzazione alla chiamata del terzo ritenuto dal Comune effettivo legittimato passivo (rectius titolare passivo) dell'azione qui proposta ai sensi dell'art. 2051
c.c.
Difatti, va ricordato che già le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4309 del 23 febbraio 2010, hanno specificato che, in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art 269 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo
(nella specie, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo). È stato pure precisato (Cass. 28 marzo 2014, n. 7406) dalla giurisprudenza di legittimità che la chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto ed è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta al riguardo.
Del resto, appare chiaro che ove si riconoscesse che il convenuto non è custode, la domanda di CP_1 parte attrice dovrebbe essere rigettata ed il non subirebbe alcun pregiudizio della mancata CP_1
pagina 5 di 18 chiamata.
Orbene, il primo aspetto che occorre considerare è se effettivamente sia fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (rectius di assenza della qualità di custode) formulata da parte convenuta.
Per esaminare il profilo, tuttavia, è necessario ricostruire a monte se la caduta del (come indicata Pt_1 in citazione) sia avvenuta, sia stata cagionata dalla cosa ed anche in quale punto preciso abbia avuto luogo.
Difatti, il principio generale è che, in caso di cosa in custodia, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza della pericolosità della cosa inerte e/o per l'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità della Pubblica Amministrazione, è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto.
Tale prova consiste nella dimostrazione della verificazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e può essere data anche mediante presunzioni, giacché la verificazione del danno è, di per sé, un concreto indice della sussistenza di una situazione «anomala», e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo (cfr. ad esempio
Cass. civ., 22 febbraio 2012, n. 2562).
Orbene, la verificazione del sinistro in esame, in capo a , quale evento storico accaduto nel Parte_1
Comune di nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, cioè, in data Controparte_1
19.04.2021, alle ore 13.45 circa, risulta corroborata alla luce delle risultanze in atti, lette nel loro complesso.
Infatti, all'atto di citazione sono allegate delle foto dello stato dei luoghi della porzione di Via
IA, teatro del sinistro, e il teste sentito all'udienza del 31.10.2023, ha dichiarato Tes_1
“mio DR era qualche passo dietro di me, io ho sentito il rumore della caduta e lo strillo di mio DR e mi sono subito girato e l'ho visto a terra, noi stavamo camminando seguendo la direzione nella prospettiva raffigurata nella foto di pag. 1 della documentazione fotografica che mi viene esibita, mio DR si trovava alla mia sinistra al di sopra degli scalini, io l'ho visto che era disteso in corrispondenza del punto in cui ci sono solamente due scalini subito dopo la fine del terzo, ed era seduto di traverso sullo scalino più alto, stava cercando di sistemarsi ma non di rialzarsi perché non
pagina 6 di 18 ce la faceva”.
Orbene, la testimonianza del figlio di parte attrice, in mancanza di contestazioni della convenuta, deve considerarsi attendibile (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 25358 del 17/12/2015, Rv. 638123 - 01 “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità.”), anche perché la deposizione risulta corroborata da altri elementi.
Infatti, il dott. , sentito anch'esso come teste alla stessa udienza, ha confermato la presenza Persona_1 dell'attore e anche del figlio (pur se residenti altrove) nei luoghi, in quanto ha ricordato che Pt_1 ed in data 19.04.2021 erano andati insieme nel suo studio, sito proprio a
[...] Tes_1 in Via San UI IA, 27. Controparte_1
A ciò si aggiunge il fatto che dai certificati medici allegati all'atto di citazione, risulta che - effettivamente- , nato il [...], di anni 65 al momento del sinistro, abbia effettuato (di Parte_1 lì a breve) in data 20.04.2021 ecografia tendine – achilleo dx che evidenziava la lesione e, in data
22.04.2022, visita ortopedica con applicazione di valvola dorsale in equino.
Orbene, coordinando quanto dichiarato dal teste figlio dell'attore con le fotografie dello stato dei luoghi, risulta che il punto di caduta è localizzabile fra la betonella del marciapiede e la griglia di ferro, quindi sull'ultimo scalino che funge da marciapiede a latere delle vetrine ed effettivamente ivi si coglie che il marciapiede non è perfettamente a livello rispetto alla grata di pagina 7 di 18 ferro.
Del resto, la Cassazione ha ammesso che pure l'assenza di testimoni oculari in grado di descrivere e confermare le modalità e la dinamica del fatto dannoso, non esclude la possibilità di verificare aliunde, tramite presunzioni, il nesso eziologico, sulla base del rilievo che neanche i testimoni possono con certezza attribuire un dato evento dannoso alla presenza di agenti pericolosi ingeneratesi sulla cosa in custodia, di guisa che la causa è sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto (cfr. Cass.
n.9140/2013).
Nel caso di specie, peraltro, il teste oculare è stato in grado di descrivere i momenti immediatamente antecedenti e successivi alla caduta, sicché, non emergendo la sua inattendibilità, può ritenersi dimostrata la verificazione dell'evento dannoso come allegato.
Peraltro, il punto di verificazione del sinistro è stato così inteso anche dalla convenuta, la quale nel doc.
3 pagina 2 (allegato alla comparsa di costituzione) fornisce questa foto (l'area in rosso è leggermente più ampia di quella indicata dal teste, in corrispondenza con la fine del terzo scalino)
e ammette (questo in comparsa, a pagina 9) che dal sopralluogo dei suoi tecnici “vi era abbassamento
pagina 8 di 18 longitudinale del piano di calpestio del marciapiede utilizzato ad uso pubblico e realizzato con masselli in betonella in adiacenza alla “bocca di lupo” metallica esistente per l'areazione dei locali interrati del fabbricato, con formazione di due dislivelli tra il marciapiede e la griglia metallica non di modeste dimensioni e quindi perfettamente visibili all'utente”.
A prescindere, quindi, dall'elemento della visibilità (su cui si tornerà infra), si può dire che la caduta è stata generata dallo specifico atteggiarsi della cosa e, alla luce di ciò, va risolta la questione di chi avesse la custodia dell'area.
In particolare, deve porsi in luce che:
- il punto di caduta si situa in un'area che a sua volta è un marciapiede (parzialmente fatto a scalini)
- detto marciapiede insiste a ridosso di altra porzione di marciapiede che è a lato dei parcheggi su strada
- di lì a breve (come si vede nella foto prodotta dal vi sono strisce pedonali CP_1
In detto contesto, il ha inteso provocare documentalmente (cfr. visura catastale, atto del CP_1
Notaio convenzioni urbanistiche e delibere della Giunta Comunale - allegati 2 e 3 alla Per_6 comparsa di costituzione e risposta, doc.12 e 13 acclusi alla seconda memoria ex art. 183 comma VI
c.p.c.) che la porzione in cui è avvenuta la caduta rientrava all'interno della sezione B foglio 9 e particella n. 1500 di proprietà della società cioè la società che ha lottizzato Parte_2
l'area, risultando gravata di eseguire le opere di urbanizzazione.
Di contro, l'attore ha posto in luce che quel marciapiede era chiaramente di un uso pubblico (anche ad ammetterne la proprietà privata) con conseguente sussistenza della custodia (citando a supporto la decisione Cass. civ., Sez. III, n° 7/2010).
Orbene, ritiene questo Giudice che per affrontare correttamente la questione debba considerarsi che sicuramente Via San UI IA è una via pubblica e non solo perché inserita nella toponomastica del Comune di ma perché proprio dai documenti 3 e 13 prodotti da parte convenuta si CP_1 desume che la Via è stata ceduta gratuitamente dalla società al CP_1
In particolare, dal doc. 3 del convenuto pagina 4 si capisce che la strada è gialla e quindi (come da pagina 2 del medesimo il colore giallo indica che trattasi di area ceduta al in fase 1 e CP_1 CP_1 cioè trova conferma in plurimi passaggi dell'atto a rogito notaio del 2016 ove si legge Per_6
pagina 9 di 18 (omissis)
La piantina acclusa all'atto pubblico, del resto, è la stessa che si rinviene nel doc. 3 di parte convenuta e nel doc. 13 si legge anche pagina 10 di 18 Orbene, è incontestabile che la strada che si vede nelle foto sia pubblica (rectius del
[...]
sicché assumono rilievo alcuni indici normativi imprescindibili, tratti dal Codice Controparte_1 della Strada e cioè
- l'art. 14 rubricato “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
- l'art. 190 rubricato “Comportamento dei pedoni “1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”
Alla luce di questi riferimenti, invero, appare indubitabile che il marciapiede che costeggia via San
UI IA, elemento normalmente accessorio rispetto alla strada, sia anche in concreto elemento di collegamento coi parcheggi e con le strisce pedonali e quindi debba essere considerato pertinenza della strada medesima (pertinenza ad uso specifico dei pedoni), il che ovviamente lo assoggetta al controllo tecnico del medesimo. CP_1
Difatti, esaminando lo stato dei luoghi è indubitabile che il marciapiedi (anche nella parte in cui si presenta a scalini e intercetta la grata di ferro) -anche visivamente in quanto costruito con la stessa betonella- risulti uno spazio adibito alla collettività e all'utenza, non delimitato in alcun modo ed anzi, proprio perché naturale prosecuzione del percorso che si apre dalle strisce pedonali, appaia un tutt'uno col resto, rendendo di fatto meramente evanescente il confine catastale fatto valere in questa causa. pagina 11 di 18 Pure i tecnici comunali, del resto, hanno affermato (così nel doc. 11 allegato alla seconda memoria di parte convenuta) che il marciapiede era “utilizzato ad uso pubblico”, di tal che gravava sul la CP_1 doverosa verifica e custodia.
Ciò trova conferma, del resto, nella decisione Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 16770 del 21/07/2006 (Rv.
591472 - 01) ove si legge “Dalla proprietà pubblica del sulle strade (e sulle relative CP_1
CP_ pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” nonché nella più recente pronuncia Cassazione Civile,
Sezione VI, ordinanza n. 3216 del 07.02.2017, secondo la quale “in tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato;
ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione”
Orbene, riscontrato che l'evento è stato provocato dalla cosa e che la cosa era -per sua natura e destinazione- soggetta (in quanto pertinenza di strada pubblica) alla custodia del convenuto, CP_1 non grava sul danneggiato dimostrare l'esistenza di un'insidia o trabocchetto, bensì è il custode che, laddove sia dimostrato il fatto lesivo che, laddove sia dimostrato il fatto lesivo come cagionato dalla cosa in custodia, deve dimostrare l'esistenza di un caso fortuito che sia tale da renderlo esente da responsabilità.
Del resto, il fortuito è quel fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, risulta idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la responsabilità del custode (Cass. civ. Sez.
3, 24/09/2015, n. 18865; Cass. civ., Sez. 2, 29 novembre 2006, n. 25243; Cass. civ., Sez. 3 13 luglio
2011, n. 15389).
Il non ha, né allegato, né provato che l'anomalia del marciapiede rappresentasse una repentina CP_1 alterazione dello stato dei luoghi tale da non poter essere rimossa per difetto del tempo necessario (cfr.
Cassazione civile sez. III, 11/06/2009, (ud. 04/05/2009, dep. 11/06/2009, n.13550 per cui il caso fortuito è configurabile quando vi sia una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa tuttavia essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente pagina 12 di 18 necessario a provvedere;
conforme la recente Cassazione civile sez. III, 18/06/2019, n.16295).
Non risulta, quindi, sotto tale profilo integrato l'esonero di responsabilità derivante dal caso fortuito.
Ad avviso di questo Giudice, inoltre, non può rinvenirsi tale esimente neanche nella condotta di Pt_1
stesso, cui pure è stato imputato - di non aver visto l'asperità, nonostante si fosse in pieno
[...] giorno.
In generale, infatti, la stessa Corte di Cassazione “sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e
2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. E' stato anche chiarito nelle menzionate pronunce che l'espressione
"fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive c/o dettata dalla comune prudenza.”
(così Cassazione civile sez. VI , 03/04/2019, n. 9315).
Orbene, quanto a tale aspetto (la visibilità del dissesto, atteso l'orario diurno), anche recentemente la
Suprema Corte (nella sentenza Cass. civ., sez. III, ord., 2 maggio 2022, n. 13729) ha censurato la decisione di merito con cui il Giudice “ha ritenuto che la condotta del danneggiato integrasse di per sé il caso fortuito perché l'avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l'orario in cui era avvenuto il sinistro” in ragione del fatto che “alla luce appunto della giurisprudenza sopra indicata, il avrebbe dovuto prevenire l'avvallamento certamente presente ed intrinsecamente pericoloso, CP_1 non avendo provato che si fosse appena creato. Ragionando diversamente, tutti i custodi di strade pagina 13 di 18 potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché gli avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni "risorgendo" la custodia.”
Peraltro, va rilevato che il risiede in Ascoli Piceno e, quindi, neanche si può presumere una Pt_1 pregressa e dettagliata conoscenza dei luoghi, tale da condurre ad una valutazione ben più gravosa della sua condotta. Tanto meno la convenuta è riuscita a provare che il pedone fosse distratto e/o intento in altra attività tale da condurlo alla caduta.
La condotta del può, tuttavia, integrare un concorso colposo nella produzione dell'evento ai sensi Pt_1 del primo comma dell'art. 1227 c.c..
Difatti, dalle foto allegate all'atto di citazione, seppur non possa dirsi certamente visibile il dislivello, si nota comunque -visto che era giorno- la presenza di una grata in ferro e questo, anche per la diversità dei materiali, deve indurre il pedone a maggiore cautela quando ivi si appresta a transitare, il che -pur se non sufficiente ad escludere la responsabilità del (atteso che lo stato del marciapiede CP_1 presentava un'indubbia pericolosità)- può essere stimato come causa concorrente nel sinistro, visto l'orario diurno (ore 13.45).
Questo Giudice, pertanto, rilevato che la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilità e l'evento dannoso va operata anche d'ufficio (Cass. 22/03/2011, n. 6529: anche quando il danneggiante o il responsabile si limiti a contestare in toto la propria responsabilità, conforme anche Cassazione civile sez. III, 28/07/2015, n.15859), ritiene di stimare il concorso causale del danneggiato – alla luce delle circostanze del caso concreto- nella misura del 20%.
Di conseguenza, facendo applicazione degli artt. 2056 e 1227 comma 1 c.c., devono essere determinati i danni patiti dalla che il Comune di è chiamato a risarcire, ferma la Parte_1 Controparte_1 decurtazione del 20% (tale porzione rimane a carico dello stesso attore, in ragione della condotta tenuta).
Parte attrice ha diritto a vedersi risarcita, anzitutto, del danno non patrimoniale subito.
Il CTU ha, infatti, affermato che “dall'esame clinico e documentale si evince che il sig. , Parte_1 in conseguenza del sinistro stradale del 19/04/2021, riportò le seguenti lesioni fisiche: lesione parziale del tendine di Achille del piede destro… Attualmente sono presenti esiti così riassumibili:
• Dolorabilità del tendine lesionato con sensazione di instabilità.
• Ipotrofia della muscolatura della gamba destra.
pagina 14 di 18 • Riduzione della mobilità di flesso estensione del piede di circa 1/4.
1) Al sig. è residuato un quadro invalidante permanente ormai ampiamente Parte_1 stabilizzato e non più suscettibile di evoluzioni in senso migliorativo, da intendersi come un detrimento nei confronti della sua integrità fisica rapportabile ad un danno biologico complessivamente valutabile intorno al 3% (tre per cento).
2) In base al tipo di nocumento subito ed alle certificazioni prodotte, il conseguente periodo di invalidità temporanea di può essere stimato in giorni 40 (quaranta), di cui 20(venti) Parte_1 mediamente valutati al 75% (settantacinque per cento), altri 10 (dieci) mediamente valutati al 50%
(cinquanta per cento), ulteriori 10 (dieci), mediamente valutati al 25% (venticinque per cento).
3) Le spese mediche, di cui vi è documentazione allegata al fascicolo, possono essere quantizzate in euro 377,00 che possono essere considerate congrue per il caso in esame.”
Il giudice ritiene che, tali conclusioni, in quanto fonte di indagine scrupolosa e attenta, anche degli atti di causa debbano essere confermate, anche perché “in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente" (cfr.
Cass. n. 23362 del 2012).
Il giudice, pertanto, non addiviene ad esaminare criticamente il sapere scientifico e le metodologie cui il tecnico si sia richiamato, essendo mancate anche osservazioni ad opera dei CTP.
La liquidazione del danno non patrimoniale può essere effettuata, assumendo tali parametri ed utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano, come aggiornate al 2024.
Le stesse, infatti, espressive dei valori all'oggi, cioè al momento della liquidazione del danno, possono essere assunte, alla luce della giurisprudenza di legittimità, come parametro equitativo atto a garantire anche omogeneità e prevedibilità della decisione.
In particolare, nel caso di specie, l'ausiliare del Giudice ha ravvisato un'invalidità temporanea stimabile in 20 giorni di parziale al 75%, 10 giorni di parziale al 50% ed ulteriori 10 giorni di parziale al 25%, che, assumendo il valore base in euro 115,00/die (atteso che non emergono elementi in base ai quali operare l'aumento) può essere liquidata in complessivi euro 2.587,50, così determinati: euro
1.725,00 per il periodo di inabilità al 75%, euro 575,00 per il tempo di invalidità temporanea parziale al pagina 15 di 18 50% ed euro 287,50 per un'invalidità temporanea parziale al 25%.
Considerando il concorso di colpa della persona danneggiata (decurtazione del 20%), pertanto, il danno per tale voce va liquidato in euro 2.070,00.
Secondo il noto insegnamento dei giudici di legittimità, la somma va devalutata alla data di insorgenza della invalidità (cioè, la data del sinistro, 19.04.2021); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata, spettano gli interessi legali a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento, equitativamente determinato in misura pari agli interessi legali in difetto di diversa e specifica prova sull'uso che il danneggiato avrebbe fatto del denaro tempestivamente ricevuto;
sulla somma così complessivamente determinata, decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Va, inoltre, determinato il danno da invalidità permanente.
In tal caso va considerata quale punto di danno biologico il valore non comprensivo della normale sofferenza correlata, atteso che la Cassazione -come osservato dal difensore del convenuto- per riconoscere la maggiorazione del 25% al punto richiede uno specifico accertamento anche di tale danno morale, di cui non sono stati forniti indici, neanche presuntivi.
Come ben spiegato da Cass. civ. sez. 3, Ordinanza n. 15733 del 2022, “trova, dunque, definitiva conferma sul piano normativo, come già da tempo affermato da questa Corte, il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma 'danno morale' allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato (v. Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020)” sicché “il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale
(c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano” [quelle del 2024], “che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno pagina 16 di 18 (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico)”
Considerando quindi la somma di € 1.567,44, l'età di 65 anni del danneggiato al momento del fatto
(atteso che il sinistro si verificava ad aprile 2021 ed il signore è nato a [...] 1955) e la percentuale di menomazione permanente alla salute indicata nel 3%, il quantum risarcitorio risulta pari a complessivi euro € 3.198,00.
Operando, pertanto, i ricalcoli alla luce della porzione di responsabilità a carico di , Parte_1
l'importo dovuto risulta pari ad € 2.558,40 per l'invalidità permanente.
Il Giudice, nel caso di specie, non ritiene possibile operare alcuna personalizzazione, atteso che difetta qualsivoglia allegazione circa la peculiare incidenza nel caso di specie del sinistro su specifiche attività relazionali dell'attore o interessi, mancando anche l'allegazione e considerando che la normale incidenza è già oggetto di valutazione e liquidazione nell'omnicomprensività tipica garantita dalle tabelle milanesi.
Trattandosi di debito di valore, secondo i principi già richiamati, l'importo va devalutato alla data di cessazione dell'invalidità temporanea (Cass. civ. n. 26897 del 19.12.2014, cioè 40 giorni dopo il sinistro e quindi alla data 28.05.2021); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata in base agli indici Istat, sono dovuti gli interessi legali (Cassazione civile 1712/1995).
Va ristorato, inoltre, il danno patrimoniale, cioè la somma derivante dalle spese mediche documentate, ritenute congrue dal CTU, per l'importo di € 377,00, il che implica che, applicata la riduzione del 20%
(percentuale che rimane a carico del danneggiato) si perviene ad euro 301,60.
Secondo il noto insegnamento dei giudici di legittimità, tale somma va devalutata alla data di insorgenza del sinistro (19.04.2021); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata, spettano gli interessi legali a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento, equitativamente determinato in misura pari agli interessi legali in difetto di diversa e specifica prova sull'uso che il danneggiato avrebbe fatto del denaro tempestivamente ricevuto;
sulla somma così complessivamente determinata, decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Controparte_1
Esse, considerando anche, dopo la devalutazione, l'aumento per accessori (qui non calcolati analiticamente ma, da conteggio approssimativo di questo magistrato, superiori ad euro 300,00), si liquidano, secondo lo scaglione di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 (scaglione del decisum), pagina 17 di 18 con importi prossimi ai minimi per tutte le fasi, non esistendo un diritto ai medi (cfr. Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 2386 del 31.01.2017 per cui “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i medi ivi indicati dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione”) ed essendosi prossimi al limite basso dello scaglione.
Quanto alle spese di CTU, le stesse vanno definitivamente poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna il in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento dei Controparte_1 danni sofferti da per le causali di cui in parte motiva che sono quantificati in euro 4.930,00 Parte_1 oltre accessori come in parte motiva;
2) Condanna il in persona del sindaco pro tempore a rimborsare a parte Controparte_1 attrice le spese di lite che si liquidano in euro 264,00 per esborsi (contributo e marca) ed in Parte_1 euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta come per legge, da distarsi in favore dell'avv. Eugenio Galassi dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3) Pone definitivamente a carico del convenuto in persona del sindaco Controparte_1 pro tempore, le spese della C.T.U., come liquidate in corso di causa.
Macerata, 25 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Grasselli
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