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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 232/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NE SA FR NI, Presidente MAIONE FR MARIA, Relatore LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2787/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1552/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210007801770000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1552/2024, depositata il 29/07/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro accoglieva il ricorso della Società_1 Srl - proposto avverso cartella di pagamento n. 0302021000781770000, emessa per tassa automobilistica riferita alla annualità 2016, notificata il 28/06/2022 - avendo accertato la maturata prescrizione triennale della stessa, in assenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento sotteso al provvedimento impugnato.
Avverso la predetta sentenza proponeva gravame l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che, producendo per la prima volta in appello documentazione riguardante la notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, chiedeva, in riforma della sentenza appellata, che si volesse dichiarare la validità della cartella impugnata , con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si costituiva per la contribuente.
All'udienza del 26 gennaio 2026, l'appello viene trattenuto in decisione sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, prima di tutto, rileva che nel caso trattato era consentita la nuova produzione documentale in appello da parte della Agenzia della riscossione, in quanto il giudizio di primo grado era stato incardinato nell'anno 2022, prima della entrata in vigore. in data 4 gennaio 2024, del divieto di ammettere nuovi mezzi di prova o documenti in appello, di cui al novellato art.58 del D.Lgs.n.546/94.
Infatti, giusto quanto precisato dalla Corte Costituzione con la sentenza n.36 del 27 marzo 2025 “la disciplina delle prove in appello dettata dall'art.58 D.Lgs. 546/92, come novellato, si applica ai
2 giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente al 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del D.Lgs 220/2023.
Tanto chiarito, si rileva, tuttavia, che la predetta documentazione non prova validamente la regolare notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata.
Infatti, nel premettere che detta notifica - riferita all'avviso di accertamento n.3455477 interruttivo della prescrizione, emesso dalla Regione Calabria il 29 marzo 2019 e sotteso alla cartella di pagamento impugnata - secondo l'appellante si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza, dall'esame della ridetta documentazione, diversamente si riscontra che essa appellante si è limitata a produrre unicamente una busta, con la dicitura “compiuta giacenza”, portante la data 5.12.2019”, esattamente dopo sei mesi dalla sua emissione, comunque senza alcun riferimento al predetto avviso di accertamento.
Rebus sic stantibus, l'appello non merita di essere accolto.
Considerata la mancata costituzione della contribuente, nulla si dispone in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata. Nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, addì 26 gennaio 2026
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Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NE SA FR NI, Presidente MAIONE FR MARIA, Relatore LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2787/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1552/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210007801770000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1552/2024, depositata il 29/07/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro accoglieva il ricorso della Società_1 Srl - proposto avverso cartella di pagamento n. 0302021000781770000, emessa per tassa automobilistica riferita alla annualità 2016, notificata il 28/06/2022 - avendo accertato la maturata prescrizione triennale della stessa, in assenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento sotteso al provvedimento impugnato.
Avverso la predetta sentenza proponeva gravame l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che, producendo per la prima volta in appello documentazione riguardante la notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, chiedeva, in riforma della sentenza appellata, che si volesse dichiarare la validità della cartella impugnata , con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si costituiva per la contribuente.
All'udienza del 26 gennaio 2026, l'appello viene trattenuto in decisione sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, prima di tutto, rileva che nel caso trattato era consentita la nuova produzione documentale in appello da parte della Agenzia della riscossione, in quanto il giudizio di primo grado era stato incardinato nell'anno 2022, prima della entrata in vigore. in data 4 gennaio 2024, del divieto di ammettere nuovi mezzi di prova o documenti in appello, di cui al novellato art.58 del D.Lgs.n.546/94.
Infatti, giusto quanto precisato dalla Corte Costituzione con la sentenza n.36 del 27 marzo 2025 “la disciplina delle prove in appello dettata dall'art.58 D.Lgs. 546/92, come novellato, si applica ai
2 giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente al 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del D.Lgs 220/2023.
Tanto chiarito, si rileva, tuttavia, che la predetta documentazione non prova validamente la regolare notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata.
Infatti, nel premettere che detta notifica - riferita all'avviso di accertamento n.3455477 interruttivo della prescrizione, emesso dalla Regione Calabria il 29 marzo 2019 e sotteso alla cartella di pagamento impugnata - secondo l'appellante si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza, dall'esame della ridetta documentazione, diversamente si riscontra che essa appellante si è limitata a produrre unicamente una busta, con la dicitura “compiuta giacenza”, portante la data 5.12.2019”, esattamente dopo sei mesi dalla sua emissione, comunque senza alcun riferimento al predetto avviso di accertamento.
Rebus sic stantibus, l'appello non merita di essere accolto.
Considerata la mancata costituzione della contribuente, nulla si dispone in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata. Nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, addì 26 gennaio 2026
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