Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 232
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Produzione documentale in appello

    La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello in quanto il giudizio di primo grado era stato incardinato prima dell'entrata in vigore del divieto di ammettere nuovi mezzi di prova o documenti in appello.

  • Rigettato
    Regolare notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'appellante non provasse validamente la regolare notifica dell'avviso di accertamento, in quanto si limitava a produrre una busta con la dicitura “compiuta giacenza” riportante una data successiva alla emissione dell'avviso e senza alcun riferimento specifico allo stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 232
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 232
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo