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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/07/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
RGL 3356/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
21/07/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3356 del R.G. per l'anno 2022, avente ad oggetto: Malattia professionale promossa da
, con gli avv.ti Cautela Giampiero ed Andrea Parte_1
Ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. D'Agostino CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato il 18/10/2022, sul presupposto del riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate (conropatia femoro_rotulea bilaterale, gonartrosi bilaterale, meniscopatia bilaterale), contratte in considerazione dell'attività lavorativa prestata dapprima come bracciante agricolo e successivamente come operaio idraulico forestale, ha agito in giudizio per l'accertamento del nesso di causalità fra le dedotte patologie e l'attività lavorativa prestata, con conseguente erogazione delle prestazioni di legge connesse grado di invalidità eventualmente riconosciuto.
2. Nel costituirsi l ha eccepito il difetto del nesso eziologico e la carenza di CP_1 esposizione al rischio del ricorrente, concludendo per la causalità extralavorativa delle patologie che affliggono il ricorrente.
3. Espletata la prova orale veniva escussi i testi e i Testimone_1 Testimone_2 quali confermavano l'attività lavorativa dedotta dal ricorrente in ricorso.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie è stata disposta la consulenza tecnica d'Ufficio.
Alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda non merita accoglimento.
Come è noto, la malattia professionale consiste in patologia contratta “nell'esercizio e a causa” dell'attività lavorativa e, ai fini dell'accertamento del nesso causale, soccorre il regime presuntivo per le malattie rientranti nelle tabelle di cui al D.M.
9.4.2008 laddove contratte nell'esercizio continuativo delle lavorazioni ivi indicate e nel limite temporale dalla cessazione dell'attività lavorativa ivi previsto.
Di contro, nei casi in cui non opera il regime presuntivo –malattie multi fattoriali, patologie contratte nello svolgimento di lavorazioni diverse da quelle tabellate, ovvero oltre i tempi ivi previsti - grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto alla rendita o all'indennizzo per equivalente, dimostrando, quindi,
l'attività lavorativa svolta e la riconducibilità causale della patologia alle modalità di svolgimento delle mansioni. Invero, secondo la giurisprudenza, “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (Cass. 8773/2018).
4. Invero, l'espletata consulenza medico legale ha consentito di accertare la insussistenza del nesso di causalità, in base a motivazioni congruamente e logicamente argomentate dal CTU che rispondendo alle articolate osservazioni di parte ricorrente ha affermato e concluso: … il principio del riconoscimento del nesso causale, sottomesso al principio di soddisfare tali criteri, anche per le malattie tabellate, è ribadito dalla necessità di dimostrare, oltre all'effettivo esercizio, che esse siano insorte a causa di quella lavorazione, a tal proposito l'art. 3 del T.U. n. 1124/65 recita testualmente ”… l'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nelle tabelle allegato n. 4 le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste nell'art. 1…” Se per il periodo “esercizio” possiamo essere d'accordo nel riconoscerne la soddisfazione, nel senso che la menomazione può essere stata contratta dal ricorrente in quanto esposto al rischio morbigeno della lavorazione tabellata, altrettanto non può dirsi per il secondo punto, “a causa”, in quanto non essendo patologia “a causa unica”, ma appunto multifattoriale, nella cui genesi intervengono sia cause lavorative ma altresì extra-lavorative (leggi traumatiche fratturative) è necessario stabilire una graduazione di causa. Al fine del riconoscimento di una patologia come di origine professionale, è necessario che la causa lavorativa sia preponderante o almeno uguale a quella lavorativa, cioè la prima sia stata concausa efficiente e determinante. Tale concetto viene qui ripreso e ribadito. Secondo;
la semplice affermazione che il lavoro dell'assicurato prevede l'assunzione di “posture incongrue”, senza specificare quali sono le posture e quali sono le corrispettive articolazioni interessate, è affermazione alquanto generica ed aspecifica nel senso che tale dizione non può essere estesa a giustificare tutte le patologie osteoarticolari vista la molteplicità delle articolazioni che possono essere oggetto di patologia tecnopatica. Ogni postura incongrua va correlata con l'attività lavorativa svolta e con le articolazioni sottoposte a sovraccarico biomeccanico. Ad esempio, le posture incongrue che danno origine alle patologie del ginocchio, e che derivano da lavoro svolto prevalentemente in ginocchio (piastrellisti, idraulici, etc....), non sono le stesse posture incongrue che danno origine alle patologie delle articolazioni delle spalle o dei gomiti (autisti, carpentieri, lavoratori industria metal-meccanica..etc.); infatti, se un piastrellista denuncia come malattia professionale un'ernia discale lombare, patologia che prevede una diversa azione morbigena, supportata dal solo fatto di aver lavorato assumendo la postura incongrua consona alla sua attività e quindi idonea a cagionare una menomazione solo del ginocchio, senza aver dimostrato l'avvenuto sovraccarico della colonna lombare, non costituisce fattore causale sufficiente al riconoscimento della patologia denunciata. Nel caso specifico non viene spiegato e dato prova delle lavorazioni del ricorrente che si sono “..svolte in modo abituale e sistematico che hanno comportato movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue” (come sopra precisate) (Decreto 15 novembre 2023
Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali) a parte una generica e “cristallina”, deposizione del teste impegnato“...nel descrivere che la raccolta delle pietre Testimone_2 doveva avvenire in ginocchio ed il loro trasporto avvenire a mano sino al sito di posizionamento”. Tutto questo viene presentato come se il lavoro del ricorrente prevedesse una
“raccolta abituale e sistematica di pietre in ginocchio”. Tali pratiche lavorative, che naturalmente riguardano tutti dipendenti del , così descritte dall'avvocato, “...raccolta Parte_2 delle pietre che doveva avvenire in ginocchio ed il loro trasporto avvenire a mano sino al sito di posizionamento... attività lavorativa svolta, soprattutto la raccolta di pietre pesanti per la costruzione di gabbioni su terreni scoscesi, la realizzazione di muri a secco, massicciate ...” ci ricordano certe scene in cui galeotti, condannati ai lavori forzati, con relativa palla al piede, tutto il giorno e tutti i giorni, sono costretti a spaccare massi frantumandoli, sempre con pesanti mazze di ferro, in grosse pietre che poi vengono trasportate, rigorosamente tutto a mano, per la costruzione di strade e ponti. Qui le condizioni sono leggermente peggiori in quanto i lavorati del sono costretti a lavorare in ginocchio. Queste pratiche, che se fossero Parte_2 vere, comporterebbero l'esposizione di tutti i lavoratori dei , visto che tutti Parte_2 svolgono le stesse mansioni, ad altissimo rischio di sviluppare, in un prossimo futuro, malattie professionali dell'apparato osteoarticolare con un'incidenza quasi epidemica. Non solo, ma sempre se vere, tali lavori configurerebbero una serie di illeciti e/o reati ad opera del datore di lavoro e dei dirigenti che hanno, invece, l'obbligo di regolamentare la Movimentazione manuale dei carichi, (D.lgs 694 1994 e succ): “nei casi in cui non è possibile evitare tale pratica, di adottare misure organizzative necessarie, ricorrere a mezzi appropriati o fornire ai lavoratori stessi mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio che comporta tale “movimentazione”…… o organizzare i posti di lavoro in modo che tale movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana”. Pertanto, il riconoscere che il ricorrente, e come lui quanti altri, abbia contratto tale patologia per le pratiche sopra descritte, avrebbe implicazioni nel riconoscere la responsabilità del datore di lavoro e del dirigente preposto che non avrebbero adottato le misure necessarie ad impedire il concretizzarsi di tale rischio. In realtà sappiamo bene che ormai tali lavori, sempre effettuati in squadra, vengono svolti con impiego di pale meccaniche ed altri mezzi meccanici, ampiamente utilizzati. Quarto, per quanto riguarda, infine, la probabile eziopatogenesi di natura traumatica delle patologie denunciate, legata a fattori extra-lavorativi, il fatto che referto RMN del 16.11.19, appartenuto ad un diverso soggetto, un certo per Persona_1 errore della parte incluso nel fascicolo telematico, è stato da noi considerato non esclude per niente la natura traumatica dell'origine della patologia osteoarticolare denunciata in quanto tale origine (traumatica, fratturativa ed extralavorativa) trova ampio riscontro, come riportato nella bozza di CTU, in altri referti, questi si appartenuti all'attore, e precisamente l'esame RMN datato
06.06.19 dove è riportato “ ....artefatti ferromagnetici in esito di intervento chirurgico. Si documenta esiti di frattura, non completamente consolidata, del terzo distale del perone con presenza di callo osseo esuberante che raggiunge il margine mediale della tibia (reperto invariato)” e quello del 05.11.20 in cui si registra “Esiti di frattura del terzo distale dl perone consolidata con callo esuberante e con tendenza alla neoarticolazione con il margine laterale della tibia”. Pertanto, alla luce di tali referti, l'ipotesi post-traumatica ed extra-lavorativa non è per niente sminuita anzi rafforza la tesi che gran parte delle sintomatologia dolorosa lamentata dal ricorrente e della limitazione funzionale dell'arto inferiore riscontrata derivi proprio da questa precedente lesione fratturativa, trattata chirurgicamente con impianto di protesi metalliche, la cui guarigione non è andata per nulla a buon fine, tanto da essere definita non consolidata .... con presenza di callo osseo esuberante ...... con tendenza alla neoarticolazione con il margine laterale della tibia”, e di cui, eventualmente, andrebbe ricercato un precedente indennizzo.
CONCLUSIONI MEDICO LEGALI. A conclusione dell'indagine attuale, nel rispondere ai quesiti rivoltimi dal Giudice, sulla scorta della visita medica e della documentazione sanitaria allegata al fascicolo di causa, possiamo affermare che: “Esaminati gli atti di causa, le deduzioni effettuate dalle parti, previa visita, in riferimento alla pratica nr. 515453560, non sussiste nesso di causalità tra le malattie insorte e documentate e l'attività lavorativa svolta”.
Sicché, essendo inapplicabile il regime tabellare presuntivo per mancata allegazione dell'attività lavorativa tabellata, al fine di dimostrare la sussistenza del diritto alla rendita, incombeva sul ricorrente ex art. 2697 c.c. l'onere di allegazione e prova delle concrete modalità di svolgimento della lavorazione e dell'esposizione al rischio, non soddisfatto nel presente giudizio secondo le risultanze della CTU espletata. Consulenza
Tecnica a cui è stata demandata l'indagine della sussistenza del nesso di causalità tra le malattie insorte e documentate e l'attività lavorativa svolta, in termini causali e non causali. Sicchè le conclusioni rassegnate dal consulente, che risultano motivate con congruità di argomentazioni logiche nell'elaborato e nella risposta alle articolate osservazioni avanzate dal ricorrente, meritano di essere condivise.
5. Ne consegue il rigetto del ricorso.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.,
Le spese della CTU, pertanto, sono poste definitivamente a carico della CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite;
-pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate in euro 290,00 CP_1 oltre accessori come per legge, in favore della dott. Persona_2
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 23/07/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
21/07/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3356 del R.G. per l'anno 2022, avente ad oggetto: Malattia professionale promossa da
, con gli avv.ti Cautela Giampiero ed Andrea Parte_1
Ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. D'Agostino CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato il 18/10/2022, sul presupposto del riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate (conropatia femoro_rotulea bilaterale, gonartrosi bilaterale, meniscopatia bilaterale), contratte in considerazione dell'attività lavorativa prestata dapprima come bracciante agricolo e successivamente come operaio idraulico forestale, ha agito in giudizio per l'accertamento del nesso di causalità fra le dedotte patologie e l'attività lavorativa prestata, con conseguente erogazione delle prestazioni di legge connesse grado di invalidità eventualmente riconosciuto.
2. Nel costituirsi l ha eccepito il difetto del nesso eziologico e la carenza di CP_1 esposizione al rischio del ricorrente, concludendo per la causalità extralavorativa delle patologie che affliggono il ricorrente.
3. Espletata la prova orale veniva escussi i testi e i Testimone_1 Testimone_2 quali confermavano l'attività lavorativa dedotta dal ricorrente in ricorso.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie è stata disposta la consulenza tecnica d'Ufficio.
Alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda non merita accoglimento.
Come è noto, la malattia professionale consiste in patologia contratta “nell'esercizio e a causa” dell'attività lavorativa e, ai fini dell'accertamento del nesso causale, soccorre il regime presuntivo per le malattie rientranti nelle tabelle di cui al D.M.
9.4.2008 laddove contratte nell'esercizio continuativo delle lavorazioni ivi indicate e nel limite temporale dalla cessazione dell'attività lavorativa ivi previsto.
Di contro, nei casi in cui non opera il regime presuntivo –malattie multi fattoriali, patologie contratte nello svolgimento di lavorazioni diverse da quelle tabellate, ovvero oltre i tempi ivi previsti - grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto alla rendita o all'indennizzo per equivalente, dimostrando, quindi,
l'attività lavorativa svolta e la riconducibilità causale della patologia alle modalità di svolgimento delle mansioni. Invero, secondo la giurisprudenza, “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (Cass. 8773/2018).
4. Invero, l'espletata consulenza medico legale ha consentito di accertare la insussistenza del nesso di causalità, in base a motivazioni congruamente e logicamente argomentate dal CTU che rispondendo alle articolate osservazioni di parte ricorrente ha affermato e concluso: … il principio del riconoscimento del nesso causale, sottomesso al principio di soddisfare tali criteri, anche per le malattie tabellate, è ribadito dalla necessità di dimostrare, oltre all'effettivo esercizio, che esse siano insorte a causa di quella lavorazione, a tal proposito l'art. 3 del T.U. n. 1124/65 recita testualmente ”… l'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nelle tabelle allegato n. 4 le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste nell'art. 1…” Se per il periodo “esercizio” possiamo essere d'accordo nel riconoscerne la soddisfazione, nel senso che la menomazione può essere stata contratta dal ricorrente in quanto esposto al rischio morbigeno della lavorazione tabellata, altrettanto non può dirsi per il secondo punto, “a causa”, in quanto non essendo patologia “a causa unica”, ma appunto multifattoriale, nella cui genesi intervengono sia cause lavorative ma altresì extra-lavorative (leggi traumatiche fratturative) è necessario stabilire una graduazione di causa. Al fine del riconoscimento di una patologia come di origine professionale, è necessario che la causa lavorativa sia preponderante o almeno uguale a quella lavorativa, cioè la prima sia stata concausa efficiente e determinante. Tale concetto viene qui ripreso e ribadito. Secondo;
la semplice affermazione che il lavoro dell'assicurato prevede l'assunzione di “posture incongrue”, senza specificare quali sono le posture e quali sono le corrispettive articolazioni interessate, è affermazione alquanto generica ed aspecifica nel senso che tale dizione non può essere estesa a giustificare tutte le patologie osteoarticolari vista la molteplicità delle articolazioni che possono essere oggetto di patologia tecnopatica. Ogni postura incongrua va correlata con l'attività lavorativa svolta e con le articolazioni sottoposte a sovraccarico biomeccanico. Ad esempio, le posture incongrue che danno origine alle patologie del ginocchio, e che derivano da lavoro svolto prevalentemente in ginocchio (piastrellisti, idraulici, etc....), non sono le stesse posture incongrue che danno origine alle patologie delle articolazioni delle spalle o dei gomiti (autisti, carpentieri, lavoratori industria metal-meccanica..etc.); infatti, se un piastrellista denuncia come malattia professionale un'ernia discale lombare, patologia che prevede una diversa azione morbigena, supportata dal solo fatto di aver lavorato assumendo la postura incongrua consona alla sua attività e quindi idonea a cagionare una menomazione solo del ginocchio, senza aver dimostrato l'avvenuto sovraccarico della colonna lombare, non costituisce fattore causale sufficiente al riconoscimento della patologia denunciata. Nel caso specifico non viene spiegato e dato prova delle lavorazioni del ricorrente che si sono “..svolte in modo abituale e sistematico che hanno comportato movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue” (come sopra precisate) (Decreto 15 novembre 2023
Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali) a parte una generica e “cristallina”, deposizione del teste impegnato“...nel descrivere che la raccolta delle pietre Testimone_2 doveva avvenire in ginocchio ed il loro trasporto avvenire a mano sino al sito di posizionamento”. Tutto questo viene presentato come se il lavoro del ricorrente prevedesse una
“raccolta abituale e sistematica di pietre in ginocchio”. Tali pratiche lavorative, che naturalmente riguardano tutti dipendenti del , così descritte dall'avvocato, “...raccolta Parte_2 delle pietre che doveva avvenire in ginocchio ed il loro trasporto avvenire a mano sino al sito di posizionamento... attività lavorativa svolta, soprattutto la raccolta di pietre pesanti per la costruzione di gabbioni su terreni scoscesi, la realizzazione di muri a secco, massicciate ...” ci ricordano certe scene in cui galeotti, condannati ai lavori forzati, con relativa palla al piede, tutto il giorno e tutti i giorni, sono costretti a spaccare massi frantumandoli, sempre con pesanti mazze di ferro, in grosse pietre che poi vengono trasportate, rigorosamente tutto a mano, per la costruzione di strade e ponti. Qui le condizioni sono leggermente peggiori in quanto i lavorati del sono costretti a lavorare in ginocchio. Queste pratiche, che se fossero Parte_2 vere, comporterebbero l'esposizione di tutti i lavoratori dei , visto che tutti Parte_2 svolgono le stesse mansioni, ad altissimo rischio di sviluppare, in un prossimo futuro, malattie professionali dell'apparato osteoarticolare con un'incidenza quasi epidemica. Non solo, ma sempre se vere, tali lavori configurerebbero una serie di illeciti e/o reati ad opera del datore di lavoro e dei dirigenti che hanno, invece, l'obbligo di regolamentare la Movimentazione manuale dei carichi, (D.lgs 694 1994 e succ): “nei casi in cui non è possibile evitare tale pratica, di adottare misure organizzative necessarie, ricorrere a mezzi appropriati o fornire ai lavoratori stessi mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio che comporta tale “movimentazione”…… o organizzare i posti di lavoro in modo che tale movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana”. Pertanto, il riconoscere che il ricorrente, e come lui quanti altri, abbia contratto tale patologia per le pratiche sopra descritte, avrebbe implicazioni nel riconoscere la responsabilità del datore di lavoro e del dirigente preposto che non avrebbero adottato le misure necessarie ad impedire il concretizzarsi di tale rischio. In realtà sappiamo bene che ormai tali lavori, sempre effettuati in squadra, vengono svolti con impiego di pale meccaniche ed altri mezzi meccanici, ampiamente utilizzati. Quarto, per quanto riguarda, infine, la probabile eziopatogenesi di natura traumatica delle patologie denunciate, legata a fattori extra-lavorativi, il fatto che referto RMN del 16.11.19, appartenuto ad un diverso soggetto, un certo per Persona_1 errore della parte incluso nel fascicolo telematico, è stato da noi considerato non esclude per niente la natura traumatica dell'origine della patologia osteoarticolare denunciata in quanto tale origine (traumatica, fratturativa ed extralavorativa) trova ampio riscontro, come riportato nella bozza di CTU, in altri referti, questi si appartenuti all'attore, e precisamente l'esame RMN datato
06.06.19 dove è riportato “ ....artefatti ferromagnetici in esito di intervento chirurgico. Si documenta esiti di frattura, non completamente consolidata, del terzo distale del perone con presenza di callo osseo esuberante che raggiunge il margine mediale della tibia (reperto invariato)” e quello del 05.11.20 in cui si registra “Esiti di frattura del terzo distale dl perone consolidata con callo esuberante e con tendenza alla neoarticolazione con il margine laterale della tibia”. Pertanto, alla luce di tali referti, l'ipotesi post-traumatica ed extra-lavorativa non è per niente sminuita anzi rafforza la tesi che gran parte delle sintomatologia dolorosa lamentata dal ricorrente e della limitazione funzionale dell'arto inferiore riscontrata derivi proprio da questa precedente lesione fratturativa, trattata chirurgicamente con impianto di protesi metalliche, la cui guarigione non è andata per nulla a buon fine, tanto da essere definita non consolidata .... con presenza di callo osseo esuberante ...... con tendenza alla neoarticolazione con il margine laterale della tibia”, e di cui, eventualmente, andrebbe ricercato un precedente indennizzo.
CONCLUSIONI MEDICO LEGALI. A conclusione dell'indagine attuale, nel rispondere ai quesiti rivoltimi dal Giudice, sulla scorta della visita medica e della documentazione sanitaria allegata al fascicolo di causa, possiamo affermare che: “Esaminati gli atti di causa, le deduzioni effettuate dalle parti, previa visita, in riferimento alla pratica nr. 515453560, non sussiste nesso di causalità tra le malattie insorte e documentate e l'attività lavorativa svolta”.
Sicché, essendo inapplicabile il regime tabellare presuntivo per mancata allegazione dell'attività lavorativa tabellata, al fine di dimostrare la sussistenza del diritto alla rendita, incombeva sul ricorrente ex art. 2697 c.c. l'onere di allegazione e prova delle concrete modalità di svolgimento della lavorazione e dell'esposizione al rischio, non soddisfatto nel presente giudizio secondo le risultanze della CTU espletata. Consulenza
Tecnica a cui è stata demandata l'indagine della sussistenza del nesso di causalità tra le malattie insorte e documentate e l'attività lavorativa svolta, in termini causali e non causali. Sicchè le conclusioni rassegnate dal consulente, che risultano motivate con congruità di argomentazioni logiche nell'elaborato e nella risposta alle articolate osservazioni avanzate dal ricorrente, meritano di essere condivise.
5. Ne consegue il rigetto del ricorso.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.,
Le spese della CTU, pertanto, sono poste definitivamente a carico della CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite;
-pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate in euro 290,00 CP_1 oltre accessori come per legge, in favore della dott. Persona_2
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 23/07/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo