Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile- in persona della dott.ssa Floriana Consolante-, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2045 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 3 febbraio 2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Parte_1 C.F._1
Santilli e Ottorino Orrù, come da procura in atti;
-attrice-
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Togo Verrilli, come da procura C.F._3
in atti;
-convenuti -
Conclusioni: all'udienza del 3 febbraio 2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
assumendo di essere proprietaria, dal 4 luglio 2022, dell'immobile sito in Controparte_2
Benevento al primo piano della Via Bosco Lucarelli 6, censito al catasto del Comune di Benevento
1
2022 (repertorio n.64765 raccolta n.23102) della germana deceduta in data Persona_2
04 luglio 2022.
Lamentava però che alla morte della sorella, nel procedere alla ricognizione dell'asse ereditario lasciato dalla de cuius, veniva a conoscenza della circostanza che l'immobile in questione (trattasi di locale commerciale) era occupato da tal e da questi messo a disposizione anche Controparte_1 ai propri familiari. Per tali ragioni l'attrice, dopo aver tentato invano di contattare il il CP_1
21 novembre 2022 si recava presso l'immobile, avvalendosi dell'ausilio delle forze dell'ordine, le quali rinvenivano al suo interno un soggetto terzo, identificata come che Persona_3
dichiarava di avere acquistato il bene per usucapione.
L'attrice provvedeva dunque ad effettuare le dovute verifiche, e apprendeva che in virtù dell'atto di donazione del 20 settembre 2022 per NO (rep. n.60142 – Raccolta n. 30850), Persona_4
si era dichiarato proprietario ad usucapionem non accertata giudizialmente Controparte_1 dell'immobile de quo, e contestualmente aveva donato la nuda proprietà dello stesso alla IP
, riservandosi il diritto di uso vitalizio e, dopo la sua morte, in favore della figlia Controparte_2
Persona_3
chiedeva dunque, in questa sede, di accertare e dichiarare: a) la sua qualifica di erede a Parte_1
titolo particolare di deceduta in Benevento in data 04 luglio 2022, in forza Persona_2 dell'avvenuta successione per NO (rep. n.64765 del 26/10/2022, registrata Persona_1 all'ADE di Benevento in data 31.10.2022 n. 9537/1T) e che, come tale, è unica ed esclusiva proprietaria dell'immobile ad uso commerciale, sito in Benevento alla Via Bosco Lucarelli n.6, primo piano, censito al catasto del Comune di Benevento al foglio 41, part.4158 (già particella 2560) sub
3, cat c1, cl.4, mq.75, sup. cat. 87, RCE 1204,64; b) per l'effetto ordinare, ai sensi dell'art.948 c.c. a e l'immediato rilascio dell'immobile; c) assumere ogni Controparte_1 Controparte_2 provvedimento necessario all'aggiornamento dei registri della Conservatoria dei RR.II. Di
Benevento; d) con vittoria di spese e competenze e distrazione.
Si costituivano in giudizio e , i quali contestavano l'avverso Controparte_1 Controparte_2 dedotto, di cui chiedevano il rigetto. Eccepivano, in particolare, l'erronea quantificazione della domanda proposta, oltre che l'assenza di procura speciale e l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Spiegavano al contempo eccezione riconvenzionale di usucapione dell'immobile oggetto di causa.
2 Successivamente al deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice designato ammetteva l'interrogatorio formale deferito all'attrice ai convenuti e la prova testimoniale articolata, ma la causa subiva vari rinvii, in quanto tra le parti pendevano trattative di bonario componimento.
All'udienza del 3 febbraio 2025, i difensori chiedevano concordemente la pronuncia di cessazione della materia del contendere, atteso che le parti avevano sottoscritto una transazione.
Conformemente alla concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine all'immobile sito in Benevento alla Via Bosco Lucarelli n.6, primo piano, censito al catasto del Comune di Benevento al fol.41, particella 4158 (già particella 2560) sub 3, cat c1, cl.4, mq.75, sup. cat. 87, RCE 1204,64, per intervenuta transazione.
Tale espressione, pur non trovando previsione nel codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica proprio alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
3 Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Detti presupposti sussistono nel caso di specie.
Di conseguenza, l'intervenuta transazione circa l'oggetto della lite, depositata in giudizio il 2 febbraio 2025, determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale nel merito della controversia.
Le parti, al punto 4 della transazione, si sono obbligate a chiedere nel presente giudizio la pronuncia di cessazione della materia del contendere, e l'autorizzazione alla annotazione della emananda sentenza presso la Conservatoria dell'RR.II. di Benevento.
Va pertanto disposta l'annotazione del presente provvedimento presso la Conservatoria dell'RR.II. di Benevento a margine della trascrizione dell'atto di donazione del 20 settembre 2022 per NO
(rep. n.60142 – Raccolta n. 30850) avente ad oggetto l'immobile sito in Persona_4
Benevento Via Bosco Lucarelli 6, censito al catasto del Comune di Benevento al foglio 41, part.4158 (già particella 2560) sub 3 .
In ordine alle spese di lite, va dato atto che nell'accordo transattivo stipulato tra le parti, queste ultime hanno concordemente stabilito che le spese e competenze vengono integralmente compensate tra le parti, e che gli avvocati hanno rinunciato al vincolo di solidarietà.
Sussistono pertanto valide e fondate ragioni per recepire quanto stabilito dalle parti, e conseguentemente per compensare le spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di e , ogni altra istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione con la quale è stata concordato tra le parti in causa che, ex tunc, è totalmente inefficace e privo di ogni effetto giuridico l'atto di donazione del 20 settembre 2022 per NO (rep. n.60142 – Raccolta n. Persona_4
30850) avente ad oggetto l'immobile sito in Benevento alla Via Bosco Lucarelli n. 6, censito al catasto del Comune di Benevento al fol.41, particella 4158 (già particella 2560) sub 3;
4 - ordina alla Conservatoria dell'RR.II. di Benevento di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di donazione del 20 settembre 2022 per NO
(rep. n.60142 – Raccolta n. 30850), con esonero da ogni responsabilità; Persona_4
- compensa le spese di lite.
Benevento, 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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