Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1309
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Omessa o illegittima notifica degli atti presupposti

    La Corte ritiene che le eccezioni relative ad atti impositivi divenuti definitivi siano precluse se non impugnati autonomamente. Nel caso di specie, la notificazione di atti di riscossione precedenti non impugnati rende inammissibili le eccezioni di omessa notifica dell'atto impositivo presupposto.

  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ritiene che l'eccezione di prescrizione maturata in epoca precedente all'ultimo atto della riscossione non impugnato sia inammissibile. Inoltre, l'ultimo atto interruttivo risale a una data recente, rendendo l'eccezione infondata.

  • Inammissibile
    Decadenza ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/1973 o art. 1 comma 163 della L. 296/2006

    La Corte ritiene che le eccezioni relative ad atti impositivi divenuti definitivi siano precluse se non impugnati autonomamente. La mancata impugnazione degli atti precedenti rende inammissibili le eccezioni di decadenza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1309
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1309
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo