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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/12/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5884/25 R.G. V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 5884/25 R.G. V.G. promossa da
nata a [...] il [...] Parte_1
e da
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi con l'avv. Alida Pozzi
-RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti al fine di conseguire sia la pronuncia della loro separazione personale, sia la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15/05/1993 in Busto Arsizio;
-Precisato che le parti davano atto della sopravvenuta intollerabilità della loro convivenza e dell'impossibilità di una loro riconciliazione;
-Rilevato che le parti rassegnavano le conclusioni congiunte di cui al ricorso, che qui si intendono ritrascritte; -Ritenuto che le loro istanze relative alla separazione possano essere accolte, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-Osservato che per le domande connesse con la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricorre la necessità di stabilire il termine del 31/07/2026 per il deposito della sentenza di separazione munita dell'attestazione del passaggio in giudicato e di una dichiarazione di mancata riconciliazione;
P . Q . M .
DICHIARA la separazione personale dei coniugi. Dà atto che le parti hanno pattuito le condizioni di cui al ricorso, che qui si intendono recepite e omologate. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Provvede sulla prosecuzione del procedimento come da premesse. Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente Estensore
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 5884/25 R.G. V.G. promossa da
nata a [...] il [...] Parte_1
e da
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi con l'avv. Alida Pozzi
-RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti al fine di conseguire sia la pronuncia della loro separazione personale, sia la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15/05/1993 in Busto Arsizio;
-Precisato che le parti davano atto della sopravvenuta intollerabilità della loro convivenza e dell'impossibilità di una loro riconciliazione;
-Rilevato che le parti rassegnavano le conclusioni congiunte di cui al ricorso, che qui si intendono ritrascritte; -Ritenuto che le loro istanze relative alla separazione possano essere accolte, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-Osservato che per le domande connesse con la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricorre la necessità di stabilire il termine del 31/07/2026 per il deposito della sentenza di separazione munita dell'attestazione del passaggio in giudicato e di una dichiarazione di mancata riconciliazione;
P . Q . M .
DICHIARA la separazione personale dei coniugi. Dà atto che le parti hanno pattuito le condizioni di cui al ricorso, che qui si intendono recepite e omologate. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Provvede sulla prosecuzione del procedimento come da premesse. Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente Estensore