TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 197
TAR
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione della lex specialis di gara e del divieto di subappalto

    Il Collegio ha ritenuto che il rapporto tra l'aggiudicataria e i fornitori di prodotti freschi sia un mero profilo privatistico di approvvigionamento, dove il fornitore si limita a mettere a disposizione i prodotti e la consegna diretta è una modalità alternativa di adempimento, senza che il fornitore venga integrato nell'organizzazione imprenditoriale dell'aggiudicataria. Pertanto, non sussiste un subappalto vietato.

  • Rigettato
    Dichiarazione mendace o fuorviante in merito al subappalto

    Poiché non è stato riscontrato un subappalto vietato, non sussiste alcuna dichiarazione falsa, erronea o fuorviante da parte dell'aggiudicataria. Non sono stati denunciati illeciti professionali relativi a pregressi affidamenti.

  • Rigettato
    Contestazione della congruità dell'offerta per eccessivo ribasso e difetti nella verifica di anomalia

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo. L'errore materiale sul costo della manodopera è stato corretto e non inficia l'offerta. Le spese generali non richiedono un dettaglio eccessivo. Le contestazioni della ricorrente si basano su valutazioni di merito alternative e congetture, non dimostrando che l'offerta sia in perdita o che vi sia stata abnormità o manifesta irragionevolezza nella valutazione della stazione appaltante. Anche un utile modesto può essere giustificato da vantaggi reputazionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 197
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 197
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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