Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00197/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00688/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2025, proposto da
Ladisa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B79C71B46F, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
nei confronti
Rag. TR RN - Figli S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
-del decreto n. 450 del 04.11.2025, comunicato con nota del 6.11.2025, con cui il Provveditore Regionale della Calabria-Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha aggiudicato, in favore della Ditta Rag. TR RN-Figli S.r.l., il Lotto 3-17 -CIG: B79C71B46F- la gara a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il “servizio vitto” dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della Regione Calabria;
-della comunicazione prot. m_dg.DAPPR14.06.11.2025.0056702.U del 6.11.2025 di aggiudicazione definitiva del Lotto 3-17 della precitata gara in favore della Ditta Rag. TR RN-Figli S.r.l.;
-della proposta di aggiudicazione del Lotto 3-17 formulata in favore Ditta Rag. TR RN -Figli S.r.l.;
-di tutti i verbali di gara con cui il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice hanno disposto di ammettere alla procedura la Ditta Rag. TR RN-Figli S.r.l. e di valutare l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica proposta dalla stessa (Verbale n. 1 del 25.8.2025; Verbale n. 2 del 26.8.2025; Verbale n. 3 del 27.8.2025; Verbale n. 4 del 28.8.2025; Verbale di verifica dell'offerta amministrativa del 16.10.2025);
-del Verbale di verifica ex art. 110 del d.lgs. 36/2023, datato 10.10.2025, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 3-17, il RUP e i suoi collaboratori, unitamente alla Commissione giudicatrice, hanno ritenuto congrua in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto l'offerta tecnico-economica della Ditta Rag. TR RN-Figli S.r.l., concludendo con esito positivo il sub-procedimento di verifica dell'anomalia;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto,
E PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
dell'accordo quadro e dei contratti attuativi relativi al Lotto 3-17, ove medio tempore stipulati con l'aggiudicataria Ditta Rag. TR RN - Figli S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.
NONCHE' PER LA NN
dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'aggiudicazione dell'appalto di cui si tratta in favore della ricorrente e il subentro della stessa nel relativo accordo quadro e nei contratti attuativi, nonché mediante l'adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni conseguenti all'adozione degli illegittimi provvedimenti gravati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Calabria del medesimo Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. EN IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto notificato il 4.12.2025 e depositato il 10.12.2025 la Ladisa s.r.l. ha esposto:
-) la ricorrente aveva partecipato alla gara indetta dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria ad oggetto “ Gara europea a procedura aperta indetta ai sensi dell’articolo 71 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii., interamente gestita tramite sistema telematico su piattaforma ASP, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per l’affidamento - con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.- della fornitura di beni alimentari per il “Servizio Vitto”, ai sensi dell’art. 9 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della regione Calabria, da svolgersi mediante l’approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), conforme ai criteri ambientali minimi (CAM), di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 65 del 10 marzo 2020, pubblicato nella G.U n. 90 del 4 aprile 2020, suddivisa in tre lotti funzionali ”, organizzata su n. 3 lotti nell’ambito dei quali rileva -quanto all’odierna controversia- il lotto n. 3-17 – CIG: B79C71B46F: I.C.AT. Laureana di Borrello (RC) - II.PP. di Reggio Calabria plesso Arghillà - II.PP. di Reggio Calabria plesso S. TR - C.C. Locri (RC)- C.C. Palmi (RC);
-) l’oggetto dell’appalto e gli obblighi dell’appaltatore sono stabiliti nel Capitolato prestazionale e consistono nella fornitura, da svolgersi mediante l’approvvigionamento e la consegna, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario, tenuto conto dei criteri ambientali minimi – C.A.M. (prestazione principale), oltre ad alcuni servizi accessori (pulizia dei locali, manutenzione dei locali e mezzi per la gestione dell’appalto, raccolta e smaltimento dei rifiuti, interventi di disinfestazione e di derattizzazione, manutenzioni straordinarie degli impianti, delle apparecchiature e attrezzature concesse in uso); ancora, la gestione dell’oggetto dell’appalto implica la presenza di personale dell’appaltatore presso le sedi degli Istituti, nei termini specificati nel Capitolato;
-) all’esito delle operazioni di gara è risultata prima graduata la controinteressata Rag. RN-Figli s.r.l. con punti 99,1600 (di cui punteggio tecnico n. 69,2, ribasso 32,18% e offerta economica punti 30, per una diaria offerta di € 3,9336), seguita dalla ricorrente con punti 81,6418 (di cui punteggio tecnico n. 68,8, ribasso 7,78% e offerta economica punti 12,8418, per una diaria offerta di € 5,3488) e dalla Pastore s.r.l. con punti 76,0413 (di cui punteggio tecnico n. 70,0, ribasso 3,66% e offerta economica punti 6,0413 per una diaria offerta di € 5,5877);
-) con istanza trasmessa il 23.9.2025 la ricorrente chiedeva alla ST NT l’avvio della verifica della congruità dell’offerta della prima graduata e ne chiedeva altresì l’esclusione per eccessivo ribasso e comunque per inattendibilità dell’offerta;
-) nella seduta del 10.10.2025 il RUP e la Commissione giudicatrice, acquisiti i giustificativi della RN s.r.l., svolgevano la verifica di anomalia concludendola positivamente, mentre con successivo verbale del 16.10.2025 veniva verificata la documentazione amministrativa della stessa concorrente, sempre con esito positivo;
-) non riscontrando la pubblicazione sul portale -per come prescritto dagli art. 35 e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023- della documentazione relativa all’offerta della concorrente e alla sua verifica della congruità, in data 10.11.2025 la ricorrente ne chiedeva l’ostensione, a sua volta assentita il 17.11.2025 salvo parziale oscuramento dell’offerta tecnica;
-) il successivo 18.11.2025 la ricorrente presentava istanza di riesame circa gli esiti della verifica di anomalia segnalando un’incongruità tra il costo della manodopera dichiarato dall’aggiudicataria nell’offerta economica e nei giustificativi e il costo reale della stessa, con uno scostamento tale da comportare, a suo avviso, una considerevole perdita d’impresa, senza però ricevere riscontro dalla ST NT.
1.1- Tanto premesso, ritenendo illegittimi gli atti di cui in epigrafe, la ricorrente ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
I) Violazione della lex specialis di gara. Violazione dell’autovincolo. Violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione del principio di par condicio. Violazione dei principi di buona fede, della fiducia e dell’affidamento di cui agli artt. 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 36/2023. Contraddittorietà e illogicità manifesta. Travisamento. Carenza di istruttoria e di motivazione. Illegittimità derivata.
La ricorrente afferma che, dalla lettura dell’offerta tecnica e dal richiamo al manuale del sistema di gestione integrato aziendale ivi contenuto e sostanzialmente confermato in sede di giustificazioni, emergerebbe che la prestazione principale dell’appalto -nelle fasi essenziali di trasporto e consegna- verrebbe effettuata non dall’aggiudicataria RN s.r.l. ma direttamente dal fornitore dei prodotti, risolvendosi l’attività dell’aggiudicataria nel mero pagamento del prezzo di fornitura.
Ciò importerebbe, ad avviso della ricorrente, una violazione del divieto di subappalto di cui al par. 8 del disciplinare di gara e l’assoggettabilità ad esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria Ladisa s.r.l. – che, soggiunge la ricorrente, operando in tal modo ha potuto sottostimare i costi di trasporto delle derrate alimentari nella procedura di verifica dell’anomalia offrendo un ribasso “fuori mercato” - dalla gara.
II) Violazione degli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione del principio di par condicio e della fiducia. Violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023. Difetto di istruttoria e motivazione. Illegittimità derivata.
Alla luce di quanto esposto nel motivo che precede la ricorrente afferma che l’aggiudicataria RN s.r.l., avendo dichiarato nel DGUE di non voler subappaltare alcuna delle prestazioni oggetto dell’appalto avrebbe reso una dichiarazione falsa o quanto meno fuorviante, idonea ad influenzare il processo decisionale della ST NT in merito all’ammissione dell’offerta e all’aggiudicazione della gara, integrante l’illecito professionale escludente di cui agli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, che illegittimamente la ST NT non avrebbe riscontrato.
III) Violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 22 del Disciplinare. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà e illogicità manifesta. Travisamento dei fatti. Illegittimità derivata.
La ricorrente contesta l’esito positivo della verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, ritenendo che il significativo ribasso, di gran lunga superiore a quello offerto dagli altri partecipanti, avrebbe dovuto anzitutto condurre la ST NT a svolgere, in sede di verifica di congruità, un’indagine approfondita e non anche frettolosa, superficiale, carente, acriticamente adesiva alle giustificazioni dell’aggiudicataria, a loro volta ritenute generiche, contraddittorie e connotate peraltro da manifesti errori di calcolo.
A tal proposito, la ricorrente contesta all’aggiudicataria di aver:
-) accorpato i costi di gestione e le spese generali in un’unica voce (€ 0,1636 per ogni presenza che incide sulla diaria per il 4,16%) includendovi voci del tutto eterogenee senza alcuna declinazione dei relativi pesi e senza fornire alcuna giustificazione in merito ai costi (stante l’assenza di preventivi o di giustificazioni circa l’economia dei processi, le soluzioni tecniche ovvero le condizioni favorevoli a disposizione e il costo dei trasporti, genericamente ed erroneamente compresi nel costo dei generi acquistati) come prescrive l’art. 110, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023;
-) formulato un costo della manodopera (€ 0,33 per ogni giornata di presenza, incidente sulla diaria nella misura dell’8,39%) recante un errore di calcolo di cui non si sarebbe avveduta la ST NT;
-) indicato un utile del tutto irrisorio, pari ad € 0,1296 corrispondente al 3,30% per diaria;
-) indicato le voci per “le migliorie offerte” e “per l’implementazione della qualità” senza evidenziare i relativi costi, ma accorpandole alle spese di gestione;
-) indicato le attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione senza l’indicazione dei costi per i prodotti e le spese del personale dedicato alla commessa, accorpati alle spese generali.
2- In data 11.12.2025 si è costituito, per resistere al ricorso, il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale Calabria, che il successivo 15.12.2025 ha depositato memoria e documenti.
3- Alla camera di consiglio del 17.12.2025, con ordinanza n. 217 del 18.12.2025 è stata rigettata l’istanza cautelare.
4- Con ordinanza n. 189 del 16.1.2026 il Consiglio di Stato ha poi dichiarato improcedibile l’appello cautelare per rinuncia della ricorrente.
5- In vista della trattazione del merito, il 23.2.2026 la ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie doglianze.
6- All’udienza pubblica dell’11.3.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
7- Il ricorso è infondato, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi, in sede di merito, dalle conclusioni rassegnate nella sommarietà della fase cautelare.
8- Vengono anzitutto scrutinati congiuntamente i primi due motivi, in quanto interconnessi.
8.1- I motivi sono infondati.
8.2- Si premette anzitutto che l’art. 119, comma 2, terzo periodo, del Codice dispone che “ Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto ”.
8.3- La giurisprudenza osserva che:
-) “ Il subappalto disciplinato dall'art. 105 del Codice dei contratti rientra nel più ampio genere dell'omonima figura civilistica, in forza della quale un appaltatore affida a uno o più terzi -i subappaltatori- l'esecuzione parziale o totale di una commessa personalmente assunta, mediante l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio, nei confronti del proprio diretto committente; anche nell'ambito dei pubblici appalti, pertanto, per aversi subappalto è necessario che sia demandata ad un soggetto terzo, economicamente e giuridicamente distinto dall'appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dell'opera o del servizio appaltato, con organizzazione di mezzi e rischio a carico del subappaltatore ” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 27/02/2021, n.118, riferita al previgente assetto normativo ma applicabile mutatis mutandis anche all’attuale);
-) “ (…) mentre il subappaltatore assume di eseguire in tutto o in parte una prestazione dell’appaltatore (art. 1655 e ss. c.c.) a beneficio della stazione appaltante, il subfornitore si impegna soltanto a porre nella disponibilità dell’appaltatore un prodotto … Alla stregua dei criteri rivenienti dai dati testuali legislativi, emerge la differenza fra il contratto di subappalto -ontologicamente caratterizzato dal coinvolgimento dell'assetto imprenditoriale dell'impresa subappaltatrice nell'attività dell'impresa aggiudicataria dell'appalto- ed il contratto di subfornitura, il quale prevede l'inserimento del subfornitore in un determinato livello del processo produttivo, sotto le direttive del fornitore che determinano la dipendenza tecnica del subfornitore quanto a progetto, specifiche e know how di realizzazione della subfornitura ” (TAR Lazio, Sez. I-bis, 20.2.2018, n. 1956).
8.4- Nella fattispecie, il § 8 del disciplinare di gara prevede: “ Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime. Attesa la primaria importanza dell’interesse pubblico da soddisfare mediante le prestazioni da affidare, si individua nell’approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari, necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi per i detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari della Campania [ n.d.r.: Calabria, v. chiarimento n. 5 ], da eseguire a cura dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 119, comma 2, terzo periodo, del Codice, salvo quanto previsto nel medesimo comma ”.
La ST NT ha poi ribadito tale divieto nel “chiarimento n. 5”.
8.5- Nell’offerta tecnica l’aggiudicataria ha dichiarato: “ Il Manuale del Sistema di Gestione Integrato dell’azienda include una specifica procedura che descrive le modalità generali di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti. La Rag. TR RN – figli s.r.l., una volta acquistata le merci, può consegnarle tramite la propria piattaforma centralizzata o farle trasportare direttamente dai fornitori (come nel caso di prodotti freschi e facilmente deperibili ove il trasporto è a carico del fornitore) con la consegna diretta alla destinazione finale (attività di triangolazione) ”.
Per completezza, in sede di giustificazioni la medesima aggiudicataria ha dichiarato: “ Un residuo ulteriore costo di trasporto si ha solo per le consegne effettuate dalla piattaforma centrale dell’azienda con cadenza settimanale o quindicinale, o nei casi di urgenza, qualora localmente si verifichi la rottura di stock di un genere a causa del produttore con la spedizione immediata del prodotto carente, con una frequenza, che secondo lo storico aziendale, si attesta tra zero e tre volte l’anno ”.
8.6- Tanto chiarito -premesso che la censura deve essere perimetrata alla deduzione dell’esistenza, nella fattispecie, di un subappalto vietato e comunque non dichiarato in sede di partecipazione alla gara- dal passaggio dell’offerta tecnica sopra riportato e dai chiarimenti resi dell’aggiudicataria in sede di verifica di congruità non risulta integrata né la prima ragione di doglianza (ossia l’integrazione di un’ipotesi di surrettizio subappalto inammissibile ai sensi della lex specialis - motivo 1) né la sussistenza di un’ipotesi di dichiarazione mendace o comunque difforme dalla situazione reale e, come tale, suscettibile di esclusione dalla gara (motivo 2).
8.7- Nel dettaglio, quanto al primo motivo di ricorso, come già osservato nella sommarietà della fase cautelare, dalla disamina dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria non è dato riscontrare alcun elemento idoneo a sostenere che si versi in un’ipotesi di affidamento a soggetti terzi -nel senso, cioè, di soggetti dotati di autonomi imprenditoriale tecnico-organizzativa e con relativa assunzione in via autonoma del rischio d’impresa in luogo dell’aggiudicatario stesso e in relazione ai quali risulti, nel contempo, un coinvolgimento del relativo assetto imprenditoriale nell'attività dell'impresa aggiudicataria- dell’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’affidamento, nello specifico le forniture di prodotti freschi o facilmente deperibili.
Nello specifico, infatti, il ruolo del predetto fornitore resta piuttosto confinato alla mera “consegna” materiale della merce in loco (cioè presso gli istituti penitenziari in cui la merce viene destinata alla lavorazione) , sostanzialmente in vece dell’aggiudicataria, mentre delle obbligazioni contrattuali e dunque del relativo adempimento solo quest’ultima (e non il fornitore) risponde in via esclusiva nei confronti della committenza.
8.8- In tale ottica, il rapporto tra aggiudicataria e fornitori di prodotti freschi e facilmente deperibili è perimetrato al mero profilo privatistico dei rapporti bilaterali di carattere commerciale fra aziende (attinente cioè all’approvvigionamento delle materie prime da parte dell’aggiudicataria) nel senso cioè di impegnarsi il fornitore soltanto a porre nella disponibilità dell’aggiudicatario i suddetti prodotti, mentre l’enunciata consegna “diretta” si esaurisce e conclude in un mera modalità –alternativa a quella dell’uso della propria piattaforma centralizzata- di adempimento della fornitura oggetto di affidamento e rispetto alla quale la ST NT resta estranea; tutto ciò, si soggiunge, senza che il fornitore venga integrato nell’organizzazione imprenditoriale dell’aggiudicataria.
8.9- Trasponendo poi le suddette conclusioni al secondo motivo di doglianze, da quanto finora esposto si desume che nessuna dichiarazione falsa, erronea o comunque fuorviante è stata resa dall’aggiudicataria in sede di partecipazione alla controversa gara, non sussistendo incoerenza o distonia tra la dichiarazione resa dall’aggiudicataria nel DGUE e contestata dalla ricorrente, da una parte, e l’indicazione di mere modalità operative di esecuzione della prestazione nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria stessa, dall’altra.
Peraltro, si soggiunge per completezza, la ricorrente non ha denunciato la sussistenza di illeciti professionali riferibili all’aggiudicataria relativi a pregressi affidamenti o commesse.
9- Viene infine scrutinato il terzo motivo.
9.1- Il motivo è infondato.
9.2- Si premette che per pacifica giurisprudenza:
-) “ Il procedimento di verifica dell'anomalia mira ad accertare la complessiva sostenibilità economica dell'offerta, ovvero se in concreto, nel suo complesso, essa sia attendibile e affidabile in relazione al solo precipuo fine della corretta esecuzione dell'appalto e culmina in una valutazione globale e sintetica fondata su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità e elasticità. La valutazione di anomalia dell'offerta costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico affidatole dalla legge, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. Pertanto, il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio di anomalia non è sostitutivo, ma può solo ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare la logicità e la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 25.11.2025, n. 9240);
-) “ Il giudizio di congruità dell'offerta di gara ha portata globale e sintetica, senza necessità dell'esame nel dettaglio delle singole voci di costo, considerato che l'affidabilità dell'offerta va valutata nel suo complesso, riconoscendosi in capo alla stazione appaltante poteri ampiamente discrezionali sulla valutazione di congruità dell'offerta economica, che deve essere sorretta da motivazione che non involga profili di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 11.6.2025, n. 5073).
9.3- Nella fattispecie, in ordine al dedotto travisamento dei costi di manodopera – in tesi discendente dall’effettivo numero di ore settimanali indicate nei giustificativi (pari a n. 190 ore settimanali) e che, nella prospettazione della ricorrente, renderebbe l’offerta dell’aggiudicataria “in perdita”, con correlato difetto di istruttoria e superficialità nella verifica svolta dalla ST NT (v. § 22.3 del ricorso) – dalla documentazione versata in giudizio dall’amministrazione resistente si evince che la Commissione di gara, con verbale del 25.11.2025 (all. 7 alla produzione del 25.11.2025, ore 10:54:58), a seguito della segnalazione pervenuta da parte della ricorrente ha concluso nel senso che la predetta indicazione costituiva un mero errore materiale nella tabella di cui a pag. 4 e all’inizio di pag. 5 delle giustificazioni del 10.9.2025, peraltro immediatamente evincibile dalla stessa documentazione di gara (ove è anche riportato il numero di n. 90 ore) e dalle seconde giustificazioni rese dalla ditta in data 8.10.2025 (ove viene riportata a pag. 2 la tabella corretta con l’indicazione di n. 90 ore e viene ulteriormente specificando nel dettaglio le ore impiegate in ciascun istituto penitenziario del lotto di riferimento).
Le suddette conclusioni, riscontrabili in atti (v. pag. 8 delle giustificazioni del 10.9.2025, doc. 15 alla produzione del ricorrente del 10.12.2025, nell’ambito delle quali, partendo da n. 90 ore, per come ivi indicato, con semplici operazioni algebriche si ottiene il risultato di € 315.900,00 per come riportato nel medesimo documento) fanno sì che -anche in assenza di ulteriore contestazione da parte della ricorrente- il predetto errore di battitura non è idoneo a dar luogo ad alcuna sottostima o ad incertezza del costo di manodopera rispetto a quanto indicato in offerta, nel senso cioè di “falsare” i dati e rendere inattendibile l’offerta dell’aggiudicataria inficiando così l’esito positivo della valutazione di congruità.
9.4- Quanto alle altre sotto-voci inserite nell’ambito delle spese generali, stante la ratio della verifica di congruità quale mezzo per acquisire contezza della sostenibilità complessiva dell’offerta si osserva anzitutto che -al netto delle previsioni in ordine all’indicazione puntuale del costo di manodopera anche in termini di rispetto dei minimi salariali- non è dato rinvenire una previsione specifica che imponga di dettagliare le singole voci di costi, viepiù ove si tratti di costi accessori, in ulteriori sotto-voci.
Tale assunto si sposa peraltro con la stessa giurisprudenza riportata da parte ricorrente nel senso che “ Le ‘spese generali’ costituiscono una voce di costo che comprende i costi di tutte le risorse – escluse quelle riconducibili alla manodopera e ad altre voci separatamente indicate – che l’operatore economico dichiara di impiegare per l’esecuzione della commessa ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 6786 del 2020 e n. 7135 del 2019) e che “ È noto che il D.lgs. n. 36 del 2023 ha previsto una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare, in via separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli oneri di sicurezza, sanzionando con l'esclusione la violazione di detto obbligo (come evincibile dagli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del D.lgs. n. 36 del 2023). L’art. 108 comma 9, infatti, prevede espressamente che “nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale ” (T.A.R. Toscana, sentenza n. 705/2025).
Da quanto ora esposto consegue l’inconferenza della doglianza circa l’omessa disarticolazione delle voci enucleate da parte ricorrente in ulteriori sotto-voci di secondo o terzo livello e, di converso, l’assenza della denunciata superficialità o carenza nell’approfondimento istruttorio svolto sul punto dalla ST NT.
9.5- Quanto poi al proprium delle contestazioni, osserva il Collegio che le doglianze della ricorrente si basano su valutazioni di merito in ordine alla sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, alternative a quelle rese della Commissione giudicatrice e dunque inammissibili nell’ambito dello scrutinio della legittimità delle operazioni da questa svolte, non riscontrandosi alcuna ipotesi di abnormità, arbitrarietà, travisamento fattuale o comunque manifesta irragionevolezza.
9.6- Peraltro, si soggiunge opportunamente, la ricorrente muove la propria contestazione partendo da dati meramente ipotetici sostanzialmente frutto di mere congetture (v., ad es., il richiamo a -non meglio specificate- prassi asseritamente consolidate negli affidamenti pubblici con carattere standardizzato e dunque in tesi attendibili, ovvero alla stima dei costi di trasporto e delle ore necessarie per lo stesso, ai costi packaging : v. § 22.2 del ricorso), come tali inidonei a confluire in un’efficace contestazione della ragionevolezza e sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria nel suo complesso.
9.7- In sostanza, parte ricorrente non ha adeguatamente comprovato, come è suo onere, che l’offerta dell’aggiudicataria risulta effettivamente in perdita, mentre irrilevante è la dedotta mera irrisorietà dell’utile, stante che, per costante giurisprudenza, anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Consiglio di Stato, Sez. V, 21.10.2025, n. 8145).
9.8- Per completezza, l’ulteriore giurisprudenza richiamata da parte ricorrente a sostegno delle proprie tesi non risulta calzante nella fattispecie controversa, versandosi (quanto alla sentenza di questo Tribunale n. 691 del 29.10.2025 nel ricorso RG n. 536 del 2025) in ipotesi di contestazione dell’esito negativo della verifica di congruità e conseguente esclusione, che postula per la ST NT un più evidente aggravio motivazionale, ovvero (quanto a T.A.R. Roma n. 9103 del 2025) in ipotesi in cui il concorrente si era limitato ad indicare un’unica voce comprensiva di costi e spese generali senza però alcunché specificare sul punto, circostanza che aveva dapprima indotto la ST NT a richiedere una disarticolazione della voce salvo poi omettere una reale valutazione reale di quanto riscontrato dal concorrente, situazione ben diversa da quella riscontrabile nell’odierna controversia.
Né, si soggiunge, assume rilevanza la giurisprudenza, sempre richiamata da parte ricorrente, in ordine alla non allocabilità, nemmeno parziale, del costo della manodopera tra le “spese generali” (Consiglio di Stato, Sez. V, 19.11.2024, n. 9254; id., 3.11.2020 n. 6786), in quanto occorre, per un verso, precisare che “ L’indicazione dei costi della manodopera all’interno dell’offerta si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 15.1.2025, n.666) e, per altro verso, osservare che, quanto al personale cui il ricorrente riferisce la contestazione (ossia il personale addetto alle pulizie giornaliere, settimanali e trimestrali e personale addetto alla manutenzione ordinaria e riparativa dei locali concessi in comodato: § 22.2 del ricorso) non viene dedotto, né tantomeno comprovato, dal ricorrente lo stabile inserimento dello stesso nella commessa.
10- In conclusione, il ricorso va rigettato.
11- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell’amministrazione resistente, mentre nulla va disposto quanto alla controinteressata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente Ladisa s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., alle spese processuali in favore del Ministero della Giustizia liquidandole in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN CE, Presidente
EN IO, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN IO | IN CE |
IL SEGRETARIO