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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1037/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1037/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f: ), nata ad [...] il [...], ivi residente Pt_1 CodiceFiscale_1 alla Via Roma, 26 e rappresentata e difesa dall'avv. Roberta PROCOPIO (c.f.
[...]
; indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._2 Email_1 numero tel/fax: 0982.41579) presso il cui studio sito in AM (CS) alla Via Dogana, 251/E
è elettivamente domiciliata;
e
(c.f.: ), nato a [...] il [...], ivi Parte_2 CodiceFiscale_3 residente a[...] e rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo SALAMONE (c.f.
indirizzo di posta elettronica certificata: CodiceFiscale_4
; tel. numero 095/2933508, fax 095/2937504) presso il cui studio Email_2 sito in San Giovanni La Punta (CT), alla Via Etna, 79 è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Pt_1 Parte_2
c.p.c. depositato il 22.10.2024, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto in Catania il 15.6.2015 e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 166, Parte I anno 2015, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che dopo qualche tempo sono sorti forti contrasti tra loro a causa della profonda incompatibilità dei rispettivi caratteri, sicché il loro rapporto è andato progressivamente deteriorandosi, rendendo l'unione coniugale assolutamente intollerabile, nonché pregiudizievole per l'interesse di entrambi;
- che, pertanto, hanno deciso di separarsi consensualmente e, pertanto, con accordo di negoziazione assistita del 5.3.2019 depositato il 26.3.2019 preso la sez. civile della procura della repubblica di Catania e successivo nulla osta della medesima procura distrettuale di Catania dell'1.4.2019 si erano separati;
- che dalla separazione ad oggi non è intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti e sono abbondantemente decorsi i termini di legge per poter richiedere lo scioglimento del matrimonio;
- che, pertanto, sussistono tutti i presupposti di legge per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi ed annotato al numero 166, parte 1, anno 2015, del
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania;
- che entrambe le parti sono indipendenti economicamente.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 11.02.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con accordo di negoziazione assistita del 5.3.2019 depositato il 26.3.2019 preso la sez. civile della procura della repubblica di Catania e successivo nulla osta è intervenuta la separazione tra i coniugi e Pt_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi Parte_2 al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di scioglimento del matrimonio civile giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1037/2024, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Pt_1 Parte_2
in Catania il 15.6.2015 e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
[...] comune al n. 166, Parte I anno 2015;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Catania (CT) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica della sentenza passata in giudicato all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania (CT), perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 11.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1037/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f: ), nata ad [...] il [...], ivi residente Pt_1 CodiceFiscale_1 alla Via Roma, 26 e rappresentata e difesa dall'avv. Roberta PROCOPIO (c.f.
[...]
; indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._2 Email_1 numero tel/fax: 0982.41579) presso il cui studio sito in AM (CS) alla Via Dogana, 251/E
è elettivamente domiciliata;
e
(c.f.: ), nato a [...] il [...], ivi Parte_2 CodiceFiscale_3 residente a[...] e rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo SALAMONE (c.f.
indirizzo di posta elettronica certificata: CodiceFiscale_4
; tel. numero 095/2933508, fax 095/2937504) presso il cui studio Email_2 sito in San Giovanni La Punta (CT), alla Via Etna, 79 è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Pt_1 Parte_2
c.p.c. depositato il 22.10.2024, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto in Catania il 15.6.2015 e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 166, Parte I anno 2015, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che dopo qualche tempo sono sorti forti contrasti tra loro a causa della profonda incompatibilità dei rispettivi caratteri, sicché il loro rapporto è andato progressivamente deteriorandosi, rendendo l'unione coniugale assolutamente intollerabile, nonché pregiudizievole per l'interesse di entrambi;
- che, pertanto, hanno deciso di separarsi consensualmente e, pertanto, con accordo di negoziazione assistita del 5.3.2019 depositato il 26.3.2019 preso la sez. civile della procura della repubblica di Catania e successivo nulla osta della medesima procura distrettuale di Catania dell'1.4.2019 si erano separati;
- che dalla separazione ad oggi non è intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti e sono abbondantemente decorsi i termini di legge per poter richiedere lo scioglimento del matrimonio;
- che, pertanto, sussistono tutti i presupposti di legge per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi ed annotato al numero 166, parte 1, anno 2015, del
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania;
- che entrambe le parti sono indipendenti economicamente.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 11.02.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con accordo di negoziazione assistita del 5.3.2019 depositato il 26.3.2019 preso la sez. civile della procura della repubblica di Catania e successivo nulla osta è intervenuta la separazione tra i coniugi e Pt_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi Parte_2 al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di scioglimento del matrimonio civile giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1037/2024, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Pt_1 Parte_2
in Catania il 15.6.2015 e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
[...] comune al n. 166, Parte I anno 2015;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Catania (CT) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica della sentenza passata in giudicato all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania (CT), perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 11.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
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