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Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2023, n. 10693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10693 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: QU GE nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 02/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10693 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 03/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di S. Maria Capua Vetere emessa in data 18 novembre 2020 (all'esito di giudizio abbreviato), con la quale GE QU era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.81 cod. pen. e 75 d.lgs n.159/2011 perché, sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Piedinnonte Matese per anni due, disposta con provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.69.2017 rgp che gli imponeva di non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 06:00 e di non rientrarvi dopo le ore 20:00, nel periodo dall' 1 ottobre al 31 marzo, contravveniva tale obbligo in quanto si trovava fuori dalla propria abitazione alle ore 02:15 dell'H novembre 2017 ed alle ore 22:00 del 16 novembre 2017 senza comprovate necessità e, comunque, senza averne dato tempestiva comunicazione alla competente Autorità di pubblica sicurezza. Il primo giudice, esclusa la contestata recidiva ed operato l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito prescelto, aveva condannato l'imputato alla pena di anni due e mesi due di reclusione. 1.1.La Corte territoriale, nel confermare integralmente la decisione di primo grado, ha anzitutto respinto il motivo di appello con il quale era stata lamentata la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, avendo il primo giudice dato atto che lo QU era stato già denunciato per essersi allontanato dal domicilio nelle date del 9 settembre, 29 settembre, 14 ottobre e 20 ottobre del 2017. Secondo la difesa, quindi, l'imputato avrebbe in realtà posto in essere un unico allontanamento dal domicilio, ove era obbligato a soggiornare per la misura di prevenzione, con una condotta protrattasi dal 9 settembre 2017 sino all'epoca delle contestazioni oggetto della imputazione sopra riportata. Pertanto, si sarebbe trattato di un reato istantaneo con effetti permanenti e, quindi, di un unico fatto per il quale l'esercizio dell'azione penale sarebbe stata illegittimamente duplicata rispetto ai diversi momenti di accertamento dell'assenza dal domicilio a seguito dei controlli delle forze dell'ordine. La Corte di appello ha ritenuto infondata tale tesi osservando, anzitutto, che la difesa non aveva dedotto e prodotto alcun elemento concreto dal quale rilevare l'identità del fatto e che, comunque, quanto dichiarato da una zia dell'imputato (la quale aveva riferito agli operanti di non avere visto il nipote da alcuni giorni in occasione del controlli del novembre 2017) era insufficiente a confermare la tesi di un unico allontanamento protrattosi nel tempo. 2 1.2. La Corte distrettuale ha poi respinto i motivi di gravame riguardanti l'assenza dell'elemento psicologico del reato convenendo, sul punto, con il giudizio espresso dal Giudice per le indagini preliminari circa la irrilevanza di tale deduzione;
analogamente sono stati disattesi i motivi di appello relativi alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. per le numerose violazioni della stessa natura commesse in un breve arco temporale, come anche il diniego delle attenuanti generiche in considerazione dei vari precedenti penali e della assenza di segni di resipiscenza. 2. Avverso la predetta sentenza GE QU, per mezzo dell'avv. Carlo De Stavola, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla lamentata violazione del principio del ne bis in idem sostanziale tra le condotte contestate. Secondo il ricorrente, infatti, la sua assenza dal domicilio nelle date indicate nella sentenza di primo grado, avrebbe dovuto essere valutata ai fini della insussistenza di più violazioni della relativa prescrizione della misura di prevenzione. Inoltre, quanto dichiarato dalla zia dell'imputato dimostrerebbe - al contrario di quanto indicato dalla Corte di appello - il protratto allontanamento dal domicilio. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla richiesta di esclusione della punibilità ex art.131-bis cod. pen. non comprendendosi le ragioni, in forza della quali, si è ritenuta sussistente una abitudine criminosa dell'imputato. 2.3. Infine, con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt.62-bis, 132 e 133 cod. pen. e 125, comma terzo, cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che sarebbe stata giustificata con argomentazioni stereotipe, sebbene con l'appello fossero stati indicati, in modo specifico, gli elementi in base ai quali l'imputato ne sarebbe stato meritevole. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 3 2. Anzitutto, rispetto al mancato riconoscimento del ne bis in idem sostanziale tra le due violazioni oggetto del presente procedimento e quelle precedenti (delle quali si fa cenno nella sentenza di primo grado), si osserva che la Corte territoriale - con motivazione congrua e non manifestamente illogica - ha evidenziato la mancata indicazione di concreti elementi da parte del ricorrente e che quanto dichiarato dalla zia dell'imputato doveva considerarsi insufficiente a dimostrare l'ininterrotto allontanamento dal domicilio sin dal 9 settembre 2017, essendosi la stessa limitata a dichiarare di non avere il nipote da alcuni giorni. Orbene, a fronte di tale coerente ragionamento svolto nella sentenza impugnata il ricorrente, lamentando il vizio di violazione di legge e di motivazione, vorrebbe in realtà giungere ad una differente valutazione del merito, che però non è consentita in sede di legittimità. 3. Manifestamente infondati risultano anche egli altri due motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione) riguardanti l'esimente ex art.131-bis cod. pen. e le attenuanti generiche. Invero, la Corte territoriale - nel respingere i relativi motivi di gravame - ha condiviso le considerazioni svolte al riguardo dal primo giudice;
in particolare, con motivazione adeguata e non contraddittoria, è stata esclusa la non punibilità in considerazione della abitualità della condotta confermata dalle varie denunce riguardanti sempre lo stesso tipo di reato;
analogamente, in modo coerente, le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione dei vari precedenti penali e per l'assenza di resipiscenza. Il ricorrente contesta in modo del tutto generico tale compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dalla Corte territoriale, senza peraltro confrontarsi in modo specifico con esso. Al riguardo va ricordato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). A tale principio la Corte di merito risulta essersi attenuta, avendo negato il beneficio in relazione ad indici, tanto di natura oggettiva (i vari precedenti penali) che soggettiva (la mancanza di segni di resipiscenza), non illogicamente valutati. Inoltre, il richiamo alle varie violazioni della stessa norma per esprimere un giudizio di abitualità del comportamento, che per legge osta all'applicazione della disposizione di cui all'art.131-bis cod. pen., e la motivazione della Corte di appello di Napoli appare anche sul punto esente, in tutta evidenza, da vizi logico-giuridici. 4 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìtz ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10693 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 03/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di S. Maria Capua Vetere emessa in data 18 novembre 2020 (all'esito di giudizio abbreviato), con la quale GE QU era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.81 cod. pen. e 75 d.lgs n.159/2011 perché, sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Piedinnonte Matese per anni due, disposta con provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.69.2017 rgp che gli imponeva di non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 06:00 e di non rientrarvi dopo le ore 20:00, nel periodo dall' 1 ottobre al 31 marzo, contravveniva tale obbligo in quanto si trovava fuori dalla propria abitazione alle ore 02:15 dell'H novembre 2017 ed alle ore 22:00 del 16 novembre 2017 senza comprovate necessità e, comunque, senza averne dato tempestiva comunicazione alla competente Autorità di pubblica sicurezza. Il primo giudice, esclusa la contestata recidiva ed operato l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito prescelto, aveva condannato l'imputato alla pena di anni due e mesi due di reclusione. 1.1.La Corte territoriale, nel confermare integralmente la decisione di primo grado, ha anzitutto respinto il motivo di appello con il quale era stata lamentata la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, avendo il primo giudice dato atto che lo QU era stato già denunciato per essersi allontanato dal domicilio nelle date del 9 settembre, 29 settembre, 14 ottobre e 20 ottobre del 2017. Secondo la difesa, quindi, l'imputato avrebbe in realtà posto in essere un unico allontanamento dal domicilio, ove era obbligato a soggiornare per la misura di prevenzione, con una condotta protrattasi dal 9 settembre 2017 sino all'epoca delle contestazioni oggetto della imputazione sopra riportata. Pertanto, si sarebbe trattato di un reato istantaneo con effetti permanenti e, quindi, di un unico fatto per il quale l'esercizio dell'azione penale sarebbe stata illegittimamente duplicata rispetto ai diversi momenti di accertamento dell'assenza dal domicilio a seguito dei controlli delle forze dell'ordine. La Corte di appello ha ritenuto infondata tale tesi osservando, anzitutto, che la difesa non aveva dedotto e prodotto alcun elemento concreto dal quale rilevare l'identità del fatto e che, comunque, quanto dichiarato da una zia dell'imputato (la quale aveva riferito agli operanti di non avere visto il nipote da alcuni giorni in occasione del controlli del novembre 2017) era insufficiente a confermare la tesi di un unico allontanamento protrattosi nel tempo. 2 1.2. La Corte distrettuale ha poi respinto i motivi di gravame riguardanti l'assenza dell'elemento psicologico del reato convenendo, sul punto, con il giudizio espresso dal Giudice per le indagini preliminari circa la irrilevanza di tale deduzione;
analogamente sono stati disattesi i motivi di appello relativi alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. per le numerose violazioni della stessa natura commesse in un breve arco temporale, come anche il diniego delle attenuanti generiche in considerazione dei vari precedenti penali e della assenza di segni di resipiscenza. 2. Avverso la predetta sentenza GE QU, per mezzo dell'avv. Carlo De Stavola, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla lamentata violazione del principio del ne bis in idem sostanziale tra le condotte contestate. Secondo il ricorrente, infatti, la sua assenza dal domicilio nelle date indicate nella sentenza di primo grado, avrebbe dovuto essere valutata ai fini della insussistenza di più violazioni della relativa prescrizione della misura di prevenzione. Inoltre, quanto dichiarato dalla zia dell'imputato dimostrerebbe - al contrario di quanto indicato dalla Corte di appello - il protratto allontanamento dal domicilio. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla richiesta di esclusione della punibilità ex art.131-bis cod. pen. non comprendendosi le ragioni, in forza della quali, si è ritenuta sussistente una abitudine criminosa dell'imputato. 2.3. Infine, con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt.62-bis, 132 e 133 cod. pen. e 125, comma terzo, cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che sarebbe stata giustificata con argomentazioni stereotipe, sebbene con l'appello fossero stati indicati, in modo specifico, gli elementi in base ai quali l'imputato ne sarebbe stato meritevole. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 3 2. Anzitutto, rispetto al mancato riconoscimento del ne bis in idem sostanziale tra le due violazioni oggetto del presente procedimento e quelle precedenti (delle quali si fa cenno nella sentenza di primo grado), si osserva che la Corte territoriale - con motivazione congrua e non manifestamente illogica - ha evidenziato la mancata indicazione di concreti elementi da parte del ricorrente e che quanto dichiarato dalla zia dell'imputato doveva considerarsi insufficiente a dimostrare l'ininterrotto allontanamento dal domicilio sin dal 9 settembre 2017, essendosi la stessa limitata a dichiarare di non avere il nipote da alcuni giorni. Orbene, a fronte di tale coerente ragionamento svolto nella sentenza impugnata il ricorrente, lamentando il vizio di violazione di legge e di motivazione, vorrebbe in realtà giungere ad una differente valutazione del merito, che però non è consentita in sede di legittimità. 3. Manifestamente infondati risultano anche egli altri due motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione) riguardanti l'esimente ex art.131-bis cod. pen. e le attenuanti generiche. Invero, la Corte territoriale - nel respingere i relativi motivi di gravame - ha condiviso le considerazioni svolte al riguardo dal primo giudice;
in particolare, con motivazione adeguata e non contraddittoria, è stata esclusa la non punibilità in considerazione della abitualità della condotta confermata dalle varie denunce riguardanti sempre lo stesso tipo di reato;
analogamente, in modo coerente, le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione dei vari precedenti penali e per l'assenza di resipiscenza. Il ricorrente contesta in modo del tutto generico tale compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dalla Corte territoriale, senza peraltro confrontarsi in modo specifico con esso. Al riguardo va ricordato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). A tale principio la Corte di merito risulta essersi attenuta, avendo negato il beneficio in relazione ad indici, tanto di natura oggettiva (i vari precedenti penali) che soggettiva (la mancanza di segni di resipiscenza), non illogicamente valutati. Inoltre, il richiamo alle varie violazioni della stessa norma per esprimere un giudizio di abitualità del comportamento, che per legge osta all'applicazione della disposizione di cui all'art.131-bis cod. pen., e la motivazione della Corte di appello di Napoli appare anche sul punto esente, in tutta evidenza, da vizi logico-giuridici. 4 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìtz ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 febbraio 2023.