Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3629 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3 6 2 9 /03 Dott. Erminio RAVAGNANI R.G. N. 17331/00 Cron. 8325 Dott. Bru Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere | Rep. f Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud. 13/12/02 ! Dott. Giovanni AMOROSO - Rel Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ! ITALKALI SPA, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA C. SO tempore, EMANUELE II 326, presso 10 studio VITTORIO dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta | e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
OT SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORVIATE 9. presso lo studio dell'avvocato ROBERTA LA FOREST rappresentato e difeso dall'avvocato PLACIDO 2002 PARISI, giuata delega in alti;
-5500 controricorrente -| I -1- I I avverso la sentenza Π. 1394/00 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 24/05/00 - R.G. N. 23/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato PCRCELLI per delega SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. | -2- rg.n. 17331/2000 ud. 13 dicembre 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza in data 19 marzo 1999 il Pretoru di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro, a seguito di ricorso per ingiunzione di TO OR, condannava la società datrice di lavoro KA S.p.A., resistente, al pagamento della somma dovula quale importo a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali c spese. Avverso tale pronuncia proponeva appello l'KA deducendo che nulla era dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto al lavoratore appellato, atteso che il rapporto di lavoro con lo stesso intercorrente non era affatto cessato, ma doveva intendersi semplicemente sospeso a causa della situazione di "fermo produttivo" in cui versava la società opponente. L'KA aggiungeva, inoltre, che il prodetto rapporto di lavoro non poteva considerarsi cessato per il solo fatto che l'Ente minerario siciliano (E.m.s.) aveva ammesso il lavoratore ai benefici di cui agli artt. 5 e 6 legge regionale 11.27/84, atteso che tale legge provedeva, por i dipendenti non riammessi nella attività lavorativa a causa di fermo produttivo dei sali alcalini, la corresponsione di una indennità sostitutiva della retribuzione c commisurata all'ammontare della stessa. Pertanto chiedeva la riforma della pronuncia di primo grado. Costituitosi in giudizio, l'appellato contestava la fondatezza dell'impugnazione sostenendo che l'intervenuta cossazione dell'attività del comparto dei sali alcalini, avcndo determinato la risoluzione del rapporto di lavoro, lo legittimava a richiederc ed ottenere il T.F.R.. 11 Tribunale di Agrigento con seutenza del 4-24 maggio 2000 accoglieva l'appello limitatamente al ritenuto divicto di cumulo tra interessi e rivalutazione;
respingeva nel resto l'appello stesso condannando la S.p.A. KA a rimborsare alla parte appellata la metà delle spese del grado. 17331/2000.g.. 3 13 dic. 2002 ن ا Avverso questa sentenza la società KA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un solo complesso motivo di censura. La parte intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo ed unico motivo la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, della legge regionale n. 8 del 1995, in relazione al disposto dell'art. 28 legge regionale n. 25 del 1993 e al disposto degli artt. 5 c 6 logge regionale n. 27 del 1984, e degli artt. 2118, 2086 e 2697 cod. civ., nonché vizi di motivazione, lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto che la fattispecie non poleva considerarsi disciplinata dalla legge regionalc n. 25 del 1993, relativa alle situazioni di esubero del personale, a cagione della ristrutturazione delle unità produttive, trattandosi della sospensione temporanea della attività aziendale nel settore dei sali alcalini, ed era disciplinata invece dalla legge n. 8 del 1995, che, con esclusivo riguardo alla vicenda del fermo produttivo, attribuiva ai lavoratori interessati un beneficio di contenuto identico a quello accordato ai lavoratori destinati al licenziamento, purché non si fossero dimessi dal rapporto in vista della ripresa dell'attività produttiva della miniera. Premesso che la sentenza della Corte Costituzionale n.446 del 1994 non si pronunzia sul punto specifico, assume la ricorrente che l'interpretazione della normativa in esame non consente di affermare che i lavoratori "formati" debbano ritenersi "cessati" dal rapporto di lavoro, tenuto conto che l'espressione "lavoratori non riammessi nell'attività" non indica che i rapporti siano cessati ma soltanto sospesi, posto che l'arresto della produzione, alla luce delle sue causali, risulta essere temporaneu e non preclusivo del rientro in servizio, con carattere di priorità, dei lavoratori, ai quali è assicurato un trattamento indennitario assistenziale di contenuto pari al prepensionamento attribuito ai lavoratori "csodati", ma non l'istituto del prepensionamento nel senso tecnico giuridico, presupponente la ccssazione del rapporto. D'altra parte, non si tratterebbe, nella specic, di una inammissibile sospensione unilaterale del rapporto, ma di una sospensione "ex 17331/2000 rg.. 1 ud. 13 dir. 2002 lege" conseguente alla concessione di un beneficio assistenziale cocrente con Ic esigenze primarie di tutela dei lavoratori, tanto più che non vi sono stati licenziamenti né dimissioni dei lavoratori.
2. Il ricorso non è fondato. Questa Corte (Cass. 11 febbraio 2000 n. 1554, 20 marzo 2000 n. 3274, 6 ottobre 2000 n.13312, 16 ottobre 2000 n.13743 e numerose altre) ha già esaminato le questioni postc dalla società ricorrente ritenendole infondato ed ha affermato il seguente princípio: Tenuto presente che gli artt. 5 e 6 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1984 1. 27 disciplinano l'esodo agevolato dei lavoratori operanti nel settore dello zolfo, riconoscendo benefici inequivocabilmente collegati alla cessazione coattiva o ان domanda dei rapporti di lavoro, e che chiaramente alla risoluzione dei rapporti di lavoro è collegata l'estensione, disposta dai commi secondo e terzo dell'art. 28 della legge reg 1 settembre 1993 n. 25, degli stessi benefici (salvo, per i lavoratori con minore anzianità, l'esclusione della facoltà di optare per l'indennità "una tantum" invece che per le misure economiche di accompagnamento al raggiungimento dell'età pensionabile) a favore del personale della società KA (a partecipazione naggioritaria dell'ente minerario siciliano) il quale risulti in esubero in conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive, deve ritenersi che l'art. I della legge reg. 10 gennaio 1995 n. 8, prevedendo l'applicazione anche ai dipendenti della medesima società KA "non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcalini" dei benefici previsti dai citati commi secondo e terzo dell'art. 28 legge reg. n. 25/1993 (comma terzo - his aggiunto all'art. 28 dal cit. art. 1 legge reg. n 8/1995), sottintenda il presupposto della risoluzione dei rapporti di lavoro, come del resto è confermato sul piano logico da altre disposizioni dello specifico intervento normativo. Ne risulta incontestabile il diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore cui sia state riconosciute le provvidenze economiche in questione, dovendosi ravvisare nella necessaria domanda dell'interessato (art. 28, terzo comma, legge reg. n. 25 del 1993) un atto di recesso dal rapporto di lavoro>>>. Possono pertanto richiamarsi e ribadirsi le considerazioni già svolte in tali pronunce, che questo Collegio fa interamente proprie. 17331/2000 rg.n. ६ d. 13 dic. 2002 3. Può aggiungersi che le argomentazioni della difesa della società inducono a qualche riflessione integrativa a conferma della soluzione accolta nelle procedenti citate pronunce. In particolare la società contesta che vi si sia "identità di fattispecic risolutive" tra i benefici previsti dalla legge n.27 del 1984 e dalla legge n.28 del 1993 e quelli contemplati dalla successiva legge n.8 del 1995. A tal proposito può notarsi che è si vero che l'espressione, contenuta nell'art. 28, comma 3 bis, 1, r. n.28 del 1993 (qualc introdotto dall'art. 1 1. r. 8 del 1995), "non riammessi" nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo>> non indica, né implica affatto l'estinzione dei rapporti di lavoro. Anzi la mancata riammissione del dipendente nell'attività lavorativa implica al contrario l'attualità - e nient'affatto la cessazione - del rapporto di lavoro;
ciò che invece manca è l'attualità della prestazione in ragione appunto del fermo produttivo. Evenienza questa di certo ipotizzabile, essendo ben nota la possibilità di una sospensione del rapporto ex lege o su base volontaria (pattizia), anche perché - come esattamente rileva la difesa della società - il fermo produttivo non implica di sé solo l'estinzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti inattivi. Ma questo pur giusto rilievo non conduce affatto a revocare in dubbio le conclusioni alle quali sono pervenute le menzionate pronuncc. La mancata riammissione nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo costituisce un pre-requisito perché il dipendente possa accedere ai henefici in questione, ma non valc affatto a connotare le caratteristiche intrinseche dei benefici stessi. Solo i dipendenti "non riammessi" (ma non per questo cessati dal servizio) - c non già tutti i dipendenti della società KA hanno titolo per accedere ai benefici in esame. Questa condizione di accesso si colloca quindi in posizione simmetrica rispetto all'altra prevista in precedenza dal secondo comma dell'art. 28 legge n.25 del 1993, che riferiva i medesimi benefici ai dipendenti risultati in esubero a seguito dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive. Altra questione è invece quale sia la connotazione strutturale del beneficio. E' evidente che il quesito sotteso a tale questionc non vede una risposta ontologicamente orientata, ma occorre far riferimento al dato positivo della disciplina regionale. E' it legislatore regionale che ha operato una scelta discrezionale (essenzialmente di politica 17331/2000F.E.I A ked. 13 dic 2002 sociale) © in astratto nulla avrebbe impedito che i benefici in questione fossero stati costruiti proprio come ora riticnc la difesa della società: sospensione del rapporto di lavoro, accompagnata dall'intervento di sostegno, mediante l'erogazione di una prestazione previdenziale, del Fondo costituito presso l'Ente minerario siciliano, che all'epoca controllava la società KA (come risulta dallo stesso secondo comma dell'art. 2 della legge n.25 del 1993). Ad esempio l'art. 9 della legge regionale n.42 del 1975 effettivamente prevedeva proprio un beneficio di tal fatta;
ossia un beneficio che cscludeva la risoluzione del rapporto di lavoro e presupponeva invece solo la sospensione dello stesso. Di fatto però il legislatore regionale del 1995 non ha operato questa scelta. E ciò risulta inequivocabilmente dal mero dato testuale dell'art. 1 della legge n. 8 del 1995. Tale disposizione che è quella che ha introdotto i benefici in esame in favore dei lavoratori non riammessi in servizio in ragione del fermo produttivo non disegna affatto (ex novo) la struttura di questi benefici, ma si limita ad importarla dall'art. 28 della legge n.25 del 1993, che a sua volta (con analogo rinvio) richiamava i benefici previsti dagli artt. 5 e 6 della legge n.27 del 1984. Quindi in forza di questo duplice rinvio è a tali ultime due disposizioni che occorre riferirsi per identificarc i benefici in esame. L'art. 5 cit. (sotto la rubrica che in termini inequivocabili parla di risoluzione dei rapporti di lavoro) prevede un'ipotesi di prepensionamento (per volontà di ciascuna delle parti) alle condizioni e con le modalità di cui agli artt. 6 e 8 della cit. legge n.42 del 1975. L'art. 6 a sua volta prevede, in termini altrettanto inequivoci, un'ipotesi di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro (per volontà del dipendente: a quest'ipotesi si riferiscc specificamente la prevista "richiesta" del dipendente prevista dal terzo comma dell'art. 28 della legge n.28 del 1993). Invece l'ipotesi della mera sospensione "assistita" del rapporto, di cui all'art. 9 della cit. legge n.42 del 1975 (fattispecie peraltro del tutto peculiare perché riguardava i lavoratori titolari di pensione INPS per i quali non era possibile la contribuzione volontaria, a differenza dell'ipotesi del prepensionamento o della risoluzione anticipata dcl rapporto), non è affatto richiamata negli artt. 5 e 6 della legge n.27 del 1984 e quindi neppure può dirsi richiamata dalle successive citate disposizioni della legislazionc regionale che a questi articoli fanno rinvio. 17431/2000... די ul. 13 dic 2002 Pertanto è ben chiaro che i benefici in questione, sia quello dell'art. 5 1. n. 27 del 1984, sia quello dell'art. 6 cit., presupponevano entrambi la risoluzione del rapporto di lavoro. Conseguentemente anche l'estensione di tale benefici ai dipendenti della società KA non riammessi in servizio in ragione del fermo produttivo presenta la medesima connotazione strutturale: occorre che il rapporto di estingua perché i dipendenti possano truire di tali benefici. -4. Infine in disparte la sentenza n. 446 del 1994 della Corte costituzionale (la quale in vero non prende posizione in ordine al problema interpretativo esaminato, ma è rilevante solo indirettamente perché chiarisce la ratio legis e lo sfondo in cui si colloca tale normativa, che è quello di un fermo produttivo totale non accompagnato dalla previsione di piani ristrutturazione e quindi giudicato, dal legislatore regionale, non emondahile) occorre aggiungere un corollario finale in riferimento alle ulteriori - argomentazioni della medesima difesa sulla cessazione del rapporto. Una volta accertato per quanto ritenuto dalle pronunce sopra richiamate e per le considerazioni integrative sopra svolle chc la cessazione del rapporto costituisce presupposto che condiziona l'operatività del beneficio, c'è da considerare che in punto di fatto non è contestato (ed anzi è pacifico) che il dipendente intimato è stato ammesso al godimento dei benefici suddetti con deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente minerario siciliano, che come rilevato controllava la società KA. - Quindi vi è stata una richiesta di propensionamento (o di risoluzione anticipata del rapporto) ed un'adesione dell'E.m.s., per effetto delle quali essendo i benefici - condizionati entrambi alla risoluzione del rapporto questo si è risolto. Ossia - come ha posto in rilievo la sentenza n.1554 del 2000 cit. essendo l'erogazione condizionata dalla domanda dell'interessato, deve trarsenc la necessaria conseguenza che una tale domanda integra di per sé gli estremi di un atto di recesso del lavoratore>> Il lavoratore che chiede il prepensionamento ex art. 5 1. n. 27 del 1985 ovvero la risoluzione articipata del rapporto ex art. 6 cit, non può che volere la risoluzione del rapporto. L'E.m.s. che "ammette" il lavoratore al beneficio acconsente, in sostanza, a che la sua controllata (l'KA) si privi di un dipendente. 7 00 rad 3 20020 Indubbiamente siffatta fattispecie negoziale risolutiva presenta aspetti problematici in relazione soprattutto alla rilevanza di un atto di recesso, di fatto condizionato sospensivamente all'ammissione al beneficio, recesso diretto non già alla società controllata (KA), bensì all'ente controllante (E.m.s.), il quale opera si sul versante previdenziale, ma nell'interesse anche della società controllata, la quale invece é parte del rapporto di lavoro. Si tratta di un profilo che in vero è rimasto ai margini del dibattito processuale, essendo stato questo concentrato essenzialmente sulla questione (di diritto) concementc la struttura dei benefici in questione (se presupponesscro, o meno, l'estinzione del rapporto), piuttosto che sulla questione (di fatto) se l'ammissione del lavoratore al hencficio (del propensionamento o della risoluzione anticipata del rapporto), ancorché deliberata dall'ente controllante, fosse, o meno, riferibile anche alla società controllata. Non di meno deve da una parte ribadirsi che, una volta risolta la questionc di diritto nel senso che i benefici presuppongono l'estinzione del rapporto, da ciò discende conseguentemente che la richiesta dei benefici e l'ammissione agli stessi non può non avere anche il significato di volontà di risoluzione del rapporto. D'altra parte può considerarsi che il terzo comma dell'art. 28 della legge n. 25 del 1993, richiamato poi dall'art. della legge n.8 del 1995, prevede in realtà la "richiesta dei dipendenti" come elemculo integrativo di una complessa ed atipica fattispecie risolutoria del rapporto, strettamente connessa alla peculiarità dei benefici in esame;
sicché, completata questa fattispecie, mirata soprattutto all'attivazione dei benefici, consegue ex lege l'effetto risolutivo del rapporto.
5. In conclusionc il ricorso deve essere rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
13 dic 200219235/7 0 la Corte rigetta il ricorso c condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 24,00 oltre euro millecinquecento (1.500) per onorario d'avvocato. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Amoroso) (Erminio Ravagnaný) www о ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 HANCELLIERE DELLA LEGGE 11-8-73 N. 539 hellede wl 13 alc. 2002 27/7 . 11