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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 16/12/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 615/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
e piu' CP_1
CONVENUTO/I
CP_2
INTERVENUTO Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 12:10 innanzi alla dott. ssa Maria Adelaide Satta, sono comparsi:
Per l'avv. GODDI GIOVANNA . Parte_1
Per nessuno. CP_2
Per i convenuti nessuno.
Il Giudice invita a precisare le conclusioni.
Parte attrice conferma le conclusioni come da atto di citazione e successivi scritti difensivi, riguardo la convenuta è stata accettata la rinuncia ex art. 306 c.p.c agli atti del Controparte_3 giudizio depositata dalla già come in atti, Controparte_3 Controparte_4 con compensazione delle spese.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 615/2023 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Nuoro, Via Leonardo da Vinci n. 40, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Goddi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
Contro
(C.F. ) già già Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4 CP_5
in persona del procuratore speciale della società Dott. in forza dei poteri
[...] CP_6 conferitigli con procura del 17 marzo 2023 a rogito del Notaio Dott. rep. n. 12108 Persona_1
– serie 1T (doc. 1), rappresentata e difesa, giusta separata procura speciale rilasciata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 DPR n. 123 del 2001, dall'Avv. Fabio Ferrante con Studio , Via CP_4
Albricci n. 9 ove anche elegge domicilio
CONVENUTA
e
CP_1
[...]
CP_7
FU
[...] Controparte_8
[...]
[...]
CONVENUTI- CONTUMACI
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliata in Nuoro alla via Leonardo da Vinci 40 presso lo studio dell'avv. Irene Mereu che la assiste, rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di intervento volontario
INTERVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale udienza 16.12.2025.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 7 giugno 2023, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti l'intestato Tribunale i convenuti indicati in epigrafe affinchè venisse dichiarato proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione ultraventennale, dell'immobile per cui è causa, con cancellazione dell'ipoteca giudiziale del 6/9/2007 reg. gen. n. 10827, reg. part. n. 2135.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto di detenere in modo continuato, pacifico, pubblico, indisturbato, non equivoco e non viziato sin dall'anno 1980, i fabbricati di civile abitazione siti in Lula, Via Quattro Mori 23 e distinti al catasto fabbricati al Foglio 29, particella 1310 sub 3, categoria A/2, classe 1, vani 6,5, piano S1-T (ex particella 1310, sub 1-2, ex particella 290, ex particella 291), costruito sul terreno censito al Catasto terreni del Comune di Lula al foglio 29, particella 1310, di metri quadrati 391 (ex particella 1310 di metri quadrati 437 - ex particella 262 di metri quadrati 437 ); Foglio 29, particella 1771, sub 1, categoria A/2, classe 1, vani 1,5, piano S1-T, costruito sul terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Lula al Foglio 29 particella 1771, ente urbano di centiare 10) (ex particella 1522 - ente urbano di metri quadrati 758, ex particella 274 ente urbano di metri quadrati 758), confinante con Via Quatto Mori, proprietà , proprietà CP_2 Per_2 salvo altri;
-che sebbene la proprietà ed il possesso in capo all'esponente sia di fatto pacifica ed incontrastata dal
1980 gli immobili risultano ancora intestati, presso i competenti Uffici del Territorio e delle Entrate, a terze persone;
-che sull'immobile, inoltre, sussiste iscrizione di ipoteca giudiziale in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 15 febbraio 2006, iscritta in data 6 settembre 2007, al n. 10827 del registro generale e al n. 2135 del registro particolare, per la somma di euro 42.691,56, a favore
",P.I.: con sede legale in , Via Senigallia n. 18/2 Controparte_4 P.IVA_2 CP_4 relativamente all'immobile di cui al Foglio 29, particella 290 particella 291 (graffata) per la quota pari ad 1/5;
-di esercitare sin dal 1980 il pieno possesso sul fabbricato sopra descritto senza l'ingerenza di terzi estranei di aver provveduto alla sua conservazione realizzando a proprie spese tutte le opere necessarie e curandosi, sempre in modo esclusivo, della attività di manutenzione degli stessi e del pagamento di tutti i tributi e utenze collegate agli immobili per cui è causa;
-che da oltre quaranta anni, né i formali intestatari catastali né i loro eredi e/o aventi causa hanno mai posseduto l'immobile e tantomeno hanno posto in essere atti interruttivi del possesso esercitato dall'attore;
-di aver interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale di proprietà, al fine di regolarizzare tutte le trascrizioni e annotazioni presso i pubblici registri.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione del 12/9/2023 Controparte_3 con la quale eccepiva l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione, concludeva chiedendo che : Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Nuoro adito, adversis reiectis,
:Accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio, per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. Veniva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti fu e CP_8 CP_7 eventuali suoi eredi il quale rimaneva contumace.
Con atto di intervento volontario si costituiva in giudizio quale erede di CP_2 Persona_3 che aderiva alla domanda proposta da chiedendo la totale compensazione delle spese Parte_1 del giudizio. Nel corso del processo veniva espletato il procedimento di mediazione con esito negativo.
pagina 3 di 5 Con atto del 26/6/2024 la rinunciava ex art. 306 c.p.c., alla costituzione Controparte_3 nel giudizio e alle relative domande a spese compensate chiedendo venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le altre parti e , senza statuizione sulle spese di Controparte_9 lite tra le parti, essedo già intervenuto accordo fra le medesime con relativa rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi procuratori. Accettata la rinuncia dalle parti costituite, la causa istruita con la produzione di documenti e prova testimoniale, riassegnata a questo giudice, sulle conclusioni precisate in epigrafe, è stata tenuta in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
°°°°°°°°
Preliminarmente deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti e la CP_3 per rinuncia alla domanda dalla stessa formulata ex art.306 c.p.c.
La domanda proposta da è fondata e meritevole di accoglimento. Parte_1
Premesso che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono due requisiti base per l'istituto che ci occupa. Il possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
Tanto premesso non risulta rilevante nella presente sede la circostanza per la quale l'immobile per cui si discute sia stato oggetto di iscrizione ipotecaria del 6/9/2007 in quanto vale il principio per il quale il diritto sostanziale attribuisce all'acquisto dell'usucapione ventennale da parte di un terzo efficacia estintiva del diritto di ipoteca sul bene usucapito (cfr: Cass. Civ., sez. III, 18/09/2012, n. 15698; Cass.
n. 8792 del 2000). Ne consegue che l'acquisto a titolo originario dichiarato con la sentenza di usucapione sarà opponibile e preverrà in ogni caso sui diritti dei creditori ipotecari e pignoranti e sui loro aventi causa quali gli aggiudicatari in sede di esecuzione forzata, così come risulterà prevalere sugli acquisti a titolo derivativo compiuti dopo la maturazione della prescrizione acquisitiva. Dall'esame della documentazione allegata all'atto introduttivo e di quella offerta nel corso del giudizio (visure storiche catastali;
certificati di morte, certificato ipotecario speciale, relazione notarile,
Gazzetta Ufficiale del 10.6.2023, n. 68, parte seconda, Foglio delle inserzioni n. TX23ABA5995, depositata copia presso la Casa Comunale di Nuoro in data 9.6.2023, ecc.) gli odierni convenuti risultano essere citati, nelle forme ordinarie fatta eccezione per fu e eventuali CP_8 CP_7 eredi effettuata ai sensi dell'art. 150 c.p.c., in qualità di intestatari catastali e/o eredi e relativamente alla società quale creditore ipotecario giudiziale. I convenuti risultano Controparte_3 pertanto esaurire l'ambito dei soggetti potenzialmente controinteressati all'accoglimento della domanda, ragione per cui il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato. Il comportamento peraltro dei convenuti, che seppur regolarmente citati, fatta eccezione per la e , non si sono costituiti in giudizio, è indice Controparte_3 CP_2 sintomatico che non avevano ragione di contestare le allegazioni di cui alla citazione.
Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, le testimonianze assunte nel corso del giudizio depongono, inequivocabilmente, per l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione ultraventennale da parte di degli immobili per cui è causa, emergendo dalle Parte_1 medesime che i beni in questione sono sempre stati posseduti, per oltre vent'anni dall'odierno attore. I testimoni ( ) hanno concordemente affermato che l'attore ha esercitato ed Tes_1 Per_2 Tes_2 esercita il possesso da oltre vent'anni dei fabbricati, che ha goduto in maniera esclusiva, utilizzato, curato a proprie spese. Si riporta uno stralcio delle dichiarazioni testimoniali “…. frequento e la sua casa da sempre Pt_1 in quanto siamo cugini. Ho sempre conosciuto abitare nella casa di cui mi si chiede, Pt_1
pagina 4 di 5
composta così come indicato nel capo. Confermo i nomi dei confinanti […] Solo da Parte_1 oltre 40 anni si occupa a sue spese della manutenzione della casa eseguendo lavori quali rifacimento del bagno circa due anni fa, sostituzione dell'impianto elettrico circa due o tre anni fa, la tinteggiatura del bagno e anni prima delle altre stanze della casa, lavori di manutenzione del cancello di ingresso altri lavori di manutenzione periodici..” (teste ; “… Qualche anno fa ho eseguito dei lavori Tes_1 per conto di nella casa in questione e precisamente ho eseguito dei lavori di Parte_1 ristrutturazione del bagno e cio' senza alcun compenso ma solo a titolo di amicizia in quanto amico di mio padre . Confermo i nomi dei confinanti. Dai miei ricordi di bambino Persona_4 Parte_1
ha sempre abitato e abita nella casa di cui mi si chiede.”(teste ; “…sono un vicino di
[...] Per_2 casa da sempre e ricordo sin da piccolo abitare la casa di cui mi si chiede.”(teste Parte_1
). Tes_2
Alla luce di quanto emerso in corso di causa la domanda attorea risulta quindi provata nei suoi fatti costitutivi e deve pertanto essere accolta.
deve pertanto essere dichiarato proprietario esclusivo dei beni a titolo originario Parte_1 in forza del possesso ultraventennale, per intervenuta usucapione.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti tenuto conto che la convenuta
[...]
nel corso del processo ha rinunciato alla domanda, la convenuta si è Controparte_3 CP_2 costituita in adesione chiedendo la compensazione mentre gli altri convenuti sono rimasti contumaci nel processo. La presente sentenza va trascritta, ai sensi dell'art. 2651 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1.dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e la CP_3
2.dichiara (C.F.: ) proprietario, per intervenuta Parte_1 C.F._1 usucapione, dei fabbricati di civile abitazione siti in Lula, distinti al catasto fabbricati al Foglio 29, particella 1310 sub 3, costruito sul terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Lula al foglio 29, particella 1310; Foglio 29, particella 1771, sub 1, costruito sul terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Lula al Foglio 29 particella 1771.
3. Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura al difensore di parte attrice presente ed allegazione al verbale.
Nuoro, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
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