Sentenza 18 febbraio 2002
Massime • 1
In applicazione di quanto disposto dall'art. 226 del decreto legislativo 19.2.1998 n. 221, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 4.5.1999 n. 138 (che disciplinano i procedimenti che proseguono con le disposizioni vigenti anteriormente alla normativa che ha istituito il giudice unico), quando, per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione, il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice, anche se il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, deve pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.
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OSSERVAZIONI A MARGINE SU LOTTIZZAZIONE ABUSIVA E PRESCRIZIONE CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE PENALI,SENTENZA 30 aprile 2020, n. 13539 Dalle Sezioni unite via libera alla “confisca nomofilattica”, ragionando su “riserva di codice”, relazione “marasca” e valutazione di proporzionalità secondo i principi enunciati dalla Grande Camera nella sentenza del 28 giugno 2018 (Case of g.i.e.m. s.r.l. and others v. Italy) Di LORENZO BRUNO MOLINARO ABSTRACT [En]: This legal paper critically addresses the decision-making process underlying the recent judgment of the united sections of Italian Supreme Court (April 30th, 2020 n. 40380), regarding illegal lotting and confiscation, with particular …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
Leggi di più… - 4. Lottizzazione abusiva: anche se il reato è estinto per prescrizione, resta la confiscaLorenzo Bruno Molinaro · https://www.filodiritto.com/ · 13 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2002, n. 12174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12174 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE FRANCO Presidente del 18/02/2002
1. Dott. PIZZUTI SE Consigliere SENTENZA
2. Dott. CICCHETTI NUNZIO Consigliere N. 228
3. Dott. NAPPI ANIELLO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLAIANNI NICOLA Consigliere N. 026309/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) LE CA NN N. IL 16/01/1937
2) RI SE N. IL 24/07/1948
3) LÌ AZ N. IL 07/08/1941
avverso SENTENZA del 17/11/2000 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLAIANNI NICOLA
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Palombarini che ha concluso per inammissibilità.
udito, per la parte offesa l'Avv. Buscemi: accoglimento. Con la sentenza camerale sopra menzionata il giudice dell'udienza preliminare dichiarava il non luogo a procedere nel confronti di LE CA AR perché il reato ascrittole, di cui all'art.2621 c.c., per effetto della concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante contestata, era estinto per prescrizione.
Ricorrono per cassazione i denuncianti - querelanti ST GI e AL NA, prospettando quattro motivi di annullamento della sentenza: 1) violazione dell'art. 408, co. 2, c.p.p. per omesso avviso alla p.o. della richiesta di archiviazione;
2) violazione dell'art. 129 c.p.p., applicabile solo nel processo e non nella fase delle indagini preliminari;
3) violazione dell'art. 406 c.p.p. per omesso avviso alla p.o. della richiesta di proroga delle indagini;
4) violazione degli artt. 62 bis e 157 c.p. per mancanza di motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche, dichiarate equivalenti ad un'inesistente aggravante al solo fine di applicare la prescrizione.
Resiste con memoria difensiva l'imputato sul presupposto che la sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 226 d.lvo 221/1998, mod. dall'art. 8 d.lvo 138/1999.
I primi due motivi, invero, sono infondati alla stregua di questa norma, secondo cui, quando per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p. il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento anche nella fase delle indagini preliminari. Nella specie, quindi, correttamente è stato applicato l'art. 129, peraltro dal giudice dell'udienza preliminare e non da quello per le indagini preliminari, per cui non poteva trovare applicazione l'art. 408 c.p.p. li terzo motivo, formulato in forma perplessa ("sembra che tutto questo non sia stato fatto" è inammissibile per genericità. Il quarto motivo è privo di interesse per la persona offesa, la concessione delle attenuanti generiche rientrando nella discrezionalità del giudice, che nella specie peraltro le ha riconosciute a motivo, insindacabile in sede di legittimità, del "concreto rilievo" del fatto.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 500 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2002