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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4518 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Langella, pronunziando ai sensi dell'art. 190
c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6240 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: lesione personale vertente
TRA
La sig.ra , C.F.: , residente in [...] C.F._1
28, Qualiano (NA), elettivamente domiciliata in via Luigi Pirandello 5 in Napoli, presso lo studio dell'Avv. Matteo Scognamiglio ( ) CodiceFiscale_2
Attrice
E
Il sito in Qualiano (Na), alla via F. Controparte_1
Turati n.ro 28, C.F. , in persona dell'amm.re p.t. con sede in via F. Turati P.IVA_1
n.ro 10, C.F.: ), elett.te dom.to in Qualiano (Na), presso lo studio C.F._3 dell'Avvocato Francesco Luigi Marini del Foro di Napoli Nord, C.F.
). C.F._4
Convenuto nonché
in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_2 tempore, con sede in Milano alla via M. U. Traiano n. 18, elett.te dom.ta in Giugliano in Campania alla Piazza A. Gramsci n. 6, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia
Ciccarelli
Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato al condominio in epigrafe, la sig.ra esponeva che: “1) Il giorno 02/08/2020, alle ore 16:00 circa, Parte_1 camminava a piedi all'interno del Parco delle Magnolie, sito in Qualiano (NA) alla
Via F. Turati, 28, e si accingeva a raggiungere l'ingresso dello stabile C2, quando, giunta nei pressi della destinazione, rovinava al suolo nel mentre scendeva dal marciapiede piastrellato adiacente il fabbricato;
2) La caduta al suolo è stata causata da uno scivolone avvenuto sul marciapiede piastrellato, sul quale è stato rilevato, solo immediatamente dopo la caduta, una patina polverosa, non visibile agli occhi, non segnalata ma percepibile al tatto;
3) Più precisamente, nel mentre scendeva dal marciapiede piastrellato, scivolava con il piede sinistro di appoggio rimasto sul marciapiede, finendo per poggiare in fallo il piede destro e rovinare al suolo;
4) A causa di tale evento dannoso la sig.ra subiva lesioni all'integrità Parte_1 psico-fisica, tali da rendere necessario l'intervento del servizio di emergenza 118. Gli operatori sanitari destinavano la danneggiata presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero “Santa Maria Delle Grazie”, in Pozzuoli (NA) ed ivi i medici di turno prestavano le prime cure e diagnosticavano: “frattura trimalleolare caviglia destra”.
Seguiva ricovero presso P.O. “Fatebenefratelli”, in Napoli (NA), intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placca e viti, e dimissioni domiciliari in data 08/08/2020, con prognosi iniziale di giorni 45, come da cartella clinica n°5126/2020;5) Necessitavano per l'istante ulteriori cure e terapie che si protraevano fino al 28/10/2020, giorno in cui veniva accertata la guarigione clinica con postumi da valutare in sede medico legale;
6) A causa di tale evento dannoso la sig.ra Pt_1
ha subito un danno biologico permanente nella misura del 9%, un danno
[...] biologico temporaneo determinato in 45 gg di ITT e 35 gg di ITP valutabile al 75%, oltre turbamenti d'animo e ansie, dovute alle sofferenze che hanno caratterizzato il periodo di convalescenza;
DIRITTO La responsabilità dell'evento dannoso è imputabile in via esclusiva al (P. Iva Controparte_3
), persona giuridica proprietario/custode responsabile ex art. 2051, c.c., P.IVA_1 per il “danno cagionato dalle
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cose che ha in custodia”, nonché soggetto obbligato ad apprestare misure adeguate a neutralizzare la pericolosità dei luoghi in custodia. Nel caso di specie, infatti, il marciapiede piastrellato, che circonda il fabbricato C2, presentava un'alterazione, consistente in una patina polverosa che ha reso impraticabile camminare sul marciapiede perché scivoloso, che si è concretizzata un'insidia o trabocchetto per il pedone, considerata l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale alterazione. Insidia o trabocchetto che il custode aveva l'obbligo di eliminare con attività di CP_1 prevenzione o con un intervento riparatore volto a neutralizzare in un tempo ragionevole l'elemento pericoloso. Individuato il soggetto responsabile dell'evento dannoso, con raccomandata R.R. veniva inoltrata formale richiesta di risarcimento dei danni e messa in mora, ex art. 2051 c.c., alla persona giuridica che ha in custodia i luoghi oggetto dell'evento dannoso de quo, il Controparte_3
Essendo rimasta infruttuosa l'integrale richiesta di risarcimento del danno da lesioni personali, si è reso necessario adire le competenti autorità giudiziarie per il risarcimento dei danni subiti.” L'istante rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:”
I. ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità esclusiva, in ordine alla causazione dell'evento dannoso descritto, del ai sensi dell'art Controparte_3
2051 cc;
II. Per l'effetto, CONDANNARE il convenuto al risarcimento integrale dei danni subiti dalla sig.ra , quantificati in €25.579,75, di cui: €18.526,00 Parte_1 per danno biologico permanente nella misura del 9%, €7.053,75 per danno biologico temporaneo, di cui 45 gg di ITT, 35 gg di ITP valutabili al 75% e, oltre spese mediche documentate per un importo pari ad €279,45, e oltre adeguata personalizzazione del danno, tenendo conto del danno morale soggettivo subito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge da applicare sulla somma rivalutata dal fatto al soddisfo, nonché al risarcimento del danno da ritardo, il tutto nel limite per valore di €26.000,00;
III. CONDANNARE, altresì, il convenuto Condominio refusione delle spese di giudizio e competenze professionali, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.”
Si costituiva in giudizio il il quale, alla luce della Controparte_3 narrativa esposta nel libello introduttivo dall'attrice, rilevava: “Poca polvere, al punto da non essere visibile, come riferito dall'attrice, corrisponde quindi ad un inesistente grado di scivolosità, questo lo insegna la fisica e la comune esperienza,
d'altronde, tutta la terra è ricoperta di una patina polverosa, tutta, questione solo di grandezza e quantità di essa. Sulla base delle parole dell'attrice, si può ricostruire quindi deduttivamente, il quantitativo di tale materiale presente sul pavimento, poca, pochissima tale da essere definita come “non visibile agli occhi”. Sempre sul
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“quantitativo” l'attrice testualmente riferisce, sulla circostanza che la stessa non fosse
“visibile “agli occhi” che la stessa, tuttavia era “percepibile al tatto”. Dai riferimenti sensoriali, forniti il materiale che viene definito come insidioso, non apparirebbe affatto tale e ciò, per espresse dichiarazioni dell'attrice. Ed ancora, con riferimento al luogo del sinistro, il convenuto rilevava: “la struttura del pavimento sul quale sarebbe avvenuta la caduta, non viene descritta come fatiscente, malridotta, con avvallamenti in alcuni punti ecc. anzi, le foto depositate dall'attrice alla Sua produzione ritraggono un marciapiede e dei camminamenti condominiali in ottimo stato di manutenzione e che non presentano alterazione alcuna”(cfr. pag. 4 della comparsa citata) Nella settimana in cui si è verificato il sinistro, il servizio di pulizia si è svolto con regolarità a riprova della diligenza del custode. “Il convenuto, alla pag.5 della propria comparsa evidenzia sia che lo stabile è dotato di servizio di pulizia degli ambienti scena del sinistro, come si rileva anche dalle foto versate in atti dalla controparte, sia rimarca “relativamente al funzionamento del servizio di pulizie nel parco convenuto, l'attrice è a conoscenza di tale circostanza in quanto la stessa, all'epoca dei fatti di causa era una condomina, proprietaria di un cespite immobiliare nella scala C2 anche se, alla data odierna e da qualche mese ha alienato l'immobile trasferendosi altrove. La sua qualità di condomina fornisce alla Giustizia un ulteriore spaccato fattuale sul quale la stessa non ha riferito alcunché e cioè, la perfetta conoscenza dello stato dei luoghi. La sig.ra conosceva perfettamente il Pt_1 dinamismo di tutte le parti condominiali di cui la stessa si serviva in quanto dalla stessa utilizzate tutti i giorni, da anni per tornare presso la propria abitazione”. Il convenuto anche in ordine alle dichiarazioni rese dall'attrice in CP_3 occasione dell'evento di cui è causa osserva: “A leggere la cartella clinica del PSO
Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli ove la stessa ricevette le prime cure, allegato depositato dall'attrice e denominato “CarCli_S. , a pagina 3, si legge CP_4 testualmente:“LA PAZIENTE RIFERISCE CADUTA PRESSO IL PROPRIO
DOMICILIO”.A pagina 9 del prefato documento pdf di parte attrice, si legge:
“Riferita slo caviglia destra in seguito a trauma accidentale”Ma ancora e sempre in tal senso. L'indomani della visita presso il PSO di Pozzuoli ove riceve le prime cure, quindi 3 agosto 2020, l'attrice riceveva il prosieguo delle stesse presso l'Ospedale
Buon Consiglio di via Manzoni in Napoli invero, la stessa deposita la relativa cartella clinica alla produzione e denominata come “CarCli_Fatebenefratelli”. Nel relativo documento, pagina 5 del pdf si legge:”Riferisce incidente (ma quest'ultima parola viene sbarrata forse per erronea verbalizzazione) trauma accidentale ieri procurandosi trauma al piede destro. Ha ricevuto il primo soccorso all'Ospedale
Santa Maria delle Grazie Per mancanza di posti letto viene a ricovero per
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accertamenti e cure del caso”. Quindi, alla pag. 6 ancora evidenzia “in nessuna delle due dichiarazioni si parla di caduta nell'area cortilizia del e anzi, nel CP_1 primo caso, quello relativo alle dichiarazioni presso il nosocomio di Pozzuoli, sul certificato si legge: “PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO”. Ancora e sempre sulla documentazione medica. Nell'atto introduttivo riferisce una circostanza che non trova conferma nella documentazione medica versata agli atti (anzi viene sconfessata):“A causa di tale evento dannoso la sig.ra subiva lesioni Parte_1 all'integrità psico-fisica, tali da rendere necessario l'intervento del servizio di emergenza 118”La documentazione medica versata agli atti dall'attrice sconfessa l'arrivo del 118. A pagina 11 del documento sopra descritto, si legge testualmente:
“Modalità di arrivo: autonomo” circostanza che esclude l'arrivo del 118 sul luogo presunto scenario del sinistro”. Con riferimento al luogo del sinistro, parte convenuta rilevava: “Il colore delle piastrelle poi, rende francamente inverosimile la presenza di una patina talmente invisibile da non essere percepibile e quindi scivolosa. La signora conosce/conosceva bene lo stato dei Pt_1 luoghi per essere condomina e la stessa dovrà provare non solo la presenza di questa
“patina polverosa” ma altresì la sua insidiosità”. Ferma quindi la più ampia contestazione in fatto e diritto della domanda come spiegata ex adverso, il convenuto, in via subordinata evidenziava: “In linea meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Nostro Giudicante ritenga il convenuto CP_1 responsabile dei fatti di causa, si evidenzia la ricorrenza nella specie di indubbi profili di colpa concorrente del danneggiato idonei ad incidere e a ridurre l'entità della pretesa ai sensi dell'art. 1227 cc”. (cfr. pag.9 della comparsa). Chiedeva, quindi, in ogni caso, esser autorizzato a chiamare in malleva ex art. 106 c.p.c. la compagnia assicurativa “società “ ” con polizza Globale Fabbricati Controparte_2
Stabile protetto n.ro 56065738T della quale si deposita la quietanza di pagamento di premio assicurativo relativa all'annualità in cui si è svolta il sinistro”. Rassegnava, quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:A. IN RITO E IN VIA PRELIMINARE: Previo accoglimento dell'istanza sopra formulata ai sensi degli art. 106 e 269 cpc fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo,
“ o Controparte_5 brevemente , in pers. del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_2 legale via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, Iscritta al Registro delle Imprese di
Milano, R.E.A. n.7851 - Partita IVA .F. , indirizzo pec P.IVA_2 P.IVA_3 risultante da pubblici registri (Inipec.gov) per le ragioni sopra Email_1 esposte, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui
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all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
B. NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE: Accertare e dichiarare l'integrale infondatezza in fatto e in diritto della domanda proposta dall'attore sig.ra e di conseguenza rigettarla Parte_1 integralmente non ricorrendo né i caratteri dell'insidia e del trabocchetto, né i caratteri dell'inevitabilità e imprevedibilità e, comunque rigettarla per addebitabilità dell'evento dannoso a colpa esclusiva del danneggiato e/o riconducibile al caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c.ne tantomeno, in via residuale nell'art. 2043 c.c.; IN
VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro per cui è causa, ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, diminuire il risarcimento dei danni ed escluderlo per quelli che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA: nella denegata ipotesi in cui ritenesse accoglibile la domanda, contenere il risarcimento dei danni nei limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale del danneggiato, tenendo conto della reale entità delle lesioni, nonché del concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento lesivo il cui onere della prova ricade sull'attrice; C. NEL
MERITO E SOLO IN CASO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA
DOMANDA: Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare che la società assicurativa
[...]
P.A. O BREVEMENTE Controparte_6 in pers. del legale rapp.te p.t. chiamata in Controparte_2 causa, in virtù del contratto assicurativo sopra descritto, sia tenuta a garantire, manlevi e/o comunque tenere indenne economicamente il proprio assicurato,
e quindi condannarla in via diretta e/o indiretta al Controparte_3 pagamento del quantum il convenuto condominio sia tenuto a corrispondere all'attrice;D. SULLE SPESE DI LITE: Condannare l'attrice sig.ra al Parte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite del presente giudizio da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito per avere anticipato i primi e non aver riscosso i secondi il quale si dichiara antistatario e da liquidarsi con la maggiorazione di Legge per le spese generali ex art. 15 DM 585/94 e succ. mod., IVA
e CPA come per Legge”. Il Giudicante autorizzava la chiamata in manleva della compagnia assicurativa, come richiesto, con provvedimento del 19.01.2023 differendo l'udienza al 16. 10.2023.
Si costituiva, dunque, in giudizio la predetta compagnia assicurativa, la quale eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo giacchè “è estremamente lacunoso in ordine agli stessi fatti di causa, in più tratti contraddittorio ed illogico.
Dalla lettura dello stesso si offre degli eventi di causa una versione, tuzioristicamente generica, tanto da giustificare l'eccezione della sua nullità radicale”. Eccepiva, inoltre
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“la parziale scopertura assicurativa, sussistendo una discrasia tra il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato rispetto al valore assicurato, giusta polizza assicurativa versata in atti. Nel caso di specie, si è verificato che al valore del fabbricato assicurato indicato nel contratto, per euro 1.000.000,00, è inferiore al valore reale del bene, stimato in euro 12.400.000,00: una discrasia questa che ha diretta incidenza sulla copertura assicurativa, venendosi a maturare e a contestare una scopertura nell'ordine del 91,94 % rispetto al possibile e riconoscendo RO .”
Rilevava, altresì, che “la domanda attorea è infondata nel merito, sussistendo nel caso di specie una specifica responsabilità della stessa nel verificarsi Parte_1 dell'evento di cui è causa e delle assunte lesioni. Evento rispetto al quale l'attrice offre, in sede di ricovero presso le due strutture sanitaria che le prestano le prime cure e quanto dedotto in citazione, dello stesso evento diverse dinamiche, non perfettamente compatibili tra loro. A questo va aggiunto poi che:
1. la pavimentazione condominiale è realizzata con mattonelle non sdrucciolevoli, ovvero in materiale e forme tali da scongiurare lo scivolamento;
2. la attrice, all'epoca dell'evento, era condomina del parco e, con esso, a piena conoscenza della fattezza e fisicità dei luoghi;
3. i luoghi di causa sono oggetto di costante e continua manutenzione, con lo spazzamento delle aree esterne ai fabbricati almeno tre volte alla settimana;
4. nessuno, nella immediatezza dell'evento e\o ai margini dello stesso ha verificato la presenza della polvere sui luoghi di causa e avuto contezza del verificarsi dell'evento stesso. Circostanze queste che sviliscono in re ipsa la fondatezza, recte la credibilità della spiegata domanda, rilevandosi che anche ove la caduta fosse avvenuta nei termini e modalità raccontate ai sanitari, persiste la negligenza e imperizia dell'attrice, meglio la sua responsabilità per il verificarsi delle lesioni di cui è causa.”
La terza chiamata in causa, osservava poi: “ che all'atto dell'espletamento delle perizie conservative da parte della le condizioni del viale Controparte_2 condominiale erano perfette, ma soprattutto omogenee per la loro maggiore e totale estensione§ 2 – la descrizione dell'evento fatto in citazione, se vero, riconduce lo stesso ad una ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, da cui discende la non risarcibilità dei danni lamentati(cfr. pag. 7 della relativa comparsa di costituzione)
Ed ancora: “§ - 3 Quanto alle lesioni che l'attrice assume aver riportato nel dedotto sinistro, si contesta fermamente l'esistenza e l'entità dei danni alla persona da quest'ultima lamentati, e la loro ascrivibilità al sinistro di cui è causa, eccependosi, specificatamente, l'inesistenza del nesso eziologico e di causalità tra le assunte lesioni ed il sinistro de quo. Rileva, tra le altre cose, la circostanza che l'accesso della attrice presso il pronto soccorso è avvenuto a distanza di tempo dalla
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presunta caduta. Sempre senza inversione dell'onere della prova, che rimane a carico l'attrice, si deduce che le lesioni personali che lo stesso assume aver subito nel sinistro di cui è causa non sono compatibili con l'evento-caduta dedotto in citazione”.
Concludeva, quindi chiedendo: “1. Dichiararsi la nullità della citazione, per i motivi tutti dedotti in premessa;
2. Dichiararsi, relativamente alla domanda di manleva spiegata, la carenza di legittimazione, sostanziale e processuale, attiva del convenuto e della , per i motivi tutti dedotti in premessa;
3. Dichiararsi, in ogni Controparte_7 caso, la inoperatività della garanzia assicurativa sottesa alla domanda di manleva, per i motivi tutti dedotti in premessa;
4. Disporsi la estromissione dal presente giudizio della per i motivi tutti dedotti in premessa;
5. Controparte_2
In ogni caso rigettarsi la domanda attorea, perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata nel merito, per i motivi tutti dedotti in premessa;
6. rigettarsi ogni richiesta in ordine al quantum, così come formulata dall'attrice, in uno al cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria;
7. rigettarsi la domanda di risarcimento danni da danni morali;
8. in via gradata ove accertata la fondatezza della domanda attorea e sussistente l'obbligo di manleva da parte della
[...] in favore del convenuto, e previ gli accertamenti di rito, in via Controparte_2 trasversale, dichiararsi e limitarsi lo stesso nei limiti dei massimali di polizza e della copertura assicurativa, previa declaratoria della operatività della garanzia assicurativa per un valore percentuale del 8,066 % del danno risarcendi, per i motivi tutti dedotti in premessa, al netto delle franchigie contrattuali esistenti;
9. condannarsi l'attrice alla refusione delle spese in favore della convenuta società ;10. con vittoria di spese di giudizio .
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dall'assenza di contestazioni a riguardo.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del convenuto Parte_1
che ha consentito a tutte le parti e dunque alla terza chiamata in causa CP_3 poi, di spiegare compiutamente e puntualmente tutte le loro difese.
Venendo al merito della vicenda oggetto di causa, pare opportuno richiamare la
“vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.. Con riferimento a tale questione la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che
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l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne discende che trattasi di domande diverse e che è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod. civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato
(pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
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Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta da parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13). Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento
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dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura
(Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn.
4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. Cassazione Sez.
3, Sentenza n. 20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito
(Cassazione n. 295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace
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di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato
(Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n. 1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorchè colpose ( cfr. Cassazione n.
10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n.
2284/2006). Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn.
3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato
(cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa (Cassazione n. 13681/2013).
Quindi, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di
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pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015). Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che il potenziale danno quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più manifesta il comportamento concorrente della vittima nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all' odierno convenuto e l'evento dannoso.
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c.., nei limiti che seguono.
Orbene, all'udienza del 13.03.2025 parte attrice rendeva interrogatorio formale, precisando: “ho lasciato l'appartamento nel giugno 2021 ci stavo dal 1998; non è vero la circostanza che mi chiedete;
vi era una ditta deputata alla pulizia interna del palazzo, ovvero le scale, gli spazi esterni non erano puliti costantemente, il giardiniere potava le piante e spazzava a terra ma non so dire la frequenza;
capo 4) sulla prima parte della circostanza che mi chiedete non so rispondere;
sulla seconda parte, c'era il sig. e il guardiano del servizio di guardianeria è accorso, di Per_1 cui non so riferire il nome perché turnano”. L'attrice, quindi puntualizzava che la ditta di pulizie che era stata menzionata dal convenuto e cui faceva riferimento anche la compagnia assicurativa chiamata in causa, si occupava delle pulizie degli spazi interni e non di quelli esterni, scenario del sinistro di cui è causa. Alla medesima udienza, veniva poi escusso il teste il quale dichiarava: “ero Testimone_1 andato a casa di un mio ex condomino sito in via F Turato P.co Le Magnolie che deteneva un mio plastico lasciatogli , era il 2.8.2020 in quanto accordi in questo senso era ora di pranzo, mi sono trattenuto con questo mio ex condomino sig. Pt_2 quando sono sceso dalle scale;
preciso che questo condominio ha un unico corpo di fabbrica al piano l'appartamento ha il giardino e sopra insistono gli appartamenti;
io scendevo dal secondo piano, ero già arrivato nell'androne ho visto la , che già Pt_1 conoscevo, lei era già sul marciapiede che sta davanti al portone, oltre vi è uno spazio centrale condominiale , poi ci sta la strada e poi la strada, io stavo pochi passi dietro ero appena uscito dal portone, stava scendendo dal marciapiede , mette il piede destro per scendere e il sinistro scivola e cade;
non riesco su che lato è caduta, ha cominciato ad urlare è sopraggiunto subito il marito non si riusciva ad alzare da terra, lamentava dolore al piede destro;
la sig.ra abitava al primo piano;
l'abbiamo caricata in auto e il marito l'ha portata in ospedale;
il marciapiede di cui vi parlo è piastrellato;
riconosco nel rilievo che mi sottopone in visione il marciapiede del palazzo” su domanda a precisazione di parte attrice il teste risponde: “quando sono
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arrivato nell'entrare, mi sono dovuto reggere al muretto del balcone perche' stavo scivolando, a terra ho riscontrato della polvere farinoso, l'ho toccato era farinoso;
ho fatto attenzione quando sono sceso memore che di quello di poche ore prima, preciso altresì che dopo la caduta della non sono andato a verificare. nell'interesse Pt_1 della compagnia assicurativa “le suole delle scarpe non le ho viste, non ricordo il modello delle scarpe;
era una polvere che sembrava borotalco ma non lo era;
io stavo cadendo in un tratto al lato sinistro rispetto a dove è caduta , non ho verificato Pt_1
l'estensione di questa polvere, sottoposte in visione la foto con numeri finali 467 il giudice dà atto che il teste riferisce che la signora è caduta in corrispondenza dello spazio posto dopo le fioriere, io stavo cadendo nello spazio dopo aver attraversato due fioriere che recano uno spazio per passare (cfr. foto 467); le tende che si vedono nella foto non so dire di preciso se fossero aperte o meno al momento dei fatti, preciso che le tende predette sono dell'appartamento del piano ammezzato, il balcone di questo appartamento al piano ammezzato è alzato dal suolo di circa 70/90 cm;
tra il balcone ringhiera esterna e il bordo del marciapiede ci sta uno spazio di larghezza della scrivania del giudice;
c'è un servizio di portierato 24h su 24 all'epoca
, ma non ho avvisato qualcuno del portierato, quando poi la è caduta ho Pt_1 commentato con quelli del portierato tale . Per_2
Il teste escusso ha quindi confermato la presenza di polvere evidentemente non visibile, giacchè stava scivolando, ma ha avuto la prontezza di reggersi al muretto del balcone per non cadere ed al ritorno, allorquando ha assistito alla caduta della odierna attrice, ha fatto attenzione memore di quanto era occorso. Il teste ha confermato, così il narrato attoreo come da libello introduttivo, evidenziando al contempo anche la correponsabilità dell'attrice nella determinazione dell'evento di cui è causa ex art. 1227 c.c. Ed infatti, se è vero, come dichiarato che il teste stesso stava cadendo perché è scivolato, ma è riuscito a mantenersi usando evidentemente l'ordinaria avvedutezza dovuta, parimenti il comportamento tenuto dall'attrice non è stato quindi tale da interrompere completamente il nesso causale, deve, pertanto, ritenersi configurabile un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227
c.c., 1° co, con conseguente diminuzione della responsabilità del convenuto, responsabile ex art. 2051 c.c. in proporzione dell'incidenza causale del comportamento stesso della sig.ra . La concorrente responsabilità dell'attore Pt_1 valutabile ex art. 1227 c.c., secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, trae origine infatti dal principio di autoresponsabilità, per non aver tenuto un comportamento prudente. Secondo la
Suprema Corte, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., di natura
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oggettiva, non può comunque escludersi per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa fonte di danno volontariamente ed in modo imprudente, ferma restando, in tal caso, la valutazione della sua condotta come concausa del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c., quando tale uso, benché non conforme a quello ordinario, è reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima (cfr. Cassazione Civile sentenza n. 1769).
Gli esiti della prova testimoniale portano dunque a sostenere la responsabilità oggettiva del convenuto a norma dell'art. 2051 c.c., non avendo lo stesso CP_3 dato alcuna prova del caso fortuito, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento verificatosi, per il che la condotta dell'attrice, come emersa dall'escussione testimoniale, non può assurgere a causa esclusiva dell'evento, vale a dire senza che ciò possa in alcun modo integrare l'ipotesi del caso fortuito. Si ritiene, quindi, che il comportamento tenuto dalla sig.ra sia stato, in misura che si Pt_1 ritiene equa quantificare nel 50%, concausa del danno patito. La responsabilità dell'evento va dunque riconosciuta a carico di entrambi le parti del giudizio secondo la percentuale indicata del 50% imputabile all'attrice.
Dall'elaborato peritale del CTU dr. , che questo Giudicante Persona_3 condivide e ritiene congruo, è emerso: “postumi Frattura trimalleolare destra con doppio esito cicatriziale;
pertanto, si configura un danno biologico quantizzabile nella misura del 9% (Nove percento).Le lesioni risultano, per la dinamica lesiva, per il momento di evidenziazione clinica, per l'evoluzione riparativa e per la documentazione prodotta, congrue con le modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti dal pz. e presenti in atti. Sono, infatti, soddisfatti i criteri per l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici).Sono presenti agli atti spese mediche per circa 279,45 euro. La
Sig. a seguito dell'evento traumatico descritto in atti riporta esiti Parte_1 stabilizzati di Frattura trimalleolare destra con doppio esito cicatriziale. In connessione causale con tale evento sono derivati all'attore, a titolo di danno biologico, 45 giorni di inabilità totale, e 35 giorni di inabilità temporanea parziale al
50%.La guarigione è avvenuta con postumi permanenti quantificabili nella misura del 9% (nove percento), la valutazione effettuata si considera complessiva.”
Ritiene questo Tribunale, quindi, che l'attrice abbia fornito la prova richiesta, ai sensi dell'art 2051 cod. civ. avendo la stessa dimostrato il fatto storico dal quale sono derivate le lesioni lamentate ed il nesso eziologico, confermato dal CTU, tra il dedotto evento e la cosa in custodia e tanto ferma la corresponsabilità della sig.ra nella determinazione dell'evento lesivo ex art. 1227 co.1 c.c. con conseguente Pt_1
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diminuzione della responsabilità del convenuto in proporzione CP_3 dell'incidenza causale del comportamento stesso.
All'opposto, il convenuto non ha in alcun modo assolto all'onere probatorio su di esso gravante per elidere la presunzione di responsabilità a proprio carico quale custode, quale quello di dimostrare, a propria volta, che il danno cagionato sia derivato da caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ..
Per le ragioni tutte che precedono, quindi, in parziale accoglimento della domanda spiegata dall'istante nella misura del 50%, va riconosciuta la responsabilità del convenuto con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento CP_3 dei danni subiti dall' attore nella misura che segue.
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti risulta che, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, l'attrice riportò danni ascrivibili ai fatti di causa.
Ciò posto, trattandosi di lesioni che, pur suscettibili di rientrare nelle cosiddette
“micropermanenti”, non derivano tuttavia dalla circolazione stradale di veicoli, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, nella loro più recente formulazione. Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.”
(cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).
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Va detto che le Tabelle di Milano, a partire dalla loro versione 2021, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico-relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori. Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno. Non si trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), sono state elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Dunque, osservando i coefficienti di invalidità permanente e temporanea indicati in atti, e tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dell'infortunio (anni 45), il danno non patrimoniale da costui subito in conseguenza dell'evento lesivo - depurato della
“porzione di danno morale” prevista congiuntamente nelle nuove tabelle milanesi,
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non essendo stato nemmeno allegato né specificato tale ulteriore pregiudizio – va liquidato secondo i seguenti calcoli:
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 16.452,46
Invalidità temporanea totale € 2.528,10
Invalidità temporanea parziale al 50% € 983,15
Totale danno biologico temporaneo € 3.511,25
Danno morale (33,33%) € 5.483,60
(calcolato sulla sola invalidità permanente)
Spese mediche € 279,45
TOTALE GENERALE:€ 25.726,76 da ridursi al 50% ex art. 1227 cc.= 12.863,38
Tale somma, in ragione del menzionato concorso ex art. 1227 co.1 c.c. a carico della parte attrice nella determinazione dell'evento lesivo che occupa, come peraltro sussistente, nonché espressamente richiesto dal convenuto e dalla terza chiamata in causa nelle proprie difese e ribadito in via gradata nella propria comparsa conclusionale, dovrà essere decurtata, come detto, del 50%, per il che la somma totale che è dovuta a titolo risarcitorio è pari ad euro 12.863,38.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarietà che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali. Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di
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danno non patrimoniale. Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre
2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.
Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa
l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al RO del danno nella sua interezza”.
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità, risulta essere stata concretamente dedotta, né, a fortiori comprovata, della difesa dell'attore allo scopo di giustificare – con finalità di “personalizzazione” della liquidazione risarcitoria effettuata - un aumento dei valori medi suddetti, per cui essa non va riconosciuta. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio
1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
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Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo
Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al Controparte_8 pagamento in favore di parte attrice degli interessi al tasso legale, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (18.06.2019) sull'importo devalutato - in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice
ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass.
3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Nessuna ulteriore voce di danno va riconosciuta a beneficio dell'attrice in difetto di specifica allegazione e prova.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerando il valore della causa determinato secondo la somma qui effettivamente riconosciuta, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nel cd. scaglione euro 5.201,00 - 26.000,00), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data
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della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice onorario dott.ssa Valeria Langella, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) IN PARZIALE ACCOGLIMENTO della domanda giudiziale DICHIARA la responsabilità del sito in Qualiano Controparte_3
(Na), alla via F. Turati n.ro 28, C.F. , in persona dell'amm.re p.t. con sede P.IVA_1 in via F. Turati n.ro 10, C.F.: ) nella produzione dell'evento C.F._3 dannoso indicato e descritto in citazione nella misura del 50%, dichiarando, altresì, la responsabilità dell'attrice nella codeterminazione dell'evento Parte_1 lesivo oggetto di causa ex art. 1227 co.
1. c.c. quale concorso del fatto colposo del creditore, nella misura del 50%;
2) CONDANNA IL sito in Qualiano Controparte_3
(Na), alla via F. Turati n.ro 28, C.F. , in persona dell'amm.re p.t. IN P.IVA_1
SOLIDO CON LA in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te pro tempore, con sede in Milano alla via M. U. Traiano n. 18 al pagamento in favore della sig.ra somma complessiva di € euro 12.863,38 (euro Parte_1 dodicimilaottocentosessantatre/38) come già decurtata in ragione del predetto concorso ex art. 1227 co.
1. c.c. a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione, con divieto di anatocismo;
3) CONDANNA IL sito in Qualiano Controparte_3
(Na), alla via F. Turati n.ro 28, C.F. , in persona dell'amm.re p.t. IN P.IVA_1
SOLIDO CON LA in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te pro tempore, con sede in Milano alla via M. U. Traiano n. 18 al rimborso integrale delle spese di CTU in favore della sig.ra ; Parte_1
4) CONDANNA IL sito in Qualiano Controparte_3
(Na), alla via F. Turati n.ro 28, C.F. , in persona dell'amm.re p.t. IN P.IVA_1
SOLIDO CON LA in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te pro tempore, con sede in Milano alla via M. U. Traiano n. 18 pagamento, nei confronti dell'Avv. Matteo Scognamiglio dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 264,00 per esborsi (ovvero contributo unificato €.237,00
e bollo €.27,00) ed € 2.540,00 ex DM 147/2022 secondo lo scaglione previsto (da €
5.201 a 26.000) in misura ridotta, in ossequio al consolidato orientamento
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giurisprudenziale di legittimità sul punto (cfr. ex multis Cassazione sentenza n.
19049/2025; Cassazione n.478/2020), stante la semplicità della questione trattata e tenuto conto del valore della causa in oggetto, per i compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 22.12.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(dr.ssa Valeria Langella)
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