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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 1704/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1704/2025, congiuntamente promosso da:
nato a [...] l'[...] (C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Urbinati Stefania (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Rimini, Corso d'Augusto n. 97/c, PEC: giusta Email_1 procura in atti;
-ricorrente
e
nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_2 C.F._3 dall'Avv. Giardini Anna (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._4 in Rimini, Via Flaminia n. 171, PEC: giusta procura in atti;
Email_2
-ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione d'udienza
pagina 1 di 3 OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti sig. e sig.ra a modifica della sentenza di cessazione degli Parte_1 Parte_2 effetti civili del matrimonio pronunciata dall'intestato Tribunale n. 1324/2013 pubblicata il 15.10. nel procedimento R.G. 4485/2013, hanno promosso il presente giudizio, con ricorso depositato in data
30.09.2025, chiedendo che il Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni di divorzio alle conclusioni ivi formulate.
Il Giudice Relatore con decreto dell'11.11.2025 ha fissato per la precisazione congiunta delle conclusioni, l'udienza del 25.11.2025 disponendone la trattazione scritte con le modalità di cui agli artt. 127
e 127 ter c.p.c. e assegnando termine per il deposito delle note in sostituzione d'udienza.
Con ordinanza del 26.11.2025, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni, il Giudice Relatore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 3.10.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico al recepimento delle condizioni di seguito trascritte e concordate dalle parti e dai predetti così come modificate e confermate nelle note scritte depositate, in conformità alle condizioni come di seguito ritrascritte, così provvede
1) versamento a titolo di assegno divorzile della sola Signora della somma di € 200,00 mensili, con Parte_2 rivalutazione ISTAT oggi pari a € 242,20, con eliminazione del versamento diretto da parte del datore di lavoro
[...] con sede in Cesenatico Via Castellaccio n. 14, in qualità di datore di lavoro tenuto alla corresponsione della CP_1 retribuzione nei confronti del sig. , ed eliminazione del mantenimento in favore delle figlie oggi maggiorenni ed Parte_1 economicamente autosufficienti, precisando che nulla è dovuto al sig. per quanto versato alla sig.ra a titolo di Pt_1 Pt_2 assegno di mantenimento per le figlie sino alla definizione del presente giudizio.
2) Compensate integralmente tra le parti le spese di lite” pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa congiuntamente da e , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede, Parte_1 Parte_2
➢ Dispone la modifica della sentenza del Tribunale di Rimini n. 1324/2013 pubblicata il 15.10.2013 nel procedimento R.G. 4485/2013, alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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