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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/12/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella per- sona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 349/2024 R.G proposta
da
(cod. fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.10.1999, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via XXV Aprile, n. 74/B, presso lo studio dell'avv. Roberto Stricagnoli (cod. fisc. – C.F._2
pec: , che lo rappresenta e di- Email_1
fende, giusta procura alle liti posta in calce all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
- attore- contro
(cod. fisc. ), in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1
sentante p.t., in qualità di impresa designata a gestire il F.G.V.S., elettivamente domiciliata in Crotone, alla via Napoli, n. 39, presso lo studio dell'avv. Salvato- re Apa (cod. fisc. – pec: C.F._3 [...]
, il quale la rappresenta e difende, giusta Email_2
procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta–
1 Oggetto: risarcimento danni per sinistro cagionato da autore rimasto scono- sciuto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti costitui- te, di cui al relativo verbale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riassumersi come segue.
I.1. – Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_2
citava in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, l'impresa designata quale
[...]
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, a seguito di un sinistro stradale.
A sostegno della propria domanda, l'odierno attore riferiva quanto se- gue: che in data 10.8.2021, alle ore 8,25 in Crotone, egli, alla guida dell'autovettura Fiat Punto tg. DP827ZF di proprietà di , per- Controparte_2 correva la via Olimpia con direzione Capocolonna – C.da Carbonara, loc. Alfie- ri;
che, giunto nei pressi dell'incrocio con via I trav. Olimpia, egli era stato sor- passato in curva da un veicolo di colore nero, di grossa cilindrata, condotta da un signore che per evitare l'impatto frontale con altro veicolo proveniente dal senso di marcia opposto effettuava manovra repentina a destra, tagliando la strada allo e facendogli perdere il controllo della vettura, che andava a Pt_1
sbattere contro un muretto di cemento armato posto al margine della carreggia- ta;
che l'auto riportava danni materiali e il conducente lesioni personali come da documentazione in atti, e da perizia allegata;
che era intervenuta un'ambulanza del 118 che aveva trasportato lo in Ospedale e gli agenti della Polizia Pt_1
stradale che sentivano i testimoni oculati e Persona_1 Persona_2
[.. ; che il conducente dell'altro veicolo non si era fermato per prestare soccorso e
2 si era dato alla fuga;
che era stata inviata racc. a/r alla quale Controparte_1
impresa designata per il FGVS ma nessun risarcimento era stato corrisposto, né la convenuta aveva aderito al tentativo di negoziazione assistita.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di: accertare l'esclusiva responsa- bilità del conducente del veicolo non identificato per la produzione del sinistro per cui è causa;
condannare nella qualità, al risarcimento dei Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nella misura di € 75.000,00 o nella somma di giustizia, oltre al rimborso della spese mediche.
I.2.- Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente deposita- ta, si costituiva nel presente giudizio in persona del Controparte_1 proprio legale rappresentante p.t., in qualità di impresa designata a gestire il
F.G.V.S., la quale impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto e doman- dato, deducendo: che l'inserimento nel contesto del sinistro subito dallo Scavo di un veicolo non identificato configurava un mero espediente volto a far otte- nere all'attore il risarcimento dei danni patiti;
che infatti la strada dove era av- venuto il sinistro era stretta e poco frequentata e non avrebbe potuto consentire ad un veicolo di volatilizzarsi;
che dalle tracce lasciate dal veicolo condotto dal- lo sull'asfalto si poteve evincere che egli procedeva ad una velocità trop- Pt_1 po elevata su una strada di ridotte dimensioni ed in corrispondenza di una cur- va sinistrorsa;
che non era nemmeno possibile ipotizzare che su tale strada il conducente di un'altra vettura potesse tenere in curva una velocità ancora più elevata senza impattare col veicolo dell'attore o con i veicoli procedenti in senso opposto;
che anche le dichiarazioni dei sedicenti testimoni oculari non erano credibili, in quanto se l'autoveicolo di colore scuro era visibile già da lontano ai loro occhi, sarebbe stata visibile anche allo;
che in via subordinata, in caso Pt_1
di prova della responsabilità del conducente di veicolo rimasto non identificato, avrebbe dovuto applicarsi il concorso di colpa dello . Pt_1
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito il rigetto della domanda attorea.
I.3. – Era svolta, nel corso dell'istruttoria processuale, prova per testi e c.t.u. volta alla ricostruzione del sinistro.
3 I.4.- Ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione, la stessa perve- niva all'udienza del 20.10.2025, nella quale le parti precisavano le conclusioni ed era trattenuta in decisione.
* * * *
II.- La domanda è infondata e non merita accoglimento, in quanto non sono stati provati i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attore.
In punto di rito, va evidenziato che la domanda appare procedibile nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta quale impresa designata per il Fondo Vittime della Strada, essendo presente in atti la raccomandata a/r ri- chiesta dalla l. 990/68.
Inoltre, giova in punto di diritto puntualizzare che “in tema di assicura- zione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il danneggiato che promuove azione di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi previsti dall'art. 19, lett. a, l. 24 dicembre 1969 n. 990, deve provare che il sinistro si è ve- rificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato (cfr. Cass., 10.6.2005, n. 12304; Cass., 1.8.2001, n. 10484), dimostran- done le modalità dell'evento dannoso (Cass., 19.9.1992, n. 10762); nel caso di specie la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale pos- sibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospetta- ta dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventual- mente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudizia- ria (così Trib. Bari, 10.4.2008, n. 917).
Orbene, l'istruttoria espletata non consente di ritenere con ragionevole e tranquillante certezza che il sinistro si sia verificato a causa della condotta dolo- sa o colposa di conducente di autoveicolo rimasto non identificato.
Dall'informativa della Polizia locale di Crotone, Sezione Infortunistica
4 stradale, dell'11.8.2021, esibito da parte attrice, si evince infatti che in data
10.8.2021 alle ore 8,20 circa, sulla via Olimpia, incrocio 1a trav. Olimpia, si era verificato un incidente stradale.
Il veicolo coinvolto era identificato in quello condotto da parte attrice
(Fiat Punto tg. DP827F), di proprietà di e si era dato atto che il Controparte_2 sig. aveva riportato lesioni per le quali era stato condotto in Ospedale. Il Pt_1
veicolo presentava danni così descritti “accartocciamento di tutta la parte ante- riore ivi compreso cofano motore;
rottura dei gruppi ottici anteriori;
scoppio air-bags; danni meccanici da valutare”.
Quanto alla descrizione del sinistro, i verbalizzanti davano atto che lo stesso si era verificato sulla via Olimpia, incrocio 1^ trav. Olimpia, specificando che la strada è costituita da una carreggiata di modeste dimensioni a doppio senso di circolazione, priva di marciapiedi e costeggiata da cordoli di cemento e mureti di recinzioni di proprietà private. “Il tratto ove si è verificato il sinistro de quo, compreso tra la via Capocolonna e la via Astilo, è caratterizzato da una curva sinistrorsa. Il piano viabile si presenta in salita verso la via Astilo;
il suo fondo stradale è in conglomerato di bitume”. La strada era in buono stato di manutenione, asciutta al momento dell'occorso, non era presente segnaletica e le condizioni atmosferiche erano buone.
I verbalizzanti hanno precisato di non essere stati presenti al momento dell'incidente, in quanto erano giunti sui luoghi dello stesso dopo una segnala- zione, e avevano rinvenuto l'autovettura condotta dallo ferma in modo Pt_1
obliquo nella corsia avente direzione via Astilo-via Capocolonna, con la parte anteriore rivolta verso la via Astilo. Erano presenti due persone che si dichiara- vano testimoni dell'accaduto riservandosi di fornire informazioni.
Hanno attestato che: “non venivano riscontrate tracce di frenate, In corri- spondenza del muretto che circoscrive l'accesso alla 1^ Trav. Olimpia erano presenti i cocci di vetro e di modanatura scaturiti dalla rottura delle corrispon- denti parti della Fiat Punto in argomento e, a di sotto della stessa, era evidente una vasta chiazza di liquidi derivati dalla rottura di parti meccaniche del mede-
5 simo veicolo ed un segno di scalfittura di metri 7.00 con traiettoria dal citato muretto verso l'autovettura”.
Hanno inoltre precisato che, sulla base di quanto dichiarato dallo , Pt_1
sentito in Ospedale, e dai due soggetti qualificatisi testimoni oculari,
[...]
e , era emerso il coinvolgimento di un'altra vettura CP_3 Persona_1 che, nell'effettuare manovra di sorpasso in curva dell'autovettura condotta dal- lo , lo avrebbe costretto a sterzare verso destra facendolo finire fuori stra- Pt_1
da e contro un muretto. Nessuno era riuscito a indicare alcunchè rispetto a que- sto veicolo, se non che fosse di colore nero.
Le dichiarazioni rilasciate alla Polizia municipale il 10.8.2021 alle ore
10,40 in Ospedale da fanno riferimento alla presenza Parte_1
di un'autovettura che l'aveva sorpassato sulla sinistra costringendolo ad andare a destra e per evitare un'altra vettura andare a finire sul muro.
Alle ore 16.30 ed alle ore 17,10 del medesimo 10.8.2021 inoltre
[...]
e , presentatisi spontaneamente, avevano dichiarato che alle CP_3 Per_1
ore 8,20 della stessa giornata si trovavano insieme in auto e mentre procedeva- no, dietro altro veicolo, sulla via Olimpia verso via Capocolonna avevano nota- to, in corrispondenza della curva, un'autovettura di colore nero che sorpassava in curva un'auto grigia che procedeva a destra e la stringeva per evitare la colli- sione con il veicolo che procedeva quello dei tanto che il conducente Per_1
della vettura grigia sterzava a destra e andava fuori strada contro un muretto.
Non erano tuttavia riusciti ad identificare il veicolo investitore, limitandosi a di- chiarare che era un'autoveicolo nero e di grossa cilindrata, che anche l'altro vei- colo che procedeva prima di loro non si fermava e che essi invece si erano fer- mati per soccorrere lo fino all'arrivo dell'ambulanza e della Polizia Stra- Pt_1
dale.
Le medesime dichiarazioni sono state riportate durante l'istruttoria te- stimoniale svolta nel presente giudizio.
Dalla relazione finale della Polizia municipale si evince che il sig. , Pt_1 alla guida della Fiat Punto, circolava sulla via Olimpia con direzione via Capo-
6 colonna-C.da Carbonara. Giunto nel tratto compreso tra via Capocolonna e via
Astilo, in corrispondenza dell'incrocio con la 1^ trav. Olimpia, perdeva il con- trollo dell'autoveicolo e, sbandando verso destra, impattava con la parte ante- riore contro il muretto in cemento armato, lato sinistro, che circoscrive l'accesso all'anzidetta Traversa. Per effetto di tale urto la Fiat Punto subiva un contrac- colpo che la faceva indietreggiare di circa 12,00 metri, lasciando sulla sede stra- dale una scalfittura di circa 7,00 metri, e finiva la sua corsa in modo obliquo nel- la corsia avente direzione via Astilo-via Capocolonna, con la parte anteriore ri- volta verso la via Astilo. I verbalizzanti danno atto delle dichiarazioni dello
Scavo e dei due specificando di non aver avuto contezza della presen- Per_1 za di altro veicolo di colore nero e non aver potuto rintracciarlo.
Risultano, peraltro, insufficienti a fornire un adeguato riscontro probato- rio le dichiarazioni testimoniali allegate al fascicolo di parte attrice, non in quanto non appare verosimile che un altro veicolo (anzi altri due, secondo la prospettazione dei siano passati poco prima del sinistro sulla stessa Per_1
strada, ma in quanto non appare possibile che l'incidente si sia verificato a cau- sa della condotta di guida di veicolo rimasto non identificato.
Al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, è stato infatti conferito ap- posito incarico a c.t.u.
Il c.t.u., dopo aver descritto i luoghi oggetto del sinistro, ha precisato che in mancanza di segnaletica verticale, il limite di velocità è pari a 90 km/h. Ha precisato, inoltre, ricostruendo la dinamica del sinistro, che la curva che ha af- frontato il veicolo condotto dallo avrebbe potuto essere affrontata ad una Pt_1
velocità massima di 76 km/h mentre la velocità era di circa 118 km/h, tanto che lo stesso perdeva aderenza e non riuscendo a curvare teneva una traiettoria pressochè tangente, andando ad impattare con la propria parte anteriore il mu- retto posto di fronte alla sua traiettoria.
Dopo l'urto il veicolo rimbalzava all'indietro e si posizionava di traverso sulla corsia opposta a quella originariamente percorsa con gli organi di guida rivolti verso la I^ trav. Olimpia.
7 Il c.t.u. ha ritenuto non possibile che il sinistro si sia verificato nella di- namica narrata da parte attrice, in quanto non ha riscontrato elementi tecnici che potessero validare tale dinamica e, soprattutto, l'impatto contro il muretto è avvenuto alla velocità di circa 118 km/h; “pertanto, pur ammettendo che il vei- colo non identificato avesse effettuato una manovra di sorpasso in curva senza visuale libera, avrebbe dovuto procedere ad una velocità ancora maggiore e quindi, atteso che la velocità critica di percorrenza della curva risulta 76 km/h, anche quest'ultimo veicolo avrebbe dovuto perdere aderenza e finire fuori stra- da, e molto verosimilmente si avrebbe avuto il contatto tra i due veicoli” (cfr. pag. 21-22 c.t.u.).
Secondo la valutazione del c.t.u., la causazione del sinistro è da attribuire alla velocità non adeguata tenuta dal veicolo, anche se egli precisa che non vi era segnaletica adeguata.
A fronte delle contestazioni del c.t.p. di parte attrice, il quale ha segnalato che il c.t.u. non ha svolto alcun esame diretto sul veicolo incidentato e che le au- torità intervenute non hanno riscontrato alcune tracce di frenata da parte del mezzo di parte attrice ed ha concluso che il c.t.u. non avrebbe potuto calcolare la velocità del veicolo, anche considerato che se davvero il veicolo dello Scavo avesse proceduto a 118 km/h fino all'urto, avrebbe dovuto perdere il controllo del mezzo molto prima, andando ad urtare il conglomerato cementizio posto all'esterno della carreggiata destra, il c.t.u. ha offerto dati tecnici condivisibili sul calcolo della velocità del veicolo, che il c.t.p. non ha smentito se non con af- fermazioni basate sulla mera osservazione e sugli esiti della prova testimoniale.
Tutti gli elementi su analizzati fanno ritenere che il sinistro sia addebita- bile piuttosto alla condotta di guida dello che ha autonomamente e scia- Pt_1
guratamente perso il controllo del mezzo, urtando contro il muretto.
Secondo la previsione dell'art. 1227 c.c., applicabile anche in sede di re- sponsabilità extracontrattuale in ragione del richiamo dell'art. 2056 c.c., il risar- cimento non è dovuto in caso di colpa del danneggiato, il quale ha concorso a provocare l'evento, o ha da solo cagionato l'evento.
8 Nella fattispecie in esame, il danneggiato non è riuscito a dimostrare la presenza di un altro veicolo che l'ha indotto a sterzare improvvisamente a de- stra ed a finire contro il muretto.
Tale dinamica, come già spiegato dal c.t.u., non è credibile, perché in primo luogo ci sarebbero stati sulla strada quantomeno i segni della frenata del veicolo condotto dallo;
in secondo luogo, l'auto dello stesso non avrebbe Pt_1
impattato contro il muro alla velocità calcolata dal c.t.u.
, in definitiva, non è riuscito a dimostrare il nesso causale tra CP_4
l'eventuale presenza sui luoghi di un'autovettura di colore nero, rimasta non identificata, e l'incidente stradale che ha subito.
Alla luce di quanto precede, la domanda va rigettata.
III.- In ragione della difficoltà nella ricostruzione del sinistro e dell'oggettiva discordanza dichiarazioni dei testi e accertamento tecnico svolto dal c.t.u., in relazione ai fatti di causa, sussistono le ragioni di opportunità per disporre la totale compensazione delle spese di lite.
Analogamente, per le spese di c.t.u., che devono essere, come liquidate in corso di causa, poste definitivamente a carico delle parti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da (cod. fisc. ), nato a Parte_1 C.F._1
Crotone il 24.10.1999, con atto di citazione ritualmente notificato contro
[...]
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1 tante p.t., in qualità di impresa designata a gestire il F.G.V.S., così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Crotone, il 12 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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