Art. 38-sexies. (Sperimentazione) 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-ter, comma 3, e' disciplinata un'attivita' di sperimentazione di durata non superiore a tre anni esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilita' integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, nonche' della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto e' introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'articolo 38-quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale. ((26)) --------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che "Il termine della sperimentazione di cui all' articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e' prorogato di un anno".
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che "Il termine della sperimentazione di cui all' articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e' prorogato di un anno".