Art. 1.
Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome, approvati con la legge 28 aprile 1983, n. 133 , sono introdotte; per l'anno finanziario 1983, e variazioni di cui alle annesse tabelle.
Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome, approvati con la legge 28 aprile 1983, n. 133 , sono introdotte; per l'anno finanziario 1983, e variazioni di cui alle annesse tabelle.