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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 4185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4185 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. CO CE Presidente dott.ssa EL GI Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1613/2024, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. CO Noto, rappresentante e difensore ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) CP_1 C.F._2
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_2 C.F._3
domiciliate presso l'avv. Alessia Taormina, rappresentante e difensore resistenti
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso l'avv.to CO Noto, rappresentante e difensore intervenuto
CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 19 e del 20 ottobre 2025, per l'udienza del 22/10/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8/2/2024, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio congiunto statuite con sentenza n. 3512/2009 del 27/3-3/7/2009 del
Tribunale di Palermo, che prevedevano l'obbligo a suo carico di corrispondere in favore di un assegno di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della CP_2
figlia (nata il [...]), oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa, e ciò CP_1
in ragione delle mutate condizioni economiche e familiari.
Il ricorrente, a sostegno della sua domanda, ha dedotto, in particolare: che l'assegno posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della figlia , a far data dal mese di CP_1 maggio 2015, era stato rivalutato in € 321,15; che con ricorso depositato il 14/3/2016 CP_2
, lamentando il mancato pagamento del suddetto assegno, aveva chiesto che venisse
[...]
ordinato ai nonni paterni di corrisponderle la somma mensile di € 321,15, oltre alla metà delle spese straordinarie per la figlia;
che, nell'ambito di detto procedimento, si era CP_1
costituito il proprio padre, , offrendosi di versare una parte dell'assegno di Controparte_3 mantenimento previsto a titolo di contributo al mantenimento della nipote, e che, all'udienza del 10/10/2016, le parti avevano raggiunto un accordo;
che, quindi, con decreto del 17/7/2017, il Tribunale aveva ridotto l'assegno di mantenimento per ad € CP_1
225,00, con decorrenza dal mese di luglio 2017, di cui € 75,00 mensili a carico di Parte_1
ed € 150,00 a carico di;
che, in data 9/9/2017 la figlia era divenuta Controparte_3 CP_1
maggiorenne; che le condizioni economiche di erano mutate notevolmente rispetto al CP_1 passato al punto che la stessa era divenuta economicamente indipendente;
che, infatti, la stessa viveva insieme al proprio fidanzato e lavorava;
che, in particolare, Persona_1
realizzava candele profumate e lavorava presso la palestra di proprietà del compagno, CP_1
nonché presso una gelateria di Monreale;
che, inoltre, collaborava con vari marchi CP_1
tramite la piattaforma social Instagram con un profilo personale di circa 25.000,00 followers; che, infatti, in numerosi post presenti sul suo account, figurava la dicitura “partnership pubblicizzata”, attestante l'esistenza di rapporti commerciali di sponsorizzazione con le aziende menzionate nel post stesso;
che, inoltre, conduceva un alto tenore di CP_1 vita, che si traduceva in viaggi di lusso in luoghi esclusivi, quali Messico, Abu Dhabi, Per_2
, ) e altri, come dalla stessa documentato su Instagram; che, di Per_3 Persona_4
2 contro, le proprie condizioni economiche erano notevolmente peggiorate, in quanto la ditta individuale omonima non aveva incassi sufficienti a mantenere anche la giovane figlia, la quale, senza alcuna comprensione delle difficoltà del padre, aveva intrapreso nei suoi confronti azioni sia civili che penali.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento di € 225,00 mensili per la figlia . CP_1
e si sono costituite in giudizio contestando integralmente il CP_1 CP_2
ricorso e deducendo: che le condizioni economiche e familiari delle parti non erano affatto mutate;
che non aveva intrapreso alcuna convivenza con il proprio partner, CP_1
continuando ad abitare stabilmente con la madre e la sorella;
che era studentessa CP_1
universitaria, iscritta alla facoltà di Ingegneria Chimica e Biochimica dall'anno accademico
2018, e che era prossima alla laurea;
che sia la palestra sia la gelateria erano gestite dai familiari del fidanzato di e che quest'ultima non svolgeva alcuna attività lavorativa CP_1
remunerata nell'ambito di tali attività; che, dalle sponsorizzazioni effettuate sulla propria pagina Instagram, non derivava alcun introito monetario, ma, al più, dei regali;
che, anche l'attività di realizzazione di candele, era semplicemente un hobby da cui non derivava alcun ricavo;
che non era beneficiaria di un assegno divorzile e svolgeva lavori del CP_2 tutto occasionali privi di regolarità e continuità; che, inoltre, quest'ultima aveva interrotto la propria convivenza con il compagno, dal quale aveva avuto una figlia.
Le resistenti hanno chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso, ovvero, in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 200,00 mensili.
è intervenuto volontariamente nel presente giudizio, aderendo alla Controparte_3 domanda del figlio e deducendo il raggiungimento dell'indipendenza Parte_1
economica di a fronte del peggioramento delle proprie condizioni economiche, CP_1 poiché novantenne con pensione pari al minimo di legge.
All'udienza del 12/6/2024, il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “definizione della controversia alle seguenti condizioni: riduzione dell'importo del mantenimento dovuto in favore di alla somma di € 180,00 di cui € 80,00 a carico del CP_1 padre e € 100,00 a carico del nonno, ”. Controparte_3
Le resistenti hanno dichiarato la propria disponibilità ad aderire alla proposta, mentre e hanno insistito nelle proprie domande. Parte_1 Controparte_3
3 Scaduto il termine del 22/10/2025, la causa – istruita con le sole produzioni documentali
– è stata trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
_______
2. Come dianzi premesso, ha promosso il presente giudizio al fine di Parte_1
ottenere la revisione delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 3512/2009 del
27/3-3/7/2009 del Tribunale di Palermo, come modificate con decreto n. 6365/2017 del
27/6-17/7/2017, nella parte relativa al contributo al mantenimento della figlia . CP_1
Com'è noto, i provvedimenti relativi alla prole sono sempre soggetti a revisione per sopravvenuti motivi, a prescindere dal procedimento nel quale sono stati resi. Al fine di ottenere le modifiche richieste deve integrarsi la sussistenza di “giustificati motivi”, i quali
“…sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (tra le più recenti, v. Cass. n. 17885/2023; Cass. n. 13067/2022; v. anche
Cass. n. 11488/2008).
In tema di mantenimento dei figli maggiorenni, poi, deve rammentarsi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass., 20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio divenuto maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020, n.
17183, Cass., 13.10.2021 n.27904 conf. da Cass. Ord., 3.12.2021 n. 38366, Cass. Ord., 25.7.2022
n. 23132).
4 Sul punto, va prestata adesione alla più recente giurisprudenza di legittimità, e, segnatamente, ai seguenti principi affermati da Cass. sez. I 23/1/2024 n. 2259: “Riguardo al contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne, secondo l'orientamento condiviso «compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire li contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento».
Inoltre, «l'età è un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età». In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica «l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se li figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass.
26875/2023)»”.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato: “il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (Cass. 14/03/2017 n.
6509; nello stesso senso, Cass. ordinanza n. 40282 del 15/12/2021, per la quale “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto
5 di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione”).
In ogni caso, poi, vanno richiamati i principi affermati da Cass. 6/5/2024 n. 12123, per la quale “il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”.
Ciò posto, nel caso di specie, come già accennato, il ricorrente e Parte_1
l'interveniente hanno chiesto la revoca dell'assegno posto a loro carico, da Controparte_3 versare in favore di a titolo di contributo al mantenimento della figlia della CP_2
coppia, , deducendo il raggiungimento dell'indipendenza economica e l'inizio CP_1 di una convivenza more uxorio da parte di quest'ultima.
Il ricorrente ha dedotto, in particolare, che la figlia produce e vende candele profumate,
e lavora sulla piattaforma social Instagram, vantando un profilo con circa 25 mila followers, attraverso il quale sponsorizza prodotti per marchi noti sul mercato.
Dalla documentazione in atti risulta che, effettivamente, ha una pagina CP_1
Instagram con la seguente didascalia “Ciao sono creo candele in cera di soia, 100% naturali CP_1
e super profumate. Dolcezze per gli occhi, per la casa, per gli amici. Monreale (PA)” (cfr. all.to 17 al ricorso introduttivo).
Inoltre, dal suo profilo Instagram personale, risulta che la stessa collabora con diverse aziende: la documentazione fotografica prodotta da parte ricorrente mostra, invero, diversi post che riportano la dicitura “partnership pubblicizzata”, sia per la sponsorizzazione di prodotti (cfr. all.ti 11-16, 18, 22-24 28), sia per i numerosi viaggi che ha effettuato CP_1
insieme al compagno (cfr. all.ti 4-5, 9-10, 14, 20-21, 25, 27, 29 al ricorso Persona_1
introduttivo).
Deve, infine, tenersi conto, per un verso, del fatto che le resistenti, sulle quali incombeva il relativo onere probatorio, non hanno in alcun modo dimostrato né il proseguimento degli
6 studi universitari ed il conseguimento del diploma di laurea da parte di (dal CP_1
libretto universitario prodotto risulta, piuttosto, che l'ultimo esame risale a giugno 2022), né gli sforzi posti in essere dalla stessa per reperire un'occupazione lavorativa in linea con l'eventuale titolo di studio conseguito. Per altro verso, vanno tenuti in considerazione tanto l'età raggiunta da (oggi, 26 anni), quanto il tenore di vita dimostrato dalla stessa CP_1
con i costosi viaggi realizzati nell'ultimo periodo: invero, o si tratta di sponsorizzazioni fonti di reddito per l'interessata, ovvero detti viaggi costituiscono indice di una certa capacità economica, incompatibile con il mantenimento del diritto alla contribuzione economica.
Infine, sebbene le resistenti abbiano contestato la convivenza di con CP_1 [...]
, il ricorrente ha depositato in atti un post Instagram che ritrae la targhetta Persona_1
apposta sul campanello di casa recante la dicitura “famiglia ” (cfr. all.to 8 al Parte_2 ricorso), elemento dal quale, malgrado la labiale contestazione da parte delle resistenti, può senz'altro desumersi, sia pure a livello indiziario, una stabile convivenza della coppia.
Conseguentemente, avuto riguardo alla situazione economica delle parti, quale risulta dalla documentazione in atti, e tenuto conto di tutti gli elementi fin qui illustrati, nonché, in ultima analisi, della generica capacità economica di e della relativa possibilità CP_1 di accesso agli strumenti di sostegno sociale, si ritengono sussistenti gli elementi per l'accoglimento delle domande avanzate da e . Parte_1 Controparte_3
Deve, pertanto, disporsi la revoca, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, dell'obbligo posto a carico di e Parte_1 CP_3
di corrispondere in favore di l'assegno di € 225,00 mensili a titolo di
[...] CP_2
contributo al mantenimento di , nonché di contribuire alle spese straordinarie CP_1 relative alle stessa.
Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento e delle ragioni della decisione, sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui sentenza n. 3512/2009 del 27/3-3/7/2009 del Tribunale di Palermo, come successivamente modificata con decreto n. 6365/2017 del 27/6-17/7/2017, revocando l'obbligo posto a carico di e di corrispondere in favore di l'assegno Parte_1 Controparte_3 CP_2
7 di € 225,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di , nonché CP_1
le spese straordinarie relative alle stessa, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Palermo, camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
EL GI CO CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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