CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/10/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. AR G. Di MA - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. DI LL - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.819/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avvocato Luana Saladino.
- APPELLANTE - Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Giglio.
- APPELLATA -
– . CP_2 Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE -
. Controparte_4
- APPELLATA CONTUMACE – Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
In Fatto e in Diritto 1) Con sentenza n.171/2023 il Tribunale di Sciacca rigettava il ricorso in opposizione della in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'avviso di addebito Parte_1
n.59120200000071883000, notificato il 27.02.2020, con il quale le aveva intimato il CP_2 pagamento di complessivi euro 85.665,35 a titolo di contributi previdenziali Gestione Aziende lavoratori dipendenti per il periodo 06/2019 – 12/2019.
L'adito Tribunale, affermata l'estraneità della (oggi Controparte_5 [...]
) all'oggetto del contendere, disattesi i motivi di opposizione relativi alla Controparte_1 regolarità formale del titolo impugnato, riteneva, sul presupposto per cui “nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito, grava su , attore in senso sostanziale, fornire la prova del CP_2 fatto costitutivo della propria pretesa”, che nella fattispecie: - la pretesa contributiva dell'Istituto scaturiva dal mancato versamento, da parte del ricorrente/datore di lavoro, dei contributi emergenti dai modelli DM10 (denunce contributive che mensilmente il datore di lavoro trasmette telematicamente all' , con le quali riepiloga le CP_2 retribuzioni erogate per ciascun mese ed il conseguente carico contributivo);
- la società opponente nella prima udienza di discussione utile celebratasi con modalità cartolare (cfr. note di trattazione del 6.5.2021) non aveva “in alcun modo contestato la specifica allegazione dell'Ente impositore, limitandosi ad eccepire la tardività la costituzione in giudizio di ed a chiedere la dichiarazione di inammissibilità della documentazione prodotta”, sicché, in CP_2 assenza di precisa presa di posizione della parte convenuta in senso sostanziale circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, deve ritenersi circostanza non controversa, dunque provata ex art.115 c.p.c., la trasmissione all' da parte della dei CP_2 Parte_1 modelli DM10 relativi al periodo giugno 2019 - dicembre 2019 per come emergenti nell'avviso di addebito opposto;
- una volta provato dall' il fatto costitutivo della obbligazione contributiva come CP_2 rivendicata con l'avviso di addebito, sarebbe stato onere dell'opponente, nella fattispecie inosservato, in ossequio ai principi generali dettati dal combinato disposto degli artt.1218 e 2967 c.c., provare il corretto adempimento dell'obbligazione a suo carico e non limitarsi ad affermare in ricorso “l'avvenuto pagamento dei contributi, senza in alcun modo fornirne riscontro documentale”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato l'1.8.2023, la dolendosi dell'erroneo richiamo ai principi giurisprudenziali Parte_1 operanti in tema di cartella di pagamento, atto impositivo formato a seguito di una precedente dichiarazione di esecutività del ruolo, dalla quale si distingue l'avviso di addebito perché privo “a monte di una dichiarazione di esecutività”.
Lamenta l'appellante, in parte riproponendo doglianze già formulate in primo grado e ritenute assorbite dalla statuizione di rigetto nel merito dell'opposizione, che:
- l'avviso impugnato è nullo, violando l'art.30 del D.L. n.78/2010, “per difetto di forma e di motivazione”, non riuscendosi a comprendere da una lettura del documento, secondo l'istante,
“a quale specifico titolo vengano mosse le contestazioni ed a che cosa si riferisca la ricostruzione della posizione contributiva”, e non avendo l'ente creditore indicato “in maniera chiara e non generica la causale del credito azionato”;
- l' , tardivamente costituitosi innanzi al Tribunale di Sciacca (prima udienza di CP_2 discussione fissata per il 5.11.2020, memoria depositata il 27.10.2020), si è limitato ad allegare
“agli atti del suo fascicolo solo l'avviso impugnato senza depositare i DM 10” dei quali “ha certamente la disponibilità” per averli “presumibilmente ricevuti da parte del contribuente”;
- “il deposito del solo avviso non basta al fine di dimostrare il credito vantato, mancando l'allegazione dei documenti che avrebbero dovuto fornire la prova del rapporto sottostante e che avrebbero giustificato l'azione stessa”;
- il percorso motivazionale del decidente appare contraddittorio laddove prima si “afferma CP_ che l' risulta essere attore in senso sostanziale (con i relativi oneri di legge in tema di prova)” e poi si ritiene “che l'allegazione fatta dal debitore dell'Avviso di Addebito sia bastevole per riconoscere il debito in capo all'Istituto”, omettendo di considerare che l' previdenziale CP_3
“non ha in alcun modo provato il fatto costitutivo del proprio credito, avendone l'onere per stessa ammissione del giudicante”, mentre “il ricorrente, nel giudizio di primo grado, aveva solo l'onere di sollevare le carenze processuali dell'istituto, cosa fatta per stessa ammissione del Giudice, e rilavare che quanto chiesto non era dovuto” senza essere tenuto a “provare alcun fatto estintivo” non “avendo fra l'altro l' fornito prova del fatto costitutivo”; CP_2
- nell'avviso di addebito oggetto di opposizione, “risulta unicamente indicato, come termine per "presentare ricorso", quello di 40 gg. dalla notifica dello stesso avviso, previsto dall'art. 24 cit. D.lgs. n. 46/1999 per impugnare nel merito la pretesa contributiva dinanzi al Giudice del Lavoro territorialmente competente, e non anche quello, più breve, di 20 gg., per l'eventuale proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., rimedio pure esperibile, ai sensi del successivo art. 29 stesso D.lgs., per denunciare eventuali vizi formali del provvedimento impositivo”, così, in pregiudizio del diritto di difesa, generando “nella società il convincimento che unico termine da rispettare per proporre opposizione avverso l'avviso fosse quello indicato nello stesso”;
- la nullità dell'avviso impugnato per violazione della Circolare n.108 del 9.8.2010 non essendo stato l'avviso de quo preceduto “da alcuna attività di verifica”.
Ha resistito in giudizio, giusta memoria del 9.7.2025, l' , Controparte_1 chiedendo dichiararsi passati in autorità di cosa giudicati quei passaggi della sentenza di prime cure nei quali è stata rigettata la domanda attorea nei confronti dell'odierna appellata e sono state liquidate in favore di quest'ultima le relative spese di lite.
Nessuno si è costituito per l' e per CP_2 Controparte_4
.
[...]
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 18.09.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell' , e CP_2 alla non costituitisi in giudizio. Controparte_4
Sempre in via preliminare, in assenza di ogni doglianza sul punto ad iniziativa dell'appellante, può affermarsi il passaggio in giudicato della statuizione di prime cure nella parte in cui ha rigettato ogni domanda nei confronti della (oggi Controparte_5 [...]
) e ha liquidato in favore di quest'ultima, convenuta in appello solo a titolo di Controparte_1 denuntiato litis, e carico della le spese di lite del grado. Parte_1
Passando al merito della vertenza, il primo motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
Invero, ribadita l'equivalenza tra l'estratto di ruolo (legittimante le pretese creditorie ingiunte con le cartelle di pagamento) e l'avviso di addebito emesso dall' avendo anche CP_2 quest'ultimo “efficacia di titolo esecutivo” (Cass. n.24589/2019), la società appellante, limitandosi a generiche asserzioni, non censura specificamente il percorso motivazionale adottato in proposito dall'adito Tribunale nel rigettare l'analoga eccezione formulata in primo grado [“Ciò premesso, dall'avviso di addebito prodotto da parte ricorrente … si ricava che il credito avanzato da CP_2 attiene a DM insoluti afferenti al periodo giugno 2019 - dicembre 2019 presentati dalla società, in quanto soggetto iscritto alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti. In particolare, per ogni periodo è riportato il dettaglio dell'importo dovuto e di quello effettivamente versato, con conseguente specificazione dell'importo richiesto. Di tal che non può negarsi che la pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito n.59120200000071883000 opposto sia da ritenere sufficientemente individuata e determinata, ben consentendo all' odierna ricorrente di formulare eventuali difese di merito sul punto”].
Non può trovare accoglimento neppure il secondo motivo di appello.
Invero, a fronte di quanto affermato dall' nella costituzione di primo grado circa la CP_2 causale del credito ingiunto nell'avviso de quo - individuata nella presentazione da parte della dei DM10 riferiti al periodo oggetto di accertamento accompagnata dal Parte_1 mancato versamento delle somme esposte in essi - la società appellante non ha mai negato di avere inviato i predetti modelli, non ha mai dettagliatamente contestato che il calcolo ad iniziativa dell' dei contributi omessi fosse fondato su dati diversi da quelli contenuti nei medesimi CP_2
DM10 e generanti l'impugnato avviso, non ha mai dedotto o documentato di avere versato i maggiori importi rivendicati nell'AVA oggetto di opposizione, non ha mai escluso la sussistenza di una diretta (ed immediata) sinallagmaticità fra i dati (relativi a presenze, orari e retribuzione dei dipendenti in servizio) riportati nei DM10 e la determinazione dei corrispondenti contributi.
In estrema sintesi, una volta dimostrato il presupposto impositivo (come certificato proprio dall'avviso di addebito allegato alla produzione della ricorrente), pacificamente rappresentato dalla presentazione dei DM10 precompilati dalla stessa contribuente, sarebbe stato onere della società appellante, nella fattispecie inosservato, dimostrare l'erroneità dei conteggi, la non veridicità dei calcoli effettuati dall'Istituto, il versamento di quanto dovuto o la sussistenza di ulteriori ragioni estintive del debito contributivo.
Devono essere del pari disattesi gli ultimi due motivi di opposizione in quanto:
- l'art.29 del D.lgs. 46/99 regolamenta le garanzie procedurali nel caso di recupero di entrate tributarie, vertendosi, invece, nella fattispecie in ipotesi di omesso versamento di contributi previdenziali e in ogni caso l'istante non ha specificato quali eccezioni alla regolarità formale dell'avviso di addebito sarebbe stato nell'impossibilità di formulare perché non reso edotto del termine decadenziale ex art.617 c.p.c.;
- dalla lettura della Circolare n.108 del 9.8.2010 non emerge alcun obbligo in capo all' CP_2 di far sempre precedere l'emissione di un avviso di addebito dal previo invio al contribuente di una comunicazione di avvio dell'attività di accertamento, specialmente quando, come nella fattispecie, l'esposizione debitoria sia il risultato immediato di un esame dei dati trasmessi all' dalla CP_2 stessa società interessata.
3) Per quanto suesposto, l'impugnata sentenza merita integrale conferma.
Residua la regolamentazione delle spese del presente grado.
In assenza di ogni censura dell'appellante rispetto alla pronuncia di rigetto dell'opposizione nei confronti della e risolvendosi la chiamata in giudizio di quest'ultima in Controparte_5 una mera litis denuntiatio finalizzata esclusivamente a rendere edotto uno dei contraddittori della pendenza del processo, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le medesime parti.
Nulla per le spese del presente grado nei confronti degli appellati contumaci.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia dell' CP_2
e della conferma la sentenza n.171/2023, emessa dal Tribunale di Sciacca G.L. in data Controparte_4
24 maggio 2023. Compensa le spese dell'appello tra la e l' . Parte_1 Controparte_1
Nulla per le spese del presente grado nei riguardi dell' e della CP_2 Controparte_4
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
DI LL AR G. Di MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. AR G. Di MA - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. DI LL - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.819/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avvocato Luana Saladino.
- APPELLANTE - Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Giglio.
- APPELLATA -
– . CP_2 Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE -
. Controparte_4
- APPELLATA CONTUMACE – Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
In Fatto e in Diritto 1) Con sentenza n.171/2023 il Tribunale di Sciacca rigettava il ricorso in opposizione della in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'avviso di addebito Parte_1
n.59120200000071883000, notificato il 27.02.2020, con il quale le aveva intimato il CP_2 pagamento di complessivi euro 85.665,35 a titolo di contributi previdenziali Gestione Aziende lavoratori dipendenti per il periodo 06/2019 – 12/2019.
L'adito Tribunale, affermata l'estraneità della (oggi Controparte_5 [...]
) all'oggetto del contendere, disattesi i motivi di opposizione relativi alla Controparte_1 regolarità formale del titolo impugnato, riteneva, sul presupposto per cui “nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito, grava su , attore in senso sostanziale, fornire la prova del CP_2 fatto costitutivo della propria pretesa”, che nella fattispecie: - la pretesa contributiva dell'Istituto scaturiva dal mancato versamento, da parte del ricorrente/datore di lavoro, dei contributi emergenti dai modelli DM10 (denunce contributive che mensilmente il datore di lavoro trasmette telematicamente all' , con le quali riepiloga le CP_2 retribuzioni erogate per ciascun mese ed il conseguente carico contributivo);
- la società opponente nella prima udienza di discussione utile celebratasi con modalità cartolare (cfr. note di trattazione del 6.5.2021) non aveva “in alcun modo contestato la specifica allegazione dell'Ente impositore, limitandosi ad eccepire la tardività la costituzione in giudizio di ed a chiedere la dichiarazione di inammissibilità della documentazione prodotta”, sicché, in CP_2 assenza di precisa presa di posizione della parte convenuta in senso sostanziale circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, deve ritenersi circostanza non controversa, dunque provata ex art.115 c.p.c., la trasmissione all' da parte della dei CP_2 Parte_1 modelli DM10 relativi al periodo giugno 2019 - dicembre 2019 per come emergenti nell'avviso di addebito opposto;
- una volta provato dall' il fatto costitutivo della obbligazione contributiva come CP_2 rivendicata con l'avviso di addebito, sarebbe stato onere dell'opponente, nella fattispecie inosservato, in ossequio ai principi generali dettati dal combinato disposto degli artt.1218 e 2967 c.c., provare il corretto adempimento dell'obbligazione a suo carico e non limitarsi ad affermare in ricorso “l'avvenuto pagamento dei contributi, senza in alcun modo fornirne riscontro documentale”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato l'1.8.2023, la dolendosi dell'erroneo richiamo ai principi giurisprudenziali Parte_1 operanti in tema di cartella di pagamento, atto impositivo formato a seguito di una precedente dichiarazione di esecutività del ruolo, dalla quale si distingue l'avviso di addebito perché privo “a monte di una dichiarazione di esecutività”.
Lamenta l'appellante, in parte riproponendo doglianze già formulate in primo grado e ritenute assorbite dalla statuizione di rigetto nel merito dell'opposizione, che:
- l'avviso impugnato è nullo, violando l'art.30 del D.L. n.78/2010, “per difetto di forma e di motivazione”, non riuscendosi a comprendere da una lettura del documento, secondo l'istante,
“a quale specifico titolo vengano mosse le contestazioni ed a che cosa si riferisca la ricostruzione della posizione contributiva”, e non avendo l'ente creditore indicato “in maniera chiara e non generica la causale del credito azionato”;
- l' , tardivamente costituitosi innanzi al Tribunale di Sciacca (prima udienza di CP_2 discussione fissata per il 5.11.2020, memoria depositata il 27.10.2020), si è limitato ad allegare
“agli atti del suo fascicolo solo l'avviso impugnato senza depositare i DM 10” dei quali “ha certamente la disponibilità” per averli “presumibilmente ricevuti da parte del contribuente”;
- “il deposito del solo avviso non basta al fine di dimostrare il credito vantato, mancando l'allegazione dei documenti che avrebbero dovuto fornire la prova del rapporto sottostante e che avrebbero giustificato l'azione stessa”;
- il percorso motivazionale del decidente appare contraddittorio laddove prima si “afferma CP_ che l' risulta essere attore in senso sostanziale (con i relativi oneri di legge in tema di prova)” e poi si ritiene “che l'allegazione fatta dal debitore dell'Avviso di Addebito sia bastevole per riconoscere il debito in capo all'Istituto”, omettendo di considerare che l' previdenziale CP_3
“non ha in alcun modo provato il fatto costitutivo del proprio credito, avendone l'onere per stessa ammissione del giudicante”, mentre “il ricorrente, nel giudizio di primo grado, aveva solo l'onere di sollevare le carenze processuali dell'istituto, cosa fatta per stessa ammissione del Giudice, e rilavare che quanto chiesto non era dovuto” senza essere tenuto a “provare alcun fatto estintivo” non “avendo fra l'altro l' fornito prova del fatto costitutivo”; CP_2
- nell'avviso di addebito oggetto di opposizione, “risulta unicamente indicato, come termine per "presentare ricorso", quello di 40 gg. dalla notifica dello stesso avviso, previsto dall'art. 24 cit. D.lgs. n. 46/1999 per impugnare nel merito la pretesa contributiva dinanzi al Giudice del Lavoro territorialmente competente, e non anche quello, più breve, di 20 gg., per l'eventuale proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., rimedio pure esperibile, ai sensi del successivo art. 29 stesso D.lgs., per denunciare eventuali vizi formali del provvedimento impositivo”, così, in pregiudizio del diritto di difesa, generando “nella società il convincimento che unico termine da rispettare per proporre opposizione avverso l'avviso fosse quello indicato nello stesso”;
- la nullità dell'avviso impugnato per violazione della Circolare n.108 del 9.8.2010 non essendo stato l'avviso de quo preceduto “da alcuna attività di verifica”.
Ha resistito in giudizio, giusta memoria del 9.7.2025, l' , Controparte_1 chiedendo dichiararsi passati in autorità di cosa giudicati quei passaggi della sentenza di prime cure nei quali è stata rigettata la domanda attorea nei confronti dell'odierna appellata e sono state liquidate in favore di quest'ultima le relative spese di lite.
Nessuno si è costituito per l' e per CP_2 Controparte_4
.
[...]
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 18.09.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell' , e CP_2 alla non costituitisi in giudizio. Controparte_4
Sempre in via preliminare, in assenza di ogni doglianza sul punto ad iniziativa dell'appellante, può affermarsi il passaggio in giudicato della statuizione di prime cure nella parte in cui ha rigettato ogni domanda nei confronti della (oggi Controparte_5 [...]
) e ha liquidato in favore di quest'ultima, convenuta in appello solo a titolo di Controparte_1 denuntiato litis, e carico della le spese di lite del grado. Parte_1
Passando al merito della vertenza, il primo motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
Invero, ribadita l'equivalenza tra l'estratto di ruolo (legittimante le pretese creditorie ingiunte con le cartelle di pagamento) e l'avviso di addebito emesso dall' avendo anche CP_2 quest'ultimo “efficacia di titolo esecutivo” (Cass. n.24589/2019), la società appellante, limitandosi a generiche asserzioni, non censura specificamente il percorso motivazionale adottato in proposito dall'adito Tribunale nel rigettare l'analoga eccezione formulata in primo grado [“Ciò premesso, dall'avviso di addebito prodotto da parte ricorrente … si ricava che il credito avanzato da CP_2 attiene a DM insoluti afferenti al periodo giugno 2019 - dicembre 2019 presentati dalla società, in quanto soggetto iscritto alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti. In particolare, per ogni periodo è riportato il dettaglio dell'importo dovuto e di quello effettivamente versato, con conseguente specificazione dell'importo richiesto. Di tal che non può negarsi che la pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito n.59120200000071883000 opposto sia da ritenere sufficientemente individuata e determinata, ben consentendo all' odierna ricorrente di formulare eventuali difese di merito sul punto”].
Non può trovare accoglimento neppure il secondo motivo di appello.
Invero, a fronte di quanto affermato dall' nella costituzione di primo grado circa la CP_2 causale del credito ingiunto nell'avviso de quo - individuata nella presentazione da parte della dei DM10 riferiti al periodo oggetto di accertamento accompagnata dal Parte_1 mancato versamento delle somme esposte in essi - la società appellante non ha mai negato di avere inviato i predetti modelli, non ha mai dettagliatamente contestato che il calcolo ad iniziativa dell' dei contributi omessi fosse fondato su dati diversi da quelli contenuti nei medesimi CP_2
DM10 e generanti l'impugnato avviso, non ha mai dedotto o documentato di avere versato i maggiori importi rivendicati nell'AVA oggetto di opposizione, non ha mai escluso la sussistenza di una diretta (ed immediata) sinallagmaticità fra i dati (relativi a presenze, orari e retribuzione dei dipendenti in servizio) riportati nei DM10 e la determinazione dei corrispondenti contributi.
In estrema sintesi, una volta dimostrato il presupposto impositivo (come certificato proprio dall'avviso di addebito allegato alla produzione della ricorrente), pacificamente rappresentato dalla presentazione dei DM10 precompilati dalla stessa contribuente, sarebbe stato onere della società appellante, nella fattispecie inosservato, dimostrare l'erroneità dei conteggi, la non veridicità dei calcoli effettuati dall'Istituto, il versamento di quanto dovuto o la sussistenza di ulteriori ragioni estintive del debito contributivo.
Devono essere del pari disattesi gli ultimi due motivi di opposizione in quanto:
- l'art.29 del D.lgs. 46/99 regolamenta le garanzie procedurali nel caso di recupero di entrate tributarie, vertendosi, invece, nella fattispecie in ipotesi di omesso versamento di contributi previdenziali e in ogni caso l'istante non ha specificato quali eccezioni alla regolarità formale dell'avviso di addebito sarebbe stato nell'impossibilità di formulare perché non reso edotto del termine decadenziale ex art.617 c.p.c.;
- dalla lettura della Circolare n.108 del 9.8.2010 non emerge alcun obbligo in capo all' CP_2 di far sempre precedere l'emissione di un avviso di addebito dal previo invio al contribuente di una comunicazione di avvio dell'attività di accertamento, specialmente quando, come nella fattispecie, l'esposizione debitoria sia il risultato immediato di un esame dei dati trasmessi all' dalla CP_2 stessa società interessata.
3) Per quanto suesposto, l'impugnata sentenza merita integrale conferma.
Residua la regolamentazione delle spese del presente grado.
In assenza di ogni censura dell'appellante rispetto alla pronuncia di rigetto dell'opposizione nei confronti della e risolvendosi la chiamata in giudizio di quest'ultima in Controparte_5 una mera litis denuntiatio finalizzata esclusivamente a rendere edotto uno dei contraddittori della pendenza del processo, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le medesime parti.
Nulla per le spese del presente grado nei confronti degli appellati contumaci.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia dell' CP_2
e della conferma la sentenza n.171/2023, emessa dal Tribunale di Sciacca G.L. in data Controparte_4
24 maggio 2023. Compensa le spese dell'appello tra la e l' . Parte_1 Controparte_1
Nulla per le spese del presente grado nei riguardi dell' e della CP_2 Controparte_4
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
DI LL AR G. Di MA