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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/12/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO IA ST, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1912/2025 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
e , n.q. di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sul minore , rappresentati e difesi dall'avv. Gianni Giuliani;
Persona_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore;
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2025 e , n.q. di Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà genitoriale sul minore convenivano in giudizio l' Persona_1 CP_1 deducendo:
- di aver proposto dinanzi all'intestato Tribunale procedimento per ATPO, iscritto al n.
1127/24 R.G., conclusosi con decreto del 7.01.2025 che omologava l'accertamento in capo al minore del requisito sanitario prescritto per accedere al beneficio Persona_1 dell'indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26.10.2022, nonché della condizione di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; - di aver notificato all' in data 11.01.2025, il predetto decreto di omologa e trasmesso in CP_1 pari data il mod. AP70 per la comunicazione dei dati socio-economici;
- di non aver ricevuto dall' , nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il CP_2 pagamento dei ratei della prestazione anelata.
Sulla base di tali allegazioni rassegnavano le seguenti conclusioni:
“dichiarare il diritto del giovane alla percezione dell'indennità di Persona_1 frequenza ex art. 1 L.289/1990, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (26/10/2022) e per l'effetto condannare
l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dei genitori dei ratei CP_1 maturati, non riscossi e maturandi, a decorrere dal 1/11/2022, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo;
inoltre, dichiarare, altresì, il minore portatore handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92”.
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese di lite per aver provveduto a dare esecuzione al Decreto di omologa del 7.01.2025, reso all'esito del procedimento per ATPO iscritto al n. 1127/24 R.G., ed a corrispondere la prestazione riconosciuta.
Nelle note di trattazione scritta predisposte per l'udienza di cui in epigrafe, parte ricorrente si associava alla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall' , insistendo però CP_2 per la condanna alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio in virtù del principio della soccombenza 'virtuale', atteso che il pagamento era intervenuto successivamente al deposito del ricorso.
Deve senz'altro ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. Civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 7.6.99; Cass. Civ. sez. lav.
6.4.83 n. 24069);
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
7.12.95 n. 12614; Cass.
7.5.93 n. 5286; Cass. 21.5.87 n. 4630; Cass. 16.6.82 n. 3664; Cass. SU12.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.
8.8.90 n. 8000; Cass.
2.5.87 n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto a dare esecuzione al Decreto di Omologa CP_1 del 7.01.2025 reso nel giudizio di ATPO n 1127/24 R.G. con il pagamento dell'indennità di frequenza (art. 1 L. 289/90)
Sulla base delle superiori considerazioni va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, dal momento che l' ha provveduto al pagamento CP_2 dell'indennità di frequenza soltanto in data 3.11.2025, e quindi successivamente al deposito del ricorso giudiziario (15.05.2025), in applicazione del principio della “soccombenza virtuale” le spese di giudizio devono essere poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, CP_1 anche in considerazione della attività processuale svolta, limitata alla sola fase di studio ed introduzione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_1 in euro 900,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO IA ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO IA ST, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1912/2025 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
e , n.q. di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sul minore , rappresentati e difesi dall'avv. Gianni Giuliani;
Persona_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore;
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2025 e , n.q. di Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà genitoriale sul minore convenivano in giudizio l' Persona_1 CP_1 deducendo:
- di aver proposto dinanzi all'intestato Tribunale procedimento per ATPO, iscritto al n.
1127/24 R.G., conclusosi con decreto del 7.01.2025 che omologava l'accertamento in capo al minore del requisito sanitario prescritto per accedere al beneficio Persona_1 dell'indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26.10.2022, nonché della condizione di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; - di aver notificato all' in data 11.01.2025, il predetto decreto di omologa e trasmesso in CP_1 pari data il mod. AP70 per la comunicazione dei dati socio-economici;
- di non aver ricevuto dall' , nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il CP_2 pagamento dei ratei della prestazione anelata.
Sulla base di tali allegazioni rassegnavano le seguenti conclusioni:
“dichiarare il diritto del giovane alla percezione dell'indennità di Persona_1 frequenza ex art. 1 L.289/1990, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (26/10/2022) e per l'effetto condannare
l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dei genitori dei ratei CP_1 maturati, non riscossi e maturandi, a decorrere dal 1/11/2022, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo;
inoltre, dichiarare, altresì, il minore portatore handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92”.
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese di lite per aver provveduto a dare esecuzione al Decreto di omologa del 7.01.2025, reso all'esito del procedimento per ATPO iscritto al n. 1127/24 R.G., ed a corrispondere la prestazione riconosciuta.
Nelle note di trattazione scritta predisposte per l'udienza di cui in epigrafe, parte ricorrente si associava alla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall' , insistendo però CP_2 per la condanna alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio in virtù del principio della soccombenza 'virtuale', atteso che il pagamento era intervenuto successivamente al deposito del ricorso.
Deve senz'altro ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. Civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 7.6.99; Cass. Civ. sez. lav.
6.4.83 n. 24069);
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
7.12.95 n. 12614; Cass.
7.5.93 n. 5286; Cass. 21.5.87 n. 4630; Cass. 16.6.82 n. 3664; Cass. SU12.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.
8.8.90 n. 8000; Cass.
2.5.87 n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto a dare esecuzione al Decreto di Omologa CP_1 del 7.01.2025 reso nel giudizio di ATPO n 1127/24 R.G. con il pagamento dell'indennità di frequenza (art. 1 L. 289/90)
Sulla base delle superiori considerazioni va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, dal momento che l' ha provveduto al pagamento CP_2 dell'indennità di frequenza soltanto in data 3.11.2025, e quindi successivamente al deposito del ricorso giudiziario (15.05.2025), in applicazione del principio della “soccombenza virtuale” le spese di giudizio devono essere poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, CP_1 anche in considerazione della attività processuale svolta, limitata alla sola fase di studio ed introduzione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_1 in euro 900,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO IA ST