Art. 1.
Sono rese esecutive le variazioni delle liste contenute nell'allegato A dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo alla protezione dei nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti concluso a Roma il 29 maggio 1948 e reso esecutivo con legge 18 luglio 1949, n. 766 , notificate a termini dell'art. 4 dell'Accordo stesso.
Le variazioni predette sono contenute:
a) nello scambio di Note effettuato a Parigi il 13 e 14 marzo 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1950, n. 255;
b) nello scambio di Note effettuato a Roma il 24 giugno 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1950, n. 183;
c) nello scambio di Note effettuato a Roma il 5 aprile 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1952, n. 127.
Sono rese esecutive le variazioni delle liste contenute nell'allegato A dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo alla protezione dei nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti concluso a Roma il 29 maggio 1948 e reso esecutivo con legge 18 luglio 1949, n. 766 , notificate a termini dell'art. 4 dell'Accordo stesso.
Le variazioni predette sono contenute:
a) nello scambio di Note effettuato a Parigi il 13 e 14 marzo 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1950, n. 255;
b) nello scambio di Note effettuato a Roma il 24 giugno 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1950, n. 183;
c) nello scambio di Note effettuato a Roma il 5 aprile 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1952, n. 127.