Articolo 3 della Legge 5 settembre 1951, n. 1037
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 ottobre 1951
Art. 3.
Il riscontro degli atti e dei provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale sarda ai sensi e nei limiti dei precedenti articoli e' effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio speciale di ragioneria del Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna e della Delegazione della Corte dei conti con sede in Cagliari.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1951