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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/12/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. iscritto al n. 1929 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente tra:
nata a [...] il [...], ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carola Regolo, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
e
nato il [...] a [...] e residente in CP_1
UI (VT), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano di Brigida, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio - premesso che dalla relazione more uxorio tra le parti è nato a CP_1
Viterbo il 23 ottobre 2019, il figlio riconosciuto da entrambi i genitori - Per_1
e ha dedotto:
- che con decreto n. 3823/2021 del 16/03/2021 emesso dal Tribunale di
Civitavecchia nella causa n. 2644/2020 è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita del
1 padre ed un assegno di mantenimento a carico del per il minore di euro CP_1
300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie a carico delle parti;
- che in data 16 giugno 2022 il è stato rinviato a giudizio per il reato CP_1 di cui all'art. 572 c.p. davanti al Tribunale penale di Civitavecchia (n. 2225/21
R.G.N.R.) ai danni della ricorrente con l'aggravante di avere commesso il fatto alla presenza del figlio minore;
- che il padre non aveva dato il consenso per iscrizione del figlio alla mensa scolastica (unico bambino nella classe) non per motivi economici, in quanto servizio gratuito, ma per estrema protezione nei confronti del figlio che tuttavia determinava fonte di isolamento e scarsa socializzazione, e pertanto era stato necessario introdurre un ricorso innanzi al Tribunale in attesa di decisione (causa n. 490/2023 R.G.A.G.);
- che, a seguito di alcuni episodi specifici occorsi in data 13-15 settembre
2022, con contrasti nei confronti anche dei nonni materni, il è stato CP_1 ulteriormente citato in giudizio per il reato di cui all'art. 388 comma 2 c.p.,
- che il padre ha anche negato l'iscrizione in piscina del figlio;
- che ha evidenziato comportamenti anomali, segnalati dalla Per_1 scuola in quanto potrebbero rientrare nello spettro autistico (più precisamente nella sindrome di Asperger) ed il ha tenuto condotte inappropriate a CP_1 seguito della convocazione degli insegnanti, negando il consenso per la Part valutazione presso la
- che il padre non rispetta gli orari di visita del figlio, tiene condotte di contrasto con i familiari della ricorrente e non si è presentato agli incontri che sono stati organizzati dagli assistenti sociali.
Tutto ciò dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, la parziale modifica del decreto n. 3823/2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 16/03/2021, nella causa n. r.g. 2644/2020 nel senso di disporre l'affidamento super esclusivo del figlio alla madre o in subordine esclusivo, ed in via ulteriormente subordinata di autorizzare la sig.ra in difetto del consenso del sig. a sottoporre Pt_1 CP_1
Part il minore alla valutazione neurologica della con interruzione delle Per_1 visite paterne al figlio o disporle sotto il monitoraggio del Servizio Sociale territorialmente competente con conferma delle statuizioni economiche vigenti.
Si è costituito il 26.10.2023 il quale ha dedotto: CP_1
- che non possono essere ritenuti rilevanti gli atti del procedimento penale allegati in quanto non vi è stata una sentenza definitiva di condanna del ma CP_1 2 esclusivamente una richiesta di rinvio a giudizio e le testimonianze allegate in merito alle denunciate violenze sono tutte de relato;
- che il padre era contrario al servizio mensa esclusivamente per la tenera età del figlio e che la ricorrente non lo ha informato della circostanza per la quale il figlio ha iniziato a frequentarlo in accordo con la dirigente scolastica;
- che i dedotti contrasti del con i familiari dal lato materno erano stati CP_1 determinati dalla eccessiva ingerenza nelle questioni relative alla gestione del figlio;
- che in merito alla presunta sindrome dello spettro autistico la ricorrente non aveva condiviso con il resistente le notizie inerenti la salute del figlio né si era fatto riferimento a tale patologia nelle riunioni scolastiche con i genitori;
- che il era disponibile a fare sottoporre il figlio a valutazione presso CP_1 un neuropsichiatra infantile, indicando come struttura di riferimento il Campus
Biomedico di Roma.
Tutto ciò dedotto, il resistente ha richiesto il rigetto delle richieste di controparte.
All'udienza del 29.11.2023 sono comparse le parti che sono state sentite ed il Giudice delegato ha preso atto della disponibilità da parte del sig. a fare CP_1
Part sottoporre il figlio a visita e valutazione psicodiagnostica presso la disponendo in via temporanea la conferma dei provvedimenti vigenti ed una CTU in merito alla capacità genitoriale delle parti con nomina della dott.ssa
[...]
Persona_2
In data 14 giugno 2024 la dott.ssa ha depositato l'elaborato peritale. Per_2
All'udienza del 28 giugno 2024, il giudice delegato, ritenuto di condividere le conclusioni della CTU, ha confermato l'affidamento condiviso del minore ai genitori regolamentando la frequentazione padre figlio e invitando le parti a sottoporsi ad un percorso di sostegno genitoriale ed ha rinviato per la decisione assegnando alle parti termine per deposito di documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza del 16 ottobre 2025 i difensori delle parti si sono riportati alle conclusioni rassegnate in atti ed il Giudice ha rimesso la causa in decisione al
Collegio.
Motivi delle decisione
Il Collegio ritiene che all'esito del giudizio debbano essere accolte le
3 conclusioni della consulente di ufficio dott.ssa la quale ha proposto Per_2
l'affidamento condiviso del figlio alle parti con collocamento presso la madre.
Infatti, così ha concluso la CTU nell'elaborato peritale depositato: “Appare chiaro come il sig. e la sig.ra non abbiano concluso la fase di svincolo dalla CP_1 Pt_1 propria famiglia di origine ma ne rimangano ancora dipendenti. Il sig. infatti, non è mai CP_1 uscito veramente dall'abitazione della propria famiglia di origine: anche durante i brevi periodi di convivenza con tuttora ha un lavoro precario ed è sostenuto anche economicamente dalla Pt_1 famiglia e vive con loro. d'altra parte, lavora e vive a stretto contatto con la famiglia di Pt_1 origine e una zia, nella stessa palazzina di cui sono unici proprietari e sembra ancora vincolata nel seguire le indicazioni familiari, soprattutto sembra aderire alle istanze paterne, di cui ripropone le stesse “preoccupazioni” anche in merito alle vicende oggetto del presente giudizio.
Entrambi le parti non sono state aiutate dalle rispettive famiglie di origine nel portare avanti un processo di autoanalisi e valutazione delle proprie responsabilità e quindi dei propri errori nella storia di coppia, ma sono stati sempre sostenuti e giustificati. Queste interferenze delle rispettive famiglie di origine non hanno sicuramente facilitato la formazione di una nuova famiglia: nella prima fase di vita familiare, infatti, gli attori della coppia sono chiamati a tracciare confini del nuovo sistema coniugale e a realizzare la coesione al suo interno, formando una definita identità di coppia… La rappresentazione che ciascuno dei genitori ha esplicitato di è rimasta Per_1 parziale e incompleta, non rispondente alle reali necessità e caratteristiche evolutive del minore.
Questo rischia di impedire a ciascun genitore di offrire il supporto necessario di cui il figlio ha bisogno per vedere accolte le proprie peculiarità e rafforzate le proprie potenzialità. La sig.ra
tende a proporre un legame esclusivo che fatica a riconoscere e ad accogliere i cambiamenti Pt_1 già difficili per Concentrata sul disturbo del figlio, rischia di accentuare le sue Per_1 difficoltà senza lasciargli i giusti spazi anche rispetto alla sua individualità. Il sig. CP_1 attraverso un atteggiamento rigido, come quando non è stato in grado di cogliere le problematiche emergenti, tende a sottovalutare le difficoltà di proiettando su di lui aspettative che il Per_1 minore potrebbe non essere in grado di corrispondere con il rischio di esporlo ad importanti fallimenti e frustrazioni, limitandone di conseguenza le potenzialità e le reali necessità del momento. In definitiva, ciascun genitore ha mostrato una consapevolezza limitata della sofferenza sperimentata dal figlio. Si è evidenziata la mancanza di riconoscimento e le ripercussioni emotive che la forte triangolazione nelle dinamiche conflittuali ha su che a volte ha manifestato Per_1 insofferenza nei momenti di passaggio tra un genitore e l'altro e in un'occasione una “crisi” con agitazione motoria incontrollata. Il sistema familiare necessita di un lavoro di potenziamento della capacità genitoriale di coordinazione e cooperazione, al fine di fornire a una Per_1 visione di insieme del sistema familiare, di se stesso in relazione ad entrambi i genitori e di una
4 rappresentazione solida della coppia genitoriale.”
In merito alle competenze genitoriali delle parti ha così relazionato la dott.ssa con riferimento al “Sul piano cognitivo non si rilevano anomalie Per_2 CP_1 tuttavia “si rileva un'attività ideativa caratterizzata da un pensiero rigido che incide sulla capacità di critica e giudizio. L'adattamento all'esame di realtà rileva ambizioni e aspettative confinate su un piano ideale senza un'adeguata corrispondenza con le reali capacità del soggetto, associate ad una percezione e vissuto dell'immagine di Sé a caratteristiche deflesse che rendono l'Io Per_ scarsamente dinamico” (dr.ssa pag.
4. Per approfondimento si rimanda alla relazione
Psicodiagnostica allegata)… Il sig. ha mostrato apertura laddove non percepisce il CP_1 contesto giudicante, ha riconosciuto le sue difficoltà ed ha intrapreso un percorso di Psicoterapia dal Dicembre u.s., attivandosi inoltre fattivamente per intraprendere tempestivamente tutte le terapie necessarie per anche in attesa della presa in carico da parte del Servizio Per_1
Parte pubblico, ” mentre con riferimento alla ha evidenziato che: ““Si rileva un Pt_1 orientamento percettivo e processi di pensiero articolati, dove dominante risulta l'approccio pratico concreto a fatti di vita quotidiana. Le ambizioni risultano elevate e non sufficientemente supportate a livello elaborativo e rappresentativo del Sé, in quanto la capacità di critica e giudizio Per_ è interferita massicciamente dall'ansia e da vissuti di ipovalutazione di sé” (dr.ssa pag. 4.
Per approfondimento si rimanda alla relazione Psicodiagnostica allegata). Vedasi l'attivazione orientata al problem-solving caratterizzante anche il presente giudizio, interferita spesso da atteggiamenti fortemente ambivalenti, passivo-aggressivi e verosimilmente legati ad una condizione di insicurezza e all'espressione di vissuti ancorati alla storia personale, quelli relativi alla storia affettiva e alle vicende giudiziarie successive… Entrambi i genitori risultano "depotenziati" nella loro azione genitoriale dalla mancata risoluzione di alcuni nodi problematici della loro evoluzione personale, transitati prima nella relazione di coppia e, di seguito, anche in quella parentale. A carico di ambedue, infatti, si rilevano aree di criticità che negli anni hanno inciso pesantemente sulla loro autodeterminazione non riuscendo entrambi a trovare una identificazione reale che li ha portati come coppia a fuggire da un esame di identità reale e ad attingere ad un processo di identificazione primaria per acquisire "forza genitoriale", con un inevitabile fallimento”.
All'esito del deposito della CTU la dott.ssa ha proposto la Per_2 conferma dell'affidamento condiviso, proponendo un calendario di incontri padre figlio e suggerendo non solo un percorso di sostegno genitoriale per le parti ma anche percorsi psicoterapeutici individuale con monitoraggio da parte dei Servizi sociali del comune di UI.
Inoltre, va evidenziato che il è stato assolto nel processo a suo carico CP_1 per violazione dell'art. 572 c.p.c. con sentenza emessa dal Tribunale di
5 Civitavecchia in data 4.12.2023. Anche dalla lettura della medesima sentenza, divenuta irrevocabile, che può essere utilizzata ai fini della decisione, emerge che nonostante vi siano state condotte non consone da parte del con critiche CP_1 per la supposta ingerenza dei suoi familiari nella crescita del bambino ed aggressioni verbali, tuttavia, si è ritenuta non provata in giudizio l'abitualità e gravità delle condotte tali da configurare il reato di maltrattamenti in famiglia m è emersa un rilevante conflittualità tra le parti. Inoltre, il difensore del resistente ha documentato che in merito alla denuncia della per violazione dell'art. 388 Pt_1
c.p. con sentenza n.1725/2024 del 23/07/2024 il Giudice monocratico del
Tribunale di Civitavecchia ha così statuito: “dichiara di non doversi procedere nei confronti di perché il reato ascritto è estinto per remissione di querela”. CP_1
Deve inoltre rilevarsi che dalla relazione del 19/05/2024 del TSMREE VT
2 sul minore è emerso che è risultato affetto da Persona_4 Per_1
“disturbo misto dello sviluppo, con compromissione dell'area motoria, attentiva, socio-relazionale
e comportamentale”.
Anche dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali del comune di UI, che hanno monitorato le parti su mandato del Tribunale a seguito del deposito dell'elaborato peritale, si evince che:
- le sedute di psicomotricità del minore sono iniziate il 21/01/2025 con la frequenza di ogni martedì dalle 15:00 alle 15:50 con costi al 50% tra i genitori;
- il figlio frequenta il padre come stabilito dal Tribunale e il si è CP_1 dimostrato sempre puntuale ed è stato anche disponibile a tenerlo oltre il suo orario e al giorno stabilito, quando la signora ha avuto bisogno per impegni di lavoro e non aveva familiari che la potessero coadiuvare;
- la comunicazione tra i genitori “è sicuramente migliorata e riescono quindi a raccordarsi rispetto ai bisogni del figlio”;
- i genitori hanno iniziato dal 03/04/2025 un corso di parent-training presso il
Centro Famiglie del Distretto Sociale VT2 con l'intento di lavorare sulla relazione educativa con il figlio “rendendola funzionale e coerente alle caratteristiche del minore, con
l'obiettivo di migliorare la comunicazione e collaborazione tra le figure genitoriali in funzione del benessere del figlio”.
Dunque, va evidenziato che il resistente durante le operazioni peritali si è dimostrato collaborativo ed ha anche partecipato agli incontri con i Servizi sociali,
e che ha intrapreso insieme alla ricorrente il percorso di parent training e che la comunicazione tra le parti è migliorata con effetti positivi anche sulla serenità
6 psicofisica del figlio.
Il Collegio ritiene che debbano pertanto essere confermati i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa all'esito del deposito della consulenza di ufficio all'udienza del 28 giungo 2024.
Nel resto, non vi sono motivi per modificare le ulteriori statuizioni disposte con il decreto n. 3823/2021 del 16/03/2021 emesso dal Tribunale di
Civitavecchia nella causa n. 2644/2020 in considerazione della documentazione reddituale depositata dalle parti ed in mancanza di richiesta di modifica delle statuizioni economiche.
Le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le patti in quote eguali.
Le ragioni della decisione e la reciproca soccombenza parziale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta ai sensi dell'art. 473 bis. c.p.c. e 337 quinquies c.c. da nei confronti di così dispone: Parte_1 CP_1
1) affida il figlio congiuntamente alle parti;
i genitori Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, fermo restando che in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice;
2) dispone che il minore viva presso l'abitazione materna, con diritto del padre di vedere il figlio salvo diversi accordi tra le parti, a weekend Per_1 alternati dal sabato alle ore 10 alla domenica alle ore 19; nella settimana in cui il weekend è spettante al padre, il minore starà con il padre il martedì dall'uscita di scuola (o diverso orario concordato tra i genitori) con pernotto e all'ingresso alla scuola primaria il giorno successivo, ovvero dal compimento dei 6 anni di età il week-end spettante al padre potrà essere ampliato con pernotto anche la domenica;
nella settimana in cui il weekend spetta alla madre, il padre terrà con sé il martedì e giovedì dall'uscita da scuola (o diverso orario concordato Per_1 tra i genitori) con pernotto;
Vacanze natalizie: 7 giorni (anche non consecutivi) per
7 comprendere o le Festività di Natale/S. Stefano, o di S. Silvestro/Capodanno, ad anni alterni;
Vacanze pasquali: 3 giorni (anche non consecutivi) per comprendere o la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; il minore trascorrerà con il padre
15 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre, entro il mese di maggio di ciascun anno;
3) conferma, nel resto le disposizioni del decreto n. 3823/2021 del
16/03/2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia nella causa n. 2644/2020, in quanto compatibili;
4) dispone che le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vengano poste definitivamente a carico di entrambe le patti in quote eguali;
5) dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito ai difensori delle parti, ai
Servizi sociali del comune di UI ed al CTU dott.ssa Persona_2
Così deciso in Civitavecchia, in camera di consiglio, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. iscritto al n. 1929 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente tra:
nata a [...] il [...], ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carola Regolo, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
e
nato il [...] a [...] e residente in CP_1
UI (VT), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano di Brigida, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio - premesso che dalla relazione more uxorio tra le parti è nato a CP_1
Viterbo il 23 ottobre 2019, il figlio riconosciuto da entrambi i genitori - Per_1
e ha dedotto:
- che con decreto n. 3823/2021 del 16/03/2021 emesso dal Tribunale di
Civitavecchia nella causa n. 2644/2020 è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita del
1 padre ed un assegno di mantenimento a carico del per il minore di euro CP_1
300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie a carico delle parti;
- che in data 16 giugno 2022 il è stato rinviato a giudizio per il reato CP_1 di cui all'art. 572 c.p. davanti al Tribunale penale di Civitavecchia (n. 2225/21
R.G.N.R.) ai danni della ricorrente con l'aggravante di avere commesso il fatto alla presenza del figlio minore;
- che il padre non aveva dato il consenso per iscrizione del figlio alla mensa scolastica (unico bambino nella classe) non per motivi economici, in quanto servizio gratuito, ma per estrema protezione nei confronti del figlio che tuttavia determinava fonte di isolamento e scarsa socializzazione, e pertanto era stato necessario introdurre un ricorso innanzi al Tribunale in attesa di decisione (causa n. 490/2023 R.G.A.G.);
- che, a seguito di alcuni episodi specifici occorsi in data 13-15 settembre
2022, con contrasti nei confronti anche dei nonni materni, il è stato CP_1 ulteriormente citato in giudizio per il reato di cui all'art. 388 comma 2 c.p.,
- che il padre ha anche negato l'iscrizione in piscina del figlio;
- che ha evidenziato comportamenti anomali, segnalati dalla Per_1 scuola in quanto potrebbero rientrare nello spettro autistico (più precisamente nella sindrome di Asperger) ed il ha tenuto condotte inappropriate a CP_1 seguito della convocazione degli insegnanti, negando il consenso per la Part valutazione presso la
- che il padre non rispetta gli orari di visita del figlio, tiene condotte di contrasto con i familiari della ricorrente e non si è presentato agli incontri che sono stati organizzati dagli assistenti sociali.
Tutto ciò dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, la parziale modifica del decreto n. 3823/2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 16/03/2021, nella causa n. r.g. 2644/2020 nel senso di disporre l'affidamento super esclusivo del figlio alla madre o in subordine esclusivo, ed in via ulteriormente subordinata di autorizzare la sig.ra in difetto del consenso del sig. a sottoporre Pt_1 CP_1
Part il minore alla valutazione neurologica della con interruzione delle Per_1 visite paterne al figlio o disporle sotto il monitoraggio del Servizio Sociale territorialmente competente con conferma delle statuizioni economiche vigenti.
Si è costituito il 26.10.2023 il quale ha dedotto: CP_1
- che non possono essere ritenuti rilevanti gli atti del procedimento penale allegati in quanto non vi è stata una sentenza definitiva di condanna del ma CP_1 2 esclusivamente una richiesta di rinvio a giudizio e le testimonianze allegate in merito alle denunciate violenze sono tutte de relato;
- che il padre era contrario al servizio mensa esclusivamente per la tenera età del figlio e che la ricorrente non lo ha informato della circostanza per la quale il figlio ha iniziato a frequentarlo in accordo con la dirigente scolastica;
- che i dedotti contrasti del con i familiari dal lato materno erano stati CP_1 determinati dalla eccessiva ingerenza nelle questioni relative alla gestione del figlio;
- che in merito alla presunta sindrome dello spettro autistico la ricorrente non aveva condiviso con il resistente le notizie inerenti la salute del figlio né si era fatto riferimento a tale patologia nelle riunioni scolastiche con i genitori;
- che il era disponibile a fare sottoporre il figlio a valutazione presso CP_1 un neuropsichiatra infantile, indicando come struttura di riferimento il Campus
Biomedico di Roma.
Tutto ciò dedotto, il resistente ha richiesto il rigetto delle richieste di controparte.
All'udienza del 29.11.2023 sono comparse le parti che sono state sentite ed il Giudice delegato ha preso atto della disponibilità da parte del sig. a fare CP_1
Part sottoporre il figlio a visita e valutazione psicodiagnostica presso la disponendo in via temporanea la conferma dei provvedimenti vigenti ed una CTU in merito alla capacità genitoriale delle parti con nomina della dott.ssa
[...]
Persona_2
In data 14 giugno 2024 la dott.ssa ha depositato l'elaborato peritale. Per_2
All'udienza del 28 giugno 2024, il giudice delegato, ritenuto di condividere le conclusioni della CTU, ha confermato l'affidamento condiviso del minore ai genitori regolamentando la frequentazione padre figlio e invitando le parti a sottoporsi ad un percorso di sostegno genitoriale ed ha rinviato per la decisione assegnando alle parti termine per deposito di documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza del 16 ottobre 2025 i difensori delle parti si sono riportati alle conclusioni rassegnate in atti ed il Giudice ha rimesso la causa in decisione al
Collegio.
Motivi delle decisione
Il Collegio ritiene che all'esito del giudizio debbano essere accolte le
3 conclusioni della consulente di ufficio dott.ssa la quale ha proposto Per_2
l'affidamento condiviso del figlio alle parti con collocamento presso la madre.
Infatti, così ha concluso la CTU nell'elaborato peritale depositato: “Appare chiaro come il sig. e la sig.ra non abbiano concluso la fase di svincolo dalla CP_1 Pt_1 propria famiglia di origine ma ne rimangano ancora dipendenti. Il sig. infatti, non è mai CP_1 uscito veramente dall'abitazione della propria famiglia di origine: anche durante i brevi periodi di convivenza con tuttora ha un lavoro precario ed è sostenuto anche economicamente dalla Pt_1 famiglia e vive con loro. d'altra parte, lavora e vive a stretto contatto con la famiglia di Pt_1 origine e una zia, nella stessa palazzina di cui sono unici proprietari e sembra ancora vincolata nel seguire le indicazioni familiari, soprattutto sembra aderire alle istanze paterne, di cui ripropone le stesse “preoccupazioni” anche in merito alle vicende oggetto del presente giudizio.
Entrambi le parti non sono state aiutate dalle rispettive famiglie di origine nel portare avanti un processo di autoanalisi e valutazione delle proprie responsabilità e quindi dei propri errori nella storia di coppia, ma sono stati sempre sostenuti e giustificati. Queste interferenze delle rispettive famiglie di origine non hanno sicuramente facilitato la formazione di una nuova famiglia: nella prima fase di vita familiare, infatti, gli attori della coppia sono chiamati a tracciare confini del nuovo sistema coniugale e a realizzare la coesione al suo interno, formando una definita identità di coppia… La rappresentazione che ciascuno dei genitori ha esplicitato di è rimasta Per_1 parziale e incompleta, non rispondente alle reali necessità e caratteristiche evolutive del minore.
Questo rischia di impedire a ciascun genitore di offrire il supporto necessario di cui il figlio ha bisogno per vedere accolte le proprie peculiarità e rafforzate le proprie potenzialità. La sig.ra
tende a proporre un legame esclusivo che fatica a riconoscere e ad accogliere i cambiamenti Pt_1 già difficili per Concentrata sul disturbo del figlio, rischia di accentuare le sue Per_1 difficoltà senza lasciargli i giusti spazi anche rispetto alla sua individualità. Il sig. CP_1 attraverso un atteggiamento rigido, come quando non è stato in grado di cogliere le problematiche emergenti, tende a sottovalutare le difficoltà di proiettando su di lui aspettative che il Per_1 minore potrebbe non essere in grado di corrispondere con il rischio di esporlo ad importanti fallimenti e frustrazioni, limitandone di conseguenza le potenzialità e le reali necessità del momento. In definitiva, ciascun genitore ha mostrato una consapevolezza limitata della sofferenza sperimentata dal figlio. Si è evidenziata la mancanza di riconoscimento e le ripercussioni emotive che la forte triangolazione nelle dinamiche conflittuali ha su che a volte ha manifestato Per_1 insofferenza nei momenti di passaggio tra un genitore e l'altro e in un'occasione una “crisi” con agitazione motoria incontrollata. Il sistema familiare necessita di un lavoro di potenziamento della capacità genitoriale di coordinazione e cooperazione, al fine di fornire a una Per_1 visione di insieme del sistema familiare, di se stesso in relazione ad entrambi i genitori e di una
4 rappresentazione solida della coppia genitoriale.”
In merito alle competenze genitoriali delle parti ha così relazionato la dott.ssa con riferimento al “Sul piano cognitivo non si rilevano anomalie Per_2 CP_1 tuttavia “si rileva un'attività ideativa caratterizzata da un pensiero rigido che incide sulla capacità di critica e giudizio. L'adattamento all'esame di realtà rileva ambizioni e aspettative confinate su un piano ideale senza un'adeguata corrispondenza con le reali capacità del soggetto, associate ad una percezione e vissuto dell'immagine di Sé a caratteristiche deflesse che rendono l'Io Per_ scarsamente dinamico” (dr.ssa pag.
4. Per approfondimento si rimanda alla relazione
Psicodiagnostica allegata)… Il sig. ha mostrato apertura laddove non percepisce il CP_1 contesto giudicante, ha riconosciuto le sue difficoltà ed ha intrapreso un percorso di Psicoterapia dal Dicembre u.s., attivandosi inoltre fattivamente per intraprendere tempestivamente tutte le terapie necessarie per anche in attesa della presa in carico da parte del Servizio Per_1
Parte pubblico, ” mentre con riferimento alla ha evidenziato che: ““Si rileva un Pt_1 orientamento percettivo e processi di pensiero articolati, dove dominante risulta l'approccio pratico concreto a fatti di vita quotidiana. Le ambizioni risultano elevate e non sufficientemente supportate a livello elaborativo e rappresentativo del Sé, in quanto la capacità di critica e giudizio Per_ è interferita massicciamente dall'ansia e da vissuti di ipovalutazione di sé” (dr.ssa pag. 4.
Per approfondimento si rimanda alla relazione Psicodiagnostica allegata). Vedasi l'attivazione orientata al problem-solving caratterizzante anche il presente giudizio, interferita spesso da atteggiamenti fortemente ambivalenti, passivo-aggressivi e verosimilmente legati ad una condizione di insicurezza e all'espressione di vissuti ancorati alla storia personale, quelli relativi alla storia affettiva e alle vicende giudiziarie successive… Entrambi i genitori risultano "depotenziati" nella loro azione genitoriale dalla mancata risoluzione di alcuni nodi problematici della loro evoluzione personale, transitati prima nella relazione di coppia e, di seguito, anche in quella parentale. A carico di ambedue, infatti, si rilevano aree di criticità che negli anni hanno inciso pesantemente sulla loro autodeterminazione non riuscendo entrambi a trovare una identificazione reale che li ha portati come coppia a fuggire da un esame di identità reale e ad attingere ad un processo di identificazione primaria per acquisire "forza genitoriale", con un inevitabile fallimento”.
All'esito del deposito della CTU la dott.ssa ha proposto la Per_2 conferma dell'affidamento condiviso, proponendo un calendario di incontri padre figlio e suggerendo non solo un percorso di sostegno genitoriale per le parti ma anche percorsi psicoterapeutici individuale con monitoraggio da parte dei Servizi sociali del comune di UI.
Inoltre, va evidenziato che il è stato assolto nel processo a suo carico CP_1 per violazione dell'art. 572 c.p.c. con sentenza emessa dal Tribunale di
5 Civitavecchia in data 4.12.2023. Anche dalla lettura della medesima sentenza, divenuta irrevocabile, che può essere utilizzata ai fini della decisione, emerge che nonostante vi siano state condotte non consone da parte del con critiche CP_1 per la supposta ingerenza dei suoi familiari nella crescita del bambino ed aggressioni verbali, tuttavia, si è ritenuta non provata in giudizio l'abitualità e gravità delle condotte tali da configurare il reato di maltrattamenti in famiglia m è emersa un rilevante conflittualità tra le parti. Inoltre, il difensore del resistente ha documentato che in merito alla denuncia della per violazione dell'art. 388 Pt_1
c.p. con sentenza n.1725/2024 del 23/07/2024 il Giudice monocratico del
Tribunale di Civitavecchia ha così statuito: “dichiara di non doversi procedere nei confronti di perché il reato ascritto è estinto per remissione di querela”. CP_1
Deve inoltre rilevarsi che dalla relazione del 19/05/2024 del TSMREE VT
2 sul minore è emerso che è risultato affetto da Persona_4 Per_1
“disturbo misto dello sviluppo, con compromissione dell'area motoria, attentiva, socio-relazionale
e comportamentale”.
Anche dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali del comune di UI, che hanno monitorato le parti su mandato del Tribunale a seguito del deposito dell'elaborato peritale, si evince che:
- le sedute di psicomotricità del minore sono iniziate il 21/01/2025 con la frequenza di ogni martedì dalle 15:00 alle 15:50 con costi al 50% tra i genitori;
- il figlio frequenta il padre come stabilito dal Tribunale e il si è CP_1 dimostrato sempre puntuale ed è stato anche disponibile a tenerlo oltre il suo orario e al giorno stabilito, quando la signora ha avuto bisogno per impegni di lavoro e non aveva familiari che la potessero coadiuvare;
- la comunicazione tra i genitori “è sicuramente migliorata e riescono quindi a raccordarsi rispetto ai bisogni del figlio”;
- i genitori hanno iniziato dal 03/04/2025 un corso di parent-training presso il
Centro Famiglie del Distretto Sociale VT2 con l'intento di lavorare sulla relazione educativa con il figlio “rendendola funzionale e coerente alle caratteristiche del minore, con
l'obiettivo di migliorare la comunicazione e collaborazione tra le figure genitoriali in funzione del benessere del figlio”.
Dunque, va evidenziato che il resistente durante le operazioni peritali si è dimostrato collaborativo ed ha anche partecipato agli incontri con i Servizi sociali,
e che ha intrapreso insieme alla ricorrente il percorso di parent training e che la comunicazione tra le parti è migliorata con effetti positivi anche sulla serenità
6 psicofisica del figlio.
Il Collegio ritiene che debbano pertanto essere confermati i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa all'esito del deposito della consulenza di ufficio all'udienza del 28 giungo 2024.
Nel resto, non vi sono motivi per modificare le ulteriori statuizioni disposte con il decreto n. 3823/2021 del 16/03/2021 emesso dal Tribunale di
Civitavecchia nella causa n. 2644/2020 in considerazione della documentazione reddituale depositata dalle parti ed in mancanza di richiesta di modifica delle statuizioni economiche.
Le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le patti in quote eguali.
Le ragioni della decisione e la reciproca soccombenza parziale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta ai sensi dell'art. 473 bis. c.p.c. e 337 quinquies c.c. da nei confronti di così dispone: Parte_1 CP_1
1) affida il figlio congiuntamente alle parti;
i genitori Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, fermo restando che in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice;
2) dispone che il minore viva presso l'abitazione materna, con diritto del padre di vedere il figlio salvo diversi accordi tra le parti, a weekend Per_1 alternati dal sabato alle ore 10 alla domenica alle ore 19; nella settimana in cui il weekend è spettante al padre, il minore starà con il padre il martedì dall'uscita di scuola (o diverso orario concordato tra i genitori) con pernotto e all'ingresso alla scuola primaria il giorno successivo, ovvero dal compimento dei 6 anni di età il week-end spettante al padre potrà essere ampliato con pernotto anche la domenica;
nella settimana in cui il weekend spetta alla madre, il padre terrà con sé il martedì e giovedì dall'uscita da scuola (o diverso orario concordato Per_1 tra i genitori) con pernotto;
Vacanze natalizie: 7 giorni (anche non consecutivi) per
7 comprendere o le Festività di Natale/S. Stefano, o di S. Silvestro/Capodanno, ad anni alterni;
Vacanze pasquali: 3 giorni (anche non consecutivi) per comprendere o la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; il minore trascorrerà con il padre
15 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre, entro il mese di maggio di ciascun anno;
3) conferma, nel resto le disposizioni del decreto n. 3823/2021 del
16/03/2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia nella causa n. 2644/2020, in quanto compatibili;
4) dispone che le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vengano poste definitivamente a carico di entrambe le patti in quote eguali;
5) dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito ai difensori delle parti, ai
Servizi sociali del comune di UI ed al CTU dott.ssa Persona_2
Così deciso in Civitavecchia, in camera di consiglio, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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