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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4067 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Il giorno 20 ottobre 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale IO ZI, chiamato il processo iscritto al n. 12863/22
R.G.A.C., sono presenti entrambi i procuratori delle parti che discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
IO ZI
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 17.00, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale IO ZI, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12863/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
, C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pietro C.F._2
Bruno, per procura in atti Email_1
OPPONENTI
E
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore e per essa, quale mandataria, , Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Antonio Christian
LL IN giusta rocura Email_2
in atti
OPPOSTA
E NEI CONFRONTI
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa, e
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti dall'avv.
MA AS D'GE
; Email_3
ER AM
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3103/2022
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Part 1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1
[...]
e conferma il decreto ingiuntivo n. 3103/22 del Tribunale di Pt_2
Palermo depositato il 15 luglio 2022;
2) conferma l'esecutorietà del medesimo decreto ingiuntivo già concessa con ordinanza del 13 settembre 2023;
3) condanna e , al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di lite sostenute dalle altre parti processuali, che liquida per entrambe le ulteriori parti in complessivi € 2.345,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
Nel Merito si precisa che con atto di citazione regolarmente notificato,
e hanno proposto opposizione avverso Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 3103/2022 del 15 luglio 2022, emesso in loro danno, quanto al primo quale debitore principae e quanto ala seconda in qualità di CP_ garante, da , per il pagamento della somma di € 45.814,82, oltre interessi, spese e compensi della fase monitoria.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Detto credito troverebbe origine in un contratto di credito assunto nei confronti di Findomestic Banca S.p.a., n.20198092535712, Credito successivamente più volte ceduto sino a prevenire all'odierna intimante,oggi opposta.
L'opponente ha sollecitato e ottenuto l'autorizzazione a chiamare in giudizio Controparte_3
per essere garantito e manlevato nel caso di
[...]
accoglimento, della domanda di pagamento spiegata dall'opposta in virtù della copertura assicurativa prevista dalla polizza di assicurazione del credito n. 20198092535711.
Si è ritualmente costituita , che ha contestato il fondamento CP_1
dell'opposizione proposta, della quale ha chiesto il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo ottenuto. Si sono, del pari, costituite le terze chiamate
Le Compagnie, costituitesi in giudizio, hanno contestato le doglianze avversarie sollevando le seguenti eccezioni: A) la nullità della chiamata in causa di B) nel merito, l'esclusione contrattuale Controparte_5
dell'evento perdita impiego dalla copertura assicurativa, il cui indennizzo comunque non potrebbe superare il massimale di polizza vale a dire il pagamento di n. 6 mensilità, per un importo di € 4.921,20 e, infine, per mero scrupolo difensivo, C) la carenza di legittimazione/titolarità passiva di le quali in via preliminare hanno entrambe Controparte_4
eccepito l'intervenuta estinzione del diritto di garanzia per decorso del termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2952 cod. civ..
Passando al merito della vicenda si ribadisce che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso in esame, l'opposta ha documentato la propria titolarità del credito nonché la documentazione a sostegno dell'ammontare del credito medesimo [cfr. docc. del fascicolo del procedimento monitorio].
Parte opponente non ha contestato l'esistenza o validità del rapporto e le contestazioni mosse alal carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo sono rimaste priva di pregio.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, vanno affermate la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria e l'inconsistenza dell'opposizione proposta da e . Parte_1 Parte_2
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 3103/22 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
sorte capitale che per gli interessi). Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e deve essere confermata la esecutività del decreto ingiuntivo già concessa con l'ordinanza del 13 settembre 2023.
Passando, a questo punto, all'esame della domanda di garanzia proposta dagli opponenti nei confronti delle compagnie terze chiamate nel presente giudizio, deve rilevarsene l'assoluta inconsistenza non essendo stata la domanda in alcun modo coltivata.
L'accoglimento della tesi prospsettata dalle terze chiamate comporta il rigetto della domanda di garanzia avanzata, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
In base, infine, al principio della soccombenza, e Parte_1 [...]
vanno condannati in solido al pagamento delle spese Parte_2
CP processuali del presente giudizio di opposizione sia nei confronti di che delle terze chiamate, individuate queste come unica parte processuale.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 e s.m..
Dev'essere, infine, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
Palermo, 20 ottobre 2025 IL G.O.T. IO ZI
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Tribunale IO ZI, chiamato il processo iscritto al n. 12863/22
R.G.A.C., sono presenti entrambi i procuratori delle parti che discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
IO ZI
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 17.00, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale IO ZI, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12863/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
, C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pietro C.F._2
Bruno, per procura in atti Email_1
OPPONENTI
E
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore e per essa, quale mandataria, , Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Antonio Christian
LL IN giusta rocura Email_2
in atti
OPPOSTA
E NEI CONFRONTI
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa, e
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti dall'avv.
MA AS D'GE
; Email_3
ER AM
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3103/2022
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Part 1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1
[...]
e conferma il decreto ingiuntivo n. 3103/22 del Tribunale di Pt_2
Palermo depositato il 15 luglio 2022;
2) conferma l'esecutorietà del medesimo decreto ingiuntivo già concessa con ordinanza del 13 settembre 2023;
3) condanna e , al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di lite sostenute dalle altre parti processuali, che liquida per entrambe le ulteriori parti in complessivi € 2.345,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
Nel Merito si precisa che con atto di citazione regolarmente notificato,
e hanno proposto opposizione avverso Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 3103/2022 del 15 luglio 2022, emesso in loro danno, quanto al primo quale debitore principae e quanto ala seconda in qualità di CP_ garante, da , per il pagamento della somma di € 45.814,82, oltre interessi, spese e compensi della fase monitoria.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Detto credito troverebbe origine in un contratto di credito assunto nei confronti di Findomestic Banca S.p.a., n.20198092535712, Credito successivamente più volte ceduto sino a prevenire all'odierna intimante,oggi opposta.
L'opponente ha sollecitato e ottenuto l'autorizzazione a chiamare in giudizio Controparte_3
per essere garantito e manlevato nel caso di
[...]
accoglimento, della domanda di pagamento spiegata dall'opposta in virtù della copertura assicurativa prevista dalla polizza di assicurazione del credito n. 20198092535711.
Si è ritualmente costituita , che ha contestato il fondamento CP_1
dell'opposizione proposta, della quale ha chiesto il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo ottenuto. Si sono, del pari, costituite le terze chiamate
Le Compagnie, costituitesi in giudizio, hanno contestato le doglianze avversarie sollevando le seguenti eccezioni: A) la nullità della chiamata in causa di B) nel merito, l'esclusione contrattuale Controparte_5
dell'evento perdita impiego dalla copertura assicurativa, il cui indennizzo comunque non potrebbe superare il massimale di polizza vale a dire il pagamento di n. 6 mensilità, per un importo di € 4.921,20 e, infine, per mero scrupolo difensivo, C) la carenza di legittimazione/titolarità passiva di le quali in via preliminare hanno entrambe Controparte_4
eccepito l'intervenuta estinzione del diritto di garanzia per decorso del termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2952 cod. civ..
Passando al merito della vicenda si ribadisce che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso in esame, l'opposta ha documentato la propria titolarità del credito nonché la documentazione a sostegno dell'ammontare del credito medesimo [cfr. docc. del fascicolo del procedimento monitorio].
Parte opponente non ha contestato l'esistenza o validità del rapporto e le contestazioni mosse alal carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo sono rimaste priva di pregio.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, vanno affermate la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria e l'inconsistenza dell'opposizione proposta da e . Parte_1 Parte_2
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 3103/22 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
sorte capitale che per gli interessi). Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e deve essere confermata la esecutività del decreto ingiuntivo già concessa con l'ordinanza del 13 settembre 2023.
Passando, a questo punto, all'esame della domanda di garanzia proposta dagli opponenti nei confronti delle compagnie terze chiamate nel presente giudizio, deve rilevarsene l'assoluta inconsistenza non essendo stata la domanda in alcun modo coltivata.
L'accoglimento della tesi prospsettata dalle terze chiamate comporta il rigetto della domanda di garanzia avanzata, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
In base, infine, al principio della soccombenza, e Parte_1 [...]
vanno condannati in solido al pagamento delle spese Parte_2
CP processuali del presente giudizio di opposizione sia nei confronti di che delle terze chiamate, individuate queste come unica parte processuale.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 e s.m..
Dev'essere, infine, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
Palermo, 20 ottobre 2025 IL G.O.T. IO ZI
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile