Decreto cautelare 23 luglio 2025
Sentenza breve 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 15/09/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01566/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01294/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2025, proposto da
Salus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Federica Bindi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda e ET AV, non costituite in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Unione Montana del Baldo – Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Manservisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari,
- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale presso la sede dell’I.A.A. LA A” (CIG: B2ED826D87), comunicato con pec del 13 giugno 2025;
- della nota di ET AV del 14 marzo 2025;
- della nota di ET AV dell’11 giugno 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando pubblicato in data 6 settembre 2024, la Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda (di seguito, solo “CU”) ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale presso la sede dell’I.A.A. LA A” di Caprino Veronese, per un periodo di 36 mesi, con possibilità di proroga biennale, per un valore complessivo stimato in € 2.198.247,00.
2. La società Salus, in raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) con Vales Società Cooperativa Sociale, ha partecipato alla gara, risultando prima graduata all’esito dell’esame dell’offerta tecnica ed economica.
3. All’atto delle verifiche ex art. 17, comma 5, del d.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante ha richiesto alla società documentazione idonea a dimostrare la regolarità rispetto agli obblighi in materia di collocamento mirato ex l. 12 marzo 1999, n. 68. In sede di gara, la Salus aveva infatti autocertificato nel DGUE il possesso del requisito, dichiarando di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 94, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023.
4. A seguito di interlocuzione con l’ente competente (ET AV – Ambito di Verona), la CU ha acquisito la nota del 14 marzo 2025, confermata con successiva nota dell’11 giugno 2025, da cui è emerso che alla data della dichiarazione di regolarità (14 ottobre 2024) l’odierna ricorrente non era in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili.
5. La società ha dedotto che l’irregolarità è dipesa da un errore materiale del proprio consulente del lavoro, che aveva inserito nei prospetti informativi personale destinato ad essere escluso dalla base di computo (tra cui OSS, educatori, fisioterapisti, personale in sostituzione), producendo in data successiva alla verifica due convenzioni ai sensi dell’art. 11 l. n. 68/1999, stipulate il 18 e il 21 marzo 2025 con i Centri per l’impiego.
6. Ritenendo non sanato il requisito al momento della dichiarazione, il RUP, premesso che «Nella fase interlocutoria avviata con la ditta Salus srl e ET AV - Ambito di Verona, in contrasto con quanto dichiarato dalla ditta, a nulla potendo valere in questo senso le giustificazioni addotte dalla stessa in merito ad un possibile errore nella trasmissione dei dati in quanto non hanno permesso di acquisire una certificazione che attesti il possesso del requisito di ottemperanza rispetto agli obblighi occupazionali imposti dalla legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili» , ha disposto, con provvedimento in data 13 giugno 2025, l’esclusione del RTI Salus–Vales dalla gara, ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. b), del d.lgs. 36/2023, con escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all’ANAC.
7. Avverso tale provvedimento è insorta la ricorrente, chiedendone l’annullamento sulla base di un articolato gruppo di censure, così rubricato: “Violazione degli articoli 94 e 99, del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti” .
La ricorrente deduce che il provvedimento di esclusione non è stato preceduto da una completa istruttoria sulla regolarità sostanziale della propria posizione alla data del 14 ottobre 2024, ribadendo che i dati caricati sul portale informatico di ET AV contengono errori materiali non imputabili alla ricorrente medesima, ma al proprio consulente del lavoro. Difatti, il consulente del lavoro ha inserito nel portale di ET AV anche profili professionali (operatore socio-sanitario, operatore socio-sanitario specializzato, infermiere, fisioterapista, educatore e animatore) che - non dovendo essere computati ai sensi dell’art. 16 del CCNL UNEBA - hanno falsato la base di calcolo per l’obbligo di assunzione dei disabili. In particolare, sempre a detta di parte ricorrente, ciò emerge dalla successiva relazione in data 8 luglio 2025, a firma di un diverso consulente del lavoro interpellato dalla ricorrente, che analizzando la situazione della società per gli anni 2023 e 2024, ha certificato la regolarità della ricorrente medesima rispetto alle prescrizioni della l. n. 68/1999 in materia di assunzione dei disabili.
La società lamenta, altresì, che ET AV: A) non ha consentito di correggere i dati inseriti per errore nel portale prima che la CU adottasse il provvedimento di esclusione, ma soltanto in un momento successivo, e cioè in data 9 luglio 2025; B) non ha eseguito una verifica sostanziale delle condizioni di regolarità o irregolarità della posizione della ricorrente rispetto alle prescrizioni di cui alla l. n. 68/99, emettendo certificazioni sulla base dei dati rilevati sul portale, sebbene fosse stato più volte denunciato l’errore commesso.
8. Con decreto presidenziale n. 336 del 23 luglio 2025 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente.
9. In data 9 agosto 2025 è intervenuta ad opponendum l’Unione Montana del Baldo–Garda, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso nei propri confronti e nei confronti dell’Istituto Assistenza Anziani LA A” (ente nel cui interesse la procedura in esame viene svolta) e, nel merito, la sua infondatezza. Ha replicato la ricorrente con memoria depositata il 29 agosto 2025, corredata da ulteriore documentazione asseritamente comprovante il requisito di regolarità occupazionale in tema di personale disabile.
10. La CU e ET AV non si sono costituite in giudizio.
11. Alla camera di consiglio del 3 settembre 2025 la causa è passata in decisione, previo avviso dato alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendo i presupposti ivi previsti.
2. Il ricorso è infondato, ragion per cui il Collegio ritiene di prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione interveniente.
3. L’art. 94, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 prevede l’esclusione dell’operatore economico che “non abbia presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito” .
Tale previsione recepisce una consolidata impostazione normativa e giurisprudenziale che considera il rispetto degli obblighi di cui alla l. n. 68/1999 sul collocamento mirato dei disabili come requisito soggettivo generale di partecipazione alla gara, la cui mancanza è causa di esclusione automatica ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2021, n. 860).
La ricorrente ha autocertificato, in data 14 ottobre 2024, di essere in regola con i predetti obblighi. Purtuttavia, non è controverso in atti che l’attestazione positiva non sia mai stata rilasciata dall’ente competente, ET AV, il quale, all’esito della successiva verifica condotta dalla stazione appaltante, ha confermato in due successive comunicazioni – in data 14 marzo e 11 giugno 2025 - che la società alla data predetta risultava inottemperante agli obblighi in materia di collocamento mirato.
Sul punto, assume rilievo dirimente considerare che, secondo la giurisprudenza più recente (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 16 luglio 2025, n. 14053) - analogamente a quanto avviene per le attestazioni rilasciate dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate, rispettivamente in materia di regolarità contributiva e di regolarità tributaria delle imprese partecipanti a procedure concorsuali - «anche in subiecta materia debba essere adottato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui le certificazioni relative alle imprese concorrenti, emanate dagli organi preposti, si impongono alla stazione appaltante, che non può in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni …, avendo tali certificati “natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti: tale orientamento riguarda, unicamente, il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti richiesti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni all’uopo rese dal concorrente in sede di gara, come si desume dall’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile alla fattispecie ratione temporis …» .
Pertanto le certificazioni rilasciate dagli enti preposti si impongono alla Stazione appaltante e non sono dalla stessa sindacabili, ragion per cui nella fattispecie in esame il RUP - che pure con le note del 19 marzo 2025 e del 1° aprile 2025 (in atti) aveva messo la ricorrente nelle condizioni di giustificare la contestata irregolarità - non ha potuto che uniformarsi a tali attestazioni rientranti nell’esclusiva competenza dell’ente certificatore (ET AV).
4. Ferma restando l’inconfutabilità in sede di aggiudicazione delle certificazioni negative rilasciate da ET AV, comunque il provvedimento di esclusione resiste alle censure dedotte dalla ricorrente e illustrate con la memoria del 29 agosto 2025, e ciò per le ragioni che seguono:
A) affermando ex professo che i dati inseriti nel portale gestito da ET AV relativi al personale disabile da assumere sono stati il frutto di un errore (non riconoscibile) del proprio consulente, la ricorrente conferma la correttezza non solo delle conseguenti certificazioni sulla base delle quali è stata disposta l’esclusione, ma anche della lettura che delle stesse ha fatto la Stazione appaltante;
B) la successiva relazione tecnica prodotta dalla ricorrente a firma di un nuovo consulente del lavoro si limita ad affermare, genericamente, l’insussistenza di scoperture per l’anno 2023 e una scopertura sanata per il 2024, ma non riporta alcun dato numerico certo, né espone in modo analitico la base occupazionale adottata per ciascuna annualità, né indica il numero preciso di dipendenti computabili ai sensi dell’art. 3 l. n. 68/1999 e, correlativamente, il numero minimo di disabili da assumere in base alla percentuale d’obbligo;
C) la stessa relazione omette un confronto puntuale tra la situazione dichiarata e i prospetti telematici trasmessi (errati) per gli anni 2023 e 2024, limitandosi ad allegare comunicazioni rettificative che, per stessa ammissione della consulente, non sono state acquisite formalmente dal portale;
D) i prospetti interni e i fogli excel allegati alla memoria della ricorrente risultano comunque inidonei a comprovare la regolarità della posizione della società, trattandosi pur sempre di ricostruzioni documentali formate unilateralmente ex post , non sottoscritte da un professionista né formalmente validate dall’ente competente e, perciò, non attendibili quanto a chiarezza e verificabilità della base occupazionale ex art. 3 l. n. 68/1999 alla data del 14 ottobre 2024, ossia del numero dei dipendenti computabili, della percentuale obbligatoria e del numero minimo di disabili da assumere;
E) il prospetto indicato in atti come riferito al 14 ottobre 2024, qualificato come «comunicazione salvata e non inviata» , reca la data di riferimento del 31 ottobre 2024 e, quindi, costituisce una ricostruzione retrospettiva situazione al momento della presentazione dell’offerta, ragion per cui - ammettendo verifiche “ora per allora” , basate su documenti prodotti unilateralmente dalla parte, e non convalidati dall’ente certificatore - si configurerebbe una violazione del principio di parità di trattamento dei concorrenti.
5. Da ultimo, come evidenziato nel suddetto decreto cautelare n. 336 del 2025, è infondata la tesi della ricorrente secondo cui la stipula di due convenzioni ex art. 11, commi 1 e 2, L. 68/1999 - una in data 18 marzo 2025 con il Centro per l’Impiego di Pisa e l’altra in data 21 marzo 2025 con quello di Mantova - consentirebbe di ritenere integrato il requisito sostanziale alla data di presentazione dell’offerta. Al contrario, le predette convenzioni, in quanto stipulate in epoca successiva alla data del 14 ottobre 2024, non possono assumere alcun rilievo retroattivo ai fini della verifica del requisito. Difatti, il requisito soggettivo generale di regolarità ai sensi della l. n. 68/1999 deve sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara (Cons. Stato, Sez. III, 21 gennaio 2019, n. 498). Non rileva, quindi, che la società si sia attivata in un momento successivo per colmare la scopertura mediante percorsi concordati con i Centri per l’impiego, poiché ciò non vale a integrare ex post un requisito che deve già essere posseduto al momento della dichiarazione.
Né risulta condivisibile l’ulteriore assunto difensivo della ricorrente, fondato sull’art. 9 l. n. 68/1999 (“ I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili ”). Tale norma disciplina il termine entro il quale il datore di lavoro deve presentare agli uffici competenti la richiesta di avviamento, ma non ha alcuna rilievo nel settore dei contratti pubblici in quanto l’art. 17 l. n. 68/1999 impone che l’impresa partecipante sia già in regola al momento della dichiarazione in gara. La mera attivazione di richieste presso il collocamento mirato o la stipula di convenzioni entro i 60 giorni previsti dall’art. 9 non equivalgono a piena ottemperanza, né possono retroagire a sanare una scopertura preesistente. Deve infatti ribadirsi che il requisito dev’essere posseduto sin dal momento della presentazione dell’offerta.
6. Né tantomeno giova alla ricorrente invocare il principio del risultato, adducendo la circostanza che la propria offerta sia la prima graduata in quanto economicamente più vantaggiosa. Come affermato da questa stessa Sezione in altra occasione - «il principio del risultato, sebbene di primaria importanza sul piano ermeneutico, non può ritenersi automaticamente prevalente sui princìpi, parimenti enunciati dall’art. 1, d.lgs. n. 36 del 2023, di legalità e di concorrenza, con i connessi principi di parità di trattamento e di non discriminazione, di talché il perseguimento del risultato non può giustificare il sovvertimento delle regole di gara alla cui osservanza la stazione appaltante si è autovincolata» (in questi termini T.A.R. ET, Sez. III, 28 maggio 2025, n. 836, nonché T.A.R. Toscana, Sez. III, 20 maggio 2025, n. 900, secondo la quale «il principio del risultato non può essere utilizzato come un passepartout idoneo ad aprire, sempre e comunque, l’area della legalità ad atti e provvedimenti illegittimi» ).
Inoltre, nel caso in esame, alla luce dei principi di auto-responsabilità e di correttezza, che disciplinano la fase di affidamento del contratto, non può comunque riconoscersi meritevole di tutela la posizione giuridica del concorrente che, con la propria condotta, ha creato le condizioni per causare, o per concorrere a causare, la lesione del principio di par condicio .
Come si è già detto, essendo imputabile alla stessa ricorrente la presentazione di un’erronea autodichiarazione attestante l’assenza di cause escludenti, non può che operare il principio di autoresponsabilità, secondo cui l’operatore economico risponde delle dichiarazioni rese in gara - quand’anche si tratti di dichiarazioni sostitutive o di scienza, e non di atti negoziali in senso stretto - ed è assoggettato alle conseguenze derivanti dalla loro inesattezza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 6 agosto 2020, n. 9044). Tale principio è da intendersi, infatti, nel senso che l’operatore economico che rende dichiarazioni inesatte all’Amministrazione circa il possesso di un requisito generale, non può dolersi poi delle conseguenze che derivano dalle stesse, una volta scoperte in sede di controllo successivo, perché “ imputet sibi ”.
7. In assenza di una certificazione positiva da parte dell’ente competente al momento della domanda di partecipazione e in mancanza di diversi elementi fidefacenti sull’effettiva sussistenza della quota di lavoratori disabili da assumere al momento della partecipazione alla gara, la Stazione appaltante ha correttamente disposto l’esclusione della ricorrente ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, all’esito di un iter procedimentale partecipato e documentato.
8. Conclusivamente, il ricorso è infondato e, quindi, dev’essere, respinto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore della parte interveniente, mentre nulla si dispone nei confronti delle altre parti non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte interveniente, delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO