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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/12/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 959/2022 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 959/22 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Riccardo Marmorato Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Rotolo Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di aver lavorato, con mansioni di autista liv. III-S CCNL Trasporto Merci e Parte_1
Logistica, alle dipendenze di dal 27.3.2018 al 29.5.2020, data in cui ha rassegnato Controparte_1
le dimissioni per giusta causa;
di essere stato inizialmente assunto con contratto part-time 25 ore settimanali;
di aver sottoscritto il contratto di lavoro in Alessandria, Frazione San Michele, via Torino
n. 30; di avere sempre osservato orario dalle 6,00 alle 19,00/19,30 dal lunedì al venerdì; di aver lavorato anche il sabato dalle 6,00 alle 13,00; che nel corso del turno aveva sempre osservato due soste da 45 minuti ciascuna;
di aver percepito, quale retribuzione, quanto riportato nei cedolini paga emessi dalla che il 21.9.2019 aveva subito un infortunio sul lavoro;
di essere Controparte_1
rimasto assente dal lavoro sino al 30.11.2019 percependo regolarmente le retribuzioni;
che dal
1.12.2019 si era assentato per malattia sino al 29.5.2020, data in cui aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa;
di non aver ricevuto la retribuzione durante il periodo di malattia;
che nel corso del rapporto di lavoro non aveva percepito tutto quanto dovuto per retribuzione ordinaria, straordinaria, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta;
di non aver fruito di tutte le ore di permesso e di tutti i giorni di ferie, avendo goduto soltanto di due settimane di ferie;
di non aver ricevuto nulla a titolo di ratei di fine rapporto e TFR;
di non aver ottenuto nulla a titolo di risarcimento del danno per l'infortunio sul lavoro.
Tanto premesso così conclude: «Si insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e, in modo particolare, per la condanna della società al pagamento nei confronti del sig. Controparte_1 della somma complessiva di € 19.943,30, al lordo delle ritenute di legge, dovuta a Parte_1
titolo di retribuzioni relative alle mensilità maturate dal 1.12.2019 al 28.5.2020 (comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive), indennità sostitutiva del mancato preavviso e del trattamento di fine rapporto (comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali alla data del 26.11.2024 – data di avvenuto deposito della consulenza peritale), il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, il tutto con la vittoria delle spese, diritti, onorari del giudizio e rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 55 del 10.3.2014, il tutto oltre CPA ed IVA».
Resiste Controparte_1
Contesta le pretese del ricorrente, allega di aver versato, mediante bonifici bancari, somme superiori al dovuto, sotto la voce «trasferta», a titolo di anticipo sul TFR e conclude per il rigetto della domanda.
II) L'eccezione di nullità della CTU, per omessa comunicazione dell'esito della stessa al difensore della resistente, è infondata.
La Corte di cassazione (sez. III, ord. 8.6.2023, n. 16196) ha stabilito che «in tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c.».
Successivamente al deposito, in data 26.11.2024, della CTU nel fascicolo elettronico, in data
30.4.2025 parte resistente ha depositato un'istanza con la quale ha domandato di essere rimessa in termini «…per effettuare eventuali rilievi critici all'elaborato peritale della CTU, Dott.ssa
assegnando, all'uopo il termine di legge e, conseguentemente, rinviare l'udienza di Per_1
discussione e decisione calendata per l'08 maggio p.v. ad altra successiva per la medesima attività».
Con decreto 3.5.2025 è stato riservato ogni provvedimento, su detta istanza, alla già fissata udienza
8 maggio 2025 nel contraddittorio delle parti, in ossequio del noto principio «audiatur et altera pars» di cui all'art. 101 cpc.
All'udienza 8 maggio 2025 il difensore della resistente non è comparso, è stato dato atto a verbale che il difensore di parte resistente aveva formulato istanza di rimessione in termini per poter presentare le osservazioni alla CTU, non avendo il consulente provveduto alla comunicazione dell'elaborato peritale;
quindi, con ordinanza pronunziata in udienza, si è così provveduto: «Rimette in termini parte convenuta per le osservazioni alla CTU, assegnando il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente verbale e rinvia per discussione all'udienza 5 giugno 2025, ore 11,45». Poiché la parte costituita che non si presenta in udienza viene considerata presente, la comunicazione si considera effettuata con il deposito, nel corso dell'udienza stessa, del provvedimento del giudice
(peraltro, immediatamente conoscibile mediante accesso al fascicolo telematico), per cui dall'8 maggio 2025 è decorso il termine di 15 giorni assegnato per la presentazione delle osservazioni alla
CTU in conseguenza della rimessione in termini.
Al di là del fatto, del tutto irrilevante, che parte convenuta non abbia poi presentato osservazioni alla
CTU nel termine concesso, quel che rileva è che la nullità, di carattere relativo, deve considerarsi, come statuito dalla Corte di cassazione, sanata.
III) Nel merito, tenuto conto che il ricorrente ha ridotto la pretesa alla sola parte relativa alle differenze retributive e all'indennità di mancato preavviso, previo accertamento della legittimità del recesso, la domanda è fondata.
Nessun dubbio circa la legittimità del recesso, dovendosi considerare sussistente la giusta causa in conseguenza dell'omesso pagamento delle retribuzioni spettanti al ricorrente avuto riguardo al periodo da dicembre 2019 a maggio 2020.
Parte resistente, certamente onerata in tal senso, non ha dimostrato di aver versato per detti mesi le retribuzioni, per cui il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso.
Per quanto riguarda le altre voci di credito, la cui debenza deriva dal rapporto di lavoro e rispetto alle quali, ancora una volta, parte resistente non ha fornito prova di sorta (tale non potendosi considerare le risultanze dei bonifici bancari perché, recano quale causale la voce «trasferta» e, comunque, parte convenuta non è stata in grado di dimostrare che si trattava di somme erogate per altre ragioni) circa l'adempimento, si può fare riferimento ai conteggi effettuati dal CTU, di fatto non contestati dalla resistente che, malgrado la rimessione in termini, non ha mosso contestazioni di sorta all'elaborato.
Pertanto, deve essere condannata a pagare a , per differenze Controparte_1 Parte_1 retributive, mensilità extrasolari, altri istituti contrattuali e TFR la somma di € 16.310,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
IV) Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di Controparte_1
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara tenuta e condanna a pagare a € 16.310,00 oltre Controparte_1 Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di Controparte_1 condanna a rimborsare a le spese processuali che liquida in € Controparte_1 Parte_1
5.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 24 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
ST TR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 959/22 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Riccardo Marmorato Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Rotolo Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di aver lavorato, con mansioni di autista liv. III-S CCNL Trasporto Merci e Parte_1
Logistica, alle dipendenze di dal 27.3.2018 al 29.5.2020, data in cui ha rassegnato Controparte_1
le dimissioni per giusta causa;
di essere stato inizialmente assunto con contratto part-time 25 ore settimanali;
di aver sottoscritto il contratto di lavoro in Alessandria, Frazione San Michele, via Torino
n. 30; di avere sempre osservato orario dalle 6,00 alle 19,00/19,30 dal lunedì al venerdì; di aver lavorato anche il sabato dalle 6,00 alle 13,00; che nel corso del turno aveva sempre osservato due soste da 45 minuti ciascuna;
di aver percepito, quale retribuzione, quanto riportato nei cedolini paga emessi dalla che il 21.9.2019 aveva subito un infortunio sul lavoro;
di essere Controparte_1
rimasto assente dal lavoro sino al 30.11.2019 percependo regolarmente le retribuzioni;
che dal
1.12.2019 si era assentato per malattia sino al 29.5.2020, data in cui aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa;
di non aver ricevuto la retribuzione durante il periodo di malattia;
che nel corso del rapporto di lavoro non aveva percepito tutto quanto dovuto per retribuzione ordinaria, straordinaria, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta;
di non aver fruito di tutte le ore di permesso e di tutti i giorni di ferie, avendo goduto soltanto di due settimane di ferie;
di non aver ricevuto nulla a titolo di ratei di fine rapporto e TFR;
di non aver ottenuto nulla a titolo di risarcimento del danno per l'infortunio sul lavoro.
Tanto premesso così conclude: «Si insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e, in modo particolare, per la condanna della società al pagamento nei confronti del sig. Controparte_1 della somma complessiva di € 19.943,30, al lordo delle ritenute di legge, dovuta a Parte_1
titolo di retribuzioni relative alle mensilità maturate dal 1.12.2019 al 28.5.2020 (comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive), indennità sostitutiva del mancato preavviso e del trattamento di fine rapporto (comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali alla data del 26.11.2024 – data di avvenuto deposito della consulenza peritale), il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, il tutto con la vittoria delle spese, diritti, onorari del giudizio e rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 55 del 10.3.2014, il tutto oltre CPA ed IVA».
Resiste Controparte_1
Contesta le pretese del ricorrente, allega di aver versato, mediante bonifici bancari, somme superiori al dovuto, sotto la voce «trasferta», a titolo di anticipo sul TFR e conclude per il rigetto della domanda.
II) L'eccezione di nullità della CTU, per omessa comunicazione dell'esito della stessa al difensore della resistente, è infondata.
La Corte di cassazione (sez. III, ord. 8.6.2023, n. 16196) ha stabilito che «in tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c.».
Successivamente al deposito, in data 26.11.2024, della CTU nel fascicolo elettronico, in data
30.4.2025 parte resistente ha depositato un'istanza con la quale ha domandato di essere rimessa in termini «…per effettuare eventuali rilievi critici all'elaborato peritale della CTU, Dott.ssa
assegnando, all'uopo il termine di legge e, conseguentemente, rinviare l'udienza di Per_1
discussione e decisione calendata per l'08 maggio p.v. ad altra successiva per la medesima attività».
Con decreto 3.5.2025 è stato riservato ogni provvedimento, su detta istanza, alla già fissata udienza
8 maggio 2025 nel contraddittorio delle parti, in ossequio del noto principio «audiatur et altera pars» di cui all'art. 101 cpc.
All'udienza 8 maggio 2025 il difensore della resistente non è comparso, è stato dato atto a verbale che il difensore di parte resistente aveva formulato istanza di rimessione in termini per poter presentare le osservazioni alla CTU, non avendo il consulente provveduto alla comunicazione dell'elaborato peritale;
quindi, con ordinanza pronunziata in udienza, si è così provveduto: «Rimette in termini parte convenuta per le osservazioni alla CTU, assegnando il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente verbale e rinvia per discussione all'udienza 5 giugno 2025, ore 11,45». Poiché la parte costituita che non si presenta in udienza viene considerata presente, la comunicazione si considera effettuata con il deposito, nel corso dell'udienza stessa, del provvedimento del giudice
(peraltro, immediatamente conoscibile mediante accesso al fascicolo telematico), per cui dall'8 maggio 2025 è decorso il termine di 15 giorni assegnato per la presentazione delle osservazioni alla
CTU in conseguenza della rimessione in termini.
Al di là del fatto, del tutto irrilevante, che parte convenuta non abbia poi presentato osservazioni alla
CTU nel termine concesso, quel che rileva è che la nullità, di carattere relativo, deve considerarsi, come statuito dalla Corte di cassazione, sanata.
III) Nel merito, tenuto conto che il ricorrente ha ridotto la pretesa alla sola parte relativa alle differenze retributive e all'indennità di mancato preavviso, previo accertamento della legittimità del recesso, la domanda è fondata.
Nessun dubbio circa la legittimità del recesso, dovendosi considerare sussistente la giusta causa in conseguenza dell'omesso pagamento delle retribuzioni spettanti al ricorrente avuto riguardo al periodo da dicembre 2019 a maggio 2020.
Parte resistente, certamente onerata in tal senso, non ha dimostrato di aver versato per detti mesi le retribuzioni, per cui il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso.
Per quanto riguarda le altre voci di credito, la cui debenza deriva dal rapporto di lavoro e rispetto alle quali, ancora una volta, parte resistente non ha fornito prova di sorta (tale non potendosi considerare le risultanze dei bonifici bancari perché, recano quale causale la voce «trasferta» e, comunque, parte convenuta non è stata in grado di dimostrare che si trattava di somme erogate per altre ragioni) circa l'adempimento, si può fare riferimento ai conteggi effettuati dal CTU, di fatto non contestati dalla resistente che, malgrado la rimessione in termini, non ha mosso contestazioni di sorta all'elaborato.
Pertanto, deve essere condannata a pagare a , per differenze Controparte_1 Parte_1 retributive, mensilità extrasolari, altri istituti contrattuali e TFR la somma di € 16.310,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
IV) Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di Controparte_1
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara tenuta e condanna a pagare a € 16.310,00 oltre Controparte_1 Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di Controparte_1 condanna a rimborsare a le spese processuali che liquida in € Controparte_1 Parte_1
5.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 24 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
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