Articolo 2 della Legge 28 luglio 1997, n. 251
Articolo 1Articolo 3
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16 agosto 1997
Art. 2. 1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, da ripartire in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2001, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di Istituti italiani di cultura all'estero.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Entrata in vigore il 16 agosto 1997