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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/10/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.895/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
in esito all'udienza del 16/09/2025 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento n.895/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. BIANCHINI Francesca Via Crescenzio 20 - ROMA
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3
avv.ti MORETTI Marco e BONADIES Massimo c/o Via D. Angelini 35/37 – CP_3 CP_2
[...]
OGGETTO: OPPOSIZIONE A COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA
Conclusioni: come da note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 17/12/2024, notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, proponeva opposizione alla Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 008762022000000751000 del 15/12/2024 ed ai sottesi avvisi di addebito e cartelle di pagamento . CP_1 CP_3
Eccepiva l'opponente la decadenza dell'azione, la prescrizione del capitale, sanzioni e interessi, nonché l'assenza delle notificazioni dei predetti titoli, di atti interruttivi e l'inesistenza dei ruoli. Si costituivano in giudizio l' e l resistendo all'opposizione. CP_1 CP_3
Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale la causa, istruita mediante produzioni documentali, in esito all'udienza di discussione del 16/09/2025 tenutasi in modalità cartolare, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata nei termini previsti dall'art.127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico.
*** Parte opponente ha contestato sotto molteplici profili le cartelle esattoriali e CP_3 gli avvisi di addebito di seguito elencati, in quanto posti a fondamento CP_1 dell'opposta comunicazione di iscrizione ipotecaria: 00820160008883092000- 00820170006847991000-00820170010369257000-00820180004657424000- 0082019000376874000-00820190011491889000-30820130001395430000- 30820140000531018000-30820140001402685000-30820140002597133000- 30820150001388722000 -30820150001580883000 -30820160000241262000- 30820160001342104000 -30820160002379959000-30820170000265105000 30820170001365131000 -30820190001712328000. Ciò premesso, va rilevato che le cartelle esattoriali CP_3 nn.00820160008883092000-00820170010369257000-00820170006847991000- 000820180004657424000-00820190011491889000 e gli avvisi di addebito nn. CP_1
30820170000265105000-30820170001365131000-30820160000241262000- 30820160002379959000-30820190001712328000-30820150001580883000- 30820160001342104000, sono stati oggetto di un precedente ricorso in opposizione a preavviso di fermo amministrativo (n.89/2024 R.G.), deciso da questo giudice con Sentenza n.316/2024 pubblicata in data 09/12/2024 che, riguardo ai primi due avvisi di addebito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del CP_1
Tribunale di Civitavecchia, mentre riguardo a tutti gli altri atti impositivi ne ha sancito la definitività, per decorrenza dei termini di impugnazione. L'esame del ricorso, dunque, va circoscritto alla cartella esattoriale n. CP_3
0082019000376874000 e agli avvisi di addebito n. 30820130001395430000- CP_1
30820140000531018000-30820140001402685000-30820140002597133000- 30820150001388722000. Orbene, parte opponente eccepisce, prima ancora della prescrizione del credito, l'inesistenza della notificazione dei suddetti atti impositivi, cosicché si impone al giudice di verificare la regolarità del procedimento notificatorio.
2 Ciò posto, grava sull'Ente creditore l'onere di provare la regolare notificazione degli stessi, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a mezzi equipollenti. Avuto riguardo alla cartella esattoriale , quest'ultimo lamenta che tale CP_3 incombente spetterebbe all'Agente delle Riscossione al quale l'Istituto conferisce l'incarico di recuperare il credito previdenziale. Quanto, invece, agli avvisi di addebito , non può farsi a meno di rilevare che CP_1 quest'ultimo non ha soddisfatto gli oneri probatori su di esso gravanti, avendo omesso di allegare i relativi avvisi di notificazione. Gli Enti creditori neppure possono invocare il difetto della legittimazione passiva e tanto meno giovarsi della chiamata in causa dell'Agente della Riscossione. Invero, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, intimazione di pagamento o avviso di addebito, Ente creditore e sono necessariamente Controparte_4 entrambi legittimati passivi rispetto all'opposizione che abbia proposto il destinatario dell'atto di riscossione e ciò nonostante non sia possibile ravvisare tra gli stessi un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. Pertanto, in via generale, laddove uno dei due soggetti non sia stato spontaneamente evocato in giudizio dall'opponente, l'interesse comune alla partecipazione di entrambi detti soggetti al giudizio di opposizione a cartella/preavviso di fermo, può essere liberamente valutato dalla parte, mediante il meccanismo della chiamata in causa, o anche dal giudice, attraverso lo strumento ex art. 107 c.p.c. dell'intervento ordinato iussu iudicis per motivi di opportunità. Sarebbe a dire che l'affermata mancanza di una situazione di litisconsorzio necessario tra Agente ed Ente non fa venire meno la loro autonoma legittimazione passiva in tali giudizi e ciò a prescindere dalla circostanza che l'opposizione sia fondata su vizi attinenti all'attività esattoriale o invece su presunti vizi ascrivibili direttamente all'ente creditore. Infatti, l'eventuale mancanza, da parte dell'Agente, di profili di colpa in relazione all'attività esattoriale svolta, laddove l'Ente abbia trasmesso un ruolo contenente crediti poi rivelatisi inesistenti, può rilevare solo nell'ambito dei rapporti interni tra i due soggetti. Tuttavia, nei rapporti di tali soggetti con il destinatario della cartella, tali vicende sono del tutto irrilevanti, dato che l'attività esattoriale e processuale dell'Agente incide direttamente nella sfera giuridica dei suoi destinatari, che sono terzi rispetto a detto rapporto di mandato. Nel caso di specie, va escluso che gli Entri creditori, possano dolersi di una “minorata difesa” per il fatto di non essere nella possibilità di produrre eventuali atti interruttivi della prescrizione, che sarebbero nella esclusiva disponibilità dell'Agente della riscossione. Ciò non solo in considerazione del rapporto di affidamento esistente tra l'Ente e il suo
, che configura quest'ultimo come un mero mandatario al Controparte_4 quale l'Ente impositore può sempre richiedere gli atti da esso formati o detenuti, necessari per difendersi in giudizio, ma anche perché in taluni casi l'eccezione avente ad oggetto l'inesistenza, la nullità o l'invalidità della notificazione dell'atto
3 impositivo, integrando un vizio preesistente all'attività dell , Controparte_4 non è a quest'ultimo opponibile. Avuto riguardo ai titoli impositivi nn. 0082019000376874000- 30820130001395430000-30820140000531018000-30820140001402685000- 30820140002597133000-30820150001388722000, dunque gli Enti creditori non hanno dato prova dell'avvenuta notifica degli stessi che, quindi, vanno annullati. La domanda, pertanto, va accolta nei limiti innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Considerata la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO – Giudice del Lavoro, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione avuto riguardo ai titoli impositivi n.00820160008883092000-00820170010369257000-00820170006847991000- 000820180004657424000-00820190011491889000-30820170000265105000- 3082170001365131000-30820160000241262000-30820160002379959000- 30820190001712328000-30820150001580883000-30820160001342104000 in quanto oggetto di altro giudizio (n.89/2024 R.G.) già deciso dal Tribunale di Ascoli Piceno con Sentenza n.316/2024. In parziale accoglimento del ricorso annulla i titoli impositivi nn.0082019000376874000- 30820130001395430000-30820140000531018000- 30820140001402685000-30820140002597133000-30820150001388722000 come da motivazione che precede. Compensa le spese di lite. Così deciso in Ascoli Piceno in data 09/10/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
in esito all'udienza del 16/09/2025 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento n.895/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. BIANCHINI Francesca Via Crescenzio 20 - ROMA
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3
avv.ti MORETTI Marco e BONADIES Massimo c/o Via D. Angelini 35/37 – CP_3 CP_2
[...]
OGGETTO: OPPOSIZIONE A COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA
Conclusioni: come da note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 17/12/2024, notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, proponeva opposizione alla Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 008762022000000751000 del 15/12/2024 ed ai sottesi avvisi di addebito e cartelle di pagamento . CP_1 CP_3
Eccepiva l'opponente la decadenza dell'azione, la prescrizione del capitale, sanzioni e interessi, nonché l'assenza delle notificazioni dei predetti titoli, di atti interruttivi e l'inesistenza dei ruoli. Si costituivano in giudizio l' e l resistendo all'opposizione. CP_1 CP_3
Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale la causa, istruita mediante produzioni documentali, in esito all'udienza di discussione del 16/09/2025 tenutasi in modalità cartolare, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata nei termini previsti dall'art.127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico.
*** Parte opponente ha contestato sotto molteplici profili le cartelle esattoriali e CP_3 gli avvisi di addebito di seguito elencati, in quanto posti a fondamento CP_1 dell'opposta comunicazione di iscrizione ipotecaria: 00820160008883092000- 00820170006847991000-00820170010369257000-00820180004657424000- 0082019000376874000-00820190011491889000-30820130001395430000- 30820140000531018000-30820140001402685000-30820140002597133000- 30820150001388722000 -30820150001580883000 -30820160000241262000- 30820160001342104000 -30820160002379959000-30820170000265105000 30820170001365131000 -30820190001712328000. Ciò premesso, va rilevato che le cartelle esattoriali CP_3 nn.00820160008883092000-00820170010369257000-00820170006847991000- 000820180004657424000-00820190011491889000 e gli avvisi di addebito nn. CP_1
30820170000265105000-30820170001365131000-30820160000241262000- 30820160002379959000-30820190001712328000-30820150001580883000- 30820160001342104000, sono stati oggetto di un precedente ricorso in opposizione a preavviso di fermo amministrativo (n.89/2024 R.G.), deciso da questo giudice con Sentenza n.316/2024 pubblicata in data 09/12/2024 che, riguardo ai primi due avvisi di addebito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del CP_1
Tribunale di Civitavecchia, mentre riguardo a tutti gli altri atti impositivi ne ha sancito la definitività, per decorrenza dei termini di impugnazione. L'esame del ricorso, dunque, va circoscritto alla cartella esattoriale n. CP_3
0082019000376874000 e agli avvisi di addebito n. 30820130001395430000- CP_1
30820140000531018000-30820140001402685000-30820140002597133000- 30820150001388722000. Orbene, parte opponente eccepisce, prima ancora della prescrizione del credito, l'inesistenza della notificazione dei suddetti atti impositivi, cosicché si impone al giudice di verificare la regolarità del procedimento notificatorio.
2 Ciò posto, grava sull'Ente creditore l'onere di provare la regolare notificazione degli stessi, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a mezzi equipollenti. Avuto riguardo alla cartella esattoriale , quest'ultimo lamenta che tale CP_3 incombente spetterebbe all'Agente delle Riscossione al quale l'Istituto conferisce l'incarico di recuperare il credito previdenziale. Quanto, invece, agli avvisi di addebito , non può farsi a meno di rilevare che CP_1 quest'ultimo non ha soddisfatto gli oneri probatori su di esso gravanti, avendo omesso di allegare i relativi avvisi di notificazione. Gli Enti creditori neppure possono invocare il difetto della legittimazione passiva e tanto meno giovarsi della chiamata in causa dell'Agente della Riscossione. Invero, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, intimazione di pagamento o avviso di addebito, Ente creditore e sono necessariamente Controparte_4 entrambi legittimati passivi rispetto all'opposizione che abbia proposto il destinatario dell'atto di riscossione e ciò nonostante non sia possibile ravvisare tra gli stessi un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. Pertanto, in via generale, laddove uno dei due soggetti non sia stato spontaneamente evocato in giudizio dall'opponente, l'interesse comune alla partecipazione di entrambi detti soggetti al giudizio di opposizione a cartella/preavviso di fermo, può essere liberamente valutato dalla parte, mediante il meccanismo della chiamata in causa, o anche dal giudice, attraverso lo strumento ex art. 107 c.p.c. dell'intervento ordinato iussu iudicis per motivi di opportunità. Sarebbe a dire che l'affermata mancanza di una situazione di litisconsorzio necessario tra Agente ed Ente non fa venire meno la loro autonoma legittimazione passiva in tali giudizi e ciò a prescindere dalla circostanza che l'opposizione sia fondata su vizi attinenti all'attività esattoriale o invece su presunti vizi ascrivibili direttamente all'ente creditore. Infatti, l'eventuale mancanza, da parte dell'Agente, di profili di colpa in relazione all'attività esattoriale svolta, laddove l'Ente abbia trasmesso un ruolo contenente crediti poi rivelatisi inesistenti, può rilevare solo nell'ambito dei rapporti interni tra i due soggetti. Tuttavia, nei rapporti di tali soggetti con il destinatario della cartella, tali vicende sono del tutto irrilevanti, dato che l'attività esattoriale e processuale dell'Agente incide direttamente nella sfera giuridica dei suoi destinatari, che sono terzi rispetto a detto rapporto di mandato. Nel caso di specie, va escluso che gli Entri creditori, possano dolersi di una “minorata difesa” per il fatto di non essere nella possibilità di produrre eventuali atti interruttivi della prescrizione, che sarebbero nella esclusiva disponibilità dell'Agente della riscossione. Ciò non solo in considerazione del rapporto di affidamento esistente tra l'Ente e il suo
, che configura quest'ultimo come un mero mandatario al Controparte_4 quale l'Ente impositore può sempre richiedere gli atti da esso formati o detenuti, necessari per difendersi in giudizio, ma anche perché in taluni casi l'eccezione avente ad oggetto l'inesistenza, la nullità o l'invalidità della notificazione dell'atto
3 impositivo, integrando un vizio preesistente all'attività dell , Controparte_4 non è a quest'ultimo opponibile. Avuto riguardo ai titoli impositivi nn. 0082019000376874000- 30820130001395430000-30820140000531018000-30820140001402685000- 30820140002597133000-30820150001388722000, dunque gli Enti creditori non hanno dato prova dell'avvenuta notifica degli stessi che, quindi, vanno annullati. La domanda, pertanto, va accolta nei limiti innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Considerata la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO – Giudice del Lavoro, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione avuto riguardo ai titoli impositivi n.00820160008883092000-00820170010369257000-00820170006847991000- 000820180004657424000-00820190011491889000-30820170000265105000- 3082170001365131000-30820160000241262000-30820160002379959000- 30820190001712328000-30820150001580883000-30820160001342104000 in quanto oggetto di altro giudizio (n.89/2024 R.G.) già deciso dal Tribunale di Ascoli Piceno con Sentenza n.316/2024. In parziale accoglimento del ricorso annulla i titoli impositivi nn.0082019000376874000- 30820130001395430000-30820140000531018000- 30820140001402685000-30820140002597133000-30820150001388722000 come da motivazione che precede. Compensa le spese di lite. Così deciso in Ascoli Piceno in data 09/10/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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