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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/12/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa Presidente relatrice
Daniela Coinu Consigliera
Giorgio Murru Consigliere in esito all'udienza del 1.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 288 di RACL dell'anno 2022, proposta da
, nato a [...], il [...], ivi residente, elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, nello Studio dell'Avv. Pietro Cella, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale allegata e da intendersi apposta in calce al ricorso
Appellante contro in persona del Controparte_1 suo Legale Rappresentante, con sede legale in Roma, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Cagliari, via P. Delitala, n. 2, presso l'avv. Laura Furcas e con l'avv. Marina
Olla che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti del 22.03.2024, rogito dott.
Notaio in Roma Per_1
Appellato
Conclusioni:
Per l'appellante: Voglia la Corte “A) Accogliere l'appello ed in riforma della decisione impugnata: 1) Accertare e dichiarare il grave inadempimento dell' in relazione agli CP_1 obblighi diligenza e correttezza ex artt. 1175 e 1176, con la specifica previsione di cui all'art.
54 della L. 88/1989; 2) Condannare conseguentemente l' al risarcimento del danno subito CP_1 dal ricorrente in conseguenza di tale inadempimento nella misura pari al trattamento di pensione di anzianità che il ricorrente avrebbe percepito dal momento della domanda
(2005/2006) e sino alla erogazione del trattamento di vecchiaia (01/02/2014), ovvero in
1 quell'altra ritenuta di giustizia, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione
(“ha diritto al risarcimento del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della detta pensione”- Sent. 21454/2013 cit.). 3) Con ogni conseguenza di legge in merito alle competenze legali dei due gradi di giudizio”.
Per l' appellato: Voglia la Corte “1) rigettare l'appello avverso”. CP_1
Motivi in fatto e in diritto della decisione CP_ Con ricorso depositato il 28.04.2011, aveva convenuto in giudizio l' davanti Parte_1 alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari per sentire “accertare e dichiarare il grave CP_ inadempimento dell in relazione agli obblighi di diligenza e correttezza (ex articoli 1175
e 1176 c.c.), anche con riferimento alla specifica previsione di cui all'art. 54 della L. 88/89 e, per effetto dei quali, sussiste l'onere dell'istituto previdenziale di informare correttamente
l'assicurato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, specie allorquando il medesimo ne faccia specifica richiesta, come nel caso in esame”, e per ottenere quindi la condanna CP_ dell' “al risarcimento dei danni sofferti dal a causa della mancata percezione della Pt_1 pensione di anzianità, nella misura pari all'importo che sarebbe spettato al dalla sua Pt_1 decorrenza teorica e sino alla decorrenza della pensione di vecchiaia che spetterà al medesimo al compimento dei 65 anni di età. Con gli accessori di legge”.
A fondamento della propria pretesa aveva esposto in fatto che, in seguito alla chiusura dello stabilimento dove prestava attività lavorativa, quello della società Vilca S.p.A., in data 4 novembre 1996 era stato posto in mobilità ed inserito nell'elenco nominativo trasmesso all'Ufficio Regionale del Lavoro di Cagliari aggiungendo che, quando era ancora in mobilità, era stato eletto prima nel consiglio di amministrazione del Consorzio Industriale di AS
(12.05.1998) e poi presidente del Consorzio di Bonifica del XE (1999), percependo le relative indennità di carica, assoggettate a contribuzione ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 335 del 1995.
Era poi accaduto, aveva proseguito il ricorrente, che al termine del periodo di mobilità, in data
10 maggio 2000, avesse inoltrato domanda di prosecuzione volontaria per i contributi mancanti al raggiungimento del diritto alla pensione, accolta il 13 maggio 2000 e seguita dal relativo versamento da parte sua e che il 4 marzo 2005 avesse poi richiesto “la certificazione CP_ contributiva ai fini del diritto alla pensione di anzianità”, ottenendo dall' “la comunicazione certificativa del conto assicurativo”, nella quale erano calcolati n. 1794 contributi settimanali al 26 giugno 2004, ivi compresi i periodi di mobilità ed i versamenti volontari effettuati, tanto che in data 8 marzo 2005 aveva inoltrato “domanda di pensione di
2 anzianità, risultandogli di aver raggiunto, al 31/12/2004, le n. 1820 settimane contributive utili ai fini del trattamento di anzianità e possedendo anche il requisito anagrafico (52 anni di età CP_ e 35 anni di contributi)” ma, aveva proseguito il ricorrente, l' aveva respinto la domanda da lui proposta con nota del 27 giugno 2007, assumendo l'assenza del requisito contributivo.
Esperiti senza esito i ricorsi in sede amministrativa, si era quindi trovato costretto a proporre una controversia davanti al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di anzianità (ricorso n. 2390/2008), ma il giudizio era stato definito il giorno 8 luglio 2010, con sentenza n. 1865, con la quale il Tribunale di Cagliari aveva respinto la sua domanda, rilevando l'incompatibilità, per gli anni 1999/2000, tra i redditi percepiti per indennità di carica e l'iscrizione nella lista di mobilità, affermando perciò che non sussistevano i requisiti contributivi per accedere al trattamento di anzianità. CP_ L' aveva osservato il ricorrente, aveva tenuto un comportamento negligente, in violazione degli obblighi di correttezza e diligenza, intimamente connessi ai doveri derivanti dall'art. 54 della legge 88 del 1989, e da tale comportamento gli era derivato un rilevante pregiudizio economico dato che non aveva potuto percepire la pensione di anzianità, nonostante avesse versato contestualmente un'abbondante contribuzione, e di conseguenza, aveva perduto la possibilità di ottenere, sin dal 2005, il trattamento richiesto di anzianità.
Se, infatti, aveva precisato avesse ottenuto una chiara informazione da parte dell'istituto Pt_1 previdenziale, avrebbe potuto diversamente valutare la propria posizione contributiva e lavorativa ed accedere quindi al trattamento vitalizio più favorevole, senza vedere totalmente inutilizzati i rilevanti imporsi versati per oltre 47.000 € ai fini pensionistici. CP_ Un'errata comunicazione dell' come quella da lui ricevuta, rendeva evidente l'insorgenza di una specifica responsabilità, di natura sostanzialmente contrattuale, nei confronti dell'assicurato, specie ove gli errori di comunicazione avessero prodotto un pregiudizio diretto in capo al medesimo assicurato come nel suo caso in cui, ottenuta la possibilità di versare CP_ contributi volontari, l'autorizzazione all'iscrizione nella gestione separata, l' aveva poi fornito, su sua richiesta, una comunicazione formale che evidenziava la sussistenza della contribuzione sufficiente per poter poi accedere al diritto al trattamento di anzianità, salvo poi negare l'esistenza di contributi sufficienti onde ottenere il pensionamento di anzianità, fondato sostanzialmente su un ripensamento.
E precisamente, l'istituto, che pure aveva certificato ufficialmente la sussistenza dei requisiti pensionistici, aveva poi negato la computabilità dei contributi relativi agli anni dal 1998 al 2000, rilevando l'incompatibilità tra l'iscrizione nelle liste di mobilità ed il contestuale percepimento di indennità derivante da incarichi pubblici, ma tutto ciò avendo in precedenza erogato
3 l'indennità di mobilità, consentito la sua iscrizione alla gestione separata e concesso il versamento dei contributi volontari, peraltro in assenza di una generale incompatibilità, come ben evidenziato dalla Suprema Corte, dovendosi in realtà verificare “caso per caso sino a quale soglia il reddito derivante dall'attività lavorativa sia incompatibile con l'iscrizione nelle liste di mobilità”, limite che, nel caso del lavoro autonomo, come noto, è quello “di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità” ai sensi della legge 223 del
1991 ed infatti il tal senso si era posta la decisione del Tribunale n. 1865 del 2010, che aveva potuto chiarire che “solo per gli anni 1999 e 2000 effettivamente il aveva superato tale Pt_1 soglia”. Evidente era pertanto, aveva concluso il ricorrente, lo “specifico e grave CP_ inadempimento dell' scaturito dalla violazione degli obblighi di correttezza e diligenza, disciplinati dalla citata normativa.
Quanto alla misura del danno, e del relativo di risarcimento, aveva sostenuto il ricorrente, il parametro doveva essere valutato in relazione ad “un importo pari alla pensione di anzianità teoricamente erogabile dal gennaio 2005 e fino al raggiungimento del diritto al trattamento di vecchiaia, con il compimento del 65° anno di età dell'assicurato (2012).
* CP_ L' si era costituito in giudizio per contestare la fondatezza dell'avversa pretesa affermando che nessun danno ingiusto poteva derivare al ricorrente dalla condotta dell'ente, che aveva provveduto a revocare il trattamento di mobilità operando secondo legge, non essendo l'istituto neppure incorso in una negligenza idonea ad indurre in errore il ricorrente, che aveva presentato una domanda di pensione nel 2007, successivamente alla comunicazione di revoca dell'indennità di mobilità, avvenuta nel 2006, tanto più che l'estratto conto allegato non aveva valore definitivo, essendosi limitato a registrare i contributi versati a fronte della mobilità erogata, attestando quindi un dato corretto. CP_ La revoca del trattamento di mobilità, aveva proseguito l' aveva trovato fondamento su una causa esterna di incompatibilità ed era quindi fondata su un comportamento lecito, come riconosciuto in buona parte da sentenza ormai passata in giudicato, né poteva dimenticarsi che anche l'assicurato ha un dovere generale di buona fede nei rapporti di obbligazione, che gli impone di non avvantaggiarsi di errori palesi e facilmente riscontrabili, come nel caso di specie in cui alcun errore vi era stato ma solo una decadenza, prevista dalla legge, dal trattamento di mobilità. CP_ Sulla scorta di tali premesse l' aveva quindi concluso perché la domanda proposta da Pt_1 venisse respinta e, nella subordinata e denegata ipotesi di accoglimento della stessa,
[...]
4 aveva contestato il quantum del credito azionato rilevando che dallo stesso doveva essere scorporata la somma dovuta in esecuzione della invocata sentenza del Tribunale di Cagliari a titolo di indebito, in riferimento alla quale aveva quindi formulato espressa domanda riconvenzionale, domandando la condanna di parte ricorrente al pagamento di una somma pari all'indennità di mobilità erogata per gli anni 1999/2000, con importo da determinarsi in corso di causa, con gli accessori di legge.
*
Con sentenza n. 759 del 6 ottobre 2022 il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con produzioni documentali, aveva rigettato il ricorso proposto da e lo aveva condannato alla Parte_1
CP_ rifusione in favore dell' delle spese processuali.
Più precisamente il primo giudice, premesso che in corso di causa al ricorrente era stata riconosciuta la pensione di vecchiaia (provvedimento del 13 marzo 2014), aveva ritenuto infondata la domanda, rilevando che dalla sentenza dal medesimo invocata, n. 1865 del 2010, risultava che negli anni 1999 e 2000, aveva goduto di un reddito da indennità di Pt_1 carica/gettoni certamente superiore per importo a quello pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, richiamando l'art. 9, comma 9, l. n. 223/1991, che aveva introdotto un limite al cumulo tra indennità di mobilità e redditi da lavoro, autonomo o dipendente, dato dalla percezione di un reddito successivo superiore alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità.
Il primo giudice aveva ritenuto, alla luce di tale ricostruzione, che il ricorrente avesse riportato il danno lamentato a causa della sua negligenza, trovandosi nelle condizioni di conoscere il proprio reddito, derivante dalle indennità di carica in contestazione e di avvedersi quindi che negli anni 1999 e 2000 aveva superato il limite di legge, non potendo certo confidare sul fatto CP_ con l' non avrebbe svolto alcuna verifica in merito al predetto cumulo.
E poiché la causa che aveva portato al rigetto della domanda di pensione, per difetto del requisito contributivo, derivava da una norma imperativa di legge, come tale necessariamente nota per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini, aveva concluso il Tribunale, non si CP_ poteva configurare a carico dell' alcuna colpa, quand'anche avesse omesso di far rilevare l'esistenza della norma stessa, richiamando a supporto una giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, ritenuta applicabile anche nel caso di specie e cioè la sentenza n. 4635/2006 della Suprema Corte, III sezione civile. CP_ Quanto alla domanda riconvenzionale, che l' aveva proposto in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda, sulla stessa, aveva concluso il Tribunale, non vi era luogo a provvedere in ragione del rigetto della domanda principale.
5 CP_ Contro la sentenza ha proposto appello , cui ha resistito l' Parte_1
*
La sentenza viene criticata da sotto un duplice profilo. Parte_1
Con un primo motivo di censura – segnatamente deducendo “violazione ed errata applicazione di legge in relazione al disposto di cui agli artt. 7, comma 5 e 9, comma 9, della legge 223/1991 - ha rilevato che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto Pt_1 immediatamente applicabile nel suo caso l'incompatibilità di cui all'art. 9, comma 9, l.
223/1991, attribuendogli una negligenza perché avrebbe dovuto conoscere i limiti di reddito da attività autonoma incompatibili con la mobilità, evidenziando che l'ignoranza della legge non poteva scusarsi.
Si trattava di una motivazione paradossale dal momento non esisteva una specifica norma di legge circa la pretesa incompatibilità, ed infatti lo stesso giudice della decisione n. 1865 del
2010 aveva dovuto “valutare il caso all'esame e quindi regolarlo, esclusivamente, in virtù della analogia legis”, spiegandosi così il perché della decisione di compensare le spese di lite, considerata esattamente la complessità della normativa coinvolta e “la natura controversa della questione, più volte risolta con differenti interpretazioni difformi dalla Sezione Lavoro della
Suprema Corte”.
Il Tribunale, invece, non aveva tenuto conto che il caso in esame non era contemplato dalla norma di cui alla legge 223 del 1991, avendo il legislatore, con il comma 5 dell'art. 7 di tale legge, “espressamente consentito al lavoratore in mobilità di svolgere attività autonoma” e con il comma 9, dell'art. 9 disciplinato “una incompatibilità di tale attività autonoma nella sola ipotesi di lavoratore in mobilità lunga (art. 7 comma 6 richiamato dal comma 9 dell'art. 9)”.
E tanto era sufficiente, ha rilevato per ritenere ingiusta e gravosa la decisione impugnata. Pt_1
Con un secondo motivo di censura la decisione del primo giudice è stata criticata perché fondata su una “motivazione contraddittoria, apparente e comunque insufficiente”. CP_ Il primo giudice, infatti, aveva riportato nella sentenza quanto erroneamente sostenuto dall' ovvero che avrebbe presentato la domanda di pensione solo dopo avere ricevuto la nota Pt_1
CP_ del 2006 con la quale gli era stata revocata la mobilità, cioè quando era già consapevole della non computabilità di tali periodi a fini contributivi, senza considerare che la prima domanda di pensione di anzianità era documentata nel 2005 ed aveva erroneamente negato che CP_ sussistesse in capo all' una colpa “quand'anche avesse omesso di far rilevare al ricorrente
l'esistenza della norma stessa”, norma peraltro non esistente, restando perciò intatta la contestazione principale, oggetto e fulcro della pretesa risarcitoria attivata da e cioè la Pt_1
CP_ violazione da parte dell' degli obblighi di correttezza e diligenza di cui agli artt. 1775 e
6 1776 c.c., connessi ai doveri di cui al disposto dell'art. 54 della legge 88 del 1989, certificando prima la sussistenza di quei periodi contributivi validi ai fini pensionistici, e poi disconoscendoli, in contrastato con i principi ripetutamente espressi dalla Suprema Corte in materia, come riportati, in particolare, con le decisioni n. 21454 del 2013 e, più recentemente,
n. 8604 del 2016.
Da ciò la necessaria riferma della sentenza impugnata.
*
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Risulta dalla documentazione prodotta da nel giudizio di primo grado, ma anche Parte_1
CP_ dalla documentazione prodotta dall' che egli in data 4 marzo 2005 aveva inoltrato all'istituto una “richiesta di certificazione del diritto alla pensione” cui era seguito l'invio da CP_ parte dell' con lettera datata 4 marzo 2005, di “comunicazione certificativa del conto assicurativo”, attestante “il numero complessivo dei contributi utili per il diritto a pensione”, con allegato un estratto conto analitico dei periodi contributivi registrati negli archivi dell'istituto, “in base alle norme di legge che regolano il pensionamento di anzianità nell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti” con la quale, per il periodo dal 31 ottobre 1968 al 26 giugno 2004 erano attestati 1794 contributi, riferiti a servizio militare, lavoro dipendente e preavviso, ma anche, da aprile 1997 ad aprile 2000, alla voce “figurativa mobilità” e dal 25 giugno 2000 a versamenti volontari, fino al 26 giugno 2004 (doc. 1 e 2 di
. Pt_1
Sempre dalla documentazione prodotta da risulta che egli aveva proposto domanda volta Pt_1
CP_ ad ottenere la pensione di anzianità certamente in data 22/11/2006 (lo attesta l' nel doc. 3 CP_ in atti), cui aveva fatto seguito il provvedimento dell' datato 27/06/2007, avente ad oggetto
“reiezione domanda di pensione di anzianità numero 20070561 presentata in data 22/11/2006 nel fondo pensioni lavoratori dipendenti”, con il quale gli era stato comunicato che la domanda di pensione in oggetto non era stata accolta per assenza del requisito contributivo e anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento risultando accreditate 1720 settimane alla data del
31/12/2004 (così ancora nel doc. 3 di e che analoga domanda, volta ad ottenere la Pt_1 pensione di anzianità, era stata da lui riproposta il 22/11/2007, anche questa rigettata dall' CP_1 con provvedimento in pari data, con la motivazione “si confermano le motivazioni di cui alla precedente reiezione”, cioè quella sopra citata del 27 giugno 2007 (foglio 2 del doc. 3 di
. Pt_1
CP_ CP_ Risulta, invece, dagli atti dell' che, con nota dell' n. 4093 in data 8 marzo 2006, era stato comunicato a un indebito di 15.199,48 euro sul presupposto che dal 12 Parte_1
7 maggio 1998, data della sua iscrizione alla gestione separata dell'istituto, e fino al 8 aprile 2000, egli avesse percepito indebitamente l'indennità di mobilità “incompatibile con tale CP_ assicurazione”, di cui l'istituto aveva chiesto il rimborso (doc. 1 ed a tale comunicazione aveva fatto seguito il ricorso amministrativo proposto da in data 29 gennaio 2008, che Pt_1
l' aveva rigettato con provvedimento del 3 luglio 2008, emesso nella seduta del 23 CP_1
CP_ maggio 2008 (doc. 2 e 3 .
E in tale ricorso amministrativo del 29 gennaio 2008, a firma di , con riferimento Parte_1 alla domanda asseritamente presentata nel 2005 per ottenere la pensione di anzianità, che il contribuente non ha ritenuto di dover produrre (nella prima pagina del ricorso la domanda in questione è riferita al 4 marzo 2005, ed indicata come respinta in data 8 marzo 2006 e nella seconda pagina al giorno 8 marzo 2005), è riportato espressamente che il 4 marzo 2005 egli
“ottiene la comunicazione certificativa del proprio conto assicurativo (all. n° 18)”, e che il giorno 8 marzo 2005, “constatata la regolarità della posizione assicurativa, inoltra domanda di pensione (all. n° 19)”, mentre gli allegati 18 e 19, peraltro non prodotti in questo giudizio, sono indicati nel ricorso amministrativo, il primo, come “copia della richiesta di certificazione del diritto alla pensione (LC1)” e il secondo come “copia della “Comunicazione certificativa del conto assicurato ai sensi dell'art. 54 l. 9 Marzo 1989, n. 88 rilasciata in data 4 Marzo 2005 CP_ dagli uffici di AS”, e sembrano quindi essere esattamente i documenti 1 e 2 prodotti da e già sopra descritti. Pt_1
Da tali documenti si evince chiaramente come nessuna domanda, riferibile a pensione di CP_ anzianità, sia stata rivolta all' nel marzo 2005, non il 4 marzo, quando è documentato che ha rivolto all'istituto una richiesta di certificazione finalizzata ad ottenere poi il diritto Pt_1 alla pensione (il raggiungimento delle 1820 settimane è riferito dal al 31/12/2004), ma Pt_1 neppure il giorno 8 marzo 2005, dal momento che nessuna domanda con tale data, finalizzata ad ottenere la pensione di anzianità, risulta allegata agli atti avendo al contrario Parte_1 documentato un primo rigetto della domanda di pensione di anzianità presentata in data
22/11/2006 ed un secondo rigetto riferito a domanda riproposta il 22/11/2007 (doc. 3).
Ed è significativo sia che l'allegato 19 al ricorso amministrativo sopra citato, qui non prodotto, nel quale, secondo quanto rappresentato nel ricorso in questione, sarebbe contenuta la domanda CP_ di pensione inoltrata il giorno 8 marzo 2005 all' (v. ricorso al Comitato Provinciale a pag.
2) sia riferito invece a “copia della comunicazione certificativa del diritto alla pensione ..in data 4 marzo 2005”, cioè al documento 1 prodotto da che non contiene affatto una Pt_1 domanda di pensione, ma esclusivamente una richiesta di ottenere la certificazione del numero di contributi utili per verificare il diritto a pensione, sia che l'unico documento in atti, peraltro
8 CP_ prodotto dall' che reca la data del giorno 8 marzo, ma dell'anno 2006, è riferito non ad un CP_ rigetto della domanda di pensione ma ad una comunicazione di indebito rivolta dall' a
Pt_1
Alla luce di tale ricostruzione dei dati ricavabili dai documenti prodotti, dati spesso confusi nella esposizione di (in tal senso è sufficiente leggere il ricorso amministrativo citato), Pt_1 deve escludersi che colga nel segno la censura rivolta alla sentenza che, secondo quanto prospettato da sarebbe fondata su una motivazione contraddittoria, apparente Pt_1
CP_ comunque insufficiente perché il primo giudice avrebbe condiviso la tesi dell' erroneamente traendo la convinzione della consapevolezza e negligenza di dalla Pt_1 circostanza che egli avrebbe presentato la prima domanda di pensione solo il 22/11/2006 ovvero CP_ successivamente alla nota in data 8 marzo 2006, con cui gli era stata revocata la mobilità, senza invece considerare che la prima domanda di pensione di anzianità risaliva al marzo 2005, quando non poteva essere certamente consapevole o nella condizione di porsi il dubbio in merito alla non computabilità dei periodi di mobilità a fini contributivi, tanto più laddove non esisteva, in ragione di quanto rilevato con il primo motivo di appello, una specifica norma di legge circa tale pretesa incompatibilità.
La motivazione del primo giudice appare, infatti, al collegio corretta in quanto dalle produzioni documentali effettuate dalle parti non emerge affatto che abbia proposto domanda di Pt_1 pensione, per la prima volta, nel marzo 2005.
La prima domanda di pensione, per quanto emerge dai documenti sopra richiamati e quindi in ragione di quanto documentato in causa, in assenza di specifiche produzioni sul punto, deve farsi risalire infatti al 22 novembre 2006 (doc. 3 di , quando, come rilevato dal primo Pt_1 giudice, aveva già ricevuto una comunicazione di indebito riferita alla mobilità percepita Pt_1
CP_ per gli anni 1998-2000 (doc. 1 , risultata poi realmente non dovuta per gli anni 1999 e
2000 (in tal senso la sentenza n. 1865/2010 richiamata dal primo giudice).
Da ciò l'ovvia conseguenza che già nel momento in cui aveva rivolto all'istituto la prima Pt_1 domanda di pensione di anzianità, quella formulata nel mese di novembre 2006, egli era stato CP_ posto dall' nelle condizioni di avvedersi del rischio che il proprio requisito contributivo, CP_ certificato nel marzo 2005, quando all' non era noto il reddito derivante dalle indennità di carica percepite (in tal senso anche la sentenza n. 1865/2010, in fondo a pag. 3, dove si parla di reddito “totalmente taciuto”), non fosse quello attestato nel marzo 2005, in cui era computato il periodo di mobilità all'epoca riconosciuta e successivamente accertata come non dovuta perché percepita in violazione di quanto previsto dalla l. n. 223/1991, cioè da norma imperativa, come da tempo interpretata dalla Suprema Corte, che già dal 2004 aveva peraltro dato atto della
9 sostanziale inesistenza di un contrasto di giurisprudenza, definito “più apparente che reale”, per le motivazioni esposte nella sentenza n. 6463/2004, cui aveva prestato adesione anche la sentenza n. 1865/2010 che lo riguardava, richiamata dal primo giudice.
E dell'insussistenza dei presupposti per poter ravvisare in capo a l'invocato legittimo Pt_1 affidamento, correttamente, seppure sinteticamente, escluso dal primo giudice, vi è evidenza anche nel contenuto del ricorso amministrativo datato 29 gennaio 2008, significativamente CP_ prodotto in causa dall' proposto però avverso la comunicazione di indebito del giorno 8 marzo 2006 sopra citata, nel quale egli dimostra di avere avuto, fin dalla ricezione di tale CP_ comunicazione, consapevolezza del fatto che la problematica posta dall' era riferita alla incompatibilità, rappresentatagli dall'istituto già dal marzo 2006, negli anni di contribuzione CP_ versati in concomitanza della mobilità con gli incarichi ricoperti, e delle ragioni poste dall'
a base dell'indebito, del quale ha contestato l'esistenza deducendo appunto l'assenza di cause di incompatibilità ai sensi della l. n. 223 del 1991, operando una ricostruzione in tal senso di quanto previsto dagli artt. 7 e 9, comma 9, da lui interpretati nel senso di escludere la cumulabilità dell'indennità di mobilità con i gettoni o le indennità percepiti per l'espletamento di incarichi come quelli affidatigli dai Consorzi citati tra il 1998 ed il 2000.
Si legge, infatti, nella predetta comunicazione di indebito del giorno 8 marzo 2006 “Lei ha percepito indebitamente l'indennità di mobilità, incompatibile con tale assicurazione”, cioè CP_ quella della gestione separata poco prima citata, ritenuta quindi dall' evidentemente, non compatibile con l'attività di lavoro autonomo da lui volta da maggio 1998 ad aprile 2000.
In tal senso deve perciò condividersi l'affermazione del primo giudice che “il danno lamentato sia dipeso da sua negligenza, a fronte della quale resterebbe comunque irrilevante l'operato CP_ dell' quand'anche si volesse ritenere che abbia omesso di far rilevare al ricorrente che, in ragione dell'esistenza di una norma imperativa di legge, non aveva il diritto di percepire per quegli anni l'indennità di mobilità, e conseguentemente il difetto del requisito contributivo necessario per beneficiare della pensione negatagli.
E ciò in quanto risulta documentato che già dal mese di marzo 2006, quando con il citato Pt_1 provvedimento gli era stata rappresentata un'incompatibilità tra i contributi versati alla gestione separata per effetto dell'attività di lavoro autonomo svolta e delle indennità a tale titolo percepite, fino ad aprile 2000, da maggio 1998 e l'indennità di mobilità percepita e quando non aveva ancora presentato domanda di pensione di anzianità, proposta per la prima volta a novembre 2006, si trovava nelle condizioni di conoscere e valutare l'incompatibilità, comunque CP_ ritenuta dall' tra il reddito da lavoro autonomo e la mobilità percepiti.
10 Già da marzo 2006 egli poteva quindi valutare, alla luce della certificazione rilasciatagli il 4 marzo 2005, che attestava la posizione assicurativa che all'epoca della comunicazione risultava esistente, che nella stessa era inclusa anche la mobilità riferita agli anni dal 1998 al 2000, e quindi la possibile incompatibilità della stessa con i redditi percepiti per gli incarichi ricoperti in quegli stessi anni, di cui era consapevole (e ciò si ricava anche dal tenore del ricorso proposto davanti al Tribunale nell'odierno giudizio, dove alla pag. 6, punto D, tra l'altro è espressamente riportato” come è noto, per l'ipotesi del lavoro autonomo il limite previsto dalla normativa di cui alla legge 223/1991 è quello di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità”), nonché la conseguente assenza del requisito contributivo necessario per beneficiare della pensione di anzianità.
Giustamente, pertanto, a parere del collegio il primo giudice aveva ritenuto la sua negligenza, restando irrilevante quanto sostenuto da con il primo motivo di appello in merito Pt_1 all'insussistenza di una specifica norma di legge circa la pretesa incompatibilità, se si considera CP_ la circostanza che la tematica gli era stata comunque posta dall' in termini di incompatibilità già prima che egli proponesse la domanda di pensione nel mese di novembre 2006, quando era stato posto in condizioni di valutare la non cumulabilità tra l'indennità di mobilità ed i redditi da lavoro autonomo percepiti e la conseguente assenza del diritto di percepire l'indennità di mobilità, non potendo quindi confidare sull'esistenza del requisito contributivo in contestazione già da allora, avendo peraltro l'istituto fatto applicazione di una previsione normativa, supportata anche all'epoca dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6463/2004), richiamata dal Tribunale di Cagliari nella sentenza n. 1865 del 2010, che l'aveva interpretata in senso a lui sfavorevole, rilevando anche l'insussistenza di un contrasto di giurisprudenza, definito “più apparente che reale”.
Da tali complessive considerazioni discende la correttezza della sentenza impugnata, tanto più alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte in materia di certificazione del requisito CP_ contributivo da parte dell' secondo cui “in tema di prestazioni previdenziali, l'erronea certificazione resa dall'ente previdenziale all'assicurato, che sia lavoratore autonomo, circa la sua posizione contributiva, non comporta la responsabilità risarcitoria, di natura contrattuale, dell'ente, poichè il valore certificativo delle comunicazioni ex art. 54 della l. n. 88 del 1989 può logicamente predicarsi soltanto per quelle concernenti i dati di fatto della posizione previdenziale rilasciate ad assicurati che, rispetto al rapporto contributivo sulla cui base è modulato il loro rapporto previdenziale, siano terzi, e, quindi, non possano avere conoscenza alcuna dei predetti dati, ma non anche per le comunicazioni rilasciate ad assicurati che siano anche parte del rapporto contributivo stesso, i quali non possono fondare alcun affidamento
11 meritevole di tutela su eventuali errori compiuti dall'ente nella comunicazione di notizie che rientrano nella loro diretta sfera di conoscibilità” (così da ultimo Cass. n. 6643/2020), di cui il primo giudice ha fatto corretta applicazione nel caso di specie, escludendo, alla luce della vicenda ricostruita in fatto, che si potesse configurare un legittimo affidamento del contribuente, tutelabile nel suo caso.
Deve, infatti, escludersi che possa essere riconosciuto un danno in concreto risarcibile, avendo l'appellante tenuto una condotta idonea ad assumere autonoma efficacia causale con riferimento alle scelte operate nel novembre 2006, rispetto quindi al suo verificarsi, ovvero un comportamento non diligente, che di per sé lo aveva portato a riporre affidamento sulla certificazione ottenuta, che riportava un dato che egli stesso era in grado di controllare e cioè la non spettanza della indennità di mobilità per incompatibilità con i redditi percepiti dal 1998 al
2000 per attività di lavoro autonomo, e dei conseguenti periodi contributivi, quantomeno per quelli riferiti in particolare agli anni 1999 e 2000.
Il valore propriamente certificativo delle comunicazioni rese ai sensi dell'art. 54 della legge 88 del 1989 può predicarsi, infatti, come ben evidenziato dalla Suprema Corte, soltanto per le comunicazioni concernenti i dati di fatto della posizione assicurativa che siano state rilasciate ad assicurati che siano terzi rispetto al rapporto contributivo sulla cui base è modulato il rapporto previdenziale, non anche per le comunicazioni rilasciate ad assicurati che siano anche parte del rapporto contributivo stesso, in quanto l'obbligo di certificazione di fatti giuridicamente rilevanti, che obbliga ad assumere come certo ciò che viene enunciato nell'atto di certificazione, può avere un senso solo quando la certezza venga attribuita ad un fatto di cui colui che di quell'atto si avvale nel commercio giuridico non ha, perché non può avere, conoscenza alcuna, non anche allorché si tratti di un fatto che rientra nella sua sfera di diretta conoscibilità, diversamente giungendosi al paradosso che un soggetto sia obbligato a tenere per certo il contenuto di un certificato riportante notizie erronee sul suo conto e di cui egli stesso è
a conoscenza, cosa che non solo risulta logicamente assurda ma che è contraria alle regole dell'ordinamento, che appresta all'interessato rimedi specifici, amministrativi e giurisdizionali, affinché il fatto giuridico venga riconosciuto nella sua effettiva storicità e produca i suoi effetti
(Cass. n. 6643/2020 citata).
Deve escludersi perciò che si possa fondare un affidamento meritevole di tutela in colui che rispetto al fatto indicato nell'atto di certazione non sia terzo, non tenuto perciò soltanto ad essere obbligato a ritenere certo ciò che nell'atto è descritto, come nel caso di specie in cui non Pt_1
CP_ CP_ può invocare eventuali errori , compiuti nel comunicargli dati relativi alla parte del rapporto assicurativo che lo riguardava direttamente e rispetto ai quali non era terzo,
12 coinvolgendo l'attività lavorativa autonoma dal medesimo svolta negli anni dal 1998 al 2000, in coincidenza con i quali aveva percepito l'indennità di mobilità, relativi cioè un rapporto contributivo di cui egli era parte e di cui aveva – o doveva e poteva - avere consapevolezza, CP_ peraltro a fronte della contestazione della incompatibilità rilevata dall' già dal mese di marzo 2006, rivoltagli qualche mese prima che egli si determinasse a formulare domanda di pensione di anzianità, che rendeva ancor più evidente, in ragione del contenuto della citata nota in data 8 marzo 2006, che tale domanda sarebbe stata rigettata dall' per difetto della CP_1 necessaria provvista contributiva, non risultando peraltro neppure che il rapporto lavorativo dipendente sia cessato in conseguenza della aspettativa, a suo dire erroneamente indotta dall' , di accedere alla pensione di anzianità anticipata (si vedano in proposito i punti da CP_1
1 a 3 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
In conclusione, posta la non fondatezza di entrambi i motivi di appello formulati per le ragioni sopra evidenziate, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata va, quindi, confermata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno, quindi, liquidate a carico di , come da dispositivo, ai sensi del DM 55 del 2014, con le successive Parte_1 modifiche, facendo riferimento ai parametri minimi previsti per le controversie di valore indeterminabile instaurate davanti alla Corte d'Appello, senza fase di trattazione e/o istruttoria, che non si è svolta. Sussistono, infine, i presupposti processuali per dichiarare tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunziando: rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, del 6 ottobre 2022 n. 759; CP_ condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell' che liquida in complessivi euro 3.473,00 euro, oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge;
dichiara tenuto l'appellante principale al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-
2012.
Cagliari, 29 dicembre 2025 La Presidente relatrice dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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