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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5557 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12527/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Massimiliano Marinelli;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'Avvocatura
[...] P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Palermo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 19/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 dicembre 2022 ha chiesto che l' Parte_1 [...]
venga Controparte_2
condannato al pagamento di una somma pari a 12 mensilità della retribuzione percepita nel corso del rapporto di lavoro a tempo determinato. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto di essere stata assunta dalla a tempo Controparte_2
determinato dall'11 dicembre 1993 al 7 luglio 1998, proseguendo a prestare servizio in
1 forza di successivi rinnovi e proroghe alle dipendenze della medesima Amministrazione fino al 31 dicembre 2019, allorquando, all'esito di concorso, veniva assunta a tempo indeterminato con decorrenza 1 gennaio 2021; pertanto, ha eccepito l'illegittimità del ricorso da parte dell'Amministrazione convenuta alla contrattazione a termine e conseguentemente argomentato circa la sussistenza del credito risarcitorio ex art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 28 novembre 2023 l'
[...]
, in via Controparte_2 preliminare, ha eccepito il giudicato derivante dalla sentenza n. 389/2016 (con cui la locale
Corte d'Appello avrebbe rigettato identica domanda risarcitoria) e la consequenziale inammissibilità del ricorso;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che l'assunzione a tempo indeterminato in forza di una procedura selettiva specificamente volta alla stabilizzazione del personale precario avrebbe integralmente risarcito il danno cagionato;
in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
I fatti (pacifici) oggetto di causa.
E' pacifico che parte ricorrente, rientrante nel personale ex Italter s.p.a. e Sirap s.p.a.
(art. 76 della L.R. 25/1993), lavorava alle dipendenze dell'Amministrazione regionale per oltre vent'anni in forza di reiterati contratti a tempo determinato (cfr. i rispettivi scritti introduttivi, oltre che il certificato di servizio prodotto come allegato n. 1 del ricorso).
L'eccezione di giudicato esterno.
Con la sentenza n. 389/2016 la Corte d'Appello di Palermo rigettava la domanda risarcitoria ex art. 36 del d.lgs. 165/2001 proposta, tra gli altri, anche dall'odierna ricorrente alla luce dell'utilizzo da parte dell'Amministrazione della contrattazione a termine a partire dal 1993 (cfr. allegato n. 1 della memoria di costituzione).
E' certo, dunque, che la domanda risarcitoria azionata nell'odierno giudizio sia parzialmente coperta da giudicato, con riferimento alla precarizzazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1993 al 30 dicembre 2011 (cfr. ricorso e sentenza di primo grado depositati dalla ricorrente con le note del 15 gennaio 2024).
2 Ciò detto, secondo questo giudice l'efficacia del suddetto giudicato non si estende al periodo di lavoro successivo (tra il 2012 ed il 2020) perché l'odierna pretesa rispetto alla precedente è identica sotto il profilo del petitum, ma diversa per quanto concerne la causa petendi (cfr. Cass., sez. I, ordinanza n. 10430 del 19 aprile 2023: “Nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili”): va notato, infatti, che il rapporto di lavoro, seppur sostanzialmente unitario e continuativo, dopo il 2011 proseguiva in base a distinte proroghe fino al 31 dicembre 2020 (cfr. pagina 6 del ricorso), la cui legittimità è stata sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria per la prima volta nel presente procedimento.
Pertanto, accolta soltanto parzialmente l'eccezione di giudicato, la fondatezza della pretesa creditoria va verificata con esclusivo riferimento al periodo di lavoro intercorso tra le parti tra il 2012 ed il 2020.
Il diritto al risarcimento del danno.
A fronte della dedotta precarizzazione del rapporto di lavoro, va immediatamente notato che la convenuta non ne ha contestato l'illegittimità, espressamente rilevata, comunque, dalle sentenze di questo stesso Tribunale (in diversa composizione) e della locale Corte d'Appello opportunamente allegate alle note conclusive di parte ricorrente dell'11 novembre 2025.
La tutela risarcitoria richiesta, dunque, va senz'altro accordata, escludendosi, per le ragioni già espresse dalla Corte d'Appello di Palermo nella sentenza n. 979/2023 del 30 novembre 2023 (alla cui motivazione è sufficiente rinviare: cfr. allegato n. 2 delle note dell'11 novembre 2025), che l'intervenuta stabilizzazione abbia integralmente ristorato il danno cagionato.
Sotto il profilo della misura risarcitoria, tuttavia, occorre considerare che nei precedenti citati dalla stessa ricorrente questo Tribunale e la locale Corte d'Appello riconosceva un risarcimento corrispondente a dodici mensilità dell'ultima retribuzione a colleghi della che avevano lavorato dal 1993 al 2020, per un totale, quindi, di circa 27 anni. Pt_1
Nel caso di specie, come visto, il periodo dal 1993 al 2011 è coperto da giudicato e, come tale, non valutabile ai fini della determinazione del credito risarcitorio da riconoscersi.
3 Pertanto, considerando una precarizzazione di circa 9 anni (dal 2012 al 2020), questo
Tribunale ritiene che il risarcimento per tale periodo possa essere quantificato in 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (considerando i contratti a tempo determinato) alla luce della durata dell'illegittima precarizzazione (9) anni, del risarcimento accordato ai colleghi impiegati con contratti precari per periodi ben più lunghi (circa 27 anni) e, non ultimo, dell'affidamento riposto dall'Amministrazione circa la legittimità del suo operato nei confronti della in conseguenza della sentenza del 2016. Pt_1
L'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione convenuta è infondata perché tra la notifica del ricorso (20 ottobre 2023) e la precarizzazione del rapporto
(conclusasi soltanto con in data 31 dicembre 2019) trascorreva un termine inferiore a cinque anni.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
In parziale accoglimento del ricorso l' Controparte_2
va condannato al pagamento in favore di
[...]
di un importo corrispondente a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di Parte_1 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, considerando i contratti a tempo determinato.
Per quanto concerne le spese giudiziali, invece, appare equo disporne la compensazione per metà, visto l'accoglimento soltanto parziale del ricorso, con la consequenziale condanna dell'Assessorato al pagamento del restante 50% in favore del procuratore della ricorrente (giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.), che si liquida come in dispositivo tenendo in considerazione, da un lato, il particolare pregio delle difese attoree (connotate da chiarezza, efficacia ed opportuna sintesi) e, dall'altro lato, il carattere seriale della lite.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
• dichiara inammissibile la domanda con riguardo al periodo di lavoro tra il 1993 e l'anno 2011;
4 • condanna l' CP_2 Controparte_2
al pagamento in favore di di un
[...] Parte_1
importo corrispondente a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, considerando i contratti a tempo determinato;
dispone la compensazione di metà delle spese giudiziali;
condanna l' Controparte_2
al pagamento in favore dell'avv. Massimiliano Marinelli, nella
[...]
qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di del restante 50% Parte_1 delle spese giudiziali di quest'ultima, che liquida (già operata la compensazione) in €
1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 19/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO TO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12527/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Massimiliano Marinelli;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'Avvocatura
[...] P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Palermo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 19/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 dicembre 2022 ha chiesto che l' Parte_1 [...]
venga Controparte_2
condannato al pagamento di una somma pari a 12 mensilità della retribuzione percepita nel corso del rapporto di lavoro a tempo determinato. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto di essere stata assunta dalla a tempo Controparte_2
determinato dall'11 dicembre 1993 al 7 luglio 1998, proseguendo a prestare servizio in
1 forza di successivi rinnovi e proroghe alle dipendenze della medesima Amministrazione fino al 31 dicembre 2019, allorquando, all'esito di concorso, veniva assunta a tempo indeterminato con decorrenza 1 gennaio 2021; pertanto, ha eccepito l'illegittimità del ricorso da parte dell'Amministrazione convenuta alla contrattazione a termine e conseguentemente argomentato circa la sussistenza del credito risarcitorio ex art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 28 novembre 2023 l'
[...]
, in via Controparte_2 preliminare, ha eccepito il giudicato derivante dalla sentenza n. 389/2016 (con cui la locale
Corte d'Appello avrebbe rigettato identica domanda risarcitoria) e la consequenziale inammissibilità del ricorso;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che l'assunzione a tempo indeterminato in forza di una procedura selettiva specificamente volta alla stabilizzazione del personale precario avrebbe integralmente risarcito il danno cagionato;
in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
I fatti (pacifici) oggetto di causa.
E' pacifico che parte ricorrente, rientrante nel personale ex Italter s.p.a. e Sirap s.p.a.
(art. 76 della L.R. 25/1993), lavorava alle dipendenze dell'Amministrazione regionale per oltre vent'anni in forza di reiterati contratti a tempo determinato (cfr. i rispettivi scritti introduttivi, oltre che il certificato di servizio prodotto come allegato n. 1 del ricorso).
L'eccezione di giudicato esterno.
Con la sentenza n. 389/2016 la Corte d'Appello di Palermo rigettava la domanda risarcitoria ex art. 36 del d.lgs. 165/2001 proposta, tra gli altri, anche dall'odierna ricorrente alla luce dell'utilizzo da parte dell'Amministrazione della contrattazione a termine a partire dal 1993 (cfr. allegato n. 1 della memoria di costituzione).
E' certo, dunque, che la domanda risarcitoria azionata nell'odierno giudizio sia parzialmente coperta da giudicato, con riferimento alla precarizzazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1993 al 30 dicembre 2011 (cfr. ricorso e sentenza di primo grado depositati dalla ricorrente con le note del 15 gennaio 2024).
2 Ciò detto, secondo questo giudice l'efficacia del suddetto giudicato non si estende al periodo di lavoro successivo (tra il 2012 ed il 2020) perché l'odierna pretesa rispetto alla precedente è identica sotto il profilo del petitum, ma diversa per quanto concerne la causa petendi (cfr. Cass., sez. I, ordinanza n. 10430 del 19 aprile 2023: “Nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili”): va notato, infatti, che il rapporto di lavoro, seppur sostanzialmente unitario e continuativo, dopo il 2011 proseguiva in base a distinte proroghe fino al 31 dicembre 2020 (cfr. pagina 6 del ricorso), la cui legittimità è stata sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria per la prima volta nel presente procedimento.
Pertanto, accolta soltanto parzialmente l'eccezione di giudicato, la fondatezza della pretesa creditoria va verificata con esclusivo riferimento al periodo di lavoro intercorso tra le parti tra il 2012 ed il 2020.
Il diritto al risarcimento del danno.
A fronte della dedotta precarizzazione del rapporto di lavoro, va immediatamente notato che la convenuta non ne ha contestato l'illegittimità, espressamente rilevata, comunque, dalle sentenze di questo stesso Tribunale (in diversa composizione) e della locale Corte d'Appello opportunamente allegate alle note conclusive di parte ricorrente dell'11 novembre 2025.
La tutela risarcitoria richiesta, dunque, va senz'altro accordata, escludendosi, per le ragioni già espresse dalla Corte d'Appello di Palermo nella sentenza n. 979/2023 del 30 novembre 2023 (alla cui motivazione è sufficiente rinviare: cfr. allegato n. 2 delle note dell'11 novembre 2025), che l'intervenuta stabilizzazione abbia integralmente ristorato il danno cagionato.
Sotto il profilo della misura risarcitoria, tuttavia, occorre considerare che nei precedenti citati dalla stessa ricorrente questo Tribunale e la locale Corte d'Appello riconosceva un risarcimento corrispondente a dodici mensilità dell'ultima retribuzione a colleghi della che avevano lavorato dal 1993 al 2020, per un totale, quindi, di circa 27 anni. Pt_1
Nel caso di specie, come visto, il periodo dal 1993 al 2011 è coperto da giudicato e, come tale, non valutabile ai fini della determinazione del credito risarcitorio da riconoscersi.
3 Pertanto, considerando una precarizzazione di circa 9 anni (dal 2012 al 2020), questo
Tribunale ritiene che il risarcimento per tale periodo possa essere quantificato in 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (considerando i contratti a tempo determinato) alla luce della durata dell'illegittima precarizzazione (9) anni, del risarcimento accordato ai colleghi impiegati con contratti precari per periodi ben più lunghi (circa 27 anni) e, non ultimo, dell'affidamento riposto dall'Amministrazione circa la legittimità del suo operato nei confronti della in conseguenza della sentenza del 2016. Pt_1
L'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione convenuta è infondata perché tra la notifica del ricorso (20 ottobre 2023) e la precarizzazione del rapporto
(conclusasi soltanto con in data 31 dicembre 2019) trascorreva un termine inferiore a cinque anni.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
In parziale accoglimento del ricorso l' Controparte_2
va condannato al pagamento in favore di
[...]
di un importo corrispondente a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di Parte_1 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, considerando i contratti a tempo determinato.
Per quanto concerne le spese giudiziali, invece, appare equo disporne la compensazione per metà, visto l'accoglimento soltanto parziale del ricorso, con la consequenziale condanna dell'Assessorato al pagamento del restante 50% in favore del procuratore della ricorrente (giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.), che si liquida come in dispositivo tenendo in considerazione, da un lato, il particolare pregio delle difese attoree (connotate da chiarezza, efficacia ed opportuna sintesi) e, dall'altro lato, il carattere seriale della lite.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
• dichiara inammissibile la domanda con riguardo al periodo di lavoro tra il 1993 e l'anno 2011;
4 • condanna l' CP_2 Controparte_2
al pagamento in favore di di un
[...] Parte_1
importo corrispondente a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, considerando i contratti a tempo determinato;
dispone la compensazione di metà delle spese giudiziali;
condanna l' Controparte_2
al pagamento in favore dell'avv. Massimiliano Marinelli, nella
[...]
qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di del restante 50% Parte_1 delle spese giudiziali di quest'ultima, che liquida (già operata la compensazione) in €
1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 19/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO TO
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