Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, letto l'art. 281 sexiees ultimo comma c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3541 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. MARASCHIELLO GIANLUCA giusta procura in calce al ricorso
-opponente-
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore (c.f. ) P.IVA_1
-opposto contumace-
Oggetto: impugnazione decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa a patrocinio a spese dello stato.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza odierna.
IN FATTO E IN DIRITTO
L'avvocato istante ha proposto opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso per la parte ammessa al patrocinio a spese dello stato depositata in data 12 ottobre 2023 per l'attività svolta nella frazione del procedimento avente n. 4411/2019 successiva allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte del suo assistito, chiedendo la revoca del decreto di rigetto e la liquidazione del compenso
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Ha dedotto ed allegato a sostegno dell'opposizione:
-di aver assunto la difesa di nell'ambito del Controparte_2 procedimento penale n. 4411/2019 R.G.N.R., nel quale il suo assistito era stato ammesso al patrocinio a spese dello stato dal
GIP;
-che a seguito della conclusione delle indagini era stata disposta la citazione diretta a giudizio dell'imputato e il giudizio si era concluso con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., con cui l'imputato era stato condannato alla pena di giorni 20 di arresto ed euro 800,00 di ammenda, con sostituzione della pena in giorni 23 di lavoro di pubblica utilità, pari a 46 ore di lavoro da svolgere presso un ente convenzionato con il Tribunale di
Benevento e che per l'attività fino alla detta sentenza espletata, su istanza dell'avvocato, il giudice aveva liquidato il compenso al difensore e a carico dell'Erario;
-che a seguito dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità e su istanza del difensore il giudice aveva fissato udienza, all'esito della quale aveva dichiarato l'estinzione del reato e ridotto la pena accessoria della sospensione della patente, ai sensi dell'art. 9 bis D. Lgs. 285/92;
-che l'avvocato opponente aveva poi depositato istanza di liquidazione del compenso per l'ulteriore attività svolta nell'interesse dell'imputato riguardante la fase successiva alla sentenza, che era stata rigettata dal giudice;
-che tenuto conto di quanto disposto dall'art. 9 bis D. Lgs.
285/92 doveva ritenersi che il processo penale non si era concluso con la conversione della pena in ore di lavoro di pubblica utilità da svolgere in favore della collettività ma era rimasto sospeso nell'attesa che il percorso si fosse definito positivamente, in
-2 di 5- modo da consentire al Tribunale di fissare una nuova udienza e dichiarare così estinto il reato;
-che la nuova udienza faceva parte sempre del procedimento inziale anche sotto il profilo del mantenimento del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato e pertanto per l'attività successivamente svolta valeva il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato già agli atti del processo;
-che inoltre doveva ritenersi che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato era valida in ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, e dunque operava anche per la fase di esecuzione;
-che pertanto il decreto di rigetto doveva essere revocato in quanto illegittimo.
Il è rimasto contumace. CP_1
La domanda è infondata.
Al riguardo occorre innanzitutto sottolineare che l'attività svolta nella fase successiva al passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento fino alla ordinanza con cui, a seguito del regolare svolgimento dei lavori di pubblica utilità, viene disposta l'estinzione del reato è estranea al processo di cognizione, rientrando a pieno titolo nella fase esecutiva, presupponendo un accertamento, passato in giudicato, sul fatto di reato ( sul punto cfr. Cass. 20811/2006 che sottolinea che l'art. 75 comma 2 del dpr. 115/2002 nel parlare di fase dell'esecuzione,
“non identifica un organo piuttosto che l'altro, ma comprende tutti gli organi della giurisdizione penale chiamati a compiere, oggettivamente, attività di esecuzione”).
Correttamente il giudice penale ha ritenuto l'attività del difeosore di cui è stata chiesta la liquidazione rientrante nella fase esecutiva e dunque richiedente una specifica ammissione al patrocinio a spese dello stato, preceduta da apposita istanza, mancata nel caso di specie.
-3 di 5- Tale principio, è stato sancito, nella vigenza della legge
217/1990, in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che aveva affermato che “il difensore di soggetto ammesso al patrocinio dei non abbienti, ove non sia stato nominato anche per la fase esecutiva, non ha diritto alla liquidazione del compenso per attività defensionale espletata in detta fase, ciò avuto riguardo tanto al principio generale secondo cui il procedimento esecutivo è autonomo rispetto a quello di cognizione, quanto alle specifiche disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990 n.217 la quale, all'art.1, comma 3, afferma che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti i
"gradi" del procedimento (tra i quali non può farsi rientrare la fase esecutiva) e all'art.15, considerando separatamente l'ipotesi che la medesima ammissione abbia luogo nella fase dell'esecuzione e determinando la competenza del giudice di detta fase a ricevere la relativa istanza, ulteriormente sancisce l'autonomia dei procedimenti esecutivi rispetto a quelli di cognizione” (così Cass. 2557/2000).
I medesimi principi devono essere rimarcati anche nella vigenza del nuovo testo unico delle spese di giustizia tenuto conto che quest'ultimo, se al primo comma dell'art. 75 prevede, con una espressione più amplia rispetto alla lettera dell'art. 1 comma 3 della previgente legge del 1990, l'estensione dell'ammissione al gratuito patrocinio in ogni stato e grado del processo, “e per tutte le eventuali procedure, derivate o accidentali o comunque connesse”, dedica però al comma 2 una norma ad hoc per l'esecuzione, dal contenuto identico rispetto al previgente art. 15 della legge 217/1990. In particolare dalla lettura della stessa, identica a quella previgente, si evince che la disciplina del gratuito patrocinio è applicabile alla fase esecutiva in quanto compatibile, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore: tale previsione dimostra la necessità di una apposita ammissione al patrocinio a spese dello stato nella detta fase e dunque istanza preventiva della parte, con
-4 di 5- conseguente esclusione dell'automatica estensione del decreto di ammissione reso nella fase di cognizione.
Alla luce delle ragioni esposte la domanda deve essere rigettata.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite, stante la contumacia del
. CP_1
P.q.m.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa Serena
Berruti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-non accoglie la domanda;
-nulla dispone sulle spese di lite.
Benevento, 05/02/2025
Il Giudice
Serena Berruti
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