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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14056/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14056/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 3 giugno 2025 ad ore 10,08 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per 'avv. . e l'avv. , Parte_1 Parte_2
Per nessuno compare , Controparte_1
L'Avv. chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria integrativa precisando Parte_2 che la morosità ad oggi non sussiste e che nel caso di accoglimento della domanda per il rilascio venga fissata la fdata1.12.25. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14056/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA GORA, 55 CALENZANOpresso il
[...] difensore avv. Parte_2
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da memoria integrativa e udienza di discussione .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione intimava sfratto a di deducendo la Controparte_2 CP_1 Controparte_3 morosità della stessa nel pagamento del canone di locazione per l'anno 2024 , pari ad € 4.540,56, riguardo ad unità immobiliare posta in Firenze, Borgo Tegolaio n. 34R.
All'udienza fissata parte convenuta non compariva ,ma il difensore di dava atto che la morosità CP_2 era stata sanata dopo la notifica e chiedeva quindi il mutamento di rito per ottenere pronuncia di risoluzione del contratto.
Veniva disposto il mutamento di rito e fissata l'odierna udienza di discussione .
Parte convenuta nonostante la notifica dell'ordinanza non si è costituita rendendosi contumace in giudizio.
La causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte attrice ha provato il fatto costitutivo allegando il contratto di locazione per uso non abitativo con pagina 2 di 3 decorrenza dall'1.10.23(Cass. SU n. 13533/01).
Era onere dei parte convenuta fornire la prova del fatto estintivo e cioè dell'avvenuto pagamento dei canoni.
Prova che però parte convenuta, resasi contumace in giudizio , non ha fornito. Cont Risulta così il reiterato inadempimento di per tutto il 2024 all'obbligo di pagamento del canone, obbligo che costituisce una delle obbligazioni principali del conduttore( art. 1587 c.c.).
L'inadempimento ha quindi importanza tale da giustificare ai sensi dell'art. 1455 c.c. la risoluzione del contratto, avuto riguardo all'evidente interesse del locatore al regolare pagamento del canone.
Né rileva per escludere la rilevanza dell'inadempimento la circostanza che la morosità sua stata sanata dopo la notifica dell'intimazione di sfratto: l'art. 1453 comma 3 c.c. stabilisce infatti che dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. Cont Consequenziale è la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento di e la condanna Cont di al rilascio dell'immobile, rilascio per il quale parte attrice ha indicato la data dell'1.12.25.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa( quarto scaglione), dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 76,00 per spese, € 4.000,00 per compenso ed € 600,00 per spese generali per complessivi € 4.676,00.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra locatrice, e Parte_1
conduttrice, avente ad oggetto immobile sito in Firenze, Via Borgo Parte_3
Tegolaio n. 34R, per inadempimento della conduttrice;
condanna al rilascio Controparte_1 dell'immobile suddetto;
fissa per il rilascio la data dell.1.12.25; condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 4.676,00.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 3 giugno 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14056/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 3 giugno 2025 ad ore 10,08 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per 'avv. . e l'avv. , Parte_1 Parte_2
Per nessuno compare , Controparte_1
L'Avv. chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria integrativa precisando Parte_2 che la morosità ad oggi non sussiste e che nel caso di accoglimento della domanda per il rilascio venga fissata la fdata1.12.25. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14056/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA GORA, 55 CALENZANOpresso il
[...] difensore avv. Parte_2
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da memoria integrativa e udienza di discussione .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione intimava sfratto a di deducendo la Controparte_2 CP_1 Controparte_3 morosità della stessa nel pagamento del canone di locazione per l'anno 2024 , pari ad € 4.540,56, riguardo ad unità immobiliare posta in Firenze, Borgo Tegolaio n. 34R.
All'udienza fissata parte convenuta non compariva ,ma il difensore di dava atto che la morosità CP_2 era stata sanata dopo la notifica e chiedeva quindi il mutamento di rito per ottenere pronuncia di risoluzione del contratto.
Veniva disposto il mutamento di rito e fissata l'odierna udienza di discussione .
Parte convenuta nonostante la notifica dell'ordinanza non si è costituita rendendosi contumace in giudizio.
La causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte attrice ha provato il fatto costitutivo allegando il contratto di locazione per uso non abitativo con pagina 2 di 3 decorrenza dall'1.10.23(Cass. SU n. 13533/01).
Era onere dei parte convenuta fornire la prova del fatto estintivo e cioè dell'avvenuto pagamento dei canoni.
Prova che però parte convenuta, resasi contumace in giudizio , non ha fornito. Cont Risulta così il reiterato inadempimento di per tutto il 2024 all'obbligo di pagamento del canone, obbligo che costituisce una delle obbligazioni principali del conduttore( art. 1587 c.c.).
L'inadempimento ha quindi importanza tale da giustificare ai sensi dell'art. 1455 c.c. la risoluzione del contratto, avuto riguardo all'evidente interesse del locatore al regolare pagamento del canone.
Né rileva per escludere la rilevanza dell'inadempimento la circostanza che la morosità sua stata sanata dopo la notifica dell'intimazione di sfratto: l'art. 1453 comma 3 c.c. stabilisce infatti che dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. Cont Consequenziale è la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento di e la condanna Cont di al rilascio dell'immobile, rilascio per il quale parte attrice ha indicato la data dell'1.12.25.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa( quarto scaglione), dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 76,00 per spese, € 4.000,00 per compenso ed € 600,00 per spese generali per complessivi € 4.676,00.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra locatrice, e Parte_1
conduttrice, avente ad oggetto immobile sito in Firenze, Via Borgo Parte_3
Tegolaio n. 34R, per inadempimento della conduttrice;
condanna al rilascio Controparte_1 dell'immobile suddetto;
fissa per il rilascio la data dell.1.12.25; condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 4.676,00.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 3 giugno 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3