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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 402/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7904/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239014020134 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, con atto notificato ad Agenzia delle Entrate- Riscossione di Messina propone ricorso avverso intimazione pagamento n. 29520239014020134/000 notificata in data 10/9/2024, per il pagamento di €. 241,51, Tassa auto 2012,2013, conseguente a cartelle insolute.
Parte ricorrente deduce l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la prescrizione.
Costituita Agenzia Entrate produce documentazione inerente alla notifica degli atti pregressi e conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Questa Corte, esaminata la documentazione in atti, può constatare che le cartelle di pagamento n.
29520170003593132000 e n. 29520170018781345000 sono state regolarmente notificate in data 24/7/2017
e 06/12/2017 e non opposte.
Il decorso della prescrizione triennale è stato interrotto dall'avviso di intimazione n. 29520219001253801000, notificato in data 29/9/2021, relativo alle cartelle di cui trattasi. Anche tale avviso di intimazione non ha formato oggetto di opposizione.
Quanto al motivo posto con memoria aggiunta va detto che Il riferimento fatto da parte ricorrente all'art. 25 bis del d.lgs. 546/1992 è inappropriato in quanto il divieto per il giudice di utilizzare documenti sprovvisti dell'attestato di conformità è riferito ai “difensori” in senso tecnico e non all'ente impositore che, come noto, per il principio di rappresentanza organica, sta in giudizio personalmente e per il quale si applica il libero convincimento del giudice sull'autenticità del documento prodotto.
Comunque parte ricorrente non ha considerato che DE ha depositato l'attestazione di conformità.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 oltre accessori in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7904/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239014020134 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, con atto notificato ad Agenzia delle Entrate- Riscossione di Messina propone ricorso avverso intimazione pagamento n. 29520239014020134/000 notificata in data 10/9/2024, per il pagamento di €. 241,51, Tassa auto 2012,2013, conseguente a cartelle insolute.
Parte ricorrente deduce l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la prescrizione.
Costituita Agenzia Entrate produce documentazione inerente alla notifica degli atti pregressi e conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Questa Corte, esaminata la documentazione in atti, può constatare che le cartelle di pagamento n.
29520170003593132000 e n. 29520170018781345000 sono state regolarmente notificate in data 24/7/2017
e 06/12/2017 e non opposte.
Il decorso della prescrizione triennale è stato interrotto dall'avviso di intimazione n. 29520219001253801000, notificato in data 29/9/2021, relativo alle cartelle di cui trattasi. Anche tale avviso di intimazione non ha formato oggetto di opposizione.
Quanto al motivo posto con memoria aggiunta va detto che Il riferimento fatto da parte ricorrente all'art. 25 bis del d.lgs. 546/1992 è inappropriato in quanto il divieto per il giudice di utilizzare documenti sprovvisti dell'attestato di conformità è riferito ai “difensori” in senso tecnico e non all'ente impositore che, come noto, per il principio di rappresentanza organica, sta in giudizio personalmente e per il quale si applica il libero convincimento del giudice sull'autenticità del documento prodotto.
Comunque parte ricorrente non ha considerato che DE ha depositato l'attestazione di conformità.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 oltre accessori in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione.