Decreto cautelare 14 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 28 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03321/2026REG.PROV.COLL.
N. 04030/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4030 del 2023, proposto da:
LA IN e OL IN, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ponsacco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Altavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Pontedera, Regione Toscana, Provincia di Pisa, Unione Valdera, Prefetto di Pisa quale commissario ad acta , non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Fattorie Toscane Società Agricola s.a.s. di EG DI & C., rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgia Baldan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Terza, n. 332/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ponsacco, del Ministero dell’Interno e di Fattorie Toscane Società Agricola s.a.s. di EG DI & C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 marzo 2026 il Cons. Francesco IL e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Toscano e Giorgia Baldan;
Vista l’istanza di passaggio in decisione del Comune di Ponsacco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FA e RI
1. - La famiglia IN conduce da tempo risalente alcuni fondi rustici di proprietà del sig. NO IN, siti in località “Val di Cava”, che si estendono in parte nel territorio comunale di Ponsacco e in parte in quello di Pontedera.
Nel giugno 2015 il sig. OL IN, in qualità di titolare dell’azienda agricola “Podere Orto Primo”, presentava istanza per l’attuazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) ai sensi della legge regionale toscana n. 65/2014 presso i comuni di Ponsacco e Pontedera.
Il programma prevedeva la demolizione di alcuni edifici fatiscenti siti in Pontedera ed il recupero delle relative volumetrie per la realizzazione di un’unità a destinazione residenziale nel Comune di Ponsacco.
Venivano rilasciati i necessari atti autorizzativi, tra cui il permesso di costruire n. 2017/002, avverso il quale la società Fattorie Toscane proponeva ricorso r.g. n. 1346/2017 dinanzi al T.a.r. Toscana.
Il T.a.r. con sentenza n. 925 del 25 giugno 2018 così provvedeva:
«… definitivamente pronunciando, dichiara l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente.
Per l’effetto, in parte dichiara improcedibile, in parte respinge, l’impugnazione originariamente proposta con l’atto introduttivo del giudizio . …».
Con sentenza n. 7579 del 30 novembre 2020 il Consiglio di Stato, sulla base di apposita verificazione, accertava la preesistenza di un’area boscata inedificabile nel luogo interessato dall’intervento e i titoli abilitativi rilasciati ai sig. IN venivano, pertanto, annullati in parziale riforma della sentenza impugnata.
Il ricorso per revocazione proposto dai sig.ri IN avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7579/2020 era dichiarato inammissibile con sentenza n. 6242 del 10 settembre 2021.
A seguito del ricorso per ottemperanza r.g. n. 3416/2022 proposto dalla ditta Fattorie Toscane Società Agricola s.a.s. di EG DI & C., il Consiglio di Stato, infine, pronunciava la sentenza n. 9666 del 4 novembre 2022, con la quale ordinava al Comune di Ponsacco di “ provvedere all’esecuzione del giudicato nei sensi, modi e termini di cui in motivazione ” e, quindi, di adottare l’ingiunzione di demolizione delle opere abusive già realizzate e di provvedere all’esecuzione in danno in caso di persistente inerzia dei destinatari dell’atto.
Il Comune di Ponsacco provvedeva, adottando l’ordine di demolizione n. 201 del 16 novembre 2022.
2. - Avverso la predetta ordinanza n. 201/2022 insorgevano i sig.ri LA IN e OL IN, che, con ricorso introduttivo r.g. n. 89/2023 proposto dinanzi al T.a.r. Toscana, ne chiedevano l’annullamento, per i motivi come di seguito testualmente rubricati:
«- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L.R.T. n. 39/2000 e del suo Regolamento di Attuazione - Violazione e/o falsa applicazione del PIT della Regione Toscana come corretto con D.C.R. n. 93/2018 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del P.T.C della Provincia di Pisa - Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Falso supposto in fatto. Irragionevolezza. Illogicità. Ingiustizia manifesta. ».
3. - L’adito T.a.r., con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso.
4. - Con rituale atto di appello i sig.ri LA IN e OL IN, chiedevano la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 Violazione e/o Falsa applicazione dell’art. 29 del P.T.C della Provincia di Pisa - Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Falso supposto in fatto. Irragionevolezza. Illogicità. Ingiustizia manifesta.
2. Violazione e/o falsa applicazione del principio del chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) - Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore di fatto Difetto di motivazione e/o comunque motivazione apparente - Illogicità manifesta .».
5. - Resistevano al gravame il Comune di Ponsacco, il Ministero dell’Interno e Fattorie Toscane Società Agricola s.a.s. di EG DI & C., chiedendone il rigetto.
6. - All’udienza pubblica del 31 marzo 2026 la causa passava in decisione.
7. - L’appello è infondato.
7.1. - Con il primo motivo d’appello i ricorrenti contestano la sentenza di primo grado nella parte finale in cui viene statuito che “… il ricorso, come anticipato, non può neppure ritenersi inammissibile o improcedibile per la presentazione della domanda di accertamento di conformità in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 65/2014 e dell’interpello rivolto alla Regione Toscana in merito alla natura dell’area interessata dall’intervento; queste iniziative, infatti, nella fattispecie non possono produrre alcun effetto - né sospensivo, né tanto meno caducatorio sull’ordine di demolizione doverosamente adottato dall’amministrazione in esecuzione del giudicato, rispetto al quale un eventuale provvedimento di sanatoria risulterebbe nullo …”.
Secondo la prospettazione della parte appellante la presentazione della domanda di sanatoria avrebbe l’effetto (sul piano procedimentale) di determinare la paralisi e/o l’inefficacia dell’ordine di demolizione, e (sul piano processuale) l’improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio per carenza d’interesse (cfr. pag. 8 dell’atto di appello).
L’assunto non è meritevole di positivo apprezzamento.
Invero “… Costituisce orientamento consolidato quello per cui la presentazione della richiesta di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione ma solo sulla sua efficacia (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. II, 9/9/2024, n. 7486) . …” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 27 gennaio 2026, n. 680).
Cons. Stato, Sez. VII, 19 giugno 2025, n. 5381/2025 ha rilevato che “… la presentazione di una istanza di accertamento di conformità non determina l’improcedibilità dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza di demolizione ma solo un arresto temporaneo della misura (Consiglio di Stato sez. VI, 2 dicembre 2022, n.10590; sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 1432; sez. VI, 10/03/2023, n. 2567) …”.
Anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2021, n. 7448 (richiamata a pag. 8 dell’atto di appello) non smentisce detti principi: “… Rileva l’insegnamento costante della giurisprudenza amministrativa secondo il quale (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 21-05-2010, n. 3230) è illegittima l’ordinanza di demolizione di opere abusive emessa in pendenza della già avvenuta presentazione di una domanda in sanatoria, poiché nelle more della definizione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi. Nella specie questo però non si è verificato, essendo: 1) la presentazione dell’istanza di sanatoria successiva all’adozione del provvedimento demolitorio e quindi certamente non avente effetto viziante …”.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la censurata ordinanza di demolizione risale al 16 novembre 2022, mentre l’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 risale al 2 gennaio 2023 ed è quindi successiva.
Correttamente, dunque, il T.a.r. Toscana nella sentenza impugnata (cfr. pag. 6) ha ritenuto di occuparsi della legittimità dell’ordinanza di demolizione, non ritenendo inammissibile e/o improcedibile il ricorso a seguito della presentazione della domanda di accertamento di conformità in sanatoria, successiva a un ordine di demolizione “… doverosamente adottato dall’amministrazione in esecuzione del giudicato, rispetto al quale un eventuale provvedimento di sanatoria risulterebbe nullo …”.
7.1.1. - Al punto 1.2. dell’atto di appello (pag. 9) i ricorrenti contestano, inoltre, la parte della sentenza di primo grado (pag. 5) in cui si stabilisce che si è “… del tutto esaurito il potere dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla fattispecie in modo autonomo e difforme rispetto a quanto sancito dal Giudice …”.
Secondo la tesi sostenuta dagli appellanti le pronunce del Consiglio di Stato “… non ostavano, e non ostano, alla valutazione autonoma da parte del Comune dell’istanza di sanatoria, e così all’esercizio del relativo potere, essendo quella istanza fondata su presupposti di fatto e di diritto diversi da quelli oggetto di accertamento in sede giurisdizionale …” (cfr. pag. 9 del ricorso d’appello).
Il “ diverso ” presupposto, di fatto e di diritto, sarebbe costituito da una norma (art. 29.9) del Piano territoriale di coordinamento (PTC) della Provincia di Pisa.
Il Consiglio di Stato si sarebbe pronunciato - secondo la prospettazione degli appellanti - unicamente sul primo capoverso della disposizione in esame, ma avrebbe trascurando l’ultimo capoverso della previsione, a detta degli interessati determinante ai fini della sanatoria dell’intervento, con la conseguenza che “… la sanatoria, dunque, non poteva e non può ritenersi, in ogni caso e aprioristicamente nulla, come affermato dal T.a.r. Toscana, per un preteso contrasto con il giudicato, in realtà obiettivamente insussistente, giusto quanto sopra …” (cfr. pag. 12 del ricorso d’appello).
Anche detta argomentazione va disattesa.
In primis va osservato che entrambe le sentenze del Consiglio di Stato (la n. 7579/2020 di annullamento dei titoli abilitativi e la n. 9666/2022 di ottemperanza) hanno considerato la difformità dell’intervento rispetto all’art. 29.9 del PTC, considerando tutte le previsioni ivi contenute.
Dette sentenze menzionano, infatti, sempre l’art. 29, comma 9, del PTC della Provincia di Pisa, senza distinzioni tra i vari capoversi: il Consiglio di Stato ha scrutinato l’operatività della norma in questione nel suo complesso e non limitatamente a un singolo paragrafo.
Va, altresì, rimarcato che il tema relativo alla sussistenza dei presupposti per l’edificazione contemplati proprio dall’ultima parte dell’art. 29.9 del PTC è stato sollevato dai sig.ri IN in quei giudizi ed è stato preso in considerazione sia dall’Amministrazione, sia dal Giudice amministrativo.
In ogni caso non è condivisibile l’argomento sostenuto dalla parte appellante secondo cui l’art. 29.9, seconda parte delle NTA del PTC della Provincia di Pisa consentirebbe interventi di ristrutturazione (ivi compresi quelli di demolizione e ricostruzione su un sedime diverso) nella fascia di rispetto delle aree boschive.
A ben vedere, infatti, le NTA in esame fissano in cinquanta metri la fascia di inedificabilità assoluta (dove non è possibile alcun intervento di edificazione) e permettono, “ per le opere e gli edifici legittimi esistenti nella fascia minima di rispetto ” in questione solo limitati interventi finalizzati alla riduzione del rischio di incendi boschivi, tra i quali - all’evidenza - non rientrano interventi di demolizione e ricostruzione su altro sedime (come appunto avvenuto nella fattispecie per cui è causa), ma sempre all’interno della fascia di rispetto.
La disposizione de qua si riferisce, infatti, ai manufatti legittimi che già esistevano al momento dell’entrata in vigore del PTC e prossimi ad aree boscate; non già a edifici, come quello dei ricorrenti, realizzati ex novo in detta fascia di rispetto dopo l’adozione del PTC.
Diversamente opinando sarebbe sin troppo facile vanificare il divieto di edificazione nella fascia di rispetto dei cinquanta metri: per ovviare al divieto basterebbe, infatti, costruire un manufatto dentro la fascia, sostenere che sia un edificio “ esistente ” e realizzare qualche accorgimento finalizzato alla mitigazione del rischio di incendi.
Avendo dunque il T.a.r. Toscana considerato nella sentenza appellata che l’istanza di sanatoria non era fondata su presupposti di fatto e di diritto diversi da quelli oggetto di accertamento in sede giurisdizionale, ha correttamente statuito che un eventuale provvedimento di sanatoria sarebbe stato nullo per elusione del giudicato.
7.2. - Con il secondo motivo di appello i ricorrenti si lamentano del fatto che il Giudice di primo grado non è entrato nel merito dell’unico motivo di ricorso “… in ragione di un preteso sbarramento a qualsiasi potere attivo dell’Amministrazione in ordine all’istanza di sanatoria proposta …” (cfr. pag. 13 del ricorso d’appello), non avendo tenuto conto, ad esempio, che nel frattempo era intervenuta una risposta della Regione Toscana all’atto di interpello dei sig.ri IN, che avrebbe escluso che l’area in questione sia da qualificarsi come “ area boscata ”, e un parere della Soprintendenza, anch’esso favorevole ai ricorrenti. Da ciò ne deriverebbe anche il difetto di motivazione della sentenza.
Anche detta doglianza non può trovare accoglimento.
Invero, la pronuncia del T.a.r. Toscana è congruamente motivata.
Il primo Giudice sulla base di plurime e chiare statuizioni del Consiglio di Stato ha correttamente ritenuto di respingere il ricorso dei sig.ri IN avverso un ordine di demolizione che “… trova la ragion d’essere nel definitivo accertamento giudiziale della preesistenza dell’area boschiva vincolata, nel definitivo annullamento del titolo edilizio legittimante e, per conseguenza, nella insuperabile natura abusiva dell’edificio realizzato …” (cfr. pag. 5 della sentenza).
Né possono servire a superare la natura abusiva dell’edificio de quo - definitivamente accertata in sede giurisdizionale - pareri o note di altri Enti.
8. - Dalle considerazioni che precedono discende dunque il rigetto dell’appello.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti LA IN e OL IN in solido tra loro al pagamento in favore del Comune di Ponsacco delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna gli appellanti LA IN e OL IN in solido tra loro al pagamento in favore del Ministero dell’Interno delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna gli appellanti LA IN e OL IN in solido tra loro al pagamento in favore di Fattorie Toscane Società Agricola s.a.s. di EG DI & C. delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB RL, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Francesco IL, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Francesco IL | OB RL |
IL SEGRETARIO