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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/05/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2014/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti magistrati: dott. Corrado d'Ambrosio Presidente dott. Cesare Taraschi Giudice rel. dott.ssa Valentina Ferrara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2014/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: esclusione socio e responsabilità amministratore s.n.c.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Remigio Fiorillo e Vincenzo Fiorillo, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani n. 31, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rosapepe, presso il cui studio Controparte_1
è elett.te domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi n. 164, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 23/10/24 parte attrice reiterava le conclusioni già rassegnate nei propri atti, mentre la convenuta insisteva nell'istanza di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità e richiamava, in ogni caso, le proprie conclusioni, tra cui l'eccezione di incompetenza del tribunale adito.
pagina 1 di 12 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24/02/17, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la sorella esponendo che esse parti erano gli unici soci, al Controparte_1
50% ciascuno, della corrente in Salerno, alla via CP_2 Controparte_3
G.A. Papio n. 4; che tale società era stata costituita nel 1984 e, pur avendo ad oggetto il commercio al dettaglio di abbigliamento, da tempo non svolgeva più direttamente tale attività ma traeva i suoi introiti principalmente dall'affitto della propria azienda commerciale, che si svolgeva nel prestigioso locale, di proprietà della medesima società, sito in Salerno, alla via A. Cilento nn. 15 e
17; che, in data 10/01/95, i tre soci dell'epoca - ossia le parti in causa e la loro madre Parte_2
- avevano costituito una nuova società, la amministrata dalla , al fine di
[...] CP_4 Pt_2 concederle in affitto l'azienda della onde separare la proprietà dell'azienda (e CP_3
dell'immobile commerciale ove essa era svolta) dalla sua concreta gestione;
che, in tale prospettiva, il giorno successivo alla costituzione della nuova società, l'assemblea della aveva CP_3
conferito a mandato a stipulare il contratto di affitto di azienda con la Controparte_1 CP_4
che tale mandato si era reso necessario per evitare che fosse la stessa a sottoscrivere
[...] Pt_2
il contratto di affitto come amministratore delle due società; che, pertanto, in un contesto familiare di piena armonia, in data 20/01/95 era stato stipulato il contratto con il quale la aveva CP_3 concesso in affitto la propria azienda alla per il canone annuo di £ 30.000.000 (€ CP_4
15.493,70) per un periodo di 9 anni;
che il rapporto di affitto era proseguito nel tempo ed era stato rinnovato dalla convenuta (nel frattempo divenuta amministratore della per 12 anni, CP_3
ossia fino al 31/01/16; che, tuttavia, progressivamente i rapporti tra esso attore da una lato e la madre e la sorella dall'altro si erano deteriorati, al punto che le parti in causa erano state indotte a sistemare i loro rapporti patrimoniali escludendo una cointeressenza nelle predette società, sicchè, con atto del 29/01/09, la aveva ceduto ai suoi due figli la propria quota di partecipazione Pt_2
nella la quale, da allora, era partecipata al 50% dalle sole parti in causa;
che, CP_3
successivamente, con due atti del 04/06/15 la aveva ceduto ai suoi figli anche le proprie Pt_2
quote di partecipazione nella e, con successivo atto del 17/06/15, esso attore e la CP_4
germana convenuta avevano permutato le rispettive quote nelle società e MB CP_4
1870 s.r.l. (altra società di famiglia), sicchè esso istante era divenuto intero proprietario della società che gestiva il negozio di abbigliamento MB 1870, mentre la convenuta era divenuta esclusiva proprietaria della amministrata pur sempre dalla madre che CP_4 Parte_2
l'avvenuta definitiva divisione delle società tra le parti in causa aveva ovviamente modificato completamente gli interessi tra le varie società coinvolte e, soprattutto, il rapporto tra la CP_4
pagina 2 di 12 s.n.c. e la che, in particolare, mentre esso deducente aveva interesse a massimizzare i CP_4
ricavi della la germana aveva un interesse esattamente opposto, in quanto, CP_3 CP_1
essendo intera proprietaria della aveva interesse a privilegiare quest'ultima nei rapporti CP_4
con la posto che i ricavi conseguiti dalla avrebbero dovuto essere divisi CP_3 CP_3
con il fratello, mentre quelli conseguiti con la sarebbero stati interamente di CP_4 CP_1
che, infatti, proprio al fine di evitare che il conflitto di interessi della convenuta potesse
[...]
nuocere alla nell'atto pubblico di modifica dei patti sociali della CP_3 CP_3
stipulato il 29/01/09, esso attore aveva avuto premura di prevedere che la fosse CP_3
coamministrata da entrambi i soci, e che l'amministrazione fosse necessariamente congiunta per tutti gli atti di amministrazione straordinaria e per quelli, comunque, di valore superiore agli euro
100.000,00; che, nonostante ciò, esso attore - allorchè, in vista della scadenza del contratto di affitto di azienda del 31/01/16, intendeva avviare con la madre (amministratore della CP_4
contatti per la stipula di un nuovo contratto di affitto, ovviamente ai prezzi di mercato aggiornati - aveva appreso che la sorella, assumendo di poter utilizzare la delega assembleare del 1995 (ossia quella già impiegata per la stipula dell'originario contratto di affitto di azienda), aveva sottoscritto con la un nuovo contratto di affitto di azienda della durata di 12 anni, ossia CP_4 dall'01/02/16 al 31/01/28, ad un canone annuo, immutato rispetto a quello di oltre 20 anni prima, di
€ 15.493,71; che il comportamento della convenuta costituiva un atto gravissimo che ne imponeva la esclusione quale socio dalla ai sensi degli artt. 2286 e 2287 c.c., oltre che la revoca CP_3
quale amministratore ai sensi dell'art. 2259 c.c.; che, invero, la convenuta, in evidente conflitto di interessi con la aveva affittato, per un periodo di 12 anni, l'azienda di proprietà della CP_3
società ad un'altra società, la (di esclusiva proprietà sua e della figlia), ad un canone CP_4
che era non solo immotivatamente uguale a quello stabilito nel 1995, ma anche di gran lunga inferiore a quello corrente di mercato (trattandosi di un prestigioso negozio di ampissima metratura, con trenta anni di avviamento, nel centro di Salerno, il cui solo canone di locazione era di oltre € 5.000,00 mensili); che, così facendo, la convenuta, perseguendo un proprio personale interesse, contrastante con quello della società, aveva depauperato il patrimonio sociale della ledendo gli obblighi di correttezza e buona fede, oltre che di collaborazione e CP_3
solidarietà, che sono connaturati ad ogni contratto di società, nonchè quelli di diligenza propri di ogni amministratore di società; che ciò era tanto più grave se si considerava che l'atto di rinnovo dell'affitto d'azienda era stato stipulato in aperta violazione dello statuto sociale, che obbligava i due soci amministratori all'amministrazione congiuntiva nell'ipotesi di atto di straordinaria amministrazione (quale era quello con cui si concedeva in affitto l'azienda per un periodo di 12
pagina 3 di 12 anni) o comunque di atto (quale quello in questione) di valore complessivo superiore ad €
100.000,00 (il canone di affitto convenuto per i 12 anni di contratto era, invero, pari ad €
154.937,10).
Tanto premesso, l'attore chiedeva che l'adito Tribunale volesse escludere la convenuta dalla società e revocare la stessa dalla carica di amministratore della medesima società, con CP_3
vittoria di spese giudiziali da attribuire ai difensori antistatari.
Con comparsa di risposta, depositata il 09/05/17, si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del tribunale adito, alla luce della clausola arbitrale di cui all'art. 11 dell'atto modificativo dei patti sociali della stipulato il CP_3
29/01/09, nonché la nullità della notifica dell'atto di citazione per la mancata indicazione della qualità della destinataria della notifica;
nel merito deduceva l'infondatezza delle avverse doglianze, di cui chiedeva il rigetto, in quanto il rinnovo dell'affitto d'azienda, stipulato nel 2016, era suffragato dalla delega che le era stata conferita nel 1995 e che non era stata mai revocata;
che non sussistevano le gravi inadempienze previste dall'art. 2286 c.c. per l'esclusione del socio, posto che l'attore non aveva avviato, in prossimità della scadenza del contratto di affitto, alcuna trattativa con la madre, quale amministratore unico della per una modifica del canone da CP_4
corrispondere alla né tantomeno aveva manifestato una diversa volontà ad essa CP_3
convenuta, in qualità di socia della sicchè legittimamente si era provveduto al CP_3
rinnovo del contratto, giusta delega mai revocata, nel pieno rispetto dei principi di correttezza e buona fede;
che neppure sussistevano i presupposti per procedere alla revoca dalla carica di amministratore ex art. 2259 c.c., in quanto il rinnovo del contratto era atto di ordinaria amministrazione non esulante dall'oggetto sociale, come tale eseguibile disgiuntamente da ciascun amministratore.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 23/10/24 le parti concludevano come indicato in epigrafe ed il sottoscritto giudice, con ordinanza del 05/11/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di arbitrato sollevata dalla convenuta in Controparte_1 base all'art. 11 dell'atto per notaio del 29/01/09, contenente la modifica dei patti sociali della Per_1
ai sensi del quale “Qualunque contestazione dovesse sorgere tra i soci e la società o CP_3
tra essi soci e loro eredi in relazione alla esecuzione e interpretazione del presente contratto, verrà devoluta alla cognizione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno”.
L'attore, invero, ha chiesto escludersi la convenuta dalla e, comunque, revocarsi la CP_3
stessa dalla carica di amministratore della predetta società.
pagina 4 di 12 Ebbene, la predetta clausola arbitrale, per come letteralmente formulata, non ricomprende la domanda di revoca dalla carica di amministratore, essendosi condivisibilmente rilevato in giurisprudenza che la clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo di una società, che preveda la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci e quelle tra la società e i soci, non include anche l'azione di responsabilità promossa dal socio nei confronti dell'amministratore, essendo irrilevante che quest'ultimo sia anche socio della società, non essendo in questa veste che viene chiamato a rispondere della sua attività di “mala gestio” (Cass. n. 33149/22, n. 12333/12).
Per quanto attiene alla domanda di esclusione del socio, pure proposta nei confronti della convenuta, deve rammentarsi che, in linea di principio, le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi;
peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (Cass. n. 18600/11, n. 3772/05, n. 1739/88).
Nella specie, trova applicazione il co. 3 dell'art. 2287 c.c., secondo cui “Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro”.
Tale norma configura una competenza funzionale inderogabile del tribunale in relazione alla domanda di esclusione del socio nelle società composte di due soli soci, e la conseguente non compromettibilità in arbitri di tale domanda, posto che l'accoglimento della stessa inciderebbe sulla stessa esistenza della società, comportandone lo scioglimento in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi ex artt. 2272, n. 4, e 2308 c.c.
Non a caso la giurisprudenza di legittimità ha escluso la compromettibilità in arbitrato qualora dalla soluzione della lite derivi necessariamente lo scioglimento della società (cfr. Cass. n. 404/68, richiamata da Cass. n. 18600/11, nonché Cass. n. 2611/85, che fa espresso riferimento alla società composta da due soci, nella quale l'esclusione di un socio coinvolge gli interessi generali relativi alla vita della società stessa;
cfr., infine, Cass. n. 12412/00, in relazione alle controversie riguardanti, in genere, lo scioglimento della società).
L'eccezione di incompetenza va, quindi, rigettata.
Per quanto attiene all'istanza di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità con il procedimento attualmente pendente in Cassazione tra la e la avente ad CP_3 CP_4 oggetto l'inefficacia del contratto di rinnovo del fitto d'azienda del 07/01/16, sottoscritto dalla convenuta in carenza di poteri, la stessa è palesemente infondata.
pagina 5 di 12 In primo luogo, invero, non sussiste alcuna pregiudizialità nè logica, nè tantomeno giuridica
(l'unica, quest'ultima, che consentirebbe l'applicazione dell'art. 295 c.p.c.: cfr., ex multis, Cass. n.
5229/16), tra i due giudizi, posto che il giudizio pendente in Cassazione attiene alla validità ed opponibilità del contratto di affitto stipulato tra le due predette società, mentre il presente giudizio attiene all'esclusione della convenuta quale socio ed alla sua revoca quale Controparte_1
amministratore della sicchè non vi è alcun rischio di quel conflitto tra giudicati che CP_3 costituisce la “ratio” dell'istituto della sospensione necessaria.
Né l'invocata pregiudizialità può ravvisarsi nella pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla nei confronti della in relazione ai danni conseguenti CP_3 CP_4 all'inefficacia del predetto rinnovo contrattuale, atteso che, se anche venisse confermato il rigetto della predetta domanda, tale statuizione non avrebbe alcuna pregiudiziale incidenza sul presente giudizio: invero, l'esclusione del socio e la revoca dello stesso dalla carica di amministratore non richiedono necessariamente che la condotta di “mala gestio” del socio-amministratore abbia causato un danno effettivo alla società, essendo invece normativamente previsto, ai fini dell'esclusione dalla compagine sociale, che il socio abbia commesso “gravi inadempienze” ex art. 2287, co. 1, c.c. e, ai fini della revoca dalla carica di amministratore, che ricorra una “giusta causa” ex art. 2259, co. 1, c.c., a prescindere dalla configurabilità di un concreto pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale arrecato alla società.
D'altra parte, le gravi inadempienze, come la violazione dei precetti di diligenza, buona fede e correttezza, anche se non si traducono in un danno risarcibile, possono ugualmente minare il rapporto fiduciario e l' “affectio societatis”, così giustificando l'adozione dei provvedimenti ex artt.
2259 e 2287 c.c.
A parte quanto finora rilevato, difettano due presupposti fondamentali della sospensione per pregiudizialità, ossia:
1) l'identità dei soggetti parti dei due giudizi, posto che, per consolidata giurisprudenza, l'art. 295 c.p.c. è applicabile solo qualora il giudizio pregiudicante abbia per parti le medesime della causa pregiudicata (Cass. n. 22784/15), il che non sussiste nel caso in esame;
2) la pendenza in primo grado della causa pregiudicante, atteso che, anche qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per pagina 6 di 12 riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, co. 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata (Cass. n. 9470/22; Cass. n.
34966/21; Cass. S.U. n. 21763/21).
Venendo, quindi, al merito delle domande proposte dall'attore, le stesse risultano fondate.
E' opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 2286 c.c. (richiamato dal rinvio operato dall'art. 2293 c.c. in tema di società in nome collettivo), l'esclusione di un socio può aver luogo, tra l'altro, per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale. Il co. 3 del successivo art. 2287 c.c. prevede poi che “Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro”.
In linea generale, costituiscono gravi inadempienze non solo quelle che sono idonee ad impedire il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quelle che abbiano inciso negativamente sulla situazione della società, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini (Cass. n. 6200/91). Ad esempio, costituiscono gravi inadempienze, ai fini dell'esclusione, l'aver assunto obbligazioni in nome e per conto della società senza averne i poteri (Cass. n. 2380/60), la mancata esecuzione del conferimento, l'aver svolto concorrenza sleale nei confronti della società (Cass. n. 1977/73),
l'appropriazione da parte del socio amministratore degli utili della società (Cass. n. 710/80), la condotta del socio consistente nell'omissione di ogni collaborazione nella conduzione dell'esercizio sociale (Trib. Milano 10-6-99, in Soc., 1999, 1479).
Per quanto attiene, invece, alla domanda di revoca dalla carica di amministratore, l'art. 2259 c.c.
(anch'esso da intendersi richiamato per effetto del rinvio operato dall'art. 2293 c.c. in tema di società in nome collettivo) dispone che “La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio”.
In sostanza, ogni singolo socio può chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa dell'amministratore, la quale non incide, peraltro, sulla qualità di socio dello stesso (Cass. n.
18844/16, n. 15197/01, n. 3028/76), a meno che le inadempienze relative all'attività di amministratore non costituiscano anche inadempienze delle obbligazioni gravanti sui soci (Cass. n.
2736/95, relativa ad un caso in cui era stato escluso dalla società l'amministratore-socio che aveva violato l'obbligo di amministrazione congiunta per il compimento degli atti di straordinaria pagina 7 di 12 amministrazione, determinando un danno alla società; Cass. n. 4404/88; Cass. n. 710/80; Cass. n.
1977/73).
Giusta causa di revoca è ogni fatto che costituisca violazione di obblighi di lealtà, di correttezza, di diligenza da parte dell'amministratore tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto (Cass. n. 2212/57), che renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione e che integri violazione degli obblighi propri dell'amministratore (Trib. Bari, ord. 26-6-2008, in
Soc., 2009, 989). A titolo esemplificativo, sono state considerate ipotesi di giusta causa: a) la creazione di situazioni tali da nuocere alla prosecuzione economica dell'impresa (Trib. Vallo della
Lucania 11-10-1996, in Arch. civ., 1997, 407); b) la grave violazione degli obblighi di legge o discendenti dall'atto costitutivo della società (Pret. Torino 27-7-1983, in Rep. Foro it., 1984, Soc.,
239); c) qualsiasi evento che renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione
(Trib. Milano 3-2-1983, in Rep. Foro it. 1984, Soc. 353); d) l'aver compiuto atti di amministrazione in forma disgiuntiva quando l'atto costitutivo prevede l'amministrazione in forma congiuntiva (Trib. Ancona, ord. 11-11-1999, in Soc., 2000, 736).
Nel caso di specie, la condotta tenuta dalla convenuta quale socia ed Controparte_1 amministratrice della in occasione del rinnovo del contratto di affitto d'azienda in CP_3
favore della stipulato il 07/01/16, costituisce al tempo stesso, alla luce della richiamata CP_4
normativa e giurisprudenza, grave inadempienza delle obbligazioni gravanti sul socio e giusta causa di revoca dalla carica di amministratore.
Invero, la convenuta, nel predetto atto di proroga dell'affitto, ha dichiarato di agire in virtù della delega assembleare della dell'11/01/95, sebbene tale delega non fosse più efficace. CP_3
La delega, infatti, era stata rilasciata, in relazione al contratto di affitto del 1995, al fine di evitare che fosse la stessa madre delle parti in causa, a stipulare come amministratore sia Parte_2 della che della (circostanza dedotta fin dall'atto di citazione e mai CP_3 CP_4
specificamente, e comunque non tempestivamente, contestata dalla convenuta).
Ma il contesto societario dell'epoca era del tutto differente rispetto a quello esistente nel 2016, sia perché nel 1995 le parti oggi in causa erano entrambe socie, unitamente alla madre Parte_2
delle due società coinvolte, ossia la e la sicchè non era configurabile CP_3 CP_4 alcun prevalente interesse delle parti in relazione all'utile derivante dalla gestione dell'una o dell'altra società, sia in quanto diverso era il sistema di amministrazione della CP_3
In particolare, nel 2016, soci al 50% della ed amministratori della stessa erano le CP_3
odierne parti in causa (avendo la , nel 2009, ceduto le proprie quote ai figli), mentre soci Pt_2 della erano soltanto la convenuta (a seguito dell'atto di permuta del CP_4 Controparte_1
pagina 8 di 12 17/06/15) e la figlia di questa (per la quota del 25% cedutale dalla madre), sicchè , Parte_1
non vantando più alcuna quota nella aveva interesse a massimizzare i ricavi della sola CP_4
proprietaria dell'azienda fittata alla CP_3 CP_4
Al contrario, aveva interesse, nel 2016, in quanto unica titolare (insieme alla Controparte_1
figlia) della a privilegiare quest'ultima nei rapporti con la posto che i CP_4 CP_3
ricavi conseguiti dalla avrebbero dovuto essere divisi con il fratello, mentre quelli CP_3
conseguiti con la sarebbero stati interamente suoi (rectius: suddivisi con la figlia). CP_4
Pertanto, sulla base di un criterio di ordinaria correttezza e buona fede nel rapporto tra soci all'interno della non era plausibile che, nel 2016, la delega alla stipula del primo CP_3 contratto di affitto d'azienda, rilasciata a nel 1995 per una specifica esigenza di Controparte_1 quell'epoca, fosse ancora valida ed efficace, essendo ormai significativamente mutato l'assetto delle due società parti del contratto di affitto e, con esso, il rapporto tra i soci e Parte_1
in relazione agli interessi societari dagli stessi perseguiti. Controparte_1
Peraltro, il fatto che l'assetto amministrativo della fosse stato completamente CP_3
modificato, tanto da rendere inefficace la delega del 1995 che aveva esaurito da tempo la sua efficacia, si desume anche dal contenuto dell'atto pubblico del 29/01/09 di modifica dei patti sociali della con cui si era stabilito che la fosse coamministrata da entrambi i CP_3 CP_3
soci e che, in particolare, l'amministrazione fosse necessariamente congiunta, ossia con il consenso e la firma di entrambi i soci, per tutti gli atti di amministrazione straordinaria e per quelli, comunque, comportanti una spesa eccedente gli euro 100.000,00: è evidente, sulla base di tale previsione contrattuale, che alla stipula di un atto di straordinaria amministrazione, come l'affitto dell'intera azienda in favore della (per la durata di 12 anni e per un corrispettivo CP_4 complessivo di € 154.937,10), non poteva provvedere la sola sulla base di un Controparte_1
delega conferitale ben 21 anni prima in un diverso contesto di cointeressenza societaria e di gestione amministrativa delle due società della famiglia CP_1
In particolare, la delega conferita alla convenuta nel 1995, avente ad oggetto la “stipulazione del contratto di locazione dell'azienda alle condizioni e con le modalità che riterrà più convenienti”, si riferiva ad uno specifico atto negoziale, ossia la stipula del predetto contratto, con il cui compimento doveva ritenersi estinto il mandato rappresentativo insito nella delega, non potendosene sostenere una prolungata efficacia anche in relazione ai successivi ed eventuali rinnovi contrattuali, trattandosi di atti ulteriori rispetto a quello per il quale il mandato era stato specificamente conferito. Ne consegue che il rinnovo contrattuale non si sottraeva alla pagina 9 di 12 sopravvenuta previsione statutaria dell'amministrazione congiuntiva per gli atti di straordinaria amministrazione.
Ma, a parte l'utilizzo di una delega ormai inefficace, la condotta della convenuta configura grave inadempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti sia come socia che in qualità di amministratrice, in quanto la previsione contenuta nell'atto pubblico del 2009 in relazione all'amministrazione congiuntiva per il compimento di atti di straordinaria amministrazione (tra i quali rientra senz'altro l'affitto dell'intera azienda per la durata di 12 anni) e, in ogni caso, di quelli di valore superiore ad € 100.000,00, imponeva alla medesima convenuta di agire congiuntamente al socio germano per il rinnovo dell'affitto, “a fortiori” se si considera che il nuovo contratto di affitto andava stipulato in favore di una società che, dal 2015, non era più in contitolarità tra le parti in causa, ma era divenuta di esclusiva proprietà della convenuta.
In sostanza, sulla base di una delega inefficace e, comunque, in palese Controparte_1 violazione dell'atto pubblico del 2009 modificativo dei patti sociali, e dunque in assoluta carenza di potere, ha stipulato, per la un atto di straordinaria amministrazione, in una CP_3 situazione, peraltro, di palese conflitto d'interessi.
Invero, beneficiaria dell'abuso commesso dalla convenuta risulta essere proprio la le CP_4 cui quote erano all'epoca intestate esclusivamente alla medesima (ed a sua Controparte_1
figlia), la quale, ammantandosi di poteri che, in via disgiuntiva, non le competevano in ordine all'amministrazione della ha concesso in affitto l'intera azienda di quest'ultima per CP_3
un canone di locazione identico a quello pattuito 21 anni prima, senza tener conto del mutato andamento del mercato, né della semplice svalutazione monetaria nel frattempo verificatasi.
Tale condotta, tenuta anche nella qualità di amministratrice della è tanto più grave se CP_3 solo si considera che il canone pattuito nel 2016, pari ad € 15.493,70 annui (lo stesso importo dell'affitto del 1995), era di gran lunga inferiore a quello congruo di mercato, posto che dalla CTU espletata dal dott. è emerso, sulla base della Banca dati delle quotazioni Persona_2 immobiliari della Agenzia del Territorio (cd. valori OMI) nel I semestre 2016, “che il canone annuo di fitto congruo per il periodo 2016/2028” poteva determinarsi “in misura pari ad € 67.583 in luogo del canone da contratto di € 15.494” (pagg. 21 e 24 CTU).
In altri termini, in totale spregio del più elementare dovere di diligenza professionale nell'espletamento del mandato di amministratore, la convenuta ha pattuito il pagamento, in favore della di un canone di affitto pari a meno di un quarto di quello congruo, il tutto sulla CP_3 base di una delega inefficace, in violazione dei patti sociali, in conflitto d'interessi con la società
pagina 10 di 12 affittuaria e senza minimamente interpellare il socio coamministratore, titolare di un interesse ben diverso da quello della convenuta.
Peraltro, non si dubita in giurisprudenza che l'art. 1394 c.c., in tema di conflitto d'interessi, sia applicabile anche nel conflitto tra società ed amministratori, in relazione agli atti pregiudiziali del patrimonio sociale compiuti dall'amministratore stesso (Cass. n. 255/22, n. 3501/13, n. 1525/06, n.
18792/05, n. 4505/00).
Va, infine, evidenziato che, per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio (ossia l'avere la quale procuratrice della affittato nel 2016 l'azienda della medesima società CP_1 CP_3
alla ad un canone identico a quello di oltre 20 anni prima), la ha avviato CP_4 CP_3
nei confronti della dinanzi al Tribunale di Salerno, il giudizio n. 3164/18 R.G., per CP_4 ottenere, tra l'altro, la declaratoria di inefficacia dell'indicato affitto di azienda del 2016.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 3709/2019 (in atti), ha dichiarato l'inefficacia del predetto contratto, avendo la impegnato, in carenza di potere ed in conflitto di interessi, la società CP_1
da lei partecipata quale socio. Tale pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 928/2021, anch'essa in atti.
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, considerato che le gravi inadempienze in cui è incorsa la convenuta come socia - per aver assunto obbligazioni in nome e per conto della società senza averne i poteri e per aver violato il rapporto fiduciario che sta alla base del contratto sociale, privilegiando interessi esterni a quelli della società, così pregiudicando l'interesse dell'altro socio alla redditività dell'investimento - configurano anche la violazione degli obblighi di diligenza professionale tipici della carica di amministratore, con (almeno potenziale) danno arrecato alla va disposta l'esclusione di dalla e la revoca della CP_3 Controparte_1 CP_3
stessa dalla carica di amministratore della medesima società.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione indeterminabile, complessità media), con attribuzione in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 2014/17 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie le domande dell'attore e, per l'effetto, esclude dalla società Controparte_1
e revoca la stessa dalla carica di amministratore della medesima società; CP_3
pagina 11 di 12 2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 giudiziali, che si liquidano in € 580,00 per spese vive, oltre spese di CTU, ed € 10.860,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Remigio Fiorillo e Vincenzo Fiorillo.
Salerno, 7 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Cesare Taraschi dott. Corrado d'Ambrosio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti magistrati: dott. Corrado d'Ambrosio Presidente dott. Cesare Taraschi Giudice rel. dott.ssa Valentina Ferrara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2014/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: esclusione socio e responsabilità amministratore s.n.c.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Remigio Fiorillo e Vincenzo Fiorillo, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani n. 31, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rosapepe, presso il cui studio Controparte_1
è elett.te domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi n. 164, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 23/10/24 parte attrice reiterava le conclusioni già rassegnate nei propri atti, mentre la convenuta insisteva nell'istanza di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità e richiamava, in ogni caso, le proprie conclusioni, tra cui l'eccezione di incompetenza del tribunale adito.
pagina 1 di 12 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24/02/17, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la sorella esponendo che esse parti erano gli unici soci, al Controparte_1
50% ciascuno, della corrente in Salerno, alla via CP_2 Controparte_3
G.A. Papio n. 4; che tale società era stata costituita nel 1984 e, pur avendo ad oggetto il commercio al dettaglio di abbigliamento, da tempo non svolgeva più direttamente tale attività ma traeva i suoi introiti principalmente dall'affitto della propria azienda commerciale, che si svolgeva nel prestigioso locale, di proprietà della medesima società, sito in Salerno, alla via A. Cilento nn. 15 e
17; che, in data 10/01/95, i tre soci dell'epoca - ossia le parti in causa e la loro madre Parte_2
- avevano costituito una nuova società, la amministrata dalla , al fine di
[...] CP_4 Pt_2 concederle in affitto l'azienda della onde separare la proprietà dell'azienda (e CP_3
dell'immobile commerciale ove essa era svolta) dalla sua concreta gestione;
che, in tale prospettiva, il giorno successivo alla costituzione della nuova società, l'assemblea della aveva CP_3
conferito a mandato a stipulare il contratto di affitto di azienda con la Controparte_1 CP_4
che tale mandato si era reso necessario per evitare che fosse la stessa a sottoscrivere
[...] Pt_2
il contratto di affitto come amministratore delle due società; che, pertanto, in un contesto familiare di piena armonia, in data 20/01/95 era stato stipulato il contratto con il quale la aveva CP_3 concesso in affitto la propria azienda alla per il canone annuo di £ 30.000.000 (€ CP_4
15.493,70) per un periodo di 9 anni;
che il rapporto di affitto era proseguito nel tempo ed era stato rinnovato dalla convenuta (nel frattempo divenuta amministratore della per 12 anni, CP_3
ossia fino al 31/01/16; che, tuttavia, progressivamente i rapporti tra esso attore da una lato e la madre e la sorella dall'altro si erano deteriorati, al punto che le parti in causa erano state indotte a sistemare i loro rapporti patrimoniali escludendo una cointeressenza nelle predette società, sicchè, con atto del 29/01/09, la aveva ceduto ai suoi due figli la propria quota di partecipazione Pt_2
nella la quale, da allora, era partecipata al 50% dalle sole parti in causa;
che, CP_3
successivamente, con due atti del 04/06/15 la aveva ceduto ai suoi figli anche le proprie Pt_2
quote di partecipazione nella e, con successivo atto del 17/06/15, esso attore e la CP_4
germana convenuta avevano permutato le rispettive quote nelle società e MB CP_4
1870 s.r.l. (altra società di famiglia), sicchè esso istante era divenuto intero proprietario della società che gestiva il negozio di abbigliamento MB 1870, mentre la convenuta era divenuta esclusiva proprietaria della amministrata pur sempre dalla madre che CP_4 Parte_2
l'avvenuta definitiva divisione delle società tra le parti in causa aveva ovviamente modificato completamente gli interessi tra le varie società coinvolte e, soprattutto, il rapporto tra la CP_4
pagina 2 di 12 s.n.c. e la che, in particolare, mentre esso deducente aveva interesse a massimizzare i CP_4
ricavi della la germana aveva un interesse esattamente opposto, in quanto, CP_3 CP_1
essendo intera proprietaria della aveva interesse a privilegiare quest'ultima nei rapporti CP_4
con la posto che i ricavi conseguiti dalla avrebbero dovuto essere divisi CP_3 CP_3
con il fratello, mentre quelli conseguiti con la sarebbero stati interamente di CP_4 CP_1
che, infatti, proprio al fine di evitare che il conflitto di interessi della convenuta potesse
[...]
nuocere alla nell'atto pubblico di modifica dei patti sociali della CP_3 CP_3
stipulato il 29/01/09, esso attore aveva avuto premura di prevedere che la fosse CP_3
coamministrata da entrambi i soci, e che l'amministrazione fosse necessariamente congiunta per tutti gli atti di amministrazione straordinaria e per quelli, comunque, di valore superiore agli euro
100.000,00; che, nonostante ciò, esso attore - allorchè, in vista della scadenza del contratto di affitto di azienda del 31/01/16, intendeva avviare con la madre (amministratore della CP_4
contatti per la stipula di un nuovo contratto di affitto, ovviamente ai prezzi di mercato aggiornati - aveva appreso che la sorella, assumendo di poter utilizzare la delega assembleare del 1995 (ossia quella già impiegata per la stipula dell'originario contratto di affitto di azienda), aveva sottoscritto con la un nuovo contratto di affitto di azienda della durata di 12 anni, ossia CP_4 dall'01/02/16 al 31/01/28, ad un canone annuo, immutato rispetto a quello di oltre 20 anni prima, di
€ 15.493,71; che il comportamento della convenuta costituiva un atto gravissimo che ne imponeva la esclusione quale socio dalla ai sensi degli artt. 2286 e 2287 c.c., oltre che la revoca CP_3
quale amministratore ai sensi dell'art. 2259 c.c.; che, invero, la convenuta, in evidente conflitto di interessi con la aveva affittato, per un periodo di 12 anni, l'azienda di proprietà della CP_3
società ad un'altra società, la (di esclusiva proprietà sua e della figlia), ad un canone CP_4
che era non solo immotivatamente uguale a quello stabilito nel 1995, ma anche di gran lunga inferiore a quello corrente di mercato (trattandosi di un prestigioso negozio di ampissima metratura, con trenta anni di avviamento, nel centro di Salerno, il cui solo canone di locazione era di oltre € 5.000,00 mensili); che, così facendo, la convenuta, perseguendo un proprio personale interesse, contrastante con quello della società, aveva depauperato il patrimonio sociale della ledendo gli obblighi di correttezza e buona fede, oltre che di collaborazione e CP_3
solidarietà, che sono connaturati ad ogni contratto di società, nonchè quelli di diligenza propri di ogni amministratore di società; che ciò era tanto più grave se si considerava che l'atto di rinnovo dell'affitto d'azienda era stato stipulato in aperta violazione dello statuto sociale, che obbligava i due soci amministratori all'amministrazione congiuntiva nell'ipotesi di atto di straordinaria amministrazione (quale era quello con cui si concedeva in affitto l'azienda per un periodo di 12
pagina 3 di 12 anni) o comunque di atto (quale quello in questione) di valore complessivo superiore ad €
100.000,00 (il canone di affitto convenuto per i 12 anni di contratto era, invero, pari ad €
154.937,10).
Tanto premesso, l'attore chiedeva che l'adito Tribunale volesse escludere la convenuta dalla società e revocare la stessa dalla carica di amministratore della medesima società, con CP_3
vittoria di spese giudiziali da attribuire ai difensori antistatari.
Con comparsa di risposta, depositata il 09/05/17, si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del tribunale adito, alla luce della clausola arbitrale di cui all'art. 11 dell'atto modificativo dei patti sociali della stipulato il CP_3
29/01/09, nonché la nullità della notifica dell'atto di citazione per la mancata indicazione della qualità della destinataria della notifica;
nel merito deduceva l'infondatezza delle avverse doglianze, di cui chiedeva il rigetto, in quanto il rinnovo dell'affitto d'azienda, stipulato nel 2016, era suffragato dalla delega che le era stata conferita nel 1995 e che non era stata mai revocata;
che non sussistevano le gravi inadempienze previste dall'art. 2286 c.c. per l'esclusione del socio, posto che l'attore non aveva avviato, in prossimità della scadenza del contratto di affitto, alcuna trattativa con la madre, quale amministratore unico della per una modifica del canone da CP_4
corrispondere alla né tantomeno aveva manifestato una diversa volontà ad essa CP_3
convenuta, in qualità di socia della sicchè legittimamente si era provveduto al CP_3
rinnovo del contratto, giusta delega mai revocata, nel pieno rispetto dei principi di correttezza e buona fede;
che neppure sussistevano i presupposti per procedere alla revoca dalla carica di amministratore ex art. 2259 c.c., in quanto il rinnovo del contratto era atto di ordinaria amministrazione non esulante dall'oggetto sociale, come tale eseguibile disgiuntamente da ciascun amministratore.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 23/10/24 le parti concludevano come indicato in epigrafe ed il sottoscritto giudice, con ordinanza del 05/11/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di arbitrato sollevata dalla convenuta in Controparte_1 base all'art. 11 dell'atto per notaio del 29/01/09, contenente la modifica dei patti sociali della Per_1
ai sensi del quale “Qualunque contestazione dovesse sorgere tra i soci e la società o CP_3
tra essi soci e loro eredi in relazione alla esecuzione e interpretazione del presente contratto, verrà devoluta alla cognizione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno”.
L'attore, invero, ha chiesto escludersi la convenuta dalla e, comunque, revocarsi la CP_3
stessa dalla carica di amministratore della predetta società.
pagina 4 di 12 Ebbene, la predetta clausola arbitrale, per come letteralmente formulata, non ricomprende la domanda di revoca dalla carica di amministratore, essendosi condivisibilmente rilevato in giurisprudenza che la clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo di una società, che preveda la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci e quelle tra la società e i soci, non include anche l'azione di responsabilità promossa dal socio nei confronti dell'amministratore, essendo irrilevante che quest'ultimo sia anche socio della società, non essendo in questa veste che viene chiamato a rispondere della sua attività di “mala gestio” (Cass. n. 33149/22, n. 12333/12).
Per quanto attiene alla domanda di esclusione del socio, pure proposta nei confronti della convenuta, deve rammentarsi che, in linea di principio, le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi;
peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (Cass. n. 18600/11, n. 3772/05, n. 1739/88).
Nella specie, trova applicazione il co. 3 dell'art. 2287 c.c., secondo cui “Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro”.
Tale norma configura una competenza funzionale inderogabile del tribunale in relazione alla domanda di esclusione del socio nelle società composte di due soli soci, e la conseguente non compromettibilità in arbitri di tale domanda, posto che l'accoglimento della stessa inciderebbe sulla stessa esistenza della società, comportandone lo scioglimento in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi ex artt. 2272, n. 4, e 2308 c.c.
Non a caso la giurisprudenza di legittimità ha escluso la compromettibilità in arbitrato qualora dalla soluzione della lite derivi necessariamente lo scioglimento della società (cfr. Cass. n. 404/68, richiamata da Cass. n. 18600/11, nonché Cass. n. 2611/85, che fa espresso riferimento alla società composta da due soci, nella quale l'esclusione di un socio coinvolge gli interessi generali relativi alla vita della società stessa;
cfr., infine, Cass. n. 12412/00, in relazione alle controversie riguardanti, in genere, lo scioglimento della società).
L'eccezione di incompetenza va, quindi, rigettata.
Per quanto attiene all'istanza di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità con il procedimento attualmente pendente in Cassazione tra la e la avente ad CP_3 CP_4 oggetto l'inefficacia del contratto di rinnovo del fitto d'azienda del 07/01/16, sottoscritto dalla convenuta in carenza di poteri, la stessa è palesemente infondata.
pagina 5 di 12 In primo luogo, invero, non sussiste alcuna pregiudizialità nè logica, nè tantomeno giuridica
(l'unica, quest'ultima, che consentirebbe l'applicazione dell'art. 295 c.p.c.: cfr., ex multis, Cass. n.
5229/16), tra i due giudizi, posto che il giudizio pendente in Cassazione attiene alla validità ed opponibilità del contratto di affitto stipulato tra le due predette società, mentre il presente giudizio attiene all'esclusione della convenuta quale socio ed alla sua revoca quale Controparte_1
amministratore della sicchè non vi è alcun rischio di quel conflitto tra giudicati che CP_3 costituisce la “ratio” dell'istituto della sospensione necessaria.
Né l'invocata pregiudizialità può ravvisarsi nella pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla nei confronti della in relazione ai danni conseguenti CP_3 CP_4 all'inefficacia del predetto rinnovo contrattuale, atteso che, se anche venisse confermato il rigetto della predetta domanda, tale statuizione non avrebbe alcuna pregiudiziale incidenza sul presente giudizio: invero, l'esclusione del socio e la revoca dello stesso dalla carica di amministratore non richiedono necessariamente che la condotta di “mala gestio” del socio-amministratore abbia causato un danno effettivo alla società, essendo invece normativamente previsto, ai fini dell'esclusione dalla compagine sociale, che il socio abbia commesso “gravi inadempienze” ex art. 2287, co. 1, c.c. e, ai fini della revoca dalla carica di amministratore, che ricorra una “giusta causa” ex art. 2259, co. 1, c.c., a prescindere dalla configurabilità di un concreto pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale arrecato alla società.
D'altra parte, le gravi inadempienze, come la violazione dei precetti di diligenza, buona fede e correttezza, anche se non si traducono in un danno risarcibile, possono ugualmente minare il rapporto fiduciario e l' “affectio societatis”, così giustificando l'adozione dei provvedimenti ex artt.
2259 e 2287 c.c.
A parte quanto finora rilevato, difettano due presupposti fondamentali della sospensione per pregiudizialità, ossia:
1) l'identità dei soggetti parti dei due giudizi, posto che, per consolidata giurisprudenza, l'art. 295 c.p.c. è applicabile solo qualora il giudizio pregiudicante abbia per parti le medesime della causa pregiudicata (Cass. n. 22784/15), il che non sussiste nel caso in esame;
2) la pendenza in primo grado della causa pregiudicante, atteso che, anche qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per pagina 6 di 12 riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, co. 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata (Cass. n. 9470/22; Cass. n.
34966/21; Cass. S.U. n. 21763/21).
Venendo, quindi, al merito delle domande proposte dall'attore, le stesse risultano fondate.
E' opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 2286 c.c. (richiamato dal rinvio operato dall'art. 2293 c.c. in tema di società in nome collettivo), l'esclusione di un socio può aver luogo, tra l'altro, per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale. Il co. 3 del successivo art. 2287 c.c. prevede poi che “Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro”.
In linea generale, costituiscono gravi inadempienze non solo quelle che sono idonee ad impedire il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quelle che abbiano inciso negativamente sulla situazione della società, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini (Cass. n. 6200/91). Ad esempio, costituiscono gravi inadempienze, ai fini dell'esclusione, l'aver assunto obbligazioni in nome e per conto della società senza averne i poteri (Cass. n. 2380/60), la mancata esecuzione del conferimento, l'aver svolto concorrenza sleale nei confronti della società (Cass. n. 1977/73),
l'appropriazione da parte del socio amministratore degli utili della società (Cass. n. 710/80), la condotta del socio consistente nell'omissione di ogni collaborazione nella conduzione dell'esercizio sociale (Trib. Milano 10-6-99, in Soc., 1999, 1479).
Per quanto attiene, invece, alla domanda di revoca dalla carica di amministratore, l'art. 2259 c.c.
(anch'esso da intendersi richiamato per effetto del rinvio operato dall'art. 2293 c.c. in tema di società in nome collettivo) dispone che “La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio”.
In sostanza, ogni singolo socio può chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa dell'amministratore, la quale non incide, peraltro, sulla qualità di socio dello stesso (Cass. n.
18844/16, n. 15197/01, n. 3028/76), a meno che le inadempienze relative all'attività di amministratore non costituiscano anche inadempienze delle obbligazioni gravanti sui soci (Cass. n.
2736/95, relativa ad un caso in cui era stato escluso dalla società l'amministratore-socio che aveva violato l'obbligo di amministrazione congiunta per il compimento degli atti di straordinaria pagina 7 di 12 amministrazione, determinando un danno alla società; Cass. n. 4404/88; Cass. n. 710/80; Cass. n.
1977/73).
Giusta causa di revoca è ogni fatto che costituisca violazione di obblighi di lealtà, di correttezza, di diligenza da parte dell'amministratore tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto (Cass. n. 2212/57), che renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione e che integri violazione degli obblighi propri dell'amministratore (Trib. Bari, ord. 26-6-2008, in
Soc., 2009, 989). A titolo esemplificativo, sono state considerate ipotesi di giusta causa: a) la creazione di situazioni tali da nuocere alla prosecuzione economica dell'impresa (Trib. Vallo della
Lucania 11-10-1996, in Arch. civ., 1997, 407); b) la grave violazione degli obblighi di legge o discendenti dall'atto costitutivo della società (Pret. Torino 27-7-1983, in Rep. Foro it., 1984, Soc.,
239); c) qualsiasi evento che renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione
(Trib. Milano 3-2-1983, in Rep. Foro it. 1984, Soc. 353); d) l'aver compiuto atti di amministrazione in forma disgiuntiva quando l'atto costitutivo prevede l'amministrazione in forma congiuntiva (Trib. Ancona, ord. 11-11-1999, in Soc., 2000, 736).
Nel caso di specie, la condotta tenuta dalla convenuta quale socia ed Controparte_1 amministratrice della in occasione del rinnovo del contratto di affitto d'azienda in CP_3
favore della stipulato il 07/01/16, costituisce al tempo stesso, alla luce della richiamata CP_4
normativa e giurisprudenza, grave inadempienza delle obbligazioni gravanti sul socio e giusta causa di revoca dalla carica di amministratore.
Invero, la convenuta, nel predetto atto di proroga dell'affitto, ha dichiarato di agire in virtù della delega assembleare della dell'11/01/95, sebbene tale delega non fosse più efficace. CP_3
La delega, infatti, era stata rilasciata, in relazione al contratto di affitto del 1995, al fine di evitare che fosse la stessa madre delle parti in causa, a stipulare come amministratore sia Parte_2 della che della (circostanza dedotta fin dall'atto di citazione e mai CP_3 CP_4
specificamente, e comunque non tempestivamente, contestata dalla convenuta).
Ma il contesto societario dell'epoca era del tutto differente rispetto a quello esistente nel 2016, sia perché nel 1995 le parti oggi in causa erano entrambe socie, unitamente alla madre Parte_2
delle due società coinvolte, ossia la e la sicchè non era configurabile CP_3 CP_4 alcun prevalente interesse delle parti in relazione all'utile derivante dalla gestione dell'una o dell'altra società, sia in quanto diverso era il sistema di amministrazione della CP_3
In particolare, nel 2016, soci al 50% della ed amministratori della stessa erano le CP_3
odierne parti in causa (avendo la , nel 2009, ceduto le proprie quote ai figli), mentre soci Pt_2 della erano soltanto la convenuta (a seguito dell'atto di permuta del CP_4 Controparte_1
pagina 8 di 12 17/06/15) e la figlia di questa (per la quota del 25% cedutale dalla madre), sicchè , Parte_1
non vantando più alcuna quota nella aveva interesse a massimizzare i ricavi della sola CP_4
proprietaria dell'azienda fittata alla CP_3 CP_4
Al contrario, aveva interesse, nel 2016, in quanto unica titolare (insieme alla Controparte_1
figlia) della a privilegiare quest'ultima nei rapporti con la posto che i CP_4 CP_3
ricavi conseguiti dalla avrebbero dovuto essere divisi con il fratello, mentre quelli CP_3
conseguiti con la sarebbero stati interamente suoi (rectius: suddivisi con la figlia). CP_4
Pertanto, sulla base di un criterio di ordinaria correttezza e buona fede nel rapporto tra soci all'interno della non era plausibile che, nel 2016, la delega alla stipula del primo CP_3 contratto di affitto d'azienda, rilasciata a nel 1995 per una specifica esigenza di Controparte_1 quell'epoca, fosse ancora valida ed efficace, essendo ormai significativamente mutato l'assetto delle due società parti del contratto di affitto e, con esso, il rapporto tra i soci e Parte_1
in relazione agli interessi societari dagli stessi perseguiti. Controparte_1
Peraltro, il fatto che l'assetto amministrativo della fosse stato completamente CP_3
modificato, tanto da rendere inefficace la delega del 1995 che aveva esaurito da tempo la sua efficacia, si desume anche dal contenuto dell'atto pubblico del 29/01/09 di modifica dei patti sociali della con cui si era stabilito che la fosse coamministrata da entrambi i CP_3 CP_3
soci e che, in particolare, l'amministrazione fosse necessariamente congiunta, ossia con il consenso e la firma di entrambi i soci, per tutti gli atti di amministrazione straordinaria e per quelli, comunque, comportanti una spesa eccedente gli euro 100.000,00: è evidente, sulla base di tale previsione contrattuale, che alla stipula di un atto di straordinaria amministrazione, come l'affitto dell'intera azienda in favore della (per la durata di 12 anni e per un corrispettivo CP_4 complessivo di € 154.937,10), non poteva provvedere la sola sulla base di un Controparte_1
delega conferitale ben 21 anni prima in un diverso contesto di cointeressenza societaria e di gestione amministrativa delle due società della famiglia CP_1
In particolare, la delega conferita alla convenuta nel 1995, avente ad oggetto la “stipulazione del contratto di locazione dell'azienda alle condizioni e con le modalità che riterrà più convenienti”, si riferiva ad uno specifico atto negoziale, ossia la stipula del predetto contratto, con il cui compimento doveva ritenersi estinto il mandato rappresentativo insito nella delega, non potendosene sostenere una prolungata efficacia anche in relazione ai successivi ed eventuali rinnovi contrattuali, trattandosi di atti ulteriori rispetto a quello per il quale il mandato era stato specificamente conferito. Ne consegue che il rinnovo contrattuale non si sottraeva alla pagina 9 di 12 sopravvenuta previsione statutaria dell'amministrazione congiuntiva per gli atti di straordinaria amministrazione.
Ma, a parte l'utilizzo di una delega ormai inefficace, la condotta della convenuta configura grave inadempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti sia come socia che in qualità di amministratrice, in quanto la previsione contenuta nell'atto pubblico del 2009 in relazione all'amministrazione congiuntiva per il compimento di atti di straordinaria amministrazione (tra i quali rientra senz'altro l'affitto dell'intera azienda per la durata di 12 anni) e, in ogni caso, di quelli di valore superiore ad € 100.000,00, imponeva alla medesima convenuta di agire congiuntamente al socio germano per il rinnovo dell'affitto, “a fortiori” se si considera che il nuovo contratto di affitto andava stipulato in favore di una società che, dal 2015, non era più in contitolarità tra le parti in causa, ma era divenuta di esclusiva proprietà della convenuta.
In sostanza, sulla base di una delega inefficace e, comunque, in palese Controparte_1 violazione dell'atto pubblico del 2009 modificativo dei patti sociali, e dunque in assoluta carenza di potere, ha stipulato, per la un atto di straordinaria amministrazione, in una CP_3 situazione, peraltro, di palese conflitto d'interessi.
Invero, beneficiaria dell'abuso commesso dalla convenuta risulta essere proprio la le CP_4 cui quote erano all'epoca intestate esclusivamente alla medesima (ed a sua Controparte_1
figlia), la quale, ammantandosi di poteri che, in via disgiuntiva, non le competevano in ordine all'amministrazione della ha concesso in affitto l'intera azienda di quest'ultima per CP_3
un canone di locazione identico a quello pattuito 21 anni prima, senza tener conto del mutato andamento del mercato, né della semplice svalutazione monetaria nel frattempo verificatasi.
Tale condotta, tenuta anche nella qualità di amministratrice della è tanto più grave se CP_3 solo si considera che il canone pattuito nel 2016, pari ad € 15.493,70 annui (lo stesso importo dell'affitto del 1995), era di gran lunga inferiore a quello congruo di mercato, posto che dalla CTU espletata dal dott. è emerso, sulla base della Banca dati delle quotazioni Persona_2 immobiliari della Agenzia del Territorio (cd. valori OMI) nel I semestre 2016, “che il canone annuo di fitto congruo per il periodo 2016/2028” poteva determinarsi “in misura pari ad € 67.583 in luogo del canone da contratto di € 15.494” (pagg. 21 e 24 CTU).
In altri termini, in totale spregio del più elementare dovere di diligenza professionale nell'espletamento del mandato di amministratore, la convenuta ha pattuito il pagamento, in favore della di un canone di affitto pari a meno di un quarto di quello congruo, il tutto sulla CP_3 base di una delega inefficace, in violazione dei patti sociali, in conflitto d'interessi con la società
pagina 10 di 12 affittuaria e senza minimamente interpellare il socio coamministratore, titolare di un interesse ben diverso da quello della convenuta.
Peraltro, non si dubita in giurisprudenza che l'art. 1394 c.c., in tema di conflitto d'interessi, sia applicabile anche nel conflitto tra società ed amministratori, in relazione agli atti pregiudiziali del patrimonio sociale compiuti dall'amministratore stesso (Cass. n. 255/22, n. 3501/13, n. 1525/06, n.
18792/05, n. 4505/00).
Va, infine, evidenziato che, per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio (ossia l'avere la quale procuratrice della affittato nel 2016 l'azienda della medesima società CP_1 CP_3
alla ad un canone identico a quello di oltre 20 anni prima), la ha avviato CP_4 CP_3
nei confronti della dinanzi al Tribunale di Salerno, il giudizio n. 3164/18 R.G., per CP_4 ottenere, tra l'altro, la declaratoria di inefficacia dell'indicato affitto di azienda del 2016.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 3709/2019 (in atti), ha dichiarato l'inefficacia del predetto contratto, avendo la impegnato, in carenza di potere ed in conflitto di interessi, la società CP_1
da lei partecipata quale socio. Tale pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 928/2021, anch'essa in atti.
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, considerato che le gravi inadempienze in cui è incorsa la convenuta come socia - per aver assunto obbligazioni in nome e per conto della società senza averne i poteri e per aver violato il rapporto fiduciario che sta alla base del contratto sociale, privilegiando interessi esterni a quelli della società, così pregiudicando l'interesse dell'altro socio alla redditività dell'investimento - configurano anche la violazione degli obblighi di diligenza professionale tipici della carica di amministratore, con (almeno potenziale) danno arrecato alla va disposta l'esclusione di dalla e la revoca della CP_3 Controparte_1 CP_3
stessa dalla carica di amministratore della medesima società.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione indeterminabile, complessità media), con attribuzione in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 2014/17 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie le domande dell'attore e, per l'effetto, esclude dalla società Controparte_1
e revoca la stessa dalla carica di amministratore della medesima società; CP_3
pagina 11 di 12 2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 giudiziali, che si liquidano in € 580,00 per spese vive, oltre spese di CTU, ed € 10.860,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Remigio Fiorillo e Vincenzo Fiorillo.
Salerno, 7 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Cesare Taraschi dott. Corrado d'Ambrosio
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