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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 13/02/2026, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1482/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1963/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3630/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239004728472000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 726/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento notificatole in data 27 dicembre 2023 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con riferimento all'avviso di accertamento TEJM00839.
Lamentava l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12 febbraio 2026, all'esito della camera di consiglio, la Corte di giustizia tributaria di primo grado decideva la causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Si premette che il presente giudizio ha ad oggetto solo l'avviso di accertamento TEJM00839 e non le altre cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento oggi impugnato.
Ebbene il predetto avviso ha ad oggetto Irpef 2007 che è pacificamente soggetto al termine prescrizionale decennale e, come correttamente evidenziato nella decisione di primo grado, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica avvenuta nel 2017 presso la residenza della ricorrente, indicata pure in sede di ricorso, e perfezionatasi con il deposito presso la casa comunale, stante l'irreperibilità assoluta.
Per il resto non può che rimandarsi alla decisione di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 500,00 oltre accessori
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1963/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3630/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239004728472000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 726/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento notificatole in data 27 dicembre 2023 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con riferimento all'avviso di accertamento TEJM00839.
Lamentava l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12 febbraio 2026, all'esito della camera di consiglio, la Corte di giustizia tributaria di primo grado decideva la causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Si premette che il presente giudizio ha ad oggetto solo l'avviso di accertamento TEJM00839 e non le altre cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento oggi impugnato.
Ebbene il predetto avviso ha ad oggetto Irpef 2007 che è pacificamente soggetto al termine prescrizionale decennale e, come correttamente evidenziato nella decisione di primo grado, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica avvenuta nel 2017 presso la residenza della ricorrente, indicata pure in sede di ricorso, e perfezionatasi con il deposito presso la casa comunale, stante l'irreperibilità assoluta.
Per il resto non può che rimandarsi alla decisione di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 500,00 oltre accessori