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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1657/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12843/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 12 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240192261140000 CUT 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11231/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. con codice fiscale n. P.IVA_1, in data 17.07.2024, riceveva, a mezzo PEC, la notifica della cartella 0972024019226114000 dell'importo di 4.647,64, riguardante iscrizione a ruolo disposta dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, .
Dalle motivazioni afferenti la formazione del ruolo, si evince che la comunicazione di omesso pagamento è stata notificata il 22.10.2018;
La somma richiesta riporta l'applicazione di una sanzione di € 3.000,00;
Invero, tra la notifica dell'invito e la notifica della cartella sono trascorsi oltre cinque anni. Ricorrente_1 s.r.l., eccepisce con il proprio ricorso la prescrizione delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, il quale Ente, con le proprie controdeduzioni eccepiva l'improcedibilità del ricorso introduttivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 comma 6 bis d.lgs 546/92 in base al quale “ In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”
Nel merito occorre specificare che la cartella di pagamento impugnata si compone di due ruoli distinti, il primo del valore di euro 1.500,00 attiene al valore del contributo unificato omesso, tale importo è stato richiesto al contribuente con invito al pagamento n. 13337 notificato il 22/10/2018.
Tale ruolo non è oggetto di contestazione da parte del ricorrente.
Oggetto della presente controversia invece, riguarda la sanzione irrogata a seguito dell'omesso pagamento del contributo unificato e del successivo invito al pagamento.
Tale sanzione ammonta ad euro 3.000,00 ovvero al doppio del contributo omesso, come normativamente previsto.
L'Ufficio impositore, la Corte di Giustizi di Primo grado di Roma, ha notificato al contribuente in data
05/03/2019, avviso di accertamento n. 1969 del 11/02/2019 con cui richiede la controversa sanzione, dovuta a seguito dell'omesso pagamento del contributo unificato e del successivo invito al pagamento, tale circostanza non è contestata dalla società ricorrente.
E' proprio relativamente a tale ruolo, che la ricorrente sostiene, in maniera erronea, esser stato notificato in data 22/10/2018 (data di notifica, invece dell'invito al pagamento) che viene eccepita la prescrizione.
Tale eccezione appare infondata in considerazione della sospensione della riscossione causa covid, che prorogata con un susseguirsi di decreti “emergenziali” è durata dall'08/03/2020 sino al 31/08/2021.
Dalla data di notifica dell'avviso di accertamento N. 1969 notificato il 05/03/2019 (questione non contestata da ricorrente, comunque eccezione eventualmente da muovere all'Ente impositore come da dettato normativo dell'art. 14 comma 6 bis d.Lgs. 546/1992) alla data di notifica dell'opposta cartella, 17/07/2024, considerata la sospensione COVID, non è decorso il termine prescrizionale.
La causa era trattenuta in decisione in data 04/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso doveva essere proposto contro l'avviso di liquidazione e non avverso la cartella di pagamento che prevede l'impugnazione solo per vizi propri. Pertanto questo giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso nella parte relativa alla debenza delle somme di cui la cartella indicata perché vertente su questioni che devono essere sollevate avverso l'avviso di liquidazione regolarmente notificato e mai impugnato.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile. Le spese di lite vengono poste a carico del ricorrente , che si liquidano in euro 500,00 oltre oneri di legge, a favore dell' Agenzia dell' Entrate
Riscossione.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12843/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 12 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240192261140000 CUT 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11231/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. con codice fiscale n. P.IVA_1, in data 17.07.2024, riceveva, a mezzo PEC, la notifica della cartella 0972024019226114000 dell'importo di 4.647,64, riguardante iscrizione a ruolo disposta dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, .
Dalle motivazioni afferenti la formazione del ruolo, si evince che la comunicazione di omesso pagamento è stata notificata il 22.10.2018;
La somma richiesta riporta l'applicazione di una sanzione di € 3.000,00;
Invero, tra la notifica dell'invito e la notifica della cartella sono trascorsi oltre cinque anni. Ricorrente_1 s.r.l., eccepisce con il proprio ricorso la prescrizione delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, il quale Ente, con le proprie controdeduzioni eccepiva l'improcedibilità del ricorso introduttivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 comma 6 bis d.lgs 546/92 in base al quale “ In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”
Nel merito occorre specificare che la cartella di pagamento impugnata si compone di due ruoli distinti, il primo del valore di euro 1.500,00 attiene al valore del contributo unificato omesso, tale importo è stato richiesto al contribuente con invito al pagamento n. 13337 notificato il 22/10/2018.
Tale ruolo non è oggetto di contestazione da parte del ricorrente.
Oggetto della presente controversia invece, riguarda la sanzione irrogata a seguito dell'omesso pagamento del contributo unificato e del successivo invito al pagamento.
Tale sanzione ammonta ad euro 3.000,00 ovvero al doppio del contributo omesso, come normativamente previsto.
L'Ufficio impositore, la Corte di Giustizi di Primo grado di Roma, ha notificato al contribuente in data
05/03/2019, avviso di accertamento n. 1969 del 11/02/2019 con cui richiede la controversa sanzione, dovuta a seguito dell'omesso pagamento del contributo unificato e del successivo invito al pagamento, tale circostanza non è contestata dalla società ricorrente.
E' proprio relativamente a tale ruolo, che la ricorrente sostiene, in maniera erronea, esser stato notificato in data 22/10/2018 (data di notifica, invece dell'invito al pagamento) che viene eccepita la prescrizione.
Tale eccezione appare infondata in considerazione della sospensione della riscossione causa covid, che prorogata con un susseguirsi di decreti “emergenziali” è durata dall'08/03/2020 sino al 31/08/2021.
Dalla data di notifica dell'avviso di accertamento N. 1969 notificato il 05/03/2019 (questione non contestata da ricorrente, comunque eccezione eventualmente da muovere all'Ente impositore come da dettato normativo dell'art. 14 comma 6 bis d.Lgs. 546/1992) alla data di notifica dell'opposta cartella, 17/07/2024, considerata la sospensione COVID, non è decorso il termine prescrizionale.
La causa era trattenuta in decisione in data 04/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso doveva essere proposto contro l'avviso di liquidazione e non avverso la cartella di pagamento che prevede l'impugnazione solo per vizi propri. Pertanto questo giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso nella parte relativa alla debenza delle somme di cui la cartella indicata perché vertente su questioni che devono essere sollevate avverso l'avviso di liquidazione regolarmente notificato e mai impugnato.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile. Le spese di lite vengono poste a carico del ricorrente , che si liquidano in euro 500,00 oltre oneri di legge, a favore dell' Agenzia dell' Entrate
Riscossione.