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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/06/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al N. 1020/2022 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvino Miceli Parte_1
- ricorrente-
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Angelo
- resistente – ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di aver prestato la propria attività lavorativa, dal 10.04.2019 al
28.02.2022, presso la casa di cura per anziani e disabili della società
[...]
svolgendo le mansioni di operatrice socio-assistenziale CP_1
inquadrabile nel livello 5° del c.c.n.l. di categoria, e osservando un orario di lavoro che andava dalle ore 07,30 alle ore 13,30 per due volte a settimana, dalle ore 13,30 alle ore 20,30 per due volte alla settimana e dalle ore 7,30 alle 20,30 per due volte alla settimana, per un totale di 50 ore settimanali per sei giorni alla settimana, ivi compresi i festivi, lamentava di essere stata assunta con un fittizio contratto part-time (18 ore settimanali) e con la deteriore qualifica di addetta alle pulizie (liv. 6 del c.c.n.l.), per l'effetto del quale percepiva retribuzioni inferiori a quelle dovute.
1 Deduceva inoltre che dal mese di dicembre 2021 la società datrice di lavoro non le aveva più consegnato i prospetti di pagamento, limitandosi a versare alcuni acconti e che, a fronte di tale circostanza, in data 28.02.2022 aveva rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa.
Chiedeva pertanto condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 51.632,50, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive maturate comprensive di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, nei giorni festivi, 13° e 14° mensilità, indennità sostitutiva del preavviso di recesso e t.f.r.
Costituitasi in giudizio, la società contestava la fondatezza CP_1
del ricorso, chiedendone il rigetto.
In occasione della prima udienza veniva formulata una proposta conciliativa, secondo cui, “la società resistente avrebbe dovuto corrispondere alla ricorrente la somma onnicomprensiva netta di €
15.000,00 a fronte della rinuncia di quest'ultima alle pretese avanzate in ricorso”; nonostante l'iniziale adesione di entrambe le parti, la conciliazione non veniva perfezionata per rifiuto della parte resistente.
La causa, istruita mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, nonché mediante l'escussione dei testi e l'espletamento di CTU, è stata decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Deve preliminarmente osservarsi che spettava alla ricorrente, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, dare rigorosa prova della sussistenza del credito vantato e dei suoi fatti costitutivi, vale a dire: l'esistenza del rapporto, la natura subordinata, la durata, le mansioni svolte, l'orario di lavoro effettuato.
Ciò premesso, devono ritenersi provate le circostanze dedotte dalla ricorrente a fondamento delle proprie pretese, sia relativamente all'inquadramento che all'orario di lavoro osservato.
2 Anzitutto, con riferimento all'inquadramento contrattuale della ricorrente, dall'istruttoria espletata è emerso che la stessa fosse di fatto adibita alle mansioni di operatrice socioassistenziale, sussumibili nel livello
5° del c.c.n.l. di categoria. Infatti, la teste dipendente Testimone_1
della convenuta dal gennaio 2019 al marzo 2019 e poi dal febbraio 2020 ad aprile 2021, nel descrivere il ruolo e le mansioni della ricorrente ha riferito che, “la ricorrente ha sempre lavorato nel periodo in cui ho lavorato io e si
è sempre occupata dell'igiene degli anziani, dispensava i farmaci ed igienizzava gli ambienti e somministrava i pasti” (v. verbale di udienza del
6.12.2023). Coerenti con tali dichiarazioni sono quelle rese dalla teste
, anch'ella ex dipendente della convenuta presso cui ha Testimone_2
prestato servizio da giugno 2021 sino ad ottobre 2021, che nel corso della sua testimonianza ha riferito che “Facevo l'operatore e mi occupavo dell'assistenza agli anziani, la ricorrente oltre a svolgere le mie Pt_1
mansioni di assistenza agli anziani si occupava nonché della lavanderia nonché della preparazione dei pasti, nell'assistenza agli anziani rientrava la cura dell'igiene personale degli anziani nonché dell'aiuto alla vestizione e somministrazione dei pasti per chi avesse bisogno” (v. verbale di udienza del 6.11.2024).
Le suddette dichiarazione risultano maggiormente convincenti e credibili rispetto a quelle rese dalla teste e dalla teste ON
, sulla cui attendibilità vi è ragione di dubitare posto che la Testimone_4
prima è tuttora alle dipendenze della convenuta e la seconda è tuttora dipendente di una società collegata alla convenuta, ed inoltre quest'ultima ha affermato nel presente giudizio di aver lavorato come inserviente, laddove nel precedente giudizio dalla stessa incoato (n. 1012/2022 R.G.) aveva dichiarato “di essere stata impiegata come operatrice socio – assistenziale”.
La ricorrente ha pure dimostrato di avere osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto.
3 Anzitutto, è stato lo stesso legale rappresentante della convenuta a confessare in sede di interrogatorio formale l'osservanza da parte della ricorrente di un orario ben superiore rispetto a quello contrattualizzato (pari a 18 ore settimanali), affermando che “la sig.ra lavorava secondo i Pt_1
seguenti turni: un giorno di riposo. Negli altri sei giorni, un giorno lavorava dalle 7,30 alle 11,30 e poi dalle 17 alle 20,30 e negli altri quattro gg osservava il turno della mattina dalle 7,30 alle 13,30 o quello del pomeriggio dalle 13,30 alle 20,30”.
La prova testimoniale ha poi confermato l'osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto. Quanto ai testi di parte ricorrente, la teste ha riferito che “La ricorrente Testimone_1
osservava i seguenti turni di lavoro;
dalle 7,30 alle 13,30 e dalle 13,30 alle
20,30 a giorni alternati e poi un giorno la settimana lavorava dalle 7,30 alle 20,30 continuativamente”; la teste ha Testimone_2
sostanzialmente confermato le predette affermazioni, riferendo che
“Lavoravamo a turni, che potevano andare o dalle 7.30 alle 13.30 di mattina e dalle 13.30 fino alle 20.30 in pomeriggio, compreso i festivi, oppure c'era anche la possibilità di fare il turno spezzato cioè nella stessa giornata dalle 7.30 alle 11 oppure dalle 17.00 alle 20.00”... “preciso che, in una prima fase per sopperire alle carenze di personale, si affiancava al turno 7.30-13.30 o 13.30-20.30 anche il turno spezzato che ciascuno di noi faceva una volta a settimana, in una fase successiva, ai turni della mattina
o del pomeriggio, si è aggiunto il turno dell'intera giornata che facevamo una volta a settimana ognuno di noi”…“Il turno continuativo della ricorrente capitava un giorno la settimana”. Quanto ai testi di parte resistente, la teste ha riferito che “Gli orari che osservava la Tes_3
ricorrente erano dalle 7,30 alle 13,30 , quando lavorava di mattina, ma questo non era tutti i giorni perché vi erano dei giorni in cui lavorava di pomeriggio dalle 13,30 alle 20,30. Non mi risulta che osservasse giorni di lavoro continuato, ma una volta a settimana osservava orario di lavoro
4 spezzato e cioè dalle 7,30 alle 11,30 e poi dalle 17,00 alle 20,30”, e la teste ha affermato che la ricorrente a volte osservava i suoi stessi turni (o Tes_4
la mattina dalle 7.30 alle 13.30 oppure il pomeriggio dalle 13.30 alle 20.30),
a volte osservava il turno spezzato.
In definitiva, tenuto conto dell'esito complessivo dell'istruttoria espletata, pur non essendo emerso con chiarezza se e per quanto tempo la ricorrente avesse osservato la giornata di turno continuativo, deve comunque ritenersi provato che la ricorrente ha effettivamente osservato un orario di lavoro che andava dalle ore 7,30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle
20,30, per un giorno alla settimana, mentre nei restanti cinque giorni, a settimane alterne, dalle ore 7,30 alle 13,30 oppure dalle 13,30 alle 20,30, oltre un giorno di riposo libero a settimana.
Devono inoltre trovare accoglimento l'ulteriore domanda della ricorrente volta ad ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie, avendo la stessa fornito, com'era suo onere, la prova in ordine al mancato godimento di esse. Ed invero, la teste sentita in giudizio ha Testimone_1
confermato che “la ricorrente ha fruito di una settimana di ferie”.
Infine, alla luce delle emerse inadempienze del datore di lavoro, va pure accolta la pretesa azionata dalla ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, dovendosi ritenere le dimissioni della lavoratrice fondate su una giusta causa, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in base al quale: “Il mancato pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro costituisce giusta causa di dimissioni (o recesso) del lavoratore, con diritto di quest'ultimo (in base al combinato disposto degli artt. 2118, secondo comma, e 2119, primo comma, cod. civ.) ad un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, senza che il recedente sia tenuto ad eseguire la contestazione immediata e specifica del fatto alla controparte, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi inversa di licenziamento in tronco del lavoratore” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3368 del 16/05/1983); infatti, con
5 lettere a mezzo pec del 24.02.202, la ricorrente comunicava al datore di lavoro le sue dimissioni, a far data dal 28.02.2022, per “i cospicui crediti retributivi a tutt'oggi non soddisfatti”.
In definitiva, alla luce delle già menzionate emergenze istruttorie può ritenersi accertata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro dal
10.04.2019 al 28.02.2022 con inquadramento della lavoratrice come operatrice socio-assistenziale, livello 5° del c.c.n.l. di categoria, e con un orario di lavoro articolato dalle ore 7,30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 20,30, per un giorno alla settimana, mentre nei restanti cinque giorni, a settimane alterne, dalle ore 7,30 alle 13,30 oppure dalle 13,30 alle 20,30, oltre un giorno di riposo libero a settimana.
Per l'effetto, vanno riconosciute alla ricorrente le conseguenti differenze retributive rispetto alle somme già percepite, a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, nei giorni festivi, 13° e 14° mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso di recesso, oltre che t.f.r.
Passando alla quantificazione, vanno condivisi i conteggi elaborati dal
CTU – che è pervenuto alle conclusioni tramite la redazione di una relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati vanno pertanto in questa sede condivisi – sicché la convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 40.611,19, da intendersi al lordo di imposte e contributi, di cui € 38.072,56 per differenze retributive ed €
2.538,63 per t.f.r., oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito fino al soddisfo (c.t.u., pag. 10).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto dell'istruttoria espletata e del rifiuto della proposta conciliativa da parte della convenuta, nonché del carattere non particolarmente complesso della controversia. Le spese di
CTU seguono pure la soccombenza.
6
P.Q.M.
Condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 40.611,19, al lordo di imposte e contributi, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito fino al soddisfo.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in €
8.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione all'erario.
Pone definitivamente a carico della resistente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Dispone la trasmissione della sentenza all'INPS per quanto di competenza.
Trapani 30.06.2025
Il Giudice
Dario Porrovecchio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al N. 1020/2022 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvino Miceli Parte_1
- ricorrente-
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Angelo
- resistente – ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di aver prestato la propria attività lavorativa, dal 10.04.2019 al
28.02.2022, presso la casa di cura per anziani e disabili della società
[...]
svolgendo le mansioni di operatrice socio-assistenziale CP_1
inquadrabile nel livello 5° del c.c.n.l. di categoria, e osservando un orario di lavoro che andava dalle ore 07,30 alle ore 13,30 per due volte a settimana, dalle ore 13,30 alle ore 20,30 per due volte alla settimana e dalle ore 7,30 alle 20,30 per due volte alla settimana, per un totale di 50 ore settimanali per sei giorni alla settimana, ivi compresi i festivi, lamentava di essere stata assunta con un fittizio contratto part-time (18 ore settimanali) e con la deteriore qualifica di addetta alle pulizie (liv. 6 del c.c.n.l.), per l'effetto del quale percepiva retribuzioni inferiori a quelle dovute.
1 Deduceva inoltre che dal mese di dicembre 2021 la società datrice di lavoro non le aveva più consegnato i prospetti di pagamento, limitandosi a versare alcuni acconti e che, a fronte di tale circostanza, in data 28.02.2022 aveva rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa.
Chiedeva pertanto condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 51.632,50, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive maturate comprensive di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, nei giorni festivi, 13° e 14° mensilità, indennità sostitutiva del preavviso di recesso e t.f.r.
Costituitasi in giudizio, la società contestava la fondatezza CP_1
del ricorso, chiedendone il rigetto.
In occasione della prima udienza veniva formulata una proposta conciliativa, secondo cui, “la società resistente avrebbe dovuto corrispondere alla ricorrente la somma onnicomprensiva netta di €
15.000,00 a fronte della rinuncia di quest'ultima alle pretese avanzate in ricorso”; nonostante l'iniziale adesione di entrambe le parti, la conciliazione non veniva perfezionata per rifiuto della parte resistente.
La causa, istruita mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, nonché mediante l'escussione dei testi e l'espletamento di CTU, è stata decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Deve preliminarmente osservarsi che spettava alla ricorrente, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, dare rigorosa prova della sussistenza del credito vantato e dei suoi fatti costitutivi, vale a dire: l'esistenza del rapporto, la natura subordinata, la durata, le mansioni svolte, l'orario di lavoro effettuato.
Ciò premesso, devono ritenersi provate le circostanze dedotte dalla ricorrente a fondamento delle proprie pretese, sia relativamente all'inquadramento che all'orario di lavoro osservato.
2 Anzitutto, con riferimento all'inquadramento contrattuale della ricorrente, dall'istruttoria espletata è emerso che la stessa fosse di fatto adibita alle mansioni di operatrice socioassistenziale, sussumibili nel livello
5° del c.c.n.l. di categoria. Infatti, la teste dipendente Testimone_1
della convenuta dal gennaio 2019 al marzo 2019 e poi dal febbraio 2020 ad aprile 2021, nel descrivere il ruolo e le mansioni della ricorrente ha riferito che, “la ricorrente ha sempre lavorato nel periodo in cui ho lavorato io e si
è sempre occupata dell'igiene degli anziani, dispensava i farmaci ed igienizzava gli ambienti e somministrava i pasti” (v. verbale di udienza del
6.12.2023). Coerenti con tali dichiarazioni sono quelle rese dalla teste
, anch'ella ex dipendente della convenuta presso cui ha Testimone_2
prestato servizio da giugno 2021 sino ad ottobre 2021, che nel corso della sua testimonianza ha riferito che “Facevo l'operatore e mi occupavo dell'assistenza agli anziani, la ricorrente oltre a svolgere le mie Pt_1
mansioni di assistenza agli anziani si occupava nonché della lavanderia nonché della preparazione dei pasti, nell'assistenza agli anziani rientrava la cura dell'igiene personale degli anziani nonché dell'aiuto alla vestizione e somministrazione dei pasti per chi avesse bisogno” (v. verbale di udienza del 6.11.2024).
Le suddette dichiarazione risultano maggiormente convincenti e credibili rispetto a quelle rese dalla teste e dalla teste ON
, sulla cui attendibilità vi è ragione di dubitare posto che la Testimone_4
prima è tuttora alle dipendenze della convenuta e la seconda è tuttora dipendente di una società collegata alla convenuta, ed inoltre quest'ultima ha affermato nel presente giudizio di aver lavorato come inserviente, laddove nel precedente giudizio dalla stessa incoato (n. 1012/2022 R.G.) aveva dichiarato “di essere stata impiegata come operatrice socio – assistenziale”.
La ricorrente ha pure dimostrato di avere osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto.
3 Anzitutto, è stato lo stesso legale rappresentante della convenuta a confessare in sede di interrogatorio formale l'osservanza da parte della ricorrente di un orario ben superiore rispetto a quello contrattualizzato (pari a 18 ore settimanali), affermando che “la sig.ra lavorava secondo i Pt_1
seguenti turni: un giorno di riposo. Negli altri sei giorni, un giorno lavorava dalle 7,30 alle 11,30 e poi dalle 17 alle 20,30 e negli altri quattro gg osservava il turno della mattina dalle 7,30 alle 13,30 o quello del pomeriggio dalle 13,30 alle 20,30”.
La prova testimoniale ha poi confermato l'osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto. Quanto ai testi di parte ricorrente, la teste ha riferito che “La ricorrente Testimone_1
osservava i seguenti turni di lavoro;
dalle 7,30 alle 13,30 e dalle 13,30 alle
20,30 a giorni alternati e poi un giorno la settimana lavorava dalle 7,30 alle 20,30 continuativamente”; la teste ha Testimone_2
sostanzialmente confermato le predette affermazioni, riferendo che
“Lavoravamo a turni, che potevano andare o dalle 7.30 alle 13.30 di mattina e dalle 13.30 fino alle 20.30 in pomeriggio, compreso i festivi, oppure c'era anche la possibilità di fare il turno spezzato cioè nella stessa giornata dalle 7.30 alle 11 oppure dalle 17.00 alle 20.00”... “preciso che, in una prima fase per sopperire alle carenze di personale, si affiancava al turno 7.30-13.30 o 13.30-20.30 anche il turno spezzato che ciascuno di noi faceva una volta a settimana, in una fase successiva, ai turni della mattina
o del pomeriggio, si è aggiunto il turno dell'intera giornata che facevamo una volta a settimana ognuno di noi”…“Il turno continuativo della ricorrente capitava un giorno la settimana”. Quanto ai testi di parte resistente, la teste ha riferito che “Gli orari che osservava la Tes_3
ricorrente erano dalle 7,30 alle 13,30 , quando lavorava di mattina, ma questo non era tutti i giorni perché vi erano dei giorni in cui lavorava di pomeriggio dalle 13,30 alle 20,30. Non mi risulta che osservasse giorni di lavoro continuato, ma una volta a settimana osservava orario di lavoro
4 spezzato e cioè dalle 7,30 alle 11,30 e poi dalle 17,00 alle 20,30”, e la teste ha affermato che la ricorrente a volte osservava i suoi stessi turni (o Tes_4
la mattina dalle 7.30 alle 13.30 oppure il pomeriggio dalle 13.30 alle 20.30),
a volte osservava il turno spezzato.
In definitiva, tenuto conto dell'esito complessivo dell'istruttoria espletata, pur non essendo emerso con chiarezza se e per quanto tempo la ricorrente avesse osservato la giornata di turno continuativo, deve comunque ritenersi provato che la ricorrente ha effettivamente osservato un orario di lavoro che andava dalle ore 7,30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle
20,30, per un giorno alla settimana, mentre nei restanti cinque giorni, a settimane alterne, dalle ore 7,30 alle 13,30 oppure dalle 13,30 alle 20,30, oltre un giorno di riposo libero a settimana.
Devono inoltre trovare accoglimento l'ulteriore domanda della ricorrente volta ad ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie, avendo la stessa fornito, com'era suo onere, la prova in ordine al mancato godimento di esse. Ed invero, la teste sentita in giudizio ha Testimone_1
confermato che “la ricorrente ha fruito di una settimana di ferie”.
Infine, alla luce delle emerse inadempienze del datore di lavoro, va pure accolta la pretesa azionata dalla ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, dovendosi ritenere le dimissioni della lavoratrice fondate su una giusta causa, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in base al quale: “Il mancato pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro costituisce giusta causa di dimissioni (o recesso) del lavoratore, con diritto di quest'ultimo (in base al combinato disposto degli artt. 2118, secondo comma, e 2119, primo comma, cod. civ.) ad un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, senza che il recedente sia tenuto ad eseguire la contestazione immediata e specifica del fatto alla controparte, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi inversa di licenziamento in tronco del lavoratore” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3368 del 16/05/1983); infatti, con
5 lettere a mezzo pec del 24.02.202, la ricorrente comunicava al datore di lavoro le sue dimissioni, a far data dal 28.02.2022, per “i cospicui crediti retributivi a tutt'oggi non soddisfatti”.
In definitiva, alla luce delle già menzionate emergenze istruttorie può ritenersi accertata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro dal
10.04.2019 al 28.02.2022 con inquadramento della lavoratrice come operatrice socio-assistenziale, livello 5° del c.c.n.l. di categoria, e con un orario di lavoro articolato dalle ore 7,30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 20,30, per un giorno alla settimana, mentre nei restanti cinque giorni, a settimane alterne, dalle ore 7,30 alle 13,30 oppure dalle 13,30 alle 20,30, oltre un giorno di riposo libero a settimana.
Per l'effetto, vanno riconosciute alla ricorrente le conseguenti differenze retributive rispetto alle somme già percepite, a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, nei giorni festivi, 13° e 14° mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso di recesso, oltre che t.f.r.
Passando alla quantificazione, vanno condivisi i conteggi elaborati dal
CTU – che è pervenuto alle conclusioni tramite la redazione di una relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati vanno pertanto in questa sede condivisi – sicché la convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 40.611,19, da intendersi al lordo di imposte e contributi, di cui € 38.072,56 per differenze retributive ed €
2.538,63 per t.f.r., oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito fino al soddisfo (c.t.u., pag. 10).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto dell'istruttoria espletata e del rifiuto della proposta conciliativa da parte della convenuta, nonché del carattere non particolarmente complesso della controversia. Le spese di
CTU seguono pure la soccombenza.
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P.Q.M.
Condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 40.611,19, al lordo di imposte e contributi, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito fino al soddisfo.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in €
8.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione all'erario.
Pone definitivamente a carico della resistente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Dispone la trasmissione della sentenza all'INPS per quanto di competenza.
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Il Giudice
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