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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1018/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa AU Di AR Presidente rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice dr. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1018/2025 R.G. promossa con ricorso depositato da
, nata a [...] - Erzegovina) il 30.09.1976 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], Corso Vicenza n. 15
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Andriollo (C.F. - numero di C.F._3 telefax: 0461 / 752274 - indirizzo di posta elettronica certificata:
e domiciliati presso il suo studio in Borgo Valsugana (TN), Email_1 viale Roma n. 1/b, giusta procura speciale allegata ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio con l'intervento del PM
CONCLUSIONI: i ricorrenti chiedono concordemente che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del
18 dicembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n.
149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del 14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 5/3/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in NO (TN) in data 10/6/2023, come da atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
NO al N. 6 parte 1 - anno 2023, che dalla loro unione non erano nati figli, hanno adito il tribunale con ricorso congiunto ex art. 473 bis-51 c.p.c. per chiedere la pronuncia di separazione personale alle condizioni concordate.
Nello stesso ricorso i ricorrenti hanno poi chiesto, una volta trascorsi i termini di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza n. 212/2025, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso e, con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni concordate dalle parti, che qui si riportano: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
- pronunciare sentenza di divorzio / scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri di stato civile;
- confermare le condizioni concordate in sede di separazione;
- dare atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non avanzano richieste di assegni per il loro mantenimento personale o pretese economiche di qualsivoglia natura, ritenendosi tacitate e soddisfatte nei rispettivi diritti;
- le spese del presente giudizio a carico di entrambe le parti”.
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con sentenza n. 212/2025, passata in giudicato e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 5 marzo 2025 così provvede: - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a NO (TN) in data 10.06.2023 (matrimonio trascritto nel predetto comune al N. 6 parte 1 - anno 2023), da nata a [...] Parte_1
- Erzegovina) il 30.09.1976, e nato a [...] il [...], alle Parte_2 medesime condizioni concordate dalle parti con riferimento alla separazione;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore
AU Di AR