CASS
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AR AL CC - 04/12/2025 R.G.N. 27545/2025 NN RI GA SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del 14/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L. Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Venezia, accertata la collaborazione impossibile del condannato, ai sensi dell’art. 58-ter Ord. pen., ha rigettato la concessione del beneficio della sospensione dell’esecuzione, ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990 (TU Stup.) e dell’affidamento in prova al servizio sociale.
2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, proponendo due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 90 TU Stup. e vizio di motivazione con travisamento della prova, in relazione al rigetto dell’istanza di sospensione della pena. Il Tribunale ha ritenuto non concedibile l’invocata sospensione sul presupposto che il reato non era stato commesso in relazione alla condizione di tossicodipendenza, ma solo in concomitanza con questa condizione, trattandosi di condanna ai sensi dell’art. 74 TU Stup. posto in essere con il ruolo di promotore del sodalizio. Il ricorrente deduce che tale conclusione è erronea in quanto la norma non opera alcuna preclusione oggettiva circa il titolo di reato, essendo, invece, sufficiente che il soggetto sia in stato di tossicodipendenza e che il reato sia direttamente motivato da tale patologica situazione, come avvenuto, nel caso al vaglio, e accertato in sede di cognizione. Ancora erroneamente il Tribunale ha ritenuto non sussistente la relazione finale attestante il positivo esito del programma terapeutico intrapreso allegata agli atti, con ciò incorrendo in travisamento della prova. Il documento n. 7 è allegato all’stanza di misure alternative. Inoltre, si rimarca che nel documento allegato al n. 5 erano contenuti sia il programma della comunità, sia il regolamento della struttura. Si elenca (v. p. 3 e ss. del ricorso) la documentazione allegata all’istanza di misure Penale Sent. Sez. 1 Num. 631 Anno 2026 Presidente: DE AR US Relatore: AL AR Data Udienza: 04/12/2025 alternative e se ne contesta l’omesso esame, con specifico riferimento alla perizia e alla consulenza psichiatrica, ai fini della determinazione della genesi dei reati commessi. La documentazione allegata dimostrerebbe, a parere del ricorrente, sia lo stato di tossicodipendenza, sia che tale stato, vista la peculiare situazione psicologica del condannato, ha costituito la spinta criminogena per lo stesso, con sussistenza, dunque, del legame richiesto dall’art. 90 cit. tra la condizione di dipendenza e i reati oggetto di espiazione della pena cui la richiesta si riferisce.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al diniego dell’affidamento in prova, non coerente con la documentazione acquisita né con la relazione finale, non esaminata;
ancora si deduce l’omessa considerazione del percorso comunitario. Il rilevato difetto di progettualità per sostenere la misura dell’affidamento in prova è contraddittorio rispetto a quanto affermato nell’ordinanza circa l’accertamento della collaborazione da parte del detenuto. Questi ha partecipato attivamente alle offerte trattamentali, ha adempiuto con puntualità alle mansioni lavorative, il suo nucleo familiare è inserito nel contesto sociale e costituisce valido supporto, con dichiarazione di disponibilità all’accoglienza da parte dei genitori. Anche la compagna del ricorrente si è dichiarata disponibile a trasferirsi, con il figlio della coppia, presso i genitori, onde ricostruire il nucleo familiare e il Serd, nel gennaio 2024, ha accertato una condizione di remissione protratta dall’uso di alcol e di sostanze. Sicché, si è dimostrato il pieno affrancamento dalla dipendenza, l’ampia collaborazione con la giustizia, il supporto valido dai propri familiari, l’esigenza di essere una figura presente per il figlio minore, lo svolgimento di attività lavorativa sia all’interno del carcere, sia durante gli arresti domiciliari, il riconosciuto disturbo borderline della personalità acclarato durante il procedimento penale, la progettualità emersa dalla relazione finale elaborata dalla comunità terapeutica, della quale non vi è traccia nella ordinanza impugnata. Infine, si segnala che è stato omesso ogni esame del percorso comunitario svolto dal condannato, per oltre due anni, ed è stata trascurata l’indicazione dell’orario in cui questi avrebbe svolto l’attività lavorativa, attestato dalla relazione UEPE, attività estranea a qualsiasi contatto diretto con la vita notturna perché avente ad oggetto attività prepapatorie rispetto a manifestazioni culturali ed artistiche.
3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, L. Odello, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 90, comma 1, TU Stup., il Tribunale di sorveglianza dispone, per cinque anni, la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva "nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente", qualora, "all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cui all’articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116". Ai fini dell’applicabilità dell’istituto in esame è, dunque, necessario, innanzitutto, che il beneficiario sia stato condannato "per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente", per tali dovendo intendersi, soltanto quelli commessi da una persona che fosse "al momento del fatto in stato di tossicodipendenza ovvero quelli la cui commissione sia stata direttamente motivata da detta patologica situazione" (Sez. 1, n. 2 35678 del 14/06/2001, Lupo, Rv. 219754). È poi necessario che sia stato accertato l’esito positivo del programma terapeutico, socioriabilitativo, subordinato all’acquisizione della relazione prevista dal successivo art. 123 (Sez. 1, n. 11050 del 14/12/2012, dep. 2013, Rv. 255302), che deve essere stato portato a conclusione. Le condizioni previste dal legislatore per l’ammissione del condannato al beneficio della sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 90, comma 1, TU Stup., suppongono, dunque, il legame tra i reati per cui è stata irrogata la pena da espiare e lo stato di tossicodipendente del condannato (Sez. 1, n. 11050 del 14/12/2012, dep. 2013, Rv. 255302 – 01) e postulano l’accertamento dell’esito positivo del programma terapeutico e socioriabilitativo, secondo un procedimento istruttorio vincolato all’acquisizione della relazione prevista dall’art. 123 stesso T.U., a sua volta postulante precise modalità di redazione da parte di autori qualificati e specifici contenuti, puntualmente indicati nel medesimo articolo (sulla necessità di acquisire la relazione prevista dall’art. 123 T.U. stup. come condizione non eludibile per l’ammissione al beneficio in esame: Sez. 1, n. 43484 del 24/11/2010, Rv. 249057; Sez. 1, n. 45584 del 24/11/2010, Rv. 249171). Orbene, il provvedimento impugnato rende conto che, al momento del fatto, il detenuto era tossicodipendente. Si tratta, peraltro, di un dato di fatto non contestato. Tuttavia, la motivazione dell’ordinanza, con ragionamento immune da illogicità manifesta, evidenzia che tra i reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione vi è anche quello associativo di cui all’art. 74 TU Stup., al quale il ricorrente ha partecipato nella qualità di promotore. Dunque, la decisione negativa del Tribunale è motivata dalla carenza di relazione tra reato e tossicodipendenza, sul presupposto che lo svolgimento del ruolo di promotore di una articolata associazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con complessi compiti di gestione, non integrasse la necessaria relazione prevista dalla norma. Gli argomenti introdotti sono privi di illogicità manifesta e immuni da vizi di ogni tipo. Deve infatti ritenersi che il legislatore abbia inteso riferirsi soltanto alle violazioni della legge penale commesse da soggetto in stato di tossicodipendenza al momento della consumazione del reato, direttamente motivate da tale patologica situazione. Tale argomento della motivazione, sgancia totalmente dalla condizione di tossicodipendenza la condotta illecita. Sicché, anche se non è stata esaminata la relazione finale sulla condizione patologica che, invece, la difesa assume essere stata allegata (doc. all. 7) in sede di merito, si finisce per denunciare un travisamento per omissione che non è decisivo, mancando un requisito essenziale per applicare l’istituto invocato, cioè il legame tra il reato per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione e la condizione di tossicodipendenza, nel senso sin qui specificato. In tale ottica, quindi, appare non rilevante che il Tribunale non avvia apprezzato la relazione del 2 agosto 24 attestante il percorso effettuato.
1.2. Il secondo motivo è infondato. Invero, nel provvedimento impugnato viene fatto richiamo, ancorché non espresso, al principio di gradualità delle misure e il riferimento all’inidoneità dell’offerta lavorativa rispetto al programma della misura. Si tratta di valutazioni di merito, non rivedibili nella presente sede. Del resto, il ricorrente si confronta con questa parte della decisione facendo leva su argomenti versati in fatto (in particolare sull’orario lavorativo non notturno e, quindi, a suo parere, sulla carenza di contatti con spettacoli e serate e, quindi, circa la collocazione notturna di tali attività), non scrutinabili nella presente sede di legittimità. 3 Appare ineccepibile il richiamo al criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario;
e ciò vale, particolarmente, quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello (tra le altre, Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 – 01; Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794 - 01).
3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali con oscuramento dei dati sensibili tenuto conto delle condizioni personali e di salute del condannato che si commentano nel presente provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR AL US DE AR IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L. Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Venezia, accertata la collaborazione impossibile del condannato, ai sensi dell’art. 58-ter Ord. pen., ha rigettato la concessione del beneficio della sospensione dell’esecuzione, ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990 (TU Stup.) e dell’affidamento in prova al servizio sociale.
2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, proponendo due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 90 TU Stup. e vizio di motivazione con travisamento della prova, in relazione al rigetto dell’istanza di sospensione della pena. Il Tribunale ha ritenuto non concedibile l’invocata sospensione sul presupposto che il reato non era stato commesso in relazione alla condizione di tossicodipendenza, ma solo in concomitanza con questa condizione, trattandosi di condanna ai sensi dell’art. 74 TU Stup. posto in essere con il ruolo di promotore del sodalizio. Il ricorrente deduce che tale conclusione è erronea in quanto la norma non opera alcuna preclusione oggettiva circa il titolo di reato, essendo, invece, sufficiente che il soggetto sia in stato di tossicodipendenza e che il reato sia direttamente motivato da tale patologica situazione, come avvenuto, nel caso al vaglio, e accertato in sede di cognizione. Ancora erroneamente il Tribunale ha ritenuto non sussistente la relazione finale attestante il positivo esito del programma terapeutico intrapreso allegata agli atti, con ciò incorrendo in travisamento della prova. Il documento n. 7 è allegato all’stanza di misure alternative. Inoltre, si rimarca che nel documento allegato al n. 5 erano contenuti sia il programma della comunità, sia il regolamento della struttura. Si elenca (v. p. 3 e ss. del ricorso) la documentazione allegata all’istanza di misure Penale Sent. Sez. 1 Num. 631 Anno 2026 Presidente: DE AR US Relatore: AL AR Data Udienza: 04/12/2025 alternative e se ne contesta l’omesso esame, con specifico riferimento alla perizia e alla consulenza psichiatrica, ai fini della determinazione della genesi dei reati commessi. La documentazione allegata dimostrerebbe, a parere del ricorrente, sia lo stato di tossicodipendenza, sia che tale stato, vista la peculiare situazione psicologica del condannato, ha costituito la spinta criminogena per lo stesso, con sussistenza, dunque, del legame richiesto dall’art. 90 cit. tra la condizione di dipendenza e i reati oggetto di espiazione della pena cui la richiesta si riferisce.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al diniego dell’affidamento in prova, non coerente con la documentazione acquisita né con la relazione finale, non esaminata;
ancora si deduce l’omessa considerazione del percorso comunitario. Il rilevato difetto di progettualità per sostenere la misura dell’affidamento in prova è contraddittorio rispetto a quanto affermato nell’ordinanza circa l’accertamento della collaborazione da parte del detenuto. Questi ha partecipato attivamente alle offerte trattamentali, ha adempiuto con puntualità alle mansioni lavorative, il suo nucleo familiare è inserito nel contesto sociale e costituisce valido supporto, con dichiarazione di disponibilità all’accoglienza da parte dei genitori. Anche la compagna del ricorrente si è dichiarata disponibile a trasferirsi, con il figlio della coppia, presso i genitori, onde ricostruire il nucleo familiare e il Serd, nel gennaio 2024, ha accertato una condizione di remissione protratta dall’uso di alcol e di sostanze. Sicché, si è dimostrato il pieno affrancamento dalla dipendenza, l’ampia collaborazione con la giustizia, il supporto valido dai propri familiari, l’esigenza di essere una figura presente per il figlio minore, lo svolgimento di attività lavorativa sia all’interno del carcere, sia durante gli arresti domiciliari, il riconosciuto disturbo borderline della personalità acclarato durante il procedimento penale, la progettualità emersa dalla relazione finale elaborata dalla comunità terapeutica, della quale non vi è traccia nella ordinanza impugnata. Infine, si segnala che è stato omesso ogni esame del percorso comunitario svolto dal condannato, per oltre due anni, ed è stata trascurata l’indicazione dell’orario in cui questi avrebbe svolto l’attività lavorativa, attestato dalla relazione UEPE, attività estranea a qualsiasi contatto diretto con la vita notturna perché avente ad oggetto attività prepapatorie rispetto a manifestazioni culturali ed artistiche.
3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, L. Odello, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 90, comma 1, TU Stup., il Tribunale di sorveglianza dispone, per cinque anni, la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva "nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente", qualora, "all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cui all’articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116". Ai fini dell’applicabilità dell’istituto in esame è, dunque, necessario, innanzitutto, che il beneficiario sia stato condannato "per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente", per tali dovendo intendersi, soltanto quelli commessi da una persona che fosse "al momento del fatto in stato di tossicodipendenza ovvero quelli la cui commissione sia stata direttamente motivata da detta patologica situazione" (Sez. 1, n. 2 35678 del 14/06/2001, Lupo, Rv. 219754). È poi necessario che sia stato accertato l’esito positivo del programma terapeutico, socioriabilitativo, subordinato all’acquisizione della relazione prevista dal successivo art. 123 (Sez. 1, n. 11050 del 14/12/2012, dep. 2013, Rv. 255302), che deve essere stato portato a conclusione. Le condizioni previste dal legislatore per l’ammissione del condannato al beneficio della sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 90, comma 1, TU Stup., suppongono, dunque, il legame tra i reati per cui è stata irrogata la pena da espiare e lo stato di tossicodipendente del condannato (Sez. 1, n. 11050 del 14/12/2012, dep. 2013, Rv. 255302 – 01) e postulano l’accertamento dell’esito positivo del programma terapeutico e socioriabilitativo, secondo un procedimento istruttorio vincolato all’acquisizione della relazione prevista dall’art. 123 stesso T.U., a sua volta postulante precise modalità di redazione da parte di autori qualificati e specifici contenuti, puntualmente indicati nel medesimo articolo (sulla necessità di acquisire la relazione prevista dall’art. 123 T.U. stup. come condizione non eludibile per l’ammissione al beneficio in esame: Sez. 1, n. 43484 del 24/11/2010, Rv. 249057; Sez. 1, n. 45584 del 24/11/2010, Rv. 249171). Orbene, il provvedimento impugnato rende conto che, al momento del fatto, il detenuto era tossicodipendente. Si tratta, peraltro, di un dato di fatto non contestato. Tuttavia, la motivazione dell’ordinanza, con ragionamento immune da illogicità manifesta, evidenzia che tra i reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione vi è anche quello associativo di cui all’art. 74 TU Stup., al quale il ricorrente ha partecipato nella qualità di promotore. Dunque, la decisione negativa del Tribunale è motivata dalla carenza di relazione tra reato e tossicodipendenza, sul presupposto che lo svolgimento del ruolo di promotore di una articolata associazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con complessi compiti di gestione, non integrasse la necessaria relazione prevista dalla norma. Gli argomenti introdotti sono privi di illogicità manifesta e immuni da vizi di ogni tipo. Deve infatti ritenersi che il legislatore abbia inteso riferirsi soltanto alle violazioni della legge penale commesse da soggetto in stato di tossicodipendenza al momento della consumazione del reato, direttamente motivate da tale patologica situazione. Tale argomento della motivazione, sgancia totalmente dalla condizione di tossicodipendenza la condotta illecita. Sicché, anche se non è stata esaminata la relazione finale sulla condizione patologica che, invece, la difesa assume essere stata allegata (doc. all. 7) in sede di merito, si finisce per denunciare un travisamento per omissione che non è decisivo, mancando un requisito essenziale per applicare l’istituto invocato, cioè il legame tra il reato per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione e la condizione di tossicodipendenza, nel senso sin qui specificato. In tale ottica, quindi, appare non rilevante che il Tribunale non avvia apprezzato la relazione del 2 agosto 24 attestante il percorso effettuato.
1.2. Il secondo motivo è infondato. Invero, nel provvedimento impugnato viene fatto richiamo, ancorché non espresso, al principio di gradualità delle misure e il riferimento all’inidoneità dell’offerta lavorativa rispetto al programma della misura. Si tratta di valutazioni di merito, non rivedibili nella presente sede. Del resto, il ricorrente si confronta con questa parte della decisione facendo leva su argomenti versati in fatto (in particolare sull’orario lavorativo non notturno e, quindi, a suo parere, sulla carenza di contatti con spettacoli e serate e, quindi, circa la collocazione notturna di tali attività), non scrutinabili nella presente sede di legittimità. 3 Appare ineccepibile il richiamo al criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario;
e ciò vale, particolarmente, quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello (tra le altre, Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 – 01; Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794 - 01).
3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali con oscuramento dei dati sensibili tenuto conto delle condizioni personali e di salute del condannato che si commentano nel presente provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR AL US DE AR IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4