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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1171/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
COTTA ANTONELLA, Presidente
OR IA, TO
LORETO RITA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1129/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 979/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TJQ20216980003804 000000 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 371/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
La parte deposita giurisprudenza: sent. 18/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell'Emilia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, n. 979/25/2024 depositata il
22.01.2024, che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla stesa contro l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni TJQ20216980003804, derivante dalla revoca dell'agevolazione c.d. prima casa per la mancanza del requisito di cui alla lettera b) della nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Tale revoca era stata giustificata perla circostanza che la contribuente era già proprietaria esclusiva di un altro immobile nel Comune di Roma (in
Indirizzo_1).
A fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di ricorso ex art. 112 c.p.c., ossia alla dedotta carenza di motivazione dell'atto impugnato in ordine al mancato decorso del termine annuale per l'alienazione del bene donato antecedentemente all'acquisto a titolo oneroso, considerate le sospensioni dei termini previste dalla legislazione emergenziale;
2) nullità della sentenza per violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 116 c.p.c., deducendo, per un verso, che,
a seguito dell'introduzione dell'art. 1 comma 55 della legge di stabilità l'esistenza di una prima casa non determina alcuna condizione ostativa alla concessione del beneficio, e, per un altro, che è possibile ottenere l'agevolazione fiscale sulla prima casa anche quando nello stesso Comune si ha un'altra abitazione di proprietà, senza bisogno di doverla cedere, quando quest'ultima è divenuta inidonea, circostanza da ritenersi integrata nella fattispecie considerata per essere stata assegnata la casa di via del Castagno alla sorella comproprietaria, sin dall'anno 2017, da un provvedimento del Tribunale di Sondrio;
3) nullità della sentenza per violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 116 c.p.c., laddove il giudice di primo grado aveva ritenuta prima di rilievo la revoca della donazione della quota della “precedente” prima casa di via del Castagno.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del gravame, poiché, premesso il divieto di applicazione analogica delle norme che prevedono benefici di imposta, la mancanza del requisito di cui al comma 1, lettera b), della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986 non è un presupposto di revoca sanabile con l'eventuale alienazione entro l'anno successivo dell'immobile già posseduto nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta di agevolazione “prima casa”.
Il giudizio è stato deciso all'udienza del 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto – i cui motivi sono suscettibili di valutazione unitaria – non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
Considerato che la ricorrente al momento dell'acquisito dell'abitazione in Indirizzo_2 ha dichiarato, per fruire dei benefici della c.d. prima casa, di non essere proprietaria neppure pro quota di altro immobile, mentre era proprietaria al 50% di altra abitazione nello stesso Comune di Roma, la Corte di Giustizia di primo grado ha applicato il condivisibile principio, più volte espresso nella giurisprudenza di legittimità, per il quale dell'agevolazione non può fruire chi abbia reso all'origine una dichiarazione mendace al momento dell'acquisto (cfr., tra le altre, Cass., Sez. VI-trib., 21 luglio 2015, n. 15266).
Né può rilevare, d'altra parte, proprio in virtù dell'originario mendacio, la successiva risoluzione della donazione per mutuo consenso.
Le spese devono tuttavia essere integralmente compensate, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni correlate alle diverse peculiarità caratterizzanti la fattispecie concreta.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026
Il Giudice Estensore Il Presidente
SA GI LL CO
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
COTTA ANTONELLA, Presidente
OR IA, TO
LORETO RITA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1129/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 979/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TJQ20216980003804 000000 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 371/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
La parte deposita giurisprudenza: sent. 18/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell'Emilia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, n. 979/25/2024 depositata il
22.01.2024, che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla stesa contro l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni TJQ20216980003804, derivante dalla revoca dell'agevolazione c.d. prima casa per la mancanza del requisito di cui alla lettera b) della nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Tale revoca era stata giustificata perla circostanza che la contribuente era già proprietaria esclusiva di un altro immobile nel Comune di Roma (in
Indirizzo_1).
A fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di ricorso ex art. 112 c.p.c., ossia alla dedotta carenza di motivazione dell'atto impugnato in ordine al mancato decorso del termine annuale per l'alienazione del bene donato antecedentemente all'acquisto a titolo oneroso, considerate le sospensioni dei termini previste dalla legislazione emergenziale;
2) nullità della sentenza per violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 116 c.p.c., deducendo, per un verso, che,
a seguito dell'introduzione dell'art. 1 comma 55 della legge di stabilità l'esistenza di una prima casa non determina alcuna condizione ostativa alla concessione del beneficio, e, per un altro, che è possibile ottenere l'agevolazione fiscale sulla prima casa anche quando nello stesso Comune si ha un'altra abitazione di proprietà, senza bisogno di doverla cedere, quando quest'ultima è divenuta inidonea, circostanza da ritenersi integrata nella fattispecie considerata per essere stata assegnata la casa di via del Castagno alla sorella comproprietaria, sin dall'anno 2017, da un provvedimento del Tribunale di Sondrio;
3) nullità della sentenza per violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 116 c.p.c., laddove il giudice di primo grado aveva ritenuta prima di rilievo la revoca della donazione della quota della “precedente” prima casa di via del Castagno.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del gravame, poiché, premesso il divieto di applicazione analogica delle norme che prevedono benefici di imposta, la mancanza del requisito di cui al comma 1, lettera b), della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986 non è un presupposto di revoca sanabile con l'eventuale alienazione entro l'anno successivo dell'immobile già posseduto nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta di agevolazione “prima casa”.
Il giudizio è stato deciso all'udienza del 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto – i cui motivi sono suscettibili di valutazione unitaria – non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
Considerato che la ricorrente al momento dell'acquisito dell'abitazione in Indirizzo_2 ha dichiarato, per fruire dei benefici della c.d. prima casa, di non essere proprietaria neppure pro quota di altro immobile, mentre era proprietaria al 50% di altra abitazione nello stesso Comune di Roma, la Corte di Giustizia di primo grado ha applicato il condivisibile principio, più volte espresso nella giurisprudenza di legittimità, per il quale dell'agevolazione non può fruire chi abbia reso all'origine una dichiarazione mendace al momento dell'acquisto (cfr., tra le altre, Cass., Sez. VI-trib., 21 luglio 2015, n. 15266).
Né può rilevare, d'altra parte, proprio in virtù dell'originario mendacio, la successiva risoluzione della donazione per mutuo consenso.
Le spese devono tuttavia essere integralmente compensate, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni correlate alle diverse peculiarità caratterizzanti la fattispecie concreta.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026
Il Giudice Estensore Il Presidente
SA GI LL CO