Articolo 13 della Legge 6 luglio 2002, n. 137
Articolo 12Articolo 14
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23 luglio 2002
Art. 13. Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita). 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita' tra uomo e donna.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parita' e di pari opportunita' tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attivita' svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parita' e di pari opportunita' tra uomo e donna che operano a livello nazionale.
Entrata in vigore il 23 luglio 2002
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