CASS
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2025, n. 5225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5225 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO RE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/09/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale SA Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, Avvocati VI Castellano e Teodoro Calderone, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico ministero avverso il rigetto del Giudice per le indagini preliminari di Catania del 2 Penale Sent. Sez. 6 Num. 5225 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 16/01/2025 aprile 2024, ha applicato a RE CO la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. Secondo la provvisoria imputazione, il sindaco AS, in cambio dell'appoggio elettorale nella competizione amministrativa del 2022 nel Comune di Paternò, aveva richiesto ed ottenuto da parte di persone vicine al clan mafioso Laudani- MO-Rapisarda, quali NA BE, la nomina del suo fiduciario, RE CO nel ruolo di assessore alle attività produttive, agricole e imprenditoriali, oltre che l'assunzione di persone vicine al clan presso una società del Comune. 2. Avverso detta ordinanza RE CO ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione per travisamento della prova in quanto l'ordinanza impugnata, assumendo in modo acritico gli elementi addotti dal Pubblico ministero, sulla base di mere congetture ha escluso che la nomina di RE CO ad assessore comunale fosse mossa da esclusive dinamiche politiche, in assenza di elementi investigativi dimostrativi sia degli accordi elettorali o contatti tra il ricorrente e i membri del clan, sia di successivi atti politici assunti a vantaggio della consorteria criminale. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto sintomatico dello scambio politico elettorale la nomina di CO ad assessore, pur non eletto nel seggio consiliare, pratica del tutto legittima, valorizzando conversazioni con ben altro contenuto: intercettazione del 17 maggio 2021, in cui, assenti il ricorrente e il sindaco, IN, BE e MO discutevano del sostegno nazionale che aveva CO e delle trattative politiche in corso tra i partiti del centrodestra;
intercettazione del 19 maggio 2021, tra BE, IN e MO, in cui CO era indicato come una persona da convincere, in via potenziale per eventuali futuri favori nella gestione di appalti e servizi pubblici;
intercettazione del 7 aprile 2022 in cui PO Bonaccorso assicurava al ricorrente i voti dei parenti facendo i nomi di soggetti fino a quel momento estranei a contesti mafiosi. Inoltre, non risultava alcun elemento dal quale evincere che il ricorrente fosse appoggiato elettoralmente da IN - che sosteneva il solo SE, genero candidato in altro partito e che aveva ostacolato la sua nomina ad assessore sia con il sindaco AS che con MO e BE (intercettazione del 9 maggio 2022 tra IN ed il sindaco) - o che fosse "uomo di fiducia" di BE, di cui era soltanto il barbiere, tanto da risultare in due anni solo tre contatti, l'ultimo dei quali risalente ad un anno prima delle elezioni, perché le decisioni le prendeva con i referenti dei partiti politici ai quali apparteneva. 2 2.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. in quanto il provvedimento impugnato ha individuato nella nomina ad assessore di CO la controprestazione al clan, fornita dal sindaco AS, per curare gli interessi della cosca nell'amministrazione comunale condotta che, al più, rientra nella fattispecie criminosa del concorso esterno in associazione mafiosa sebbene a pagina 16 il Tribunale escluda che AS o CO abbiano commesso atti illeciti a favore del sodalizio. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. in quanto il Tribunale non ha tenuto conto delle dimissioni del ricorrente da tutte le cariche pubbliche, dell'attuale mancato svolgimento di attività politica, dell'assenza di contatti e di rischi di inquinamento probatorio o di fuga stante la mancata applicazione del braccialetto elettronico da considerare anche in relazione alla presunzione sulle esigenze cautelari visto che dopo il giugno 2022 le indagini non hanno rivelato alcuna condotta illecita. Il tempo trascorso dimostra pertanto l'occasionalità degli episodi, confermata dal percorso di vita di lavoro dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Va premesso che l'art. 416-ter cod. pen., a seguito della modifica normativa intervenuta con la legge n. 43 del 2019, applicabile nella specie, ha ampliato lo spettro delle condotte penalmente rilevanti al fine di impedire ogni tipo di contatto, in ambito elettorale, con soggetti appartenenti a sodalizi mafiosi nella ragionevole probabilità che possano orientare il voto per la capacità di condizionamento derivante dal loro status e dalle modalità comportamentali ad esso connesse (da ultimo, Sez. 6, n. 43186 dell'11/09/2024, Sorbello). Per ciò che interessa in questa sede, con riferimento alla provvisoria contestazione elevata nei confronti del ricorrente, la norma citata prevede che il procacciamento di voti, realizzato o promesso, può avvenire anche «in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa» da parte del candidato, così da richiedersi l'accertamento che questi sia in grado di garantire, anche potenzialmente, un effetto vantaggioso alla consorteria criminale. 3 3. Se questo è il perimetro normativo di riferimento, la censura difensiva relativa all'interpretazione della conversazione n. 10485 del 10 maggio 2022 (vedi infra al § 4.2.) in punto di gravità indiziaria appare fondata. 3.1. L'ordinanza impugnata, prima di esaminare la posizione del ricorrente, ha inquadrato il più ampio contesto delittuoso in cui essa va collocata, dando atto che il Giudice per le indagini preliminari di Catania aveva emesso ordinanza cautelare nei confronti di VI MO, NA BE e IE IN per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso rigettando, invece, la richiesta del Pubblico ministero per il delitto di cui all'articolo 416-ter cod. pen. contestato al capo 22) ai tre menzionati indagati oltre che all'odierno ricorrente e ad TO AS. In sostanza i gravi indizi hanno riguardato l'accordo siglato tra gli esponenti mafiosi VI MO e NA GN, detto il ragioniere, storici appartenenti al clan dei Laudani di Paternò condannati per reati di mafia, e il sindaco AS, eletto nella precedente e nell'attuale consiliatura, oltre che pienamente consapevole della caratura criminale di BE e MO, per come da lui stesso ammesso, con la mediazione dell'imprenditore IE IN, già assessore alle attività produttive, agricole imprenditoriali della consiliatura precedente. Il Tribunale, attraverso un'articolata lettura delle intercettazioni, connotate da particolare cautela tra gli interlocutori per il timore di essere intercettati (pagg. 5 e 6, progr. n. 31884 del 30 marzo 2022 in cui IN chiede a AS «ma alla prima telefonata non ci arrestano a tutti quanti ?»), e utilizzando un procedimento logico- deduttivo fondato sulle interlocuzioni tra gli indagati, ha ritenuto che il sostegno elettorale a favore di AS da parte della compagine mafiosa prevedesse come controprestazione, oltre l'assunzione di lavoratori ad essa vicini, la nomina come assessore alle attività produttive, agricole ed imprenditoriali - funzionali agli affari del clan - di una persona contigua e di fiducia, come appunto CO convinto a candidarsi da NA BE al cui sodalizio mafioso di riferimento poi aveva richiesto i voti. Le intercettazioni ritenute dai giudici della cautela capaci di delineare il patto politico-mafioso, con relative controprestazioni (l'intercettazione del 24 aprile 2021, numero 99726 tra il sindaco TO AS e VI MO all'interno del capannone di IE IN sulle assunzioni di persone vicine al clan mafioso nella società che si occupava di gestione dei rifiuti, poi avvenute nonostante lo stato di agitazione dei sindacati per i licenziamenti, pagg. 7-8), non hanno coinvolto il ricorrente. Con specifico riguardo alla posizione di CO e alla sua condizionabilità o disponibilità rispetto al clan mafioso il provvedimento impugnato ha valorizzato le 4 seguenti intercettazioni tra terzi: a) del 19 maggio 2021, numero 27005 in cui NA BE aveva delineato con chiarezza lo stato di sudditanza del ricorrente: «A TU (ndr TUi CO) ce lo possiamo trascinare come vogliamo» (pag. 11); b) del 26 maggio 2021, numero 26152, in cui NA BE, parlando con VI MO e IE IN, aveva sostenuto la necessità di candidare come sindaco RE CO e non AS perché questi non aveva rispettato gli impegni e IN lo aveva rassicurato che CO comunque sarebbe stato nominato assessore (pag. 9). 4. Il cospicuo compendio indiziario esaminato dal Tribunale cautelare risulta di ridotta capacità dimostrativa in ordine alla specifica qualità in cui CO ha agito nell'ambito del patto di scambio del quale egli appare avere costituito la controprestazione senza avervi preso parte. 4.1. Invero, l'ordinanza impugnata richiama solo due intercettazioni che coinvolgono direttamente il ricorrente. La n. 4768 del 15 dicembre 2021, nell'ufficio del sindaco AS, in cui, anche con IN, parlavano della formazione delle liste per le elezioni amministrative del giugno 2022 e richiamavano l'appoggio di NA BE, detto "il ragioniere", conversazione nella quale il ricorrente poneva la domanda «ce l'ho io il ragioniere?». La conversazione n. 9735 del 7 aprile 2022 in cui CO chiedeva a PO Bonaccorso di procurargli dei voti a Paternò e l'interlocutore Io rassicurava menzionando i nomi di tutti coloro che lo avrebbero votato. 4.2. Si tratta di conversazioni nelle quali non vi è certezza circa la partecipazione e la consapevolezza dell'esistenza di un patto politico-nnafiso da parte del ricorrente, di cui l'assessorato promessogli costituirebbe un' "utilità", soprattutto alla luce dell'intercettazione n. 10485 del 10 maggio 2022, successiva a quelle sopra indicate, riportata a pagina 13 dell'ordinanza impugnata, in cui AS esprimeva a IN perplessità circa l'affidabilità di CO a seguito di una sua intervista e l'interlocutore lo aveva rassicurato che, nel caso di resistenze, avrebbe utilizzato gli amici mafiosi per indirizzarlo («poi se lui non lo capisce, io glielo faccio capire diversamente con qualcuno... Altri metodi... Ce l'ho gli amici che gli possono parlare.. e se lo chiamano... Perché ci danneggia in questo momento, non peraltro»). Si tratta di una conversazione che mostra i dubbi dei ritenuti protagonisti dell'accordo illecito circa la lealtà di CO e persino circa la sua messa a disposizione («ci danneggia») tanto da averli portati ad ipotizzare eventuali interventi "correttivi" ai suoi danni. Ne consegue la fondatezza del rilievo difensivo relativo alla contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto CO 5 La Consigliera estensora Il Presidente consapevole di costituire, con la sua nomina nell'assessorato alle attività produttive, la controprestazione del patto politico-mafioso volto a condizionare il voto amministrativo da parte della compagine mafiosa. Gli altri motivi di ricorso sulla gravità indiziaria si ritengono assorbiti. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono e della necessità che anche le censure in punto di esigenze cautelari vadano ulteriormente approfondite, proprio in considerazione delle dimissioni dell'indagato e del suo allontanamento dall'attività politica oltre che dalla delimitazione territoriale della sua posizione al solo Comune di Paternò per le elezioni del 2022, visto che gli accordi e gli interessi estesi ad altri ambiti riguardavano altri coindagati, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania affinché provveda a riempire le lacune della motivazione con riguardo ai punti indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Così deciso il 16 gennaio 2025
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale SA Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, Avvocati VI Castellano e Teodoro Calderone, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico ministero avverso il rigetto del Giudice per le indagini preliminari di Catania del 2 Penale Sent. Sez. 6 Num. 5225 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 16/01/2025 aprile 2024, ha applicato a RE CO la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. Secondo la provvisoria imputazione, il sindaco AS, in cambio dell'appoggio elettorale nella competizione amministrativa del 2022 nel Comune di Paternò, aveva richiesto ed ottenuto da parte di persone vicine al clan mafioso Laudani- MO-Rapisarda, quali NA BE, la nomina del suo fiduciario, RE CO nel ruolo di assessore alle attività produttive, agricole e imprenditoriali, oltre che l'assunzione di persone vicine al clan presso una società del Comune. 2. Avverso detta ordinanza RE CO ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione per travisamento della prova in quanto l'ordinanza impugnata, assumendo in modo acritico gli elementi addotti dal Pubblico ministero, sulla base di mere congetture ha escluso che la nomina di RE CO ad assessore comunale fosse mossa da esclusive dinamiche politiche, in assenza di elementi investigativi dimostrativi sia degli accordi elettorali o contatti tra il ricorrente e i membri del clan, sia di successivi atti politici assunti a vantaggio della consorteria criminale. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto sintomatico dello scambio politico elettorale la nomina di CO ad assessore, pur non eletto nel seggio consiliare, pratica del tutto legittima, valorizzando conversazioni con ben altro contenuto: intercettazione del 17 maggio 2021, in cui, assenti il ricorrente e il sindaco, IN, BE e MO discutevano del sostegno nazionale che aveva CO e delle trattative politiche in corso tra i partiti del centrodestra;
intercettazione del 19 maggio 2021, tra BE, IN e MO, in cui CO era indicato come una persona da convincere, in via potenziale per eventuali futuri favori nella gestione di appalti e servizi pubblici;
intercettazione del 7 aprile 2022 in cui PO Bonaccorso assicurava al ricorrente i voti dei parenti facendo i nomi di soggetti fino a quel momento estranei a contesti mafiosi. Inoltre, non risultava alcun elemento dal quale evincere che il ricorrente fosse appoggiato elettoralmente da IN - che sosteneva il solo SE, genero candidato in altro partito e che aveva ostacolato la sua nomina ad assessore sia con il sindaco AS che con MO e BE (intercettazione del 9 maggio 2022 tra IN ed il sindaco) - o che fosse "uomo di fiducia" di BE, di cui era soltanto il barbiere, tanto da risultare in due anni solo tre contatti, l'ultimo dei quali risalente ad un anno prima delle elezioni, perché le decisioni le prendeva con i referenti dei partiti politici ai quali apparteneva. 2 2.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. in quanto il provvedimento impugnato ha individuato nella nomina ad assessore di CO la controprestazione al clan, fornita dal sindaco AS, per curare gli interessi della cosca nell'amministrazione comunale condotta che, al più, rientra nella fattispecie criminosa del concorso esterno in associazione mafiosa sebbene a pagina 16 il Tribunale escluda che AS o CO abbiano commesso atti illeciti a favore del sodalizio. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. in quanto il Tribunale non ha tenuto conto delle dimissioni del ricorrente da tutte le cariche pubbliche, dell'attuale mancato svolgimento di attività politica, dell'assenza di contatti e di rischi di inquinamento probatorio o di fuga stante la mancata applicazione del braccialetto elettronico da considerare anche in relazione alla presunzione sulle esigenze cautelari visto che dopo il giugno 2022 le indagini non hanno rivelato alcuna condotta illecita. Il tempo trascorso dimostra pertanto l'occasionalità degli episodi, confermata dal percorso di vita di lavoro dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Va premesso che l'art. 416-ter cod. pen., a seguito della modifica normativa intervenuta con la legge n. 43 del 2019, applicabile nella specie, ha ampliato lo spettro delle condotte penalmente rilevanti al fine di impedire ogni tipo di contatto, in ambito elettorale, con soggetti appartenenti a sodalizi mafiosi nella ragionevole probabilità che possano orientare il voto per la capacità di condizionamento derivante dal loro status e dalle modalità comportamentali ad esso connesse (da ultimo, Sez. 6, n. 43186 dell'11/09/2024, Sorbello). Per ciò che interessa in questa sede, con riferimento alla provvisoria contestazione elevata nei confronti del ricorrente, la norma citata prevede che il procacciamento di voti, realizzato o promesso, può avvenire anche «in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa» da parte del candidato, così da richiedersi l'accertamento che questi sia in grado di garantire, anche potenzialmente, un effetto vantaggioso alla consorteria criminale. 3 3. Se questo è il perimetro normativo di riferimento, la censura difensiva relativa all'interpretazione della conversazione n. 10485 del 10 maggio 2022 (vedi infra al § 4.2.) in punto di gravità indiziaria appare fondata. 3.1. L'ordinanza impugnata, prima di esaminare la posizione del ricorrente, ha inquadrato il più ampio contesto delittuoso in cui essa va collocata, dando atto che il Giudice per le indagini preliminari di Catania aveva emesso ordinanza cautelare nei confronti di VI MO, NA BE e IE IN per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso rigettando, invece, la richiesta del Pubblico ministero per il delitto di cui all'articolo 416-ter cod. pen. contestato al capo 22) ai tre menzionati indagati oltre che all'odierno ricorrente e ad TO AS. In sostanza i gravi indizi hanno riguardato l'accordo siglato tra gli esponenti mafiosi VI MO e NA GN, detto il ragioniere, storici appartenenti al clan dei Laudani di Paternò condannati per reati di mafia, e il sindaco AS, eletto nella precedente e nell'attuale consiliatura, oltre che pienamente consapevole della caratura criminale di BE e MO, per come da lui stesso ammesso, con la mediazione dell'imprenditore IE IN, già assessore alle attività produttive, agricole imprenditoriali della consiliatura precedente. Il Tribunale, attraverso un'articolata lettura delle intercettazioni, connotate da particolare cautela tra gli interlocutori per il timore di essere intercettati (pagg. 5 e 6, progr. n. 31884 del 30 marzo 2022 in cui IN chiede a AS «ma alla prima telefonata non ci arrestano a tutti quanti ?»), e utilizzando un procedimento logico- deduttivo fondato sulle interlocuzioni tra gli indagati, ha ritenuto che il sostegno elettorale a favore di AS da parte della compagine mafiosa prevedesse come controprestazione, oltre l'assunzione di lavoratori ad essa vicini, la nomina come assessore alle attività produttive, agricole ed imprenditoriali - funzionali agli affari del clan - di una persona contigua e di fiducia, come appunto CO convinto a candidarsi da NA BE al cui sodalizio mafioso di riferimento poi aveva richiesto i voti. Le intercettazioni ritenute dai giudici della cautela capaci di delineare il patto politico-mafioso, con relative controprestazioni (l'intercettazione del 24 aprile 2021, numero 99726 tra il sindaco TO AS e VI MO all'interno del capannone di IE IN sulle assunzioni di persone vicine al clan mafioso nella società che si occupava di gestione dei rifiuti, poi avvenute nonostante lo stato di agitazione dei sindacati per i licenziamenti, pagg. 7-8), non hanno coinvolto il ricorrente. Con specifico riguardo alla posizione di CO e alla sua condizionabilità o disponibilità rispetto al clan mafioso il provvedimento impugnato ha valorizzato le 4 seguenti intercettazioni tra terzi: a) del 19 maggio 2021, numero 27005 in cui NA BE aveva delineato con chiarezza lo stato di sudditanza del ricorrente: «A TU (ndr TUi CO) ce lo possiamo trascinare come vogliamo» (pag. 11); b) del 26 maggio 2021, numero 26152, in cui NA BE, parlando con VI MO e IE IN, aveva sostenuto la necessità di candidare come sindaco RE CO e non AS perché questi non aveva rispettato gli impegni e IN lo aveva rassicurato che CO comunque sarebbe stato nominato assessore (pag. 9). 4. Il cospicuo compendio indiziario esaminato dal Tribunale cautelare risulta di ridotta capacità dimostrativa in ordine alla specifica qualità in cui CO ha agito nell'ambito del patto di scambio del quale egli appare avere costituito la controprestazione senza avervi preso parte. 4.1. Invero, l'ordinanza impugnata richiama solo due intercettazioni che coinvolgono direttamente il ricorrente. La n. 4768 del 15 dicembre 2021, nell'ufficio del sindaco AS, in cui, anche con IN, parlavano della formazione delle liste per le elezioni amministrative del giugno 2022 e richiamavano l'appoggio di NA BE, detto "il ragioniere", conversazione nella quale il ricorrente poneva la domanda «ce l'ho io il ragioniere?». La conversazione n. 9735 del 7 aprile 2022 in cui CO chiedeva a PO Bonaccorso di procurargli dei voti a Paternò e l'interlocutore Io rassicurava menzionando i nomi di tutti coloro che lo avrebbero votato. 4.2. Si tratta di conversazioni nelle quali non vi è certezza circa la partecipazione e la consapevolezza dell'esistenza di un patto politico-nnafiso da parte del ricorrente, di cui l'assessorato promessogli costituirebbe un' "utilità", soprattutto alla luce dell'intercettazione n. 10485 del 10 maggio 2022, successiva a quelle sopra indicate, riportata a pagina 13 dell'ordinanza impugnata, in cui AS esprimeva a IN perplessità circa l'affidabilità di CO a seguito di una sua intervista e l'interlocutore lo aveva rassicurato che, nel caso di resistenze, avrebbe utilizzato gli amici mafiosi per indirizzarlo («poi se lui non lo capisce, io glielo faccio capire diversamente con qualcuno... Altri metodi... Ce l'ho gli amici che gli possono parlare.. e se lo chiamano... Perché ci danneggia in questo momento, non peraltro»). Si tratta di una conversazione che mostra i dubbi dei ritenuti protagonisti dell'accordo illecito circa la lealtà di CO e persino circa la sua messa a disposizione («ci danneggia») tanto da averli portati ad ipotizzare eventuali interventi "correttivi" ai suoi danni. Ne consegue la fondatezza del rilievo difensivo relativo alla contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto CO 5 La Consigliera estensora Il Presidente consapevole di costituire, con la sua nomina nell'assessorato alle attività produttive, la controprestazione del patto politico-mafioso volto a condizionare il voto amministrativo da parte della compagine mafiosa. Gli altri motivi di ricorso sulla gravità indiziaria si ritengono assorbiti. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono e della necessità che anche le censure in punto di esigenze cautelari vadano ulteriormente approfondite, proprio in considerazione delle dimissioni dell'indagato e del suo allontanamento dall'attività politica oltre che dalla delimitazione territoriale della sua posizione al solo Comune di Paternò per le elezioni del 2022, visto che gli accordi e gli interessi estesi ad altri ambiti riguardavano altri coindagati, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania affinché provveda a riempire le lacune della motivazione con riguardo ai punti indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Così deciso il 16 gennaio 2025