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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 25/02/2026, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1720/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, OR
AR GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3107/2023 depositato il 28/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale - Via Salita Cappuccini 2 95126
Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229019959712 IRPEF - IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31 dicembre 2022 alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania
e alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320229019959712000, notificata a mezzo PEC il 12 dicembre 2022, per l'importo complessivo di euro
145.777,85, chiedendone l'annullamento limitatamente a sette cartelle di pagamento ivi richiamate.
Dalla intimazione di pagamento e dalla documentazione prodotta in giudizio (estratti di ruolo e atti presupposti) risulta che tale importo ricomprende carichi di natura eterogenea, dei quali soltanto euro 46.887,51 afferiscono a crediti di natura tributaria rientranti nella giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria, mentre la parte residua riguarda crediti di diversa natura (previdenziali, assicurativi, sanzioni amministrative e altri rapporti non tributari), devoluti alla giurisdizione dei giudici ordinari competenti in ragione della natura del credito.
La ricorrente deduceva:
la mancata e/o irrituale notificazione delle cartelle presupposte;
la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione, in quanto priva di allegazione delle cartelle e di indicazione analitica dei criteri di calcolo di interessi e compensi di riscossione;
la nullità dei ruoli per asserita mancanza di sottoscrizione;
l'intervenuta prescrizione dei crediti, assumendo l'applicabilità del termine quinquennale, esteso anche a sanzioni e interessi.
Si costituiva la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, contestando le avverse deduzioni e sostenendo la legittimità dei ruoli relativi al diritto annuale camerale, evidenziando la rituale formazione degli stessi e la sussistenza del credito per omissione del versamento per le annualità contestate.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, chiedendo il rigetto del ricorso con riferimento ai crediti erariali, deducendo la rituale notificazione delle cartelle e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Con ordinanza n. 3387/2025, depositata il 15 dicembre 2025, questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Agenzia delle Entrate-CO, quale agente della riscossione.
Quest'ultima interveniva volontariamente nel giudizio ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione con riferimento alle partite non tributarie ricomprese nell'intimazione
(crediti previdenziali, premi INAIL, sanzioni amministrative e recupero rate di finanziamento), e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso, producendo la documentazione attestante la rituale notificazione delle cartelle di pagamento.
L'Agente della riscossione evidenziava, in particolare, che:
la cartella n. 29320160017765735000 era stata notificata a mani proprie della contribuente in data 31 ottobre
2016; la cartella n. 29320160066478731000, a seguito di esito negativo del tentativo di notificazione via PEC, era stata notificata mediante deposito ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973, con perfezionamento nei termini di legge;
le cartelle nn. 29320180027295264001, 29320190003321867000, 29320190006496104000 e
29320190010066900000 risultavano regolarmente notificate via PEC nel corso dell'anno 2019.
La causa veniva discussa all'udienza del 9 febbraio 2026 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato con riferimento ai crediti tributari oggetto di impugnazione e deve pertanto essere rigettato nel merito, nei limiti di seguito precisati.
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento alle partite non tributarie ricomprese nell'intimazione impugnata, afferenti a crediti previdenziali INPS, premi INAIL, sanzioni amministrative ex L. 689/1981 e rate di finanziamento agevolato. Tali controversie appartengono alla cognizione del giudice ordinario, secondo la rispettiva competenza funzionale.
Venendo ai crediti tributari, l'eccezione di omessa o irrituale notificazione delle cartelle è priva di fondamento.
Dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione risulta che la cartella n.
29320160017765735000 (diritti camerali anno 2012) è stata notificata a mani proprie della contribuente in data 31.10.2016.
La cartella n. 29320160066478731000 (IRPEF 2013 e diritti camerali 2013), a seguito di tentativo di notificazione via PEC del 20.12.2016 non perfezionatosi per indirizzo non valido, è stata ritualmente notificata mediante procedura sostitutiva ex art. 60 DPR 600/1973, con deposito in data 23.12.2016, pubblicazione e invio di raccomandata informativa del 13.01.2017, perfezionandosi per fictio iuris al quindicesimo giorno dalla pubblicazione.
Le cartelle n. 29320180027295264001 (imposta di registro 2015), n. 29320190003321867000 (IRAP 2015),
n. 29320190006496104000 (IRPEF e IVA 2015) e n. 29320190010066900000 (diritti camerali 2015) risultano tutte regolarmente notificate a mezzo PEC, rispettivamente in data 09.01.2019, 05.03.2019, 03.05.2019 e
17.05.2019, come attestato dalle ricevute di avvenuta consegna prodotte in atti.
Ne consegue che tutte le cartelle oggetto di impugnazione risultano ritualmente portate a conoscenza della contribuente.
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, gli atti autonomamente impugnabili possono essere contestati solo per vizi propri;
la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle nei termini di cui all'art. 21 del medesimo decreto ne ha determinato la definitività, precludendo la possibilità di dedurre in questa sede vizi attinenti alla formazione del ruolo o alla debenza originaria del tributo.
Quanto alla prescrizione, l'eccezione sollevata dalla ricorrente è infondata. Con riferimento ai crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro), trova applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., non trattandosi di prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., bensì di obbligazioni autonome riferite a ciascun periodo d'imposta (Cass. n. 4283/2010; Cass. n.
23162/2020). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la mancata impugnazione della cartella comporta l'irretrattabilità del credito ma non la conversione del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c. (Cass., SS.
UU., n. 23397/2016). Nel caso di specie, essendo le cartelle state notificate tra il 2016 e il 2019 e l'intimazione intervenuta nel dicembre 2022, il termine decennale non è decorso.
Diversamente, per quanto concerne il diritto annuale camerale, trattandosi di obbligazione che trova titolo in un presupposto autonomo per ciascun anno, deve ritenersi applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto obbligazione che si rinnova periodicamente con riferimento all'iscrizione annuale nel registro delle imprese. Anche aderendo a tale qualificazione, nel caso concreto la prescrizione non risulta maturata.
La cartella n. 29320160017765735000 (diritti camerali 2012) è stata notificata il 31.10.2016; la cartella n.
29320160066478731000 (diritti camerali 2013) si è perfezionata, a seguito di procedura ex art. 60 DPR
600/1973, nel gennaio 2017; la cartella n. 29320190010066900000 (diritti camerali 2015) è stata notificata via PEC il 17.05.2019.
Alla data dell'intimazione (12.12.2022), il termine quinquennale non risultava decorso per nessuna di tali partite. Inoltre, deve considerarsi la sospensione dei termini di prescrizione intervenuta nel periodo emergenziale ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020 (dal 08.03.2020 al 31.08.2021), in combinato disposto con l'art. 12 D.Lgs. 159/2015, che ha comportato uno slittamento in avanti del termine prescrizionale.
Infine, è infondato anche il motivo con cui la ricorrente deduce la nullità dei ruoli per mancanza di sottoscrizione.
L'art. 12 del D.P.R. 602/1973, che disciplina il contenuto del ruolo, non prevede la sottoscrizione quale requisito essenziale a pena di nullità. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il ruolo costituisce atto interno dell'Amministrazione e che l'assenza di sottoscrizione non incide sulla validità dell'iscrizione a ruolo, operando la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo competente, salvo prova contraria a carico del contribuente (Cass., ord. n. 19761/2016; Cass., ord. n. 29242/2022; Cass., ord. n. 1545/2018).
È stato altresì ribadito che, in presenza di atti a contenuto vincolato, eventuali vizi formali privi di incidenza sul contenuto sostanziale dell'atto risultano irrilevanti ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/1990 (Cass., ord. n.
20656/2024).
Le sanzioni e gli interessi seguono il regime prescrizionale del credito principale, secondo il principio di accessorietà e unitarietà dell'obbligazione tributaria affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.
UU., n. 25790/2009; Cass. n. 10549/2019).
Quanto alle spese, la sostanziale soccombenza della ricorrente, temperata dalla declaratoria di difetto di giurisdizione limitata alle partite non tributarie, giustifica la compensazione parziale delle stesse nella misura di un terzo, con condanna della ricorrente al pagamento dei restanti due terzi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato per la parte rientrante nella giurisdizione tributaria, mentre deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento ai carichi non tributari ricomopresi nell'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, definitivamente pronunciando sul ricorso n.
3107/2023, così provvede:
dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento alle partite non tributarie ricomprese nell'intimazione impugnata;
rigetta nel merito il ricorso con riferimento ai crediti tributari;
compensa tra le parti un terzo delle spese di giudizio e condanna la ricorrente al pagamento dei restanti due terzi, che liquida in € 4.600,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, lì 9 febbraio 2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, OR
AR GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3107/2023 depositato il 28/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale - Via Salita Cappuccini 2 95126
Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229019959712 IRPEF - IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31 dicembre 2022 alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania
e alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320229019959712000, notificata a mezzo PEC il 12 dicembre 2022, per l'importo complessivo di euro
145.777,85, chiedendone l'annullamento limitatamente a sette cartelle di pagamento ivi richiamate.
Dalla intimazione di pagamento e dalla documentazione prodotta in giudizio (estratti di ruolo e atti presupposti) risulta che tale importo ricomprende carichi di natura eterogenea, dei quali soltanto euro 46.887,51 afferiscono a crediti di natura tributaria rientranti nella giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria, mentre la parte residua riguarda crediti di diversa natura (previdenziali, assicurativi, sanzioni amministrative e altri rapporti non tributari), devoluti alla giurisdizione dei giudici ordinari competenti in ragione della natura del credito.
La ricorrente deduceva:
la mancata e/o irrituale notificazione delle cartelle presupposte;
la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione, in quanto priva di allegazione delle cartelle e di indicazione analitica dei criteri di calcolo di interessi e compensi di riscossione;
la nullità dei ruoli per asserita mancanza di sottoscrizione;
l'intervenuta prescrizione dei crediti, assumendo l'applicabilità del termine quinquennale, esteso anche a sanzioni e interessi.
Si costituiva la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, contestando le avverse deduzioni e sostenendo la legittimità dei ruoli relativi al diritto annuale camerale, evidenziando la rituale formazione degli stessi e la sussistenza del credito per omissione del versamento per le annualità contestate.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, chiedendo il rigetto del ricorso con riferimento ai crediti erariali, deducendo la rituale notificazione delle cartelle e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Con ordinanza n. 3387/2025, depositata il 15 dicembre 2025, questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Agenzia delle Entrate-CO, quale agente della riscossione.
Quest'ultima interveniva volontariamente nel giudizio ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione con riferimento alle partite non tributarie ricomprese nell'intimazione
(crediti previdenziali, premi INAIL, sanzioni amministrative e recupero rate di finanziamento), e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso, producendo la documentazione attestante la rituale notificazione delle cartelle di pagamento.
L'Agente della riscossione evidenziava, in particolare, che:
la cartella n. 29320160017765735000 era stata notificata a mani proprie della contribuente in data 31 ottobre
2016; la cartella n. 29320160066478731000, a seguito di esito negativo del tentativo di notificazione via PEC, era stata notificata mediante deposito ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973, con perfezionamento nei termini di legge;
le cartelle nn. 29320180027295264001, 29320190003321867000, 29320190006496104000 e
29320190010066900000 risultavano regolarmente notificate via PEC nel corso dell'anno 2019.
La causa veniva discussa all'udienza del 9 febbraio 2026 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato con riferimento ai crediti tributari oggetto di impugnazione e deve pertanto essere rigettato nel merito, nei limiti di seguito precisati.
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento alle partite non tributarie ricomprese nell'intimazione impugnata, afferenti a crediti previdenziali INPS, premi INAIL, sanzioni amministrative ex L. 689/1981 e rate di finanziamento agevolato. Tali controversie appartengono alla cognizione del giudice ordinario, secondo la rispettiva competenza funzionale.
Venendo ai crediti tributari, l'eccezione di omessa o irrituale notificazione delle cartelle è priva di fondamento.
Dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione risulta che la cartella n.
29320160017765735000 (diritti camerali anno 2012) è stata notificata a mani proprie della contribuente in data 31.10.2016.
La cartella n. 29320160066478731000 (IRPEF 2013 e diritti camerali 2013), a seguito di tentativo di notificazione via PEC del 20.12.2016 non perfezionatosi per indirizzo non valido, è stata ritualmente notificata mediante procedura sostitutiva ex art. 60 DPR 600/1973, con deposito in data 23.12.2016, pubblicazione e invio di raccomandata informativa del 13.01.2017, perfezionandosi per fictio iuris al quindicesimo giorno dalla pubblicazione.
Le cartelle n. 29320180027295264001 (imposta di registro 2015), n. 29320190003321867000 (IRAP 2015),
n. 29320190006496104000 (IRPEF e IVA 2015) e n. 29320190010066900000 (diritti camerali 2015) risultano tutte regolarmente notificate a mezzo PEC, rispettivamente in data 09.01.2019, 05.03.2019, 03.05.2019 e
17.05.2019, come attestato dalle ricevute di avvenuta consegna prodotte in atti.
Ne consegue che tutte le cartelle oggetto di impugnazione risultano ritualmente portate a conoscenza della contribuente.
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, gli atti autonomamente impugnabili possono essere contestati solo per vizi propri;
la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle nei termini di cui all'art. 21 del medesimo decreto ne ha determinato la definitività, precludendo la possibilità di dedurre in questa sede vizi attinenti alla formazione del ruolo o alla debenza originaria del tributo.
Quanto alla prescrizione, l'eccezione sollevata dalla ricorrente è infondata. Con riferimento ai crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro), trova applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., non trattandosi di prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., bensì di obbligazioni autonome riferite a ciascun periodo d'imposta (Cass. n. 4283/2010; Cass. n.
23162/2020). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la mancata impugnazione della cartella comporta l'irretrattabilità del credito ma non la conversione del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c. (Cass., SS.
UU., n. 23397/2016). Nel caso di specie, essendo le cartelle state notificate tra il 2016 e il 2019 e l'intimazione intervenuta nel dicembre 2022, il termine decennale non è decorso.
Diversamente, per quanto concerne il diritto annuale camerale, trattandosi di obbligazione che trova titolo in un presupposto autonomo per ciascun anno, deve ritenersi applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto obbligazione che si rinnova periodicamente con riferimento all'iscrizione annuale nel registro delle imprese. Anche aderendo a tale qualificazione, nel caso concreto la prescrizione non risulta maturata.
La cartella n. 29320160017765735000 (diritti camerali 2012) è stata notificata il 31.10.2016; la cartella n.
29320160066478731000 (diritti camerali 2013) si è perfezionata, a seguito di procedura ex art. 60 DPR
600/1973, nel gennaio 2017; la cartella n. 29320190010066900000 (diritti camerali 2015) è stata notificata via PEC il 17.05.2019.
Alla data dell'intimazione (12.12.2022), il termine quinquennale non risultava decorso per nessuna di tali partite. Inoltre, deve considerarsi la sospensione dei termini di prescrizione intervenuta nel periodo emergenziale ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020 (dal 08.03.2020 al 31.08.2021), in combinato disposto con l'art. 12 D.Lgs. 159/2015, che ha comportato uno slittamento in avanti del termine prescrizionale.
Infine, è infondato anche il motivo con cui la ricorrente deduce la nullità dei ruoli per mancanza di sottoscrizione.
L'art. 12 del D.P.R. 602/1973, che disciplina il contenuto del ruolo, non prevede la sottoscrizione quale requisito essenziale a pena di nullità. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il ruolo costituisce atto interno dell'Amministrazione e che l'assenza di sottoscrizione non incide sulla validità dell'iscrizione a ruolo, operando la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo competente, salvo prova contraria a carico del contribuente (Cass., ord. n. 19761/2016; Cass., ord. n. 29242/2022; Cass., ord. n. 1545/2018).
È stato altresì ribadito che, in presenza di atti a contenuto vincolato, eventuali vizi formali privi di incidenza sul contenuto sostanziale dell'atto risultano irrilevanti ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/1990 (Cass., ord. n.
20656/2024).
Le sanzioni e gli interessi seguono il regime prescrizionale del credito principale, secondo il principio di accessorietà e unitarietà dell'obbligazione tributaria affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.
UU., n. 25790/2009; Cass. n. 10549/2019).
Quanto alle spese, la sostanziale soccombenza della ricorrente, temperata dalla declaratoria di difetto di giurisdizione limitata alle partite non tributarie, giustifica la compensazione parziale delle stesse nella misura di un terzo, con condanna della ricorrente al pagamento dei restanti due terzi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato per la parte rientrante nella giurisdizione tributaria, mentre deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento ai carichi non tributari ricomopresi nell'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, definitivamente pronunciando sul ricorso n.
3107/2023, così provvede:
dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento alle partite non tributarie ricomprese nell'intimazione impugnata;
rigetta nel merito il ricorso con riferimento ai crediti tributari;
compensa tra le parti un terzo delle spese di giudizio e condanna la ricorrente al pagamento dei restanti due terzi, che liquida in € 4.600,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, lì 9 febbraio 2026