CASS
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2025, n. 15711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15711 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AP LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/12/2024 del TRIB. LIBERTA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni scritte pe, - l'udienza camerale non partecipata del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. ALDO ESPOSITO, che ha chiesto ii rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15711 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 02/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9/12/2024 il Tribunale di Roma ha rigettato la richie- sta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 9/11/2024 con la quale il GI del Tribunale di Roma ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di LE PR in quanto indagato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La difesa aveva dedotto: a) la nullità dell'ordinanza per difetto di domanda cautelare, non avendo il PM, dopo il rigetto del 6/11/2024, rivolto al GI ulteriori e specifiche richieste;
b) il difetto di gravi indizi di colpevolezza a carico del Ca- priotti in relazione all'addebito sub 6 bis) in quanto la mancanza di ogni contatto tra l'indagato e i coindagati SO e GE giammai si concilierebbe con il più rilevante "scambio" dell'intera indagine, in quanto nelle due giornate del 21 e 22 aprile 2022 gli operanti in servizio o.c.p. non hanno mai assistito al passaggio di qualcosa che sia anche astrattamente compatibile con il quantitativo di cocaina del valore di 60 mila euro;
d'altra parte, il caricamento dell'auto in via Ottaviani sa- rebbe del tutto coerente con gli altri tre incontri effettuati dall'GE nel corso della giornata;
c) il difetto di esigenze cautelari e in ogni caso l'idoneità di una misura gradata come quella degli arresti domiciliati, già rivelatasi in passato ade- guata a neutralizzare, altri possibili atti illeciti. 2. Ricorre il PR, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione de- gli artt. 130, 291 e 292, comma 1, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti, quali: la nota dei Carabinieri del 6 novembre 2024 contenuta nella missiva trasmessa dal Pubblico Ministero al GI e pervenuta in data 7 novembre 2024; la scheda identificativa relativa all'indagato LE PR, contenuta alla pag. 410 dell'informativa conclusiva di p.g. datata 17 marzo 2023.. Il ricorrente ricorda che con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato il provvedimento cautelare emesso in data 9 novembre 2024 dal GI in sede, attraverso il quale, nei confronti dell'indagato PR, era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in ordine all'ipotesi di reato meglio descritta al Capo 76 bis. Preliminarmente, in sede di procedura ex art. 309 cod. proc. pen. la difesa ricorda che aveva eccepito la nullità del genitivo provvedimento cautelare per vio- lazione del c.d. "principio della domanda cautelare". 2 Ciò in quanto: - in data 27 febbraio 2024 il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di misura cautelare, tra gli altri, anche nei confronti dell'indagato PR;
- in data 6 novembre 2024 il GI si è pronunciato sulla relativa richiesta, rigettando la richiesta cautelare avanzata nei confronti del nominato;
- in data 7 novembre 2024, a seguito di nota trasmessa dai Carabinieri (con allegato il certificato del casellario giudiziale recante la data di nascita corretta del PR, posto che all'informativa conclusiva ne era stato allegato uno che, ripor- tando tale data errata, aveva dato un esito negativo quanto ai suoi precedenti penali), il PM disponeva la correzione delle generalità del PR erroneamente riportate sulla sua richiesta e riformulava il capo d'imputazione, contestando al- tresì la recidiva reiterata, con trasmissione al GI dei certificati del casellario giu- diziario e dei carichi pendenti corretti inviati dalla PG;
- in data 9 novembre 2024 il medesimo GI emetteva una nuova ordinanza cautelare, questa volta applicativa della custodia in carcere nei confronti del Ca- priotti, sull'assunto della seguente argomentazione: "vista la nota, depositata dal PM in data 7.11.2024, nella quale si attesta e documenta che la richiesta di appli- cazione, di misura cautelare contiene un errore materiale circa le generalità di PR LE... richiamata l'ordinanza già emessa in data 6.11.2024 (non ancora eseguita) quanto alla gravità indiziaria. . . rilevato, altresì, che in detta ordinanza è stata respinta la richiesta di applicazione di misura cautelare nei con- fronti del PR in ragione del suo stato di incensuratezza (valutato sulla base di un certificato penale erroneo..). . . ritenuto di dover rivedere il suddetto giudizio alla luce della correzione dell'errore materiale relativo alla data di nascita dell'in- dagato... ". Per il ricorrente in buona sostanza, dunque, come si evince dalla sequenza sopra sinteticamente riportata, il GI ha ritenuto di poter "rivedere" la sua deci- sione cautelare, pur in assenza di una esplicita nuova domanda del PM il quale, dopo l'emissione dell'ordinanza del 6 novembre, si è semplicemente limitato a correggere le generalità dell'indagato PR, a trasmettere al GI i "certificati" corretti, ed a riformulare il capo d'imputazione. Orbene, si lamenta che il Tribunale del Riesame abbia ritenuto di poter rigettare l'eccezione difensiva attraverso un ragionamento che non convincerebbe, anche e soprattutto perché fondato su dati fattuali indicati in maniera non corretta. Secondo il Collegio de libertate, la nota emessa in data 6 novembre 2024, e pervenuta al GI il giorno successivo, deve considerarsi al pari di una "nuova domanda cautelare", sorretta e giustificata dalla documentazione e correzione del predetto errore materiale sulle generalità del PR, e posto che non 3 risulterebbe che il PM fosse già stato informato della decisione del GI (di rigetto per il PR) ai fini degli adempimenti esecutivi. In ogni caso, prosegue il Tribunale, anche qualora il PM avesse già saputo della decisione del GI, con la correzione dell'errore materiale quest'ultimo doveva ritenersi investito della medesima domanda cautelare originaria, potendosi rite- nere quella del febbraio 2024, di fatto, ancora pendente nei confronti del PR, dal momento che l'indicazione delle generalità sbagliate rendeva il provvedimento di rigetto emesso sul punto dal GI come adottato nei confronti di un soggetto inesistente. In pratica, seguendo il ragionamento proposto, l'errore indicato avrebbe reso il primo provvedimento cautelare come sostanzialmente tamquam non esset. A parere del ricorrente, un tale ragionamento non appare condivisibile e nessuna delle due ipotesi alternative formulate a sostegno dell'ordinanza impu- gnata appaiono convincenti. In primo luogo, si sottolinea essere dato oggettivo e pacifico quello per cui la nota emessa dal PM in data 6 novembre sia venuta ad esistere dopo che il procedimento cautelare instaurato con la domanda del 27 febbraio 2024 si era ormai esaurita. E ciò è comprovato dallo stesso GI il quale, nella successiva or- dinanza del 9 novembre, attesta la ricezione della nota del PM solo in data 7 no- vembre 2024, dopo l'adozione della sua decisione cautelare. Pertanto, ai fini del ragionamento che interessa, la effettiva conoscenza da parte del PM del provvedimento del giudice sarebbe una circostanza del tutto inin- fluente, posto che il relativo provvedimento giurisdizionale deve ritenersi venuto ad esistere al momento del suo formale deposito in cancelleria, a nulla rilevando il dato se Io stesso fosse stato ancora, o non, eseguito. Al contrario, infatti, si arriverebbe all'assurda conseguenza in forza della quale l'esistenza di un provvedimento giurisdizionale sarebbe fatta dipendere dalla mera volontà di un organo amministrativo (quali le forze di p.g. che devono pro- cedere all'esecuzione), ovvero all'iniziativa, più o meno tempestiva, del personale di cancelleria circa l'adempimento delle dovute comunicazioni e notifiche (le quali, semmai, rilevano solo in relazione al decorso del termine per una eventuale impu- gnazione). Inoltre, se già il tenore letterale del documento del 6 novembre lasciava chiaramente intendere a come questo non contenesse alcuna nuova richiesta da parte del PM (e pur a fronte della decisione negativa, sul punto, del giudice), dal contenuto della nuova ordinanza del 9 novembre si coglie come il GI abbia rite- nuto di poter "rivedere" il suo giudizio, non perché ha interpretato la comunica- zione pervenutagli come una nuova richiesta (come invece sostenuto dal Tribunale del Riesame), ma in considerazione del fatto che la sua ordinanza cautelare non 4 era ancora stata eseguita, così interpretando la situazione determinatasi intorno alla posizione del PR alla, stregua di un mero "errore materiale". In secondo luogo, poi, non sarebbe affatto corretto ritenere che la prima decisione cautelare doveva ritenersi comunque ancora pendente in quanto emessa nei confronti di un soggetto inesistente. L'errore, infatti, aveva riguardato solo la data di nascita nel nominato (come riportata nell'elenco degli indagati), ma non anche la sua effettiva identificazione, come si coglie dall'informativa conclusiva di p.g. e come espressamente indicato dagli stessi Carabinieri nella nota del 6 no- vembre ("si comunica che nell'elenco degli indagati presente nell'informativa cui si fa seguito, è stata erroneamente riportata la data di nascita di PR Ales- sandro, mentre quella corretta era stata indicata nel capitolo relativo all'identifi- cazione degli indagati"). Pertanto, l'ordinanza in questione — prosegue il ricorso — non riguardava affatto un soggetto inesistente, in considerazione della perfetta conoscenza da parte degli organi di p.g. di tutte le informazioni necessarie ad identificare l'inda- gato, non certo tali da determinare una situazione rilevante a mente dell'art. 292, comma 3, cod. proc. pen. Ed invero, come espressamente riportato nel capitolo dell'informativa con- clusiva di PG dedicato, LE PR viene correttamente generalizzato come nato a [...] in data [...], residente in [...]alla Via Lucio Elio Seiano, ma di fatto domiciliato in Rocca di AP, a carico del quale risultano nu- merosi precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di droga. E si tratta di informazioni che erano ben note al PM e che facevano parte anche del patrimo- nio conoscitivo del GI, rappresentando parte del compendio probatorio offerto a sostegno della richiesta cautelare. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale del Riesame, la non esatta indicazione della sua data di nascita avrebbe rappresentato un pro- blema che non ha inciso minimamente sulla esatta identificazione dell'indagato e che, pertanto, non può essere ritenuto idonea ad escludere la validità formale del primo provvedimento cautelare adottato. (Ai sensi dell'art. 292, comma 3, cod. proc. pen. infatti, solo l'incertezza sulla persona nei cui confronti è disposta la misura esonera gli ufficiali di p.g. di darvi esecuzione. Viceversa, nel caso in esame, come visto, la Polizia Giudiziaria era in possesso di informazioni assoluta- mente corrette ed utili finanche ad individuare il domicilio effettivo del nominato) Ne deriverebbe, quindi, la possibilità di considerare il provvedimento coer- citivo del 9 novembre 2024 adottato in violazione del principio della domanda cau- telare, in considerazione di quanto segue: 5 - l'indagato LE PR, al netto dell'errore sulla sua data di na- scita riportato sull'elenco dei destinatari della richiesta, risulta correttamente e sufficientemente identificato in atti;
- la "nota" del pubblico ministero pervenuta la GI in data 7 novembre 2024 risulta emessa dopo che quest'ultimo aveva assunto la sua ordinanza cautelare, di fatto chiudendo l'iter instaurato con la domanda del 27 febbraio 2024; - in ogni caso, tale "nota" del PM non può ritenersi una nuova richiesta cautelare, se non altro perché non è stata intesa in questi termini nemmeno dal GI. Come indicato nello stesso provvedimento del 9 novembre 2024 infatti, questi ha ritenuto di poter rivedere la sua precedente decisione in ragione di un ravvisato "mero" errore materiale e della circostanza che la sua precedente ordinanza non risultava ancora eseguita;
- completamente diverso sarebbe stato, invece, il caso in cui il PM, preso atto della decisione cautelare assunta nei confronti del PR fondata su un dato errato (quale quello della sua incensuratezza), avesse inteso formulare una nuova richiesta allegando a sostegno, quale "fatto nuovo", proprio i certificati del casel- lario giudiziale e dei carichi pendenti corretti Né, infine, potrebbe comunque ritenersi corretta la qualificazione di quanto accaduto in termini di semplice "errore materiale", come operata dal GI con l'or- dinanza genetica. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., infatti, "la corre- zione di sentenze, ordinanze o decreti inficiati da errori o omissioni che non deter- minano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto è disposta anche d'ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento". Dal tenore letterale della norma, dunque, si ricava la sua non corretta ap- plicabilità al caso in esame, dove l'errore in rilievo ha determinato una inequivo- cabile incidenza sulla "essenzialità" dell'atto, rappresentata addirittura dalla riva- lutazione di esigenze di cautela tali da condurre all'applicazione della misura cau- telare più severa, in luogo, invece, del precedente rigetto totale della medesima domanda cautelare. Con un secondo motivo si denunciano inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192, comma 2 e 273, comma 1, cod. proc. pen. nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provve- dimento impugnato ovvero da altri atti del processo (quali: le annotazioni di PG del 21 e 22 aprile 2022 compendiante agli allegati 185 e 186 dell'informativa con- clusiva di p.g.). Quanto al merito dei fatti, il ricorrente ricorda che il Tribunale del Riesame ha ritenuto corretta la valutazione compiuta nell'ordinanza impugnata (la quale, sul punto, risulta totalmente recettiva della richiesta cautelare) circa la sussistenza 6 della gravità indiziaria addotta a sostegno dei fatti di cui al Capo 76 bis della ru- brica. In particolare, con tale ipotesi, l'incolpazione provvisoria contesta al Ca- priotti di aver acquistato dal co-indagato GE IC un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del valore corrispondente a 60 mila euro. A sostegno, il Collegio de libertate ricorda il contenuto delle conversazioni captate in ambientale all'interno dell'autovettura in uso all'GE nelle gior- nate del 21 e 22 aprile 2922 (RIT 1681/2022), nonché quanto compendiato nelle annotazioni di servizio redatte in pari date dalla pg operante (allegati 185 e 186 all'Informativa Conclusiva). Ad opinione del ricorrente, la motivazione così addotta appare, in realtà, meramente apparente, in quanto non adeguatamente rispettosa nei canoni valu- tativi descritti dal combinato disposto dagli artt. 192 e 273 cod. proc. pen.. Si sottolinea che l'ipotesi accusatoria secondo la quale il PR avrebbe acquistato il predetto valore economico di sostanza stupefacente del tipo cocaina, si basa sul contenuto dei dialoghi intercorsi nell'auto dell'GE nel pomerig- gio del 21 aprile, quando i due farebbero riferimento a "dei cosi" apparentemente "diversi" e a dei "sessanta" che sarebbero stati seguiti da un "resto" da consegnare l'indomani mattina. Il Tribunale ritiene corretta la ricostruzione proposta dall'accusa, poiché l'attività illecita posta in essere - e monitorata - in quel periodo dall'GE, ed il tenore del dialogo, non offrirebbero alcuna spiegazione alternativa diversa da quella che vuole identificare anche il PR come uno dei suoi acquirenti. Il "fatto" ex art. 192 cod. proc. pen. che, quindi, si intende dimostrato, almeno in termini di gravità indiziaria, attiene, appunto, ad un acquisto, con con- segna, di almeno 2 kg di cocaina, tenuto conto del corrispettivo in denaro che si ipotizza versato (più di 60 mila euro). A fronte di ciò, sempre secondo il tribunale, la difesa non avrebbe fornito ipotesi alternative valide, limitandosi alla proposizione di teorie astratte non idonee a scalfire un tale assunto accusatorio (la possibile riconducibilità del dialogo a de- biti economici di altra natura. In considerazione della "parallela" attività, svolta dall'GE e della sua iscrizione nel registro degli indagati anche per il reato di cui all'art. 644 cod. pen). La motivazione proposta, ad avviso del ricorrente, non appare condivisibile. Si sostiene che il ragionamento offerto dal Collegio de libertate, pare il frutto di una sostanziale "inversione dell'onere probatorio", poiché, a fronte dell'i- potesi formulata dalla Pubblica Accusa, chiede alla difesa di fornire la dimostra- zione di quanto, invece, realmente avvenuto. 7 Secondo il ricorrente, infatti, il problema attiene proprio alla mancata di- mostrazione da parte dell'organo inquirente del "fatto storico" posto alla base del capo 76 bis. In proposito per il ricorrente vanno evidenziati una serie di dati oggettivi: a) non vi è certezza circa il passaggio di sostanza stupefacente dall'Argen- ziano al PR, posto che la PG operante non da riscontro di aver notato alcuno scambio nella giornata del 21 aprile, né che il PR esca dalla vettura portando con se qualcosa (compatibile con due confezioni dal peso di 2 chili); b) non vi è certezza nemmeno del passaggio di denaro tra i due. Anzi, dall'annotazione di servizio del 22, aprile, si ricaverebbe "lo scambio di qualcosa", anche nella giornata successiva (circostanza, questa, poco compatibile con una ricostruzione secondo la quale, invece, in tale secondo incontro, il PR avrebbe dovuto consegnare solo la rimanenza del corrispettivo in denaro prece- dentemente pattuito). Ci si duole che il tribunale del riesame, da parte sua, "superi" queste criti- cità con mere congetture, incentrate sul fatto - del tutto ipotetico - secondo il quale il PR avrebbe potuto benissimo occultare quanto ricevuto il 21 aprile nella giacca, senza destare sospetto agli operanti ivi in appostamento. Ma se questo può ritenersi astrattamente sostenibile, poco si concilierebbe, comunque, con quanto espressamente visto, ed annotato, invece, proprio nella successiva giornata del 22 aprile (cfr. dall'annotazione di PG del 22 aprile 2022 (" ... GE IC si fermava sulla strada restando seduto in macchina. Su- bito dopo il predetto veniva raggiunto a piedi da uno sconosciuto, il quale si avvi- cinava al lato guida della Renault Clio ed attraverso 11 finestrino si scambiavano qualcosa..."). Il ragionamento proposto, dunque, apparirebbe in contrasto con il parame- tro valutativo di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., posto che il fatto incerto e da dimostrare (l'acquisto da parte del PR di cocaina per un valore di almeno 60mila euro) viene desunto da un fatto altrettanto incerto, ovverosia la realizza- zione dello scambio prezzo-merce in occasione degli incontri monitorati del 21 e 22 aprile 2022. Difatti, se è pur vero che nella materia cautelare la definizione di "indizio" rilevante non può essere totalmente equiparata allo standard probatorio del pro- cesso di merito (atteso il mancato richiamo nell'art. 273 cod. proc. pen. all'art. 192, comma 2), è altrettanto vero, però, che il necessario requisito di "gravità" richiesto dalla norma deve risultare pur sempre idoneo a qualificarlo in termini di capacità dimostrativa della probabilità di una futura condanna (il richiamo, sul punto, è a Sez. 1, n. 32038/2018). 8 Ed allora, ragionando in simile ottica prognostica, non si potrebbe non rile- vare che, almeno allo stato, ed in assenza dei dovuti riscontri, l'ipotesi più ragio- nevole non potrebbe ritenersi aprioristicamente ed unicamente quella del capo d'accusa, attesa la più assoluta incertezza anche semplicemente sul quantum della merce oggetto dell'ipotetico scambio. Ed invero, come affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Su- prema Corte, "in tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi grave qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una ele- vata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa de fatto da provare lei nel caso in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verifica, delle ragioni affermative della gravità del, quadro indiziario a carico dell'indagato e il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della regola di giudizio del favor rei, da cui consegue che, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'indagato, che può essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto" (il richiamo è a Sez. 3, n. 26284/2023) Nell'ambito di una tale necessaria valutazione di "gravità", allora, non po- trebbe non essere evidenziato che il tribunale, pur a fronte del ragionamento pro- posto, non si sarebbe misurato adeguatamente con la considerazione logica se- condo la quale, in forza della regola dell'id quod plerumque accidit, quella che dovrebbe rappresentare l'operazione più rilevante di tutta l'indagine (non si ri- scontrano altre contestazioni al duo SO-GE aventi ad oggetto un così rilevante quantitativo di cocaina) avrebbe necessariamente dovuto rinvenire una qualche traccia anche negli ulteriori atti di indagine, al pari di quanto accaduto, ad esempio, per transazioni illecite molto meno rilevanti (è la stessa ordinanza a dare conto delle numerose risultanze probatorie dimostrative della quotidiana attività di spaccio posta in essere dall'GE per conto del SO). Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Il PG ha reso per l'udienza camerale non partecipata le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 9 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Va rilevato, in primis, che il difensore ricorrente ripropone, per lo più, quelli che sono stati i motivi di riesame, contestando genericamente, in realtà senza confrontarvisi criticamente, le argomentazioni addotte dal tribunale capito- lino a sostegno del rigetto del proposto gravame. 2.1. Quanto al primo motivo, come ricordato in premessa, il ricorrente aveva eccepito la nullità dell'ordinanza applicativa per difetto di domanda caute- lare, sul rilievo che che l'ordinanza impugnata era stata emessa - dopo un primo rigetto in cui il giudizio sull'insussistenza delle esigenze cautelari era stato fuor- viato dalle erronee generalità dell'indagato PR LE riportate nella ri- chiesta (nato il 4.41971 anziché il 4.8.1971) e dalle risultanze negative del relativo certificato penale - in assenza di una specifica domanda cautelare ma solo sulla base di una nota in data 6/7.11.2024 con cui il PM contestava la recidiva reiterata e allegava il certificato penale "corretto" del PR. In proposito, va ricordato che l'indicazione delle generalità complete dell'in- dagato nell'ordinanza cautelare è indispensabile - essendone sanzionata da nullità l'omissione - quando possa determinare un errore sulla sua identità (Sez. 5, n. 45154 del 30/09/2013, Bauce, non massimata;
Sez. 4, n. 3303 del 18/10/2012, dep. 2013, Manolache, Rv. 254960). Ciò posto, nella fattispecie in esame, con provvedimento del 6 novembre 2024, il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di custodia in carcere nei confronti di PR LE, nato a [...] il [...] per insussistenza delle esigenze cautelari, trattandosi di soggetto incensurato. Successivamente, il P.M., avendo rilevato un errore nell'indicazione delle generalità dell'indagato, nell'ignoranza dell'emissione del provvedimento di ri- getto, provvedeva alla correzione dell'errore materiale, indicando la precise gene- ralità (nato a [...] il [...]) in una successiva nota inviata al G.I.P., contenente in allegato il certificato penale ed i carichi pendenti, contestando la recidiva reiterata. A questo punto il G.I.P. emetteva l'ordinanza custodiale, indicando le ge- neralità corrette. Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, l'ordinanza custo- diale non era stata emessa in difetto di richiesta, con conseguente violazione del principio della domanda cautelare. 10 Alla luce del principio sopra riportato, infatti, come ritenuto dai giudici della cautela, il precedente provvedimento di rigetto, infatti, deve ritenersi nullo, perché emesso nei confronti di un soggetto inesistente. Il P.M. ha legittimamente rettificato ed integrato la richiesta di misura cau- telare, indicando l'esatto mese di nascita dell'indagato ed allegando i certificati corretti. Non occorreva una nuova esplicita richiesta di misura cautelare, perché il potere-dovere del G.I.P. di emettere una misura cautelare sostanzialmente non era mai stato esercitato, in quanto la prima ordinanza custodiale riguardava un soggetto inesistente. A poco rilevano, pertanto, i dati della mancata conoscenza da parte del P.M. dell'emissione del provvedimento (nullo) di rigetto e della cor- rettezza del mese di nascita negli atti allegati all'originaria richiesta. 2.2 Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Va premesso sul punto che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere, anche nei suoi più recenti arresti (cfr. Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527 - 01) che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, se- condo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) pro- pone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di me- rito (vedasi anche ex multis, Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazione del provvedi- mento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di con- trollare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'ap- prezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475). Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a questo giudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fat- tuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi;
e non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. 11 Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motiva- zione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Sez.1, n.7445/2021). Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, più volte ha ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qua- lificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (cfr. ex multis Sez. 5 n. 36079 del 5/6/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare, diversamente da quanto opina il ricor- rente che ne indica la specifica violazione, gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor- danza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurinnis Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 6 n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4 n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928). Se quelli appena illustrati sono, dunque, i limiti del sindacato di questa Corte in punto di sussistenza della gravità indiziaria appare chiaro che con il se- condo motivo del presente ricorso si propongono e sviluppano censure che riguar- dano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, a fronte di argomentazioni spese nel provvedimento impugnato che appaiono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi-mento impugnato, per cui quello che si chiede è proprio quello che questo giudice di legittimità non può fare, e cioè una rivalutazione nel merito del compendio indiziario. Dunque, nel caso all'odierno esame non risulta essersi 12 verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevo- lezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persi- stenza della misura e della sua adeguatezza. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha giustificato la propria valuta- zione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza degli ipotizzati reati con mo- tivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità; i giudici di merito hanno infatti riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, Come ricorda il provvedimento impugnato le indagini hanno messo in luce l'esistenza di un gruppo di soggetti dediti stabilmente, con divisione di ruoli, all'at- tività di cessione di significativi quantitativi di stupefacente (cocaina) ad una nu- trita platea di acquirenti a loro volta dediti allo spaccio, per lo più stanziati nel territorio di Ardea. Le indagini - svolte mediante video sorveglianza dei luoghi di stoccaggio e preparazione dello stupefacente via via individuati, intercettazioni te- lefoniche e ambientali, installazione di localizzatori GPS, servizi OCP, operazioni di arresto e sequestro di partite di stupefacente hanno preso avvio all'inizio di giugno 2021, quando la p.g., individuato in via Monreale, ad Ardea, il luogo in cui era stata operata una cessione di oltre due etti di cocaina in favore di due soggetti, installava nella strada un impianto di videosorveglianza, che consentiva di identi- ficare in CI DR, utilizzatore di una Fiat Punto targata DMOOIVX, il sog- getto preposto alle vendite e di accertare, in particolare, la cessione di oltre i kg di cocaina operata dal predetto in data 24.6.2021 in favore di un individuo, giunto a bordo di una Fiat Ulisse targata CZ207DA, identificato, in occasione dell'arresto, nell'indagato IT FE. L'arresto di quest'ultimo, induceva il CI a so- stituire l'autovettura (avendo lo stesso manifestato il timore che il veicolo fosse controllato) con una Fiat 500 targata EYI i 3RR, il cui monitoraggio, avviato il 21/08/2021 mediante intercettazione ambientale e apparato GPS, consentiva di acquisire i primi elementi idonei a mettere in luce come lo stesso operasse all'in- terno di una struttura organizzata, con ripartizione di ruoli tra gli associati, in grado di movimentare significativi quantitativi di stupefacente grazie alla disponibilità di basi logistiche, di veicoli modificati, di plurimi canali di approvvigionamento e di una significativa platea di acquirenti. La prosecuzione delle indagini consentiva di accertare che il gruppo poteva contare su diversi luoghi adibiti a stoccaggio e lavorazione della sostanza stupefa- cente: un appartamento in via Viareggio ad Ardea (nel periodo compreso tra 13 giugno e ottobre 2021), una villetta ubicata in via Alghero sempre ad Ardea (da ottobre a dicembre 2021), un immobile ubicato in via Amato ad Aprilia (per una settimana), un appartamento sito in via Ottaviani a Roma (da marzo a giugno 2022), tutte basi logistiche, queste, monitorate mediante apparati di video sorve- glianza, via via dismesse dopo episodi ritenuti allarmanti dall'organizzazione. Il primo sito, quello di via Viareggio, veniva gestito direttamente dal CI, che risulta avere effettuato le consegne di stupefacente a bordo della Fiat 500, preva- lentemente presso il parcheggio del supermercato RO di Ardea. L'attività — si legge ancora nel provvedimento impugnato — si è protratta fino alI1.10.2021, quando il CI, all'uscita dal condominio, subiva un ten- tativo di rapina da parte di quattro individui che simulavano un controllo spaccian- dosi per carabinieri in abiti civili. L'episodio induceva a ritenere la base ormai "bru- ciata" e a spostare l'attività in un altro sito, quello di via Alghero, che veniva messo a disposizione dal IO (trattandosi di un'abitazione di proprietà della propria compagna). In tale periodo, protrattosi per circa due mesi e mezzo, era sempre il Ciricìofolo a svolgere materialmente l'attività di cessione delle partite, presso il parcheggio dei supermercati RO e Carrefour di Ardea (sottoposti a monito- raggio mediante videosorveglianza), presso il bar "I due Bastioni" di Aprilia o di- rettamente presso l'abitazione di alcuni acquirenti. Nel corso dell'attività presso la villetta di via Alghero, assumeva contorni più chiari la figura di IO IR NC, in particolare quale organizzatore dell'attività di spaccio svolta dal CI, ed emergeva quella di OR BE, all'evidenza il fornitore del gruppo, arrestato l'i I. 12.2021 poco dopo l'uscita dall'a- bitazione di via Alghero dove, come da lui stesso riferito in una intercettazione, aveva recapitato 2 kg di sostanza stupefacente. L'evento induceva il gruppo ad abbandonare la villetta di via Alghero fa- cente capo al IO e a trasferire la base logistica in un alloggio, di proprietà di ER AL, sito in via Amato, utilizzato per un periodo ristretto in quanto l'ar- resto in data 29.12.2021 di AP PI (che in una strada limitrofa a via Amato aveva ricevuto dal CI un pacchetto risultato contenere 825 grammi di co- caina), induceva a dismettere anche tale base logistica e a riorganizzare l'attività. in particolare, a partire da marzo/aprile 2022, il gruppo facente capo al IO inìzìava a lavorare con l'organizzazione facente capo a AU MI e SO Ro- berto oltre che per gli approvvigionamenti di stupefacente anche per quanto ri- guarda la logistica (la nuova base di via Ottaviani), i corrieri preposti alle consegne (più che altro GE) e i mezzi di trasporto della droga. L'intensa attività di cessione, svolta dai corrieri (CI, GE, Bu- sti) rifornendosi presso il sito di stoccaggio di via Ottaviani a Roma gestito dal SO, si fondava sulla disponibilità da parte-della compagine organizzata di vari 14 canali di approvvigionamento, tanto sul territorio (presso più soggetta, alcuni, come AH AR, identificati, altri rimasti ignoti), quanto all'estero e segnata- mente in Olanda, dalla quale, a maggio e a giugno 2022, venivano importate due ingenti partite di droga, entrambe sequestrate in occasione dell'arresto dei corrieri (Grumo e GE), trovati in possesso, rispettivamente, di 19 kg e 8 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Oltre alle indicate basi logistiche, l'organizzazione poteva contare sulla di- sponibilità di vari automezzi, alcuni (tra cui la Renault Clio in uso prevalentemente all'GE) appositamente modificati mediante la realizzazione di vani occulti per il trasporto in sicurezza delle partite di stupefacente e del denaro ricavato dalle vendite, e di apparecchiature per comunicazioni riservate in uso ai vari sodali, come già desumibile in via logica (atteso che a fronte delle numerosissime conse- gne di droga documentate nel corso delle indagini, che non possono ragionevol- mente prescindere da preventivi accordi di dettaglio, non sono mai state intercet- tate comunicazioni telefoniche finalizzate a concordare luoghi di incontro e orario) e come successivamente accertato a seguito del sequestro del telefono di Argen- ziano. Il giudice del gravame cautelare ricorda che, tanto premesso sull'intensa attività di smercio di sostanze stupefacenti svolta dall'organizzazione contestata al capo 111 e sull'attività di corriere svolta in essa dall'GE a partire dall'i- nizio di marzo 2022, risulta che il 21.4.2022 quest'ultimo, rifornitosi di stupefa- cente presso la base di via Ottaviano gestita dal SO, partiva per il giro di con- segne, operando la prima in favore dell'odierno ricorrente PR LE (capo 76 bis). Precisamente risulta che, caricato intorno alle 16.30 lo stupefacente nel doppiofondo della Renault Clio presso il sito di via Ottaviani, l'GE, dopo avere fatto una breve sosta alle 17.18 nel parcheggio di un discount sito in via Allumiere dove apriva e richiudeva il doppiofondo della vettura (evidentemente per prelevare lo stupefacente ivi riposto poco prima), raggiungeva alle ore 17.37 via Marino Laziale, dove, come registrato dai militari in servizio OCP, faceva salire a bordo PR LE. In auto, l'GE consegnava qualcosa al Ca- priotti in quanto diceva, rivolto al passeggero "è questo qua eh - te l'ho messi qua eh". A questo punto, per prudenza, l'GE, su suggerimento del PR ("sì, ma ti devi mette bene però, parcheggiati bene, se no passa qualcuno. . . ti metti qua dentro ...), faceva un breve spostamento, sostando "davanti a sto passo carrabile", quindi il PR chiedeva all'GE se il giorno successivo sa- rebbe tornato lui, faceva dei commenti su quanto appena consegnatogli ("ma so uguali sti' cosi? me parono diversi.., so incartati diversi") e, ottenuta rassicura- zione da GE ("tutti uguali so"), gli consegnava un acconto di 60.000 euro, 15 rinviando al giorno successivo la consegna del saldo ("questi so sessanta domani mattina li do il resto. Alle 11.30..."). Come concordato, il giorno seguente, alle 11,50, GE giungeva in via di Frascati, parcheggiava l'auto e veniva avvicinato dal PR con il quale, attraverso il finestrino, si scambiava qualcosa e contestualmente l'apparecchiatura di captazione ambientale sull'auto dell'GE restituiva "rumore di zip". 3. Dunque, dalla lineare e coerente la ricostruzione degli antecedenti all'epi- sodio criminoso in questione si comprende che l'GE si riforniva di cocaina presso il sito di stoccaggio di via Ottaviani, riponeva la droga nei vani occulti dei veicoli dei quali aveva la disponibilità, per poi operare le consegne agli spacciatori. In tale contesto, gli operanti di p.g. in osservazione visionavano l'incontro tra i due del 21 aprile 2022; dal contenuto dei colloqui intercettati, si evincono logicamente lo scambio di droga-danaro per la somma di euro 60.000; i due con- cordavano che l'importo doveva essere integrato il giorno successivo, data in cui effettivamente i due si vedevano nuovamente. I giudici della cautela hanno poi fornito adeguata ed esauriente risposta ai rilievi difensivi, confrontandosi analiticamente con gli stessi (pag. 5 dell'ordinanza impugnata). Il provvedimento impugnato si confronta con la dedotta criticità nella rico- struzione accusatoria e in particolare con il tema che non vi sarebbe traccia in atti di legami, contatti o accordi tra il ÍO e qualcuno degli altri indagati finalizzati a tessere legami illeciti, ovvero prodromici all'incontro del 21.4.2022, e parimenti difetterebbero riferimenti, tra SO e GE, all'ipotetica operazione illecita. Il rilievo viene motivatamente ritenuto infondato sotto diversi profili: a) perché le indagini hanno permesso di individuare solo alcune utenze in uso a ta- luno degli indagati, lasciando fuori dal perimetro investigativo, tra le altre, le utenze in uso al PR, al AU, al SO (fino al 30.4.2022), al IO;
b) perché le utenze sottoposte ad intercettazione non hanno restituito alcun risultato utile per quanto riguarda gli accordi in materia di stupefacenti, e ciò in ragione dell'evidente prudenza usata dagli utilizzatori nelle conversazioni telefoniche su argomenti inerenti il traffico di droga, prudenza invece non utilizzata a bordo e tantomeno nelle vicinanze dei veicoli monitorati (la Fiat 500 del CI;
la Mer- cedes classe A del IO;
la Fiat Freennont del OR;
la Renault Clio in uso ad GE); c) perché, come risulta dall'analisi forense del cellulare in uso all'Ar- genziano sequestrato il 15.6.2022 avente IMEI 350165058017754 e SIM CARD riportante l'utenza 3348405010 intestata ad GE) ma associata per porta- bilità all'utenza 3408706364 (anch'essa intestata ad GE) - l'unica chat intrattenuta con, il SO è quella del 11/12.6.2022 su Instagram con un account 16 della RM AR (società di noleggio auto del SO), il che dimostra che le comu- nicazioni con il SO, verosimilmente giornaliere, avvenivano o tramite un altro telefono o altra utenza non caduti in sequestro, o tramite chiamate vocali su wha- tsapp tra l'account vueling in uso all'GE e l'account jurnborider1995 in uso al SO (chiamate vocali di cui contenuto, ovviamente, non può esservi traccia nel telefono in sequestro ma che risultano comunque dal registro chiamate) o tra- mite chat o. messaggi vocali di cui non si è conservata traccia. Conferma, in tal senso, viene ritenuto essere offerta proprio dal messaggio vocale ricevuto dal SO che l'GE, alle ore 18.33 del 21.4.2022, ascoltava nell'auto con intercettazione ambientale ("guarda ci deve stare una pischella là"), messaggio del quale non è stata trovata traccia in sede di analisi forense del cel- lulare dell'GE in sequestro;
Per i giudici del gravame cautelare anche la circostanza che nelle due gior- nate del 21 e 22.4.2022 gli operanti non hanno assistito al passaggio di qualcosa che possa essere astrattamente compatibile con l'equivalente in cocaina di circa 60 mila euro (e che in particolare il 21 aprile il PR «in forza di quanto indicato nell'annotazione del 21 aprile 2022, viene visto uscire dalla macchina senza por- tare nulla al seguito) non può essere condivisa. In particolare, per quanto concerne l'incontro del 21 aprile, in cui si perfezionava lo scambio di qualcosa (stupefacente e acconto di 60 mila curo per quanto nel prosieguo messo in luce), viene eviden- ziato che dall'annotazione relativa all'OCP emerge solo che la p.g. aveva modo di notare che un uomo, poi identificato nel PR, saliva a bordo dell'auto dell'Ar- genziano e ne riscendeva dopo pochi secondi allontanandosi a piedi, il che non consente in alcun modo di escludere che, quando scendeva, il PR avesse in mano o sotto il giubbetto un pacco con un paio di chili di cocaina, in quanto nell'an- notazione non si afferma affatto che il PR non aveva nulla in mano. La scarsa nitidezza della fotografia scattata nell'occasione (non si sa se prima dell'ingresso in auto o. dopo la discesa dal mezzo) e riportata all'allegato 185, da un lato mette in luce che molto probabilmente gli operanti non si trovavano a breve distanza dall'auto dell'GE (tanto da poter annotare solo la salita e la discesa dell'uomo dall'auto ma non altri dettagli), dall'altro consente di notare che il Ca- priotti indossava un giubbotto con cappuccio, sotto il quale ben poteva avere ce- lato almeno due confezioni (giacché il PR, a proposito della confezione, usava il plurale: " ma so' uguali sti cosi? Me parono diversi.., so incartati diversi") di dimensioni analoghe - per stare all'esempio fatto dalla difesa - a due pacchi di farina da i kg ciascuno (ipotizzando che la cocaina pesi come la farina); Ancora il provvedimento impugnato si confronta criticamente con il rilievo che l'GE, se ha caricato lo stupefacente in via Ottaviani, ha fatto nel corso della giornata almeno altri quattro incontri, sicché non vi sarebbe ragione logica 17 per ritenere che lo stupefacente eventualmente occultato dal duo SO-Argen- ziano nell'auto fosse inequivocabilmente destinato proprio al PR. Ebbene, anche tale assunto viene motivatamente ritenuto infondato, in quanto il fatto che l'GE abbia fatto altre consegne nel corso della giornata, non esclude in alcun modo che abbia fatto anche quella in favore del PR. Del resto, il pur lapidario scambio verbale avvenuto tra i due, a bordo dell'auto non si presta per i giudici romani a ragionevoli letture alternative, in quanto si comprende inequivocabilmente che l'GE consegnava al PR delle confezioni di qualcosa (qualcosa di compromettente poiché l'auto veniva spostata di alcuni me- tri in un punto più al riparo dalla vista di qualcuno che passa) perché, quando GE affermava "te l'ho messi qua" (con evidente riferimento a qualcosa destinato proprio all'interlocutore secondo quanto già in precedenza pattuito), il PR faceva un commento sulle confezioni de "i cosi" presi in consegna ("ma so uguali sti cosi? me parono diversi.., so incartati diversi") e, ottenuta rassicura- zione da GE sul fatto che "i cosi" erano tutti uguali, gli consegnava chia- ramente del denaro e precisamente 60.000 euro, non vedendosi (in mancanza di una spiegazione alternativa, non offerta dall'indagato) cosa potrebbero essere i sessanta consegnati come anticipo in vista della consegna (le il resto la mattina del giorno dopo. L'insieme degli elementi raccolti, in base ad una lettura unitaria, ha portato, dunque, il giudice del gravame cautelare, con motivazione che si sottrae alle pro- poste censure di legittimità, a ritenere idonea gravità indiziaria in ordine alla for- nitura al PR, da parte di GE e del suo gruppo di appartenenza, di un quantitativo di cocaina del valore di oltre 60.000 euro, non risultando fondate su alcun elemento concreto ipotesi alternative (quella della gestione da parte dell'Ar- genziano di una attività di scommesse o di un'attività di usura, formulate dalla difesa come possibili ma senza confrontarsi con le specifiche circostanze accertate con riferimento all'episodio in esame), comunque smentite dalla stretta sequenza temporale tra il caricamento dello stupefacente nel doppiofondo dell'auto e il breve incontro con il PR in strada, dal posizionamento dell'auto in un punto meno in vista, dalla consegna dall'GE al PR di almeno due involucri dietro pagamento di una somma di oltre 60.000 curo, involucri il cui contenuto è del tutto ragionevole - anche alla luce del complesso degli elementi raccolti sulla incessante attività di smercio di cocaina svolta, tra gli altri, dal SO e dall'GE - identificare in una partita di cocaina di almeno 2 chili. Le doglianze proposte in questa sede, benché formalmente dirette a de- nunciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impu- gnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, di alcuni singoli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che il Giudice del gravame cautelare 18 giudicava idonei a integrare il compendio indiziario, senza valutare l'esauriente e logica ricostruzione operata nell'ordinanza impugnata. La difesa non fornisce neanche una ricostruzione alternativa dell'episodio né indica le ragioni dell'incontro del proprio assistito con l'GE, impegnato stabilmente nelle attività di corriere di rilevanti quantitativi di cocaina, secondo le modalità illustrate nell'ordinanza impugnata. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 02/04/2025
lette le conclusioni scritte pe, - l'udienza camerale non partecipata del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. ALDO ESPOSITO, che ha chiesto ii rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15711 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 02/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9/12/2024 il Tribunale di Roma ha rigettato la richie- sta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 9/11/2024 con la quale il GI del Tribunale di Roma ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di LE PR in quanto indagato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La difesa aveva dedotto: a) la nullità dell'ordinanza per difetto di domanda cautelare, non avendo il PM, dopo il rigetto del 6/11/2024, rivolto al GI ulteriori e specifiche richieste;
b) il difetto di gravi indizi di colpevolezza a carico del Ca- priotti in relazione all'addebito sub 6 bis) in quanto la mancanza di ogni contatto tra l'indagato e i coindagati SO e GE giammai si concilierebbe con il più rilevante "scambio" dell'intera indagine, in quanto nelle due giornate del 21 e 22 aprile 2022 gli operanti in servizio o.c.p. non hanno mai assistito al passaggio di qualcosa che sia anche astrattamente compatibile con il quantitativo di cocaina del valore di 60 mila euro;
d'altra parte, il caricamento dell'auto in via Ottaviani sa- rebbe del tutto coerente con gli altri tre incontri effettuati dall'GE nel corso della giornata;
c) il difetto di esigenze cautelari e in ogni caso l'idoneità di una misura gradata come quella degli arresti domiciliati, già rivelatasi in passato ade- guata a neutralizzare, altri possibili atti illeciti. 2. Ricorre il PR, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione de- gli artt. 130, 291 e 292, comma 1, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti, quali: la nota dei Carabinieri del 6 novembre 2024 contenuta nella missiva trasmessa dal Pubblico Ministero al GI e pervenuta in data 7 novembre 2024; la scheda identificativa relativa all'indagato LE PR, contenuta alla pag. 410 dell'informativa conclusiva di p.g. datata 17 marzo 2023.. Il ricorrente ricorda che con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato il provvedimento cautelare emesso in data 9 novembre 2024 dal GI in sede, attraverso il quale, nei confronti dell'indagato PR, era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in ordine all'ipotesi di reato meglio descritta al Capo 76 bis. Preliminarmente, in sede di procedura ex art. 309 cod. proc. pen. la difesa ricorda che aveva eccepito la nullità del genitivo provvedimento cautelare per vio- lazione del c.d. "principio della domanda cautelare". 2 Ciò in quanto: - in data 27 febbraio 2024 il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di misura cautelare, tra gli altri, anche nei confronti dell'indagato PR;
- in data 6 novembre 2024 il GI si è pronunciato sulla relativa richiesta, rigettando la richiesta cautelare avanzata nei confronti del nominato;
- in data 7 novembre 2024, a seguito di nota trasmessa dai Carabinieri (con allegato il certificato del casellario giudiziale recante la data di nascita corretta del PR, posto che all'informativa conclusiva ne era stato allegato uno che, ripor- tando tale data errata, aveva dato un esito negativo quanto ai suoi precedenti penali), il PM disponeva la correzione delle generalità del PR erroneamente riportate sulla sua richiesta e riformulava il capo d'imputazione, contestando al- tresì la recidiva reiterata, con trasmissione al GI dei certificati del casellario giu- diziario e dei carichi pendenti corretti inviati dalla PG;
- in data 9 novembre 2024 il medesimo GI emetteva una nuova ordinanza cautelare, questa volta applicativa della custodia in carcere nei confronti del Ca- priotti, sull'assunto della seguente argomentazione: "vista la nota, depositata dal PM in data 7.11.2024, nella quale si attesta e documenta che la richiesta di appli- cazione, di misura cautelare contiene un errore materiale circa le generalità di PR LE... richiamata l'ordinanza già emessa in data 6.11.2024 (non ancora eseguita) quanto alla gravità indiziaria. . . rilevato, altresì, che in detta ordinanza è stata respinta la richiesta di applicazione di misura cautelare nei con- fronti del PR in ragione del suo stato di incensuratezza (valutato sulla base di un certificato penale erroneo..). . . ritenuto di dover rivedere il suddetto giudizio alla luce della correzione dell'errore materiale relativo alla data di nascita dell'in- dagato... ". Per il ricorrente in buona sostanza, dunque, come si evince dalla sequenza sopra sinteticamente riportata, il GI ha ritenuto di poter "rivedere" la sua deci- sione cautelare, pur in assenza di una esplicita nuova domanda del PM il quale, dopo l'emissione dell'ordinanza del 6 novembre, si è semplicemente limitato a correggere le generalità dell'indagato PR, a trasmettere al GI i "certificati" corretti, ed a riformulare il capo d'imputazione. Orbene, si lamenta che il Tribunale del Riesame abbia ritenuto di poter rigettare l'eccezione difensiva attraverso un ragionamento che non convincerebbe, anche e soprattutto perché fondato su dati fattuali indicati in maniera non corretta. Secondo il Collegio de libertate, la nota emessa in data 6 novembre 2024, e pervenuta al GI il giorno successivo, deve considerarsi al pari di una "nuova domanda cautelare", sorretta e giustificata dalla documentazione e correzione del predetto errore materiale sulle generalità del PR, e posto che non 3 risulterebbe che il PM fosse già stato informato della decisione del GI (di rigetto per il PR) ai fini degli adempimenti esecutivi. In ogni caso, prosegue il Tribunale, anche qualora il PM avesse già saputo della decisione del GI, con la correzione dell'errore materiale quest'ultimo doveva ritenersi investito della medesima domanda cautelare originaria, potendosi rite- nere quella del febbraio 2024, di fatto, ancora pendente nei confronti del PR, dal momento che l'indicazione delle generalità sbagliate rendeva il provvedimento di rigetto emesso sul punto dal GI come adottato nei confronti di un soggetto inesistente. In pratica, seguendo il ragionamento proposto, l'errore indicato avrebbe reso il primo provvedimento cautelare come sostanzialmente tamquam non esset. A parere del ricorrente, un tale ragionamento non appare condivisibile e nessuna delle due ipotesi alternative formulate a sostegno dell'ordinanza impu- gnata appaiono convincenti. In primo luogo, si sottolinea essere dato oggettivo e pacifico quello per cui la nota emessa dal PM in data 6 novembre sia venuta ad esistere dopo che il procedimento cautelare instaurato con la domanda del 27 febbraio 2024 si era ormai esaurita. E ciò è comprovato dallo stesso GI il quale, nella successiva or- dinanza del 9 novembre, attesta la ricezione della nota del PM solo in data 7 no- vembre 2024, dopo l'adozione della sua decisione cautelare. Pertanto, ai fini del ragionamento che interessa, la effettiva conoscenza da parte del PM del provvedimento del giudice sarebbe una circostanza del tutto inin- fluente, posto che il relativo provvedimento giurisdizionale deve ritenersi venuto ad esistere al momento del suo formale deposito in cancelleria, a nulla rilevando il dato se Io stesso fosse stato ancora, o non, eseguito. Al contrario, infatti, si arriverebbe all'assurda conseguenza in forza della quale l'esistenza di un provvedimento giurisdizionale sarebbe fatta dipendere dalla mera volontà di un organo amministrativo (quali le forze di p.g. che devono pro- cedere all'esecuzione), ovvero all'iniziativa, più o meno tempestiva, del personale di cancelleria circa l'adempimento delle dovute comunicazioni e notifiche (le quali, semmai, rilevano solo in relazione al decorso del termine per una eventuale impu- gnazione). Inoltre, se già il tenore letterale del documento del 6 novembre lasciava chiaramente intendere a come questo non contenesse alcuna nuova richiesta da parte del PM (e pur a fronte della decisione negativa, sul punto, del giudice), dal contenuto della nuova ordinanza del 9 novembre si coglie come il GI abbia rite- nuto di poter "rivedere" il suo giudizio, non perché ha interpretato la comunica- zione pervenutagli come una nuova richiesta (come invece sostenuto dal Tribunale del Riesame), ma in considerazione del fatto che la sua ordinanza cautelare non 4 era ancora stata eseguita, così interpretando la situazione determinatasi intorno alla posizione del PR alla, stregua di un mero "errore materiale". In secondo luogo, poi, non sarebbe affatto corretto ritenere che la prima decisione cautelare doveva ritenersi comunque ancora pendente in quanto emessa nei confronti di un soggetto inesistente. L'errore, infatti, aveva riguardato solo la data di nascita nel nominato (come riportata nell'elenco degli indagati), ma non anche la sua effettiva identificazione, come si coglie dall'informativa conclusiva di p.g. e come espressamente indicato dagli stessi Carabinieri nella nota del 6 no- vembre ("si comunica che nell'elenco degli indagati presente nell'informativa cui si fa seguito, è stata erroneamente riportata la data di nascita di PR Ales- sandro, mentre quella corretta era stata indicata nel capitolo relativo all'identifi- cazione degli indagati"). Pertanto, l'ordinanza in questione — prosegue il ricorso — non riguardava affatto un soggetto inesistente, in considerazione della perfetta conoscenza da parte degli organi di p.g. di tutte le informazioni necessarie ad identificare l'inda- gato, non certo tali da determinare una situazione rilevante a mente dell'art. 292, comma 3, cod. proc. pen. Ed invero, come espressamente riportato nel capitolo dell'informativa con- clusiva di PG dedicato, LE PR viene correttamente generalizzato come nato a [...] in data [...], residente in [...]alla Via Lucio Elio Seiano, ma di fatto domiciliato in Rocca di AP, a carico del quale risultano nu- merosi precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di droga. E si tratta di informazioni che erano ben note al PM e che facevano parte anche del patrimo- nio conoscitivo del GI, rappresentando parte del compendio probatorio offerto a sostegno della richiesta cautelare. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale del Riesame, la non esatta indicazione della sua data di nascita avrebbe rappresentato un pro- blema che non ha inciso minimamente sulla esatta identificazione dell'indagato e che, pertanto, non può essere ritenuto idonea ad escludere la validità formale del primo provvedimento cautelare adottato. (Ai sensi dell'art. 292, comma 3, cod. proc. pen. infatti, solo l'incertezza sulla persona nei cui confronti è disposta la misura esonera gli ufficiali di p.g. di darvi esecuzione. Viceversa, nel caso in esame, come visto, la Polizia Giudiziaria era in possesso di informazioni assoluta- mente corrette ed utili finanche ad individuare il domicilio effettivo del nominato) Ne deriverebbe, quindi, la possibilità di considerare il provvedimento coer- citivo del 9 novembre 2024 adottato in violazione del principio della domanda cau- telare, in considerazione di quanto segue: 5 - l'indagato LE PR, al netto dell'errore sulla sua data di na- scita riportato sull'elenco dei destinatari della richiesta, risulta correttamente e sufficientemente identificato in atti;
- la "nota" del pubblico ministero pervenuta la GI in data 7 novembre 2024 risulta emessa dopo che quest'ultimo aveva assunto la sua ordinanza cautelare, di fatto chiudendo l'iter instaurato con la domanda del 27 febbraio 2024; - in ogni caso, tale "nota" del PM non può ritenersi una nuova richiesta cautelare, se non altro perché non è stata intesa in questi termini nemmeno dal GI. Come indicato nello stesso provvedimento del 9 novembre 2024 infatti, questi ha ritenuto di poter rivedere la sua precedente decisione in ragione di un ravvisato "mero" errore materiale e della circostanza che la sua precedente ordinanza non risultava ancora eseguita;
- completamente diverso sarebbe stato, invece, il caso in cui il PM, preso atto della decisione cautelare assunta nei confronti del PR fondata su un dato errato (quale quello della sua incensuratezza), avesse inteso formulare una nuova richiesta allegando a sostegno, quale "fatto nuovo", proprio i certificati del casel- lario giudiziale e dei carichi pendenti corretti Né, infine, potrebbe comunque ritenersi corretta la qualificazione di quanto accaduto in termini di semplice "errore materiale", come operata dal GI con l'or- dinanza genetica. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., infatti, "la corre- zione di sentenze, ordinanze o decreti inficiati da errori o omissioni che non deter- minano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto è disposta anche d'ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento". Dal tenore letterale della norma, dunque, si ricava la sua non corretta ap- plicabilità al caso in esame, dove l'errore in rilievo ha determinato una inequivo- cabile incidenza sulla "essenzialità" dell'atto, rappresentata addirittura dalla riva- lutazione di esigenze di cautela tali da condurre all'applicazione della misura cau- telare più severa, in luogo, invece, del precedente rigetto totale della medesima domanda cautelare. Con un secondo motivo si denunciano inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192, comma 2 e 273, comma 1, cod. proc. pen. nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provve- dimento impugnato ovvero da altri atti del processo (quali: le annotazioni di PG del 21 e 22 aprile 2022 compendiante agli allegati 185 e 186 dell'informativa con- clusiva di p.g.). Quanto al merito dei fatti, il ricorrente ricorda che il Tribunale del Riesame ha ritenuto corretta la valutazione compiuta nell'ordinanza impugnata (la quale, sul punto, risulta totalmente recettiva della richiesta cautelare) circa la sussistenza 6 della gravità indiziaria addotta a sostegno dei fatti di cui al Capo 76 bis della ru- brica. In particolare, con tale ipotesi, l'incolpazione provvisoria contesta al Ca- priotti di aver acquistato dal co-indagato GE IC un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del valore corrispondente a 60 mila euro. A sostegno, il Collegio de libertate ricorda il contenuto delle conversazioni captate in ambientale all'interno dell'autovettura in uso all'GE nelle gior- nate del 21 e 22 aprile 2922 (RIT 1681/2022), nonché quanto compendiato nelle annotazioni di servizio redatte in pari date dalla pg operante (allegati 185 e 186 all'Informativa Conclusiva). Ad opinione del ricorrente, la motivazione così addotta appare, in realtà, meramente apparente, in quanto non adeguatamente rispettosa nei canoni valu- tativi descritti dal combinato disposto dagli artt. 192 e 273 cod. proc. pen.. Si sottolinea che l'ipotesi accusatoria secondo la quale il PR avrebbe acquistato il predetto valore economico di sostanza stupefacente del tipo cocaina, si basa sul contenuto dei dialoghi intercorsi nell'auto dell'GE nel pomerig- gio del 21 aprile, quando i due farebbero riferimento a "dei cosi" apparentemente "diversi" e a dei "sessanta" che sarebbero stati seguiti da un "resto" da consegnare l'indomani mattina. Il Tribunale ritiene corretta la ricostruzione proposta dall'accusa, poiché l'attività illecita posta in essere - e monitorata - in quel periodo dall'GE, ed il tenore del dialogo, non offrirebbero alcuna spiegazione alternativa diversa da quella che vuole identificare anche il PR come uno dei suoi acquirenti. Il "fatto" ex art. 192 cod. proc. pen. che, quindi, si intende dimostrato, almeno in termini di gravità indiziaria, attiene, appunto, ad un acquisto, con con- segna, di almeno 2 kg di cocaina, tenuto conto del corrispettivo in denaro che si ipotizza versato (più di 60 mila euro). A fronte di ciò, sempre secondo il tribunale, la difesa non avrebbe fornito ipotesi alternative valide, limitandosi alla proposizione di teorie astratte non idonee a scalfire un tale assunto accusatorio (la possibile riconducibilità del dialogo a de- biti economici di altra natura. In considerazione della "parallela" attività, svolta dall'GE e della sua iscrizione nel registro degli indagati anche per il reato di cui all'art. 644 cod. pen). La motivazione proposta, ad avviso del ricorrente, non appare condivisibile. Si sostiene che il ragionamento offerto dal Collegio de libertate, pare il frutto di una sostanziale "inversione dell'onere probatorio", poiché, a fronte dell'i- potesi formulata dalla Pubblica Accusa, chiede alla difesa di fornire la dimostra- zione di quanto, invece, realmente avvenuto. 7 Secondo il ricorrente, infatti, il problema attiene proprio alla mancata di- mostrazione da parte dell'organo inquirente del "fatto storico" posto alla base del capo 76 bis. In proposito per il ricorrente vanno evidenziati una serie di dati oggettivi: a) non vi è certezza circa il passaggio di sostanza stupefacente dall'Argen- ziano al PR, posto che la PG operante non da riscontro di aver notato alcuno scambio nella giornata del 21 aprile, né che il PR esca dalla vettura portando con se qualcosa (compatibile con due confezioni dal peso di 2 chili); b) non vi è certezza nemmeno del passaggio di denaro tra i due. Anzi, dall'annotazione di servizio del 22, aprile, si ricaverebbe "lo scambio di qualcosa", anche nella giornata successiva (circostanza, questa, poco compatibile con una ricostruzione secondo la quale, invece, in tale secondo incontro, il PR avrebbe dovuto consegnare solo la rimanenza del corrispettivo in denaro prece- dentemente pattuito). Ci si duole che il tribunale del riesame, da parte sua, "superi" queste criti- cità con mere congetture, incentrate sul fatto - del tutto ipotetico - secondo il quale il PR avrebbe potuto benissimo occultare quanto ricevuto il 21 aprile nella giacca, senza destare sospetto agli operanti ivi in appostamento. Ma se questo può ritenersi astrattamente sostenibile, poco si concilierebbe, comunque, con quanto espressamente visto, ed annotato, invece, proprio nella successiva giornata del 22 aprile (cfr. dall'annotazione di PG del 22 aprile 2022 (" ... GE IC si fermava sulla strada restando seduto in macchina. Su- bito dopo il predetto veniva raggiunto a piedi da uno sconosciuto, il quale si avvi- cinava al lato guida della Renault Clio ed attraverso 11 finestrino si scambiavano qualcosa..."). Il ragionamento proposto, dunque, apparirebbe in contrasto con il parame- tro valutativo di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., posto che il fatto incerto e da dimostrare (l'acquisto da parte del PR di cocaina per un valore di almeno 60mila euro) viene desunto da un fatto altrettanto incerto, ovverosia la realizza- zione dello scambio prezzo-merce in occasione degli incontri monitorati del 21 e 22 aprile 2022. Difatti, se è pur vero che nella materia cautelare la definizione di "indizio" rilevante non può essere totalmente equiparata allo standard probatorio del pro- cesso di merito (atteso il mancato richiamo nell'art. 273 cod. proc. pen. all'art. 192, comma 2), è altrettanto vero, però, che il necessario requisito di "gravità" richiesto dalla norma deve risultare pur sempre idoneo a qualificarlo in termini di capacità dimostrativa della probabilità di una futura condanna (il richiamo, sul punto, è a Sez. 1, n. 32038/2018). 8 Ed allora, ragionando in simile ottica prognostica, non si potrebbe non rile- vare che, almeno allo stato, ed in assenza dei dovuti riscontri, l'ipotesi più ragio- nevole non potrebbe ritenersi aprioristicamente ed unicamente quella del capo d'accusa, attesa la più assoluta incertezza anche semplicemente sul quantum della merce oggetto dell'ipotetico scambio. Ed invero, come affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Su- prema Corte, "in tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi grave qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una ele- vata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa de fatto da provare lei nel caso in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verifica, delle ragioni affermative della gravità del, quadro indiziario a carico dell'indagato e il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della regola di giudizio del favor rei, da cui consegue che, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'indagato, che può essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto" (il richiamo è a Sez. 3, n. 26284/2023) Nell'ambito di una tale necessaria valutazione di "gravità", allora, non po- trebbe non essere evidenziato che il tribunale, pur a fronte del ragionamento pro- posto, non si sarebbe misurato adeguatamente con la considerazione logica se- condo la quale, in forza della regola dell'id quod plerumque accidit, quella che dovrebbe rappresentare l'operazione più rilevante di tutta l'indagine (non si ri- scontrano altre contestazioni al duo SO-GE aventi ad oggetto un così rilevante quantitativo di cocaina) avrebbe necessariamente dovuto rinvenire una qualche traccia anche negli ulteriori atti di indagine, al pari di quanto accaduto, ad esempio, per transazioni illecite molto meno rilevanti (è la stessa ordinanza a dare conto delle numerose risultanze probatorie dimostrative della quotidiana attività di spaccio posta in essere dall'GE per conto del SO). Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Il PG ha reso per l'udienza camerale non partecipata le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 9 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Va rilevato, in primis, che il difensore ricorrente ripropone, per lo più, quelli che sono stati i motivi di riesame, contestando genericamente, in realtà senza confrontarvisi criticamente, le argomentazioni addotte dal tribunale capito- lino a sostegno del rigetto del proposto gravame. 2.1. Quanto al primo motivo, come ricordato in premessa, il ricorrente aveva eccepito la nullità dell'ordinanza applicativa per difetto di domanda caute- lare, sul rilievo che che l'ordinanza impugnata era stata emessa - dopo un primo rigetto in cui il giudizio sull'insussistenza delle esigenze cautelari era stato fuor- viato dalle erronee generalità dell'indagato PR LE riportate nella ri- chiesta (nato il 4.41971 anziché il 4.8.1971) e dalle risultanze negative del relativo certificato penale - in assenza di una specifica domanda cautelare ma solo sulla base di una nota in data 6/7.11.2024 con cui il PM contestava la recidiva reiterata e allegava il certificato penale "corretto" del PR. In proposito, va ricordato che l'indicazione delle generalità complete dell'in- dagato nell'ordinanza cautelare è indispensabile - essendone sanzionata da nullità l'omissione - quando possa determinare un errore sulla sua identità (Sez. 5, n. 45154 del 30/09/2013, Bauce, non massimata;
Sez. 4, n. 3303 del 18/10/2012, dep. 2013, Manolache, Rv. 254960). Ciò posto, nella fattispecie in esame, con provvedimento del 6 novembre 2024, il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di custodia in carcere nei confronti di PR LE, nato a [...] il [...] per insussistenza delle esigenze cautelari, trattandosi di soggetto incensurato. Successivamente, il P.M., avendo rilevato un errore nell'indicazione delle generalità dell'indagato, nell'ignoranza dell'emissione del provvedimento di ri- getto, provvedeva alla correzione dell'errore materiale, indicando la precise gene- ralità (nato a [...] il [...]) in una successiva nota inviata al G.I.P., contenente in allegato il certificato penale ed i carichi pendenti, contestando la recidiva reiterata. A questo punto il G.I.P. emetteva l'ordinanza custodiale, indicando le ge- neralità corrette. Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, l'ordinanza custo- diale non era stata emessa in difetto di richiesta, con conseguente violazione del principio della domanda cautelare. 10 Alla luce del principio sopra riportato, infatti, come ritenuto dai giudici della cautela, il precedente provvedimento di rigetto, infatti, deve ritenersi nullo, perché emesso nei confronti di un soggetto inesistente. Il P.M. ha legittimamente rettificato ed integrato la richiesta di misura cau- telare, indicando l'esatto mese di nascita dell'indagato ed allegando i certificati corretti. Non occorreva una nuova esplicita richiesta di misura cautelare, perché il potere-dovere del G.I.P. di emettere una misura cautelare sostanzialmente non era mai stato esercitato, in quanto la prima ordinanza custodiale riguardava un soggetto inesistente. A poco rilevano, pertanto, i dati della mancata conoscenza da parte del P.M. dell'emissione del provvedimento (nullo) di rigetto e della cor- rettezza del mese di nascita negli atti allegati all'originaria richiesta. 2.2 Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Va premesso sul punto che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere, anche nei suoi più recenti arresti (cfr. Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527 - 01) che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, se- condo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) pro- pone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di me- rito (vedasi anche ex multis, Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazione del provvedi- mento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di con- trollare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'ap- prezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475). Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a questo giudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fat- tuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi;
e non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. 11 Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motiva- zione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Sez.1, n.7445/2021). Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, più volte ha ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qua- lificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (cfr. ex multis Sez. 5 n. 36079 del 5/6/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare, diversamente da quanto opina il ricor- rente che ne indica la specifica violazione, gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor- danza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurinnis Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 6 n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4 n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928). Se quelli appena illustrati sono, dunque, i limiti del sindacato di questa Corte in punto di sussistenza della gravità indiziaria appare chiaro che con il se- condo motivo del presente ricorso si propongono e sviluppano censure che riguar- dano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, a fronte di argomentazioni spese nel provvedimento impugnato che appaiono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi-mento impugnato, per cui quello che si chiede è proprio quello che questo giudice di legittimità non può fare, e cioè una rivalutazione nel merito del compendio indiziario. Dunque, nel caso all'odierno esame non risulta essersi 12 verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevo- lezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persi- stenza della misura e della sua adeguatezza. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha giustificato la propria valuta- zione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza degli ipotizzati reati con mo- tivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità; i giudici di merito hanno infatti riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, Come ricorda il provvedimento impugnato le indagini hanno messo in luce l'esistenza di un gruppo di soggetti dediti stabilmente, con divisione di ruoli, all'at- tività di cessione di significativi quantitativi di stupefacente (cocaina) ad una nu- trita platea di acquirenti a loro volta dediti allo spaccio, per lo più stanziati nel territorio di Ardea. Le indagini - svolte mediante video sorveglianza dei luoghi di stoccaggio e preparazione dello stupefacente via via individuati, intercettazioni te- lefoniche e ambientali, installazione di localizzatori GPS, servizi OCP, operazioni di arresto e sequestro di partite di stupefacente hanno preso avvio all'inizio di giugno 2021, quando la p.g., individuato in via Monreale, ad Ardea, il luogo in cui era stata operata una cessione di oltre due etti di cocaina in favore di due soggetti, installava nella strada un impianto di videosorveglianza, che consentiva di identi- ficare in CI DR, utilizzatore di una Fiat Punto targata DMOOIVX, il sog- getto preposto alle vendite e di accertare, in particolare, la cessione di oltre i kg di cocaina operata dal predetto in data 24.6.2021 in favore di un individuo, giunto a bordo di una Fiat Ulisse targata CZ207DA, identificato, in occasione dell'arresto, nell'indagato IT FE. L'arresto di quest'ultimo, induceva il CI a so- stituire l'autovettura (avendo lo stesso manifestato il timore che il veicolo fosse controllato) con una Fiat 500 targata EYI i 3RR, il cui monitoraggio, avviato il 21/08/2021 mediante intercettazione ambientale e apparato GPS, consentiva di acquisire i primi elementi idonei a mettere in luce come lo stesso operasse all'in- terno di una struttura organizzata, con ripartizione di ruoli tra gli associati, in grado di movimentare significativi quantitativi di stupefacente grazie alla disponibilità di basi logistiche, di veicoli modificati, di plurimi canali di approvvigionamento e di una significativa platea di acquirenti. La prosecuzione delle indagini consentiva di accertare che il gruppo poteva contare su diversi luoghi adibiti a stoccaggio e lavorazione della sostanza stupefa- cente: un appartamento in via Viareggio ad Ardea (nel periodo compreso tra 13 giugno e ottobre 2021), una villetta ubicata in via Alghero sempre ad Ardea (da ottobre a dicembre 2021), un immobile ubicato in via Amato ad Aprilia (per una settimana), un appartamento sito in via Ottaviani a Roma (da marzo a giugno 2022), tutte basi logistiche, queste, monitorate mediante apparati di video sorve- glianza, via via dismesse dopo episodi ritenuti allarmanti dall'organizzazione. Il primo sito, quello di via Viareggio, veniva gestito direttamente dal CI, che risulta avere effettuato le consegne di stupefacente a bordo della Fiat 500, preva- lentemente presso il parcheggio del supermercato RO di Ardea. L'attività — si legge ancora nel provvedimento impugnato — si è protratta fino alI1.10.2021, quando il CI, all'uscita dal condominio, subiva un ten- tativo di rapina da parte di quattro individui che simulavano un controllo spaccian- dosi per carabinieri in abiti civili. L'episodio induceva a ritenere la base ormai "bru- ciata" e a spostare l'attività in un altro sito, quello di via Alghero, che veniva messo a disposizione dal IO (trattandosi di un'abitazione di proprietà della propria compagna). In tale periodo, protrattosi per circa due mesi e mezzo, era sempre il Ciricìofolo a svolgere materialmente l'attività di cessione delle partite, presso il parcheggio dei supermercati RO e Carrefour di Ardea (sottoposti a monito- raggio mediante videosorveglianza), presso il bar "I due Bastioni" di Aprilia o di- rettamente presso l'abitazione di alcuni acquirenti. Nel corso dell'attività presso la villetta di via Alghero, assumeva contorni più chiari la figura di IO IR NC, in particolare quale organizzatore dell'attività di spaccio svolta dal CI, ed emergeva quella di OR BE, all'evidenza il fornitore del gruppo, arrestato l'i I. 12.2021 poco dopo l'uscita dall'a- bitazione di via Alghero dove, come da lui stesso riferito in una intercettazione, aveva recapitato 2 kg di sostanza stupefacente. L'evento induceva il gruppo ad abbandonare la villetta di via Alghero fa- cente capo al IO e a trasferire la base logistica in un alloggio, di proprietà di ER AL, sito in via Amato, utilizzato per un periodo ristretto in quanto l'ar- resto in data 29.12.2021 di AP PI (che in una strada limitrofa a via Amato aveva ricevuto dal CI un pacchetto risultato contenere 825 grammi di co- caina), induceva a dismettere anche tale base logistica e a riorganizzare l'attività. in particolare, a partire da marzo/aprile 2022, il gruppo facente capo al IO inìzìava a lavorare con l'organizzazione facente capo a AU MI e SO Ro- berto oltre che per gli approvvigionamenti di stupefacente anche per quanto ri- guarda la logistica (la nuova base di via Ottaviani), i corrieri preposti alle consegne (più che altro GE) e i mezzi di trasporto della droga. L'intensa attività di cessione, svolta dai corrieri (CI, GE, Bu- sti) rifornendosi presso il sito di stoccaggio di via Ottaviani a Roma gestito dal SO, si fondava sulla disponibilità da parte-della compagine organizzata di vari 14 canali di approvvigionamento, tanto sul territorio (presso più soggetta, alcuni, come AH AR, identificati, altri rimasti ignoti), quanto all'estero e segnata- mente in Olanda, dalla quale, a maggio e a giugno 2022, venivano importate due ingenti partite di droga, entrambe sequestrate in occasione dell'arresto dei corrieri (Grumo e GE), trovati in possesso, rispettivamente, di 19 kg e 8 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Oltre alle indicate basi logistiche, l'organizzazione poteva contare sulla di- sponibilità di vari automezzi, alcuni (tra cui la Renault Clio in uso prevalentemente all'GE) appositamente modificati mediante la realizzazione di vani occulti per il trasporto in sicurezza delle partite di stupefacente e del denaro ricavato dalle vendite, e di apparecchiature per comunicazioni riservate in uso ai vari sodali, come già desumibile in via logica (atteso che a fronte delle numerosissime conse- gne di droga documentate nel corso delle indagini, che non possono ragionevol- mente prescindere da preventivi accordi di dettaglio, non sono mai state intercet- tate comunicazioni telefoniche finalizzate a concordare luoghi di incontro e orario) e come successivamente accertato a seguito del sequestro del telefono di Argen- ziano. Il giudice del gravame cautelare ricorda che, tanto premesso sull'intensa attività di smercio di sostanze stupefacenti svolta dall'organizzazione contestata al capo 111 e sull'attività di corriere svolta in essa dall'GE a partire dall'i- nizio di marzo 2022, risulta che il 21.4.2022 quest'ultimo, rifornitosi di stupefa- cente presso la base di via Ottaviano gestita dal SO, partiva per il giro di con- segne, operando la prima in favore dell'odierno ricorrente PR LE (capo 76 bis). Precisamente risulta che, caricato intorno alle 16.30 lo stupefacente nel doppiofondo della Renault Clio presso il sito di via Ottaviani, l'GE, dopo avere fatto una breve sosta alle 17.18 nel parcheggio di un discount sito in via Allumiere dove apriva e richiudeva il doppiofondo della vettura (evidentemente per prelevare lo stupefacente ivi riposto poco prima), raggiungeva alle ore 17.37 via Marino Laziale, dove, come registrato dai militari in servizio OCP, faceva salire a bordo PR LE. In auto, l'GE consegnava qualcosa al Ca- priotti in quanto diceva, rivolto al passeggero "è questo qua eh - te l'ho messi qua eh". A questo punto, per prudenza, l'GE, su suggerimento del PR ("sì, ma ti devi mette bene però, parcheggiati bene, se no passa qualcuno. . . ti metti qua dentro ...), faceva un breve spostamento, sostando "davanti a sto passo carrabile", quindi il PR chiedeva all'GE se il giorno successivo sa- rebbe tornato lui, faceva dei commenti su quanto appena consegnatogli ("ma so uguali sti' cosi? me parono diversi.., so incartati diversi") e, ottenuta rassicura- zione da GE ("tutti uguali so"), gli consegnava un acconto di 60.000 euro, 15 rinviando al giorno successivo la consegna del saldo ("questi so sessanta domani mattina li do il resto. Alle 11.30..."). Come concordato, il giorno seguente, alle 11,50, GE giungeva in via di Frascati, parcheggiava l'auto e veniva avvicinato dal PR con il quale, attraverso il finestrino, si scambiava qualcosa e contestualmente l'apparecchiatura di captazione ambientale sull'auto dell'GE restituiva "rumore di zip". 3. Dunque, dalla lineare e coerente la ricostruzione degli antecedenti all'epi- sodio criminoso in questione si comprende che l'GE si riforniva di cocaina presso il sito di stoccaggio di via Ottaviani, riponeva la droga nei vani occulti dei veicoli dei quali aveva la disponibilità, per poi operare le consegne agli spacciatori. In tale contesto, gli operanti di p.g. in osservazione visionavano l'incontro tra i due del 21 aprile 2022; dal contenuto dei colloqui intercettati, si evincono logicamente lo scambio di droga-danaro per la somma di euro 60.000; i due con- cordavano che l'importo doveva essere integrato il giorno successivo, data in cui effettivamente i due si vedevano nuovamente. I giudici della cautela hanno poi fornito adeguata ed esauriente risposta ai rilievi difensivi, confrontandosi analiticamente con gli stessi (pag. 5 dell'ordinanza impugnata). Il provvedimento impugnato si confronta con la dedotta criticità nella rico- struzione accusatoria e in particolare con il tema che non vi sarebbe traccia in atti di legami, contatti o accordi tra il ÍO e qualcuno degli altri indagati finalizzati a tessere legami illeciti, ovvero prodromici all'incontro del 21.4.2022, e parimenti difetterebbero riferimenti, tra SO e GE, all'ipotetica operazione illecita. Il rilievo viene motivatamente ritenuto infondato sotto diversi profili: a) perché le indagini hanno permesso di individuare solo alcune utenze in uso a ta- luno degli indagati, lasciando fuori dal perimetro investigativo, tra le altre, le utenze in uso al PR, al AU, al SO (fino al 30.4.2022), al IO;
b) perché le utenze sottoposte ad intercettazione non hanno restituito alcun risultato utile per quanto riguarda gli accordi in materia di stupefacenti, e ciò in ragione dell'evidente prudenza usata dagli utilizzatori nelle conversazioni telefoniche su argomenti inerenti il traffico di droga, prudenza invece non utilizzata a bordo e tantomeno nelle vicinanze dei veicoli monitorati (la Fiat 500 del CI;
la Mer- cedes classe A del IO;
la Fiat Freennont del OR;
la Renault Clio in uso ad GE); c) perché, come risulta dall'analisi forense del cellulare in uso all'Ar- genziano sequestrato il 15.6.2022 avente IMEI 350165058017754 e SIM CARD riportante l'utenza 3348405010 intestata ad GE) ma associata per porta- bilità all'utenza 3408706364 (anch'essa intestata ad GE) - l'unica chat intrattenuta con, il SO è quella del 11/12.6.2022 su Instagram con un account 16 della RM AR (società di noleggio auto del SO), il che dimostra che le comu- nicazioni con il SO, verosimilmente giornaliere, avvenivano o tramite un altro telefono o altra utenza non caduti in sequestro, o tramite chiamate vocali su wha- tsapp tra l'account vueling in uso all'GE e l'account jurnborider1995 in uso al SO (chiamate vocali di cui contenuto, ovviamente, non può esservi traccia nel telefono in sequestro ma che risultano comunque dal registro chiamate) o tra- mite chat o. messaggi vocali di cui non si è conservata traccia. Conferma, in tal senso, viene ritenuto essere offerta proprio dal messaggio vocale ricevuto dal SO che l'GE, alle ore 18.33 del 21.4.2022, ascoltava nell'auto con intercettazione ambientale ("guarda ci deve stare una pischella là"), messaggio del quale non è stata trovata traccia in sede di analisi forense del cel- lulare dell'GE in sequestro;
Per i giudici del gravame cautelare anche la circostanza che nelle due gior- nate del 21 e 22.4.2022 gli operanti non hanno assistito al passaggio di qualcosa che possa essere astrattamente compatibile con l'equivalente in cocaina di circa 60 mila euro (e che in particolare il 21 aprile il PR «in forza di quanto indicato nell'annotazione del 21 aprile 2022, viene visto uscire dalla macchina senza por- tare nulla al seguito) non può essere condivisa. In particolare, per quanto concerne l'incontro del 21 aprile, in cui si perfezionava lo scambio di qualcosa (stupefacente e acconto di 60 mila curo per quanto nel prosieguo messo in luce), viene eviden- ziato che dall'annotazione relativa all'OCP emerge solo che la p.g. aveva modo di notare che un uomo, poi identificato nel PR, saliva a bordo dell'auto dell'Ar- genziano e ne riscendeva dopo pochi secondi allontanandosi a piedi, il che non consente in alcun modo di escludere che, quando scendeva, il PR avesse in mano o sotto il giubbetto un pacco con un paio di chili di cocaina, in quanto nell'an- notazione non si afferma affatto che il PR non aveva nulla in mano. La scarsa nitidezza della fotografia scattata nell'occasione (non si sa se prima dell'ingresso in auto o. dopo la discesa dal mezzo) e riportata all'allegato 185, da un lato mette in luce che molto probabilmente gli operanti non si trovavano a breve distanza dall'auto dell'GE (tanto da poter annotare solo la salita e la discesa dell'uomo dall'auto ma non altri dettagli), dall'altro consente di notare che il Ca- priotti indossava un giubbotto con cappuccio, sotto il quale ben poteva avere ce- lato almeno due confezioni (giacché il PR, a proposito della confezione, usava il plurale: " ma so' uguali sti cosi? Me parono diversi.., so incartati diversi") di dimensioni analoghe - per stare all'esempio fatto dalla difesa - a due pacchi di farina da i kg ciascuno (ipotizzando che la cocaina pesi come la farina); Ancora il provvedimento impugnato si confronta criticamente con il rilievo che l'GE, se ha caricato lo stupefacente in via Ottaviani, ha fatto nel corso della giornata almeno altri quattro incontri, sicché non vi sarebbe ragione logica 17 per ritenere che lo stupefacente eventualmente occultato dal duo SO-Argen- ziano nell'auto fosse inequivocabilmente destinato proprio al PR. Ebbene, anche tale assunto viene motivatamente ritenuto infondato, in quanto il fatto che l'GE abbia fatto altre consegne nel corso della giornata, non esclude in alcun modo che abbia fatto anche quella in favore del PR. Del resto, il pur lapidario scambio verbale avvenuto tra i due, a bordo dell'auto non si presta per i giudici romani a ragionevoli letture alternative, in quanto si comprende inequivocabilmente che l'GE consegnava al PR delle confezioni di qualcosa (qualcosa di compromettente poiché l'auto veniva spostata di alcuni me- tri in un punto più al riparo dalla vista di qualcuno che passa) perché, quando GE affermava "te l'ho messi qua" (con evidente riferimento a qualcosa destinato proprio all'interlocutore secondo quanto già in precedenza pattuito), il PR faceva un commento sulle confezioni de "i cosi" presi in consegna ("ma so uguali sti cosi? me parono diversi.., so incartati diversi") e, ottenuta rassicura- zione da GE sul fatto che "i cosi" erano tutti uguali, gli consegnava chia- ramente del denaro e precisamente 60.000 euro, non vedendosi (in mancanza di una spiegazione alternativa, non offerta dall'indagato) cosa potrebbero essere i sessanta consegnati come anticipo in vista della consegna (le il resto la mattina del giorno dopo. L'insieme degli elementi raccolti, in base ad una lettura unitaria, ha portato, dunque, il giudice del gravame cautelare, con motivazione che si sottrae alle pro- poste censure di legittimità, a ritenere idonea gravità indiziaria in ordine alla for- nitura al PR, da parte di GE e del suo gruppo di appartenenza, di un quantitativo di cocaina del valore di oltre 60.000 euro, non risultando fondate su alcun elemento concreto ipotesi alternative (quella della gestione da parte dell'Ar- genziano di una attività di scommesse o di un'attività di usura, formulate dalla difesa come possibili ma senza confrontarsi con le specifiche circostanze accertate con riferimento all'episodio in esame), comunque smentite dalla stretta sequenza temporale tra il caricamento dello stupefacente nel doppiofondo dell'auto e il breve incontro con il PR in strada, dal posizionamento dell'auto in un punto meno in vista, dalla consegna dall'GE al PR di almeno due involucri dietro pagamento di una somma di oltre 60.000 curo, involucri il cui contenuto è del tutto ragionevole - anche alla luce del complesso degli elementi raccolti sulla incessante attività di smercio di cocaina svolta, tra gli altri, dal SO e dall'GE - identificare in una partita di cocaina di almeno 2 chili. Le doglianze proposte in questa sede, benché formalmente dirette a de- nunciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impu- gnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, di alcuni singoli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che il Giudice del gravame cautelare 18 giudicava idonei a integrare il compendio indiziario, senza valutare l'esauriente e logica ricostruzione operata nell'ordinanza impugnata. La difesa non fornisce neanche una ricostruzione alternativa dell'episodio né indica le ragioni dell'incontro del proprio assistito con l'GE, impegnato stabilmente nelle attività di corriere di rilevanti quantitativi di cocaina, secondo le modalità illustrate nell'ordinanza impugnata. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 02/04/2025